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Consiglio di Stato - Sezione VI - Decisione 12 novembre 2002 n. 6255
Contratti della Pubblica Amministrazione - Offerte
In materia di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 7 comma primo
lettera c) del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, per l’individuazione di
un consulente finanziario (advisor) cui affidare incarico di assistenza
per l’individuazione della migliore procedura di valorizzazione e
privatizzazione, eventualmente anche tramite quotazione in borsa, di una
società. La preferenza data in considerazione del previsto accollo
all’acquirente del c.d. success fee è illegittima perché dovendosi
ipotizzare che l’acquirente diminuirà il prezzo d’acquisto per
recuperare tale costo, onde il risparmio di spesa è del tutto fittizio.
Infatti, il previsto accollo del success fee non comporta alcun
vantaggio economico per l'amministrazione e costituisce un elemento del
tutto neutrale ai fini della valutazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, potendo al più rilevare in ipotesi di offerte uguali. La
preferenza accordata dall'amministrazione ad una offerta percentualmente
superiore, basata esclusivamente sull’accollo della commissione da
parte dell'acquirente, condurrebbe all'irragionevole conclusione secondo
cui l'accollo del c.d. success fee renderebbe più conveniente qualsiasi
offerta anche di gran lunga superiore ad altra, in cui tale accollo non
è previsto. Le precedenti considerazioni sono peraltro conformi ad un
precedente giurisprudenziale del Consiglio di Stato, in cui è stato
affermato che, anche se in relazione al diverso contratto di "brokeraggio",
la mancata previsione di un corrispettivo contrattuale a carico
dell'Amministrazione incaricante è priva di capacità qualificante in
termini di gratuità, perché se la provvigione è formalmente posta a
carico dell'assicuratore e non dell'assicurato, il primo procede
tuttavia al recupero del relativo importo attraverso una corrispondente
maggiorazione del premio dovuto dall'assicurato, appunto il "
caricamento " (Cons. Stato, IV, n. 1019/2000).
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
FATTO
A seguito di
incarico affidato dalla Giunta della Regione Puglia nella seduta del 28
febbraio 2001, il dirigente del settore provveditorato, economato,
contratti e appalti della Regione Puglia indiceva procedura negoziata ai
sensi dell’art. 7 comma primo lettera c) del d.lgs. 17 marzo 1995, n.
157 per l’individuazione di un consulente finanziario (advisor) cui
affidare incarico di assistenza per l’individuazione della migliore
procedura di valorizzazione e privatizzazione, eventualmente anche
tramite quotazione in borsa, della Società per l’Esercizio degli
Aeroporti Pugliesi - S.E.A.P. S.p.A.
Svolta la
procedura di gara, cui partecipavano diciassette concorrenti, con
determinazione n. 221 del 19 luglio 2001 il dirigente del settore
provveditorato, economato, contratti e appalti della Regione Puglia
provvedeva ad "…individuare nell’A.T.I. Gallo & C. S.P.A. e
Banca Popolare di Bari S.c. a r.l., il raggruppamento cui affidare l’incarico
di consulente finanziario (Advisor) che dovrà assistere la Regione
Puglia nella fase di individuazione della migliore procedura di
valorizzazione e privatizzazione della S.E.A.P. S.p.A.".
Con il ricorso
in appello in epigrafe la Compagnia Finanziamenti e Rifinanziamenti -
Co.Fi.Ri. S.P.A. e la Roland Berger & Partner S.R.L., ciascuna quale
impresa del costituendo raggruppamento tra le medesime, hanno chiesto l’annullamento
della sentenza n. 1495/2002 con la quale il Tar per la Puglia ha ricors
propost avverso la menzionata determinazione del 19-7-2001.
L’appello
viene proposto per i seguenti motivi:
1) erroneità
della sentenza impugnata nella parte in cui, nel dichiarare l’inammissibilità
di alcune delle censure proposte causa la mancata impugnazione della
lettera di invito, è stato travisato il significato dei motivi di
ricorso, con cui le ricorrenti non si erano lamentate della scelta di
procedere a procedura negoziata o delle modalità di svolgimento della
stessa previste nella lettera di invito, ma avevano dedotto l’illegittimità
degli atti della procedura di gara anche per la violazione della lex
specialis della procedura;
2)
illegittimità della preferenza accordata alla società
controinteressata anche per la fase b) della procedura, in relazione
alla quale era chiaramente più conveniente l’offerta della ricorrente
(0,50% per ciascuna delle operazioni di cessione delle quote della
S.E.A.P.) a fronte di quella della controinteressata (0,85%), non
potendo attribuirsi rilievo all’impegno ad accollare all’acquirente
il costo del c.d. success fee;
3) in via
subordinata, illegittimità della procedura di gara per la mancata
preventiva fissazione dei parametri di valutazione delle offerte per i
diversi elementi da considerare (competenza, professionalità,
indipendenza ed esperienza), per la mancata nomina di una commissione
tecnica e per il generico giudizio di equiordinazione di tutte le
offerte pervenute sotto il profilo tecnico.
Le società
appellanti hanno anche chiesto la condanna dell’amministrazione al
risarcimento del danno subito, costituito dal mancato conseguimento dell’incarico
di advisor anche sotto il profilo del curriculum aziendale.
La Regione
Puglia e la società controinteressata si sono costituite in giudizio,
chiedendo la reiezione dell’appello, ribadendo l’inammissibilità
del ricorso proposto in primo grado.
All’odierna
udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’oggetto
del presente giudizio è costituito dalla verifica della legittimità
della procedura negoziata svolta dalla Regione Puglia per l’individuazione
di un consulente finanziario (advisor) cui affidare incarico di
assistenza per l’individuazione della migliore procedura di
valorizzazione e privatizzazione, eventualmente anche tramite quotazione
in borsa, della Società per l’Esercizio degli Aeroporti Pugliesi -
S.E.A.P. S.p.A.
Appare
opportuno precisare le modalità di svolgimento della gara, come
peraltro correttamente ricostruite dal giudice di primo grado.
Con la lettera
di invito l’incarico da affidare era stato diviso in due fasi: a):
"di definizione, nel rispetto della normativa vigente, delle
opzioni strategiche per la valorizzazione della Società esercizio
Aeroporti Pugliesi (SEAP) S.p.A., delle modalità di realizzazione della
privatizzazione, con particolare riferimento alla procedura di
dismissione delle partecipazioni pubbliche, individuando le singole
opzioni strategiche, evidenziando le caratteristiche
(vantaggi/svantaggi) delle varie alternative, la tempistica e le ipotesi
di realizzo"; fase b): "di assistenza, subordinatamente alle
decisioni della Regione Puglia, nella fase attuativa dell’intero
progetto di valorizzazione e privatizzazione, eventualmente anche
tramite quotazione in borsa").
La lettera di
invito precisava inoltre che la gara sarebbe stata "…aggiudicata
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 23, comma 1 lett. B) del D.Lgs. n. 157/1995, valutabile in
base ad elementi diversi, quali, ad esempio la competenza, la
professionalità, indipendenza ed esperienza, il prezzo";
prescriveva l’indicazione del compenso quale "…remunerazione
complessivamente richiesta per lo svolgimento delle singole fasi dell’incarico…"
ed in particolare per la fase a -"comprensivo di tutti gli oneri
anche fiscali e le spese necessarie"- da determinare "…in
misura fissa…" nonché "…il compenso richiesto per la
eventuale realizzazione della fase b".
La lettera di
invito precisava, ancora, la "…riserva di affidare eventualmente
la valutazione delle offerte ad apposita commissione…" e che l’offerta
non avrebbe vincolato in alcun modo la Regione Puglia "…che
rimarrà libera di non affidare gli incarichi sub a) e b) o l’incarico
relativo alla sola fase b), secondo la propria piena discrezionalità,
senza che alcuna pretesa possa derivare da parte di alcuno degli
offerenti anche in relazione al contenuto delle offerte trasmesse"
e che "…ove decidesse di affidare l’incarico sub 1) e 2), prima
del formale conferimento, si riserva la facoltà di procedere con il
soggetto prescelto ad una negoziazione tecnica ed economica dell’offerta
selezionata, al fine di migliorarla a vantaggio dell’Amministrazione
regionale".
Le offerte
pervenute sono state valutate dal dirigente del settore provveditorato,
economato, contratti e appalti della Regione Puglia, il quale, dopo aver
ritenuto un sostanziale equilibrio tra i concorrenti in relazione ai
fattori ‘competenza’, ‘professionalità’, ‘indipendenza ed
esperienza’, è passato ad esaminare l’elemento "prezzo",
che in questo modo è risultato quello decisivo ai fini dell’aggiudicazione.
In relazione ai
compensi, il dirigente ha ritenuto che "sicuramente per la fase A l’offerta
più vantaggiosa per l’Amministrazione Regionale risulta quella
presentata dal raggruppamento n. 3 formato da Gallo & C. S.p.A. e
Banca Popolare di Bari S.C. a r.l. che ha richiesto un compenso
forfetario di Lire 96.813.000, oltre IVA", a fronte della somma di
Lire 236.000.000 iva inclusa, offerta dalla odierna appellante.
Quanto alla
fase b), il dirigente ha distinto tre gruppi tipologici di compensi: un
primo (relativo alle offerte delle A.T.I. Deloitte & Touche
capogruppo, ABN-Amro corporate finance, BNP Paribas, A.T.I. IntesaBci
S.p.A. capogruppo, Banca d’intermediazione IMI, Banca OPI S.p.A.,
A.T.I. Rivolsi & Partners S.p.A. capogruppo, Aarthur Andersen MBA
S.r.l. capogruppo) ritenuto "…eccessivamente oneroso…anche
considerando, per alcune, il minimo da corrispondere e trascurando l’eventuale
richiesta in percentuale sul controvalore dell’operazione"; un
secondo gruppo (relativo alle offerte della Società Generale S.A.,
A.T.I. KPMG Consulting S.p.A. capogruppo, A.T.I. Banca Intermobiliare
S.p.A. capogruppo) che seppure "….più contenute in rapporto alle
precedenti fanno riferimento al prezzo fisso…a prescindere dal
successo dell’operazione di valorizzazione e privatizzazione della
S.E.A.P.", è stato considerato potenzialmente oneroso ove l’operazione
non avesse successo e non incentivanti le imprese a conseguire il
miglior risultato possibile; un terzo gruppo infine (relativo alle
offerte della Cofiri/Roland Berger & Partners, A.T.I. Gallo-Bpb,
Rothschild Italia S.p.A./Studio Vitali Romagnoli Piccardi &
Associati) che "…hanno richiesto tutte corrispettivi in
percentuale sul controvalore delle operazioni, rispettivamente dello
0,5%, dello 0,85% e dello 0,9%…".
Tra di esse il
dirigente ha ritenuto che la scelta dovesse ricadere "…come per
la fase A nel raggruppamento facente capo alla società Gallo & C.
S.p.A., tenuto conto soprattutto che la concorrente si è impegnata a
"strutturare e proporre alla Regione Puglia una procedura di
privatizzazione che consenta l’integrale accollo da parte dell’acquirente
del success fee. In tal caso nulla avranno a pretendere Gallo & C.,
e BPB dalla Regione Puglia a titolo di compenso aggiuntivo"
In conclusione
il dirigente riteneva che "l’offerta sia per la fase A che per la
fase B economicamente più vantaggiosa per la Regione Puglia fosse
quella presentata dal raggruppamento n. 3", odierno
controinteressato.
2. Ciò
premesso, deve essere esaminato il contenuto dell’impugnata sentenza
del Tar per la Puglia, tenuto conto che le parti hanno diversamente
interpretato le statuizioni del giudice di primo grado.
Il Tar ha
dapprima ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso
riferite alla astratta possibilità di un concorrente partecipante a
gara a trattativa privata di contestare le determinazioni conclusive
dell’amministrazione e ha poi ritenuto la "potenziale
inammissibilità sia della domanda di annullamento (con il prospettato
esito di un'aggiudicazione in proprio favore dell'intero incarico o,
almeno, di quello relativo alla fase b), sia della domanda risarcitoria".
L’inammissibilità deriverebbe, secondo il Tar, dalla mancata
impugnazione delle specifiche clausole del bando o della lettera di
invito.
Il giudice di
primo grado ha però ritenuto di poter prescindere dal profilo di
inammissibilità, peraltro ritenuto solo potenziale, tenuto conto della
infondatezza delle censure proposte, respingendo quindi il ricorso nel
merito con formale statuizione nella parte dispositiva della sentenza
impugnata.
Non è quindi
vero che il Tar ha dichiarato l'inammissibilità dell'intero ricorso di
primo grado, come invece sostenuto dalle parti appellate.
3. La questione
della inammissibilità del ricorso di primo grado, prospettata dalle
parti appellate, deve comunque essere qui esaminata, trattandosi
peraltro di questione rilevabile anche d'ufficio.
Il collegio
ritiene che il ricorso di primo grado sia ammissibile.
Infatti, dalla
lettura dello stesso e dall’atto di appello si desume chiaramente come
la parte ricorrente non abbia in alcun modo inteso contestare né la
scelta dell'amministrazione di procedere all'aggiudicazione del servizio
attraverso una procedura negoziata, nè le modalità di svolgimento
della procedura previste negli atti di indizione della stessa, che,
quindi, coerentemente con le finalità del ricorso non sono stati
impugnati.
L'inammissibilità
del ricorso non deriva neanche dalla circostanza che il tipo di
procedura negoziata prescelto dall'amministrazione lasciava a
quest'ultima ampi margini di discrezionalità nel decidere se affidare
l'incarico sub a) e sub b) nell'ambito delle offerte pervenute ovvero di
non affidare gli incarichi sub a) e b) o l'incarico relativo alla sola
fase b), senza che alcuna pretesa potesse derivare da parte di alcuno
degli offerenti anche in relazione al contenuto delle offerte trasmesse.
Infatti, i
menzionati margini di discrezionalità, che l'amministrazione si è
espressamente riservata, non comportano certo l'insindacabilità in sede
giurisdizionale delle operazioni di gara, che, se illegittime, possono
certamente essere contestate dai concorrenti lesi.
Con particolare
riferimento alla posizione della società appellante, l'interesse della
stessa non è limitato al prospettato esito di un'aggiudicazione in
proprio favore, come sottolineato dal Tar, ma comprende espressamente
l'interesse strumentale ad una rinnovazione della procedura.
Pertanto, in
presenza della dedotta illegittimità della valutazione delle offerte
con specifico riguardo alla fase b), l'odierna appellante ha sicuramente
interesse all'annullamento delle determinazioni impugnate al fine di
risultare il concorrente che ha presentato la migliore offerta almeno
per la fase b).
Ciò ovviamente
non può comportare alcun accertamento da parte del giudice della
fondatezza della pretesa diretta ad ottenere l'affidamento dell'incarico
per lo svolgimento della fase b), in quanto, in ipotesi di annullamento
degli atti impugnati restano salvi i margini di discrezionalità, sopra
descritti, che l'amministrazione si è riservata, come meglio verrà
precisato in seguito.
4. Deve a
questo punto essere esaminato il motivo di appello relativo alla
valutazione delle offerte per la fase b), tenuto conto che sia nel
ricorso in appello sia nella memoria conclusiva il raggruppamento
ricorrente ha proposto le ulteriori censure, inerenti la fase a) e lo
svolgimento della procedura nel suo complesso in via meramente
subordinata, ritenendo quindi pienamente satisfattivo per la propria
posizione l'accoglimento del primo motivo proposto (come anche
confermato all'odierna udienza dal difensore della ricorrente).
Con il
menzionato motivo l’appellante ha dedotto l’illegittimità della
preferenza accordata alla società controinteressata anche per la fase
b) della procedura, in relazione alla quale era chiaramente più
conveniente l’offerta della ricorrente (0,50% per ciascuna delle
operazioni di cessione delle quote della S.E.A.P.) a fronte di quella
della controinteressata (0,85%), non potendo attribuirsi rilievo all’impegno
ad accollare all’acquirente il costo del c.d. success fee.
Riguardo tale
ultimo punto il raggruppamento ricorrente ha evidenziato che la
preferenza data dall’amministrazione all’offerta della
controinteressata in considerazione del previsto accollo all’acquirente
del c.d. success fee è:
a) illegittimo
perché in realtà dal punto di vista della percentuale offerta dai
concorrenti risulta essere neutro, dovendosi ipotizzare che l’acquirente
diminuirà il prezzo d’acquisto per recuperare tale costo, onde l’evidenziato
risparmio di spesa per la Regione è del tutto fittizio;
b) illegittimo
in quanto deontologicamente scorretto prefigurando una violazione del
dovere di neutralità dell’advisor;
c) illegittimo
perché astrattamente ipotizzabile solo per alcuni tipi di procedimenti
di privatizzazione e non per altri, come per esempio il collocamento
delle azioni attraverso quotazione in borsa.
Il motivo sub
a) è fondato, a prescindere da ogni valutazione sulla possibilità
tecnica di utilizzare il menzionato accollo del success fee per ogni
tipo di procedimento di privatizzazione e ritenendo invece che la
società controinteressata non dovesse essere esclusa a causa della
descritta previsione contenuta nell’offerta, che non appare violare il
dovere di neutralità dell’advisor, non ponendosi in contrasto con
alcuno specifico divieto o principio generale, come rilevato dal Tar.
L'amministrazione
ha errato nel ritenere più conveniente l'offerta del raggruppamento
controinteressato rispetto a quella del raggruppamento appellante,
nonostante quest'ultimo avesse offerto una commissione (0,50 %)
inferiore a quella offerta dalla ATI Gallo – BPB (0,85 %), ritenendo
decisiva la previsione dell'accollo del c.d. success fee da parte dell’acquirente.
Infatti, il
previsto accollo del success fee non comporta alcun vantaggio economico
per l'amministrazione e costituisce un elemento del tutto neutrale ai
fini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
potendo al più rilevare in ipotesi, che qui non ricorre, di offerte
uguali.
È evidente che
l'acquirente, nel formulare e nel convenire il prezzo di acquisto,
terrà conto dell'impegno di corrispondere all’advisor lo 0,85 % del
prezzo medesimo.
Riguardo la non
dimostrabilità a priori delle ripercussioni del menzionato accollo
sulle future offerte degli acquirenti, si osserva che in base a regole
di normale esperienza non vi può essere differenza fra prezzo pieno, su
cui si deve corrispondere una commissione all’advisor ed un prezzo al
netto di una commissione posta a carico dell'acquirente.
Del resto, la
preferenza accordata dall'amministrazione ad una offerta percentualmente
superiore a quella dell'appellante, basata esclusivamente sull’accollo
della commissione da parte dell'acquirente, condurrebbe
all'irragionevole conclusione, secondo cui l'accollo del c.d. success
fee renderebbe più conveniente qualsiasi offerta anche di gran lunga
superiore ad altra, in cui tale accollo non è previsto.
In via
meramente ipotetica, seguendo il ragionamento dell'amministrazione,
anche un offerta che preveda per la fase b) una commissione del 50%, con
accollo della stessa da parte dell'acquirente, sarebbe, per ciò solo,
più vantaggiosa rispetto ad ogni altra offerta, anche percentualmente
di gran lunga inferiore. L'esempio, benché paradossale, dimostra come
l'accollo del success fee non può non ripercuotersi sul prezzo offerto
dagli acquirenti, che sarà necessariamente ridotto in funzione delle
somme da corrispondere direttamente all’advisor.
Le precedenti
considerazioni sono peraltro conformi ad un precedente giurisprudenziale
del Consiglio di Stato, in cui è stato affermato che, anche se in
relazione al diverso contratto di "brokeraggio", la mancata
previsione di un corrispettivo contrattuale a carico
dell'Amministrazione incaricante è priva di capacità qualificante in
termini di gratuità, perché se la provvigione è formalmente posta a
carico dell'assicuratore e non dell'assicurato, il primo procede
tuttavia al recupero del relativo importo attraverso una corrispondente
maggiorazione del premio dovuto dall'assicurato, appunto il "
caricamento " (Cons. Stato, IV, n. 1019/2000).
In conclusione,
l’impugnata determinazione n. 221 del 19 luglio 2001 è illegittima
nella parte in cui, in relazione alla fase b), l'offerta del
raggruppamento controinteressato è stata ritenuta più vantaggiosa
dell'offerta del raggruppamento appellante.
Non devono
pertanto essere esaminati gli ulteriori motivi di ricorso, tenuto conto
che, come già detto, gli stessi sono stati proposti in via meramente
subordinata dall’appellante.
5. Alla luce di
quanto detto in precedenza, l'annullamento dell'impugnata determinazione
nel senso sopra indicato non comporta in via automatica l'affidamento
dell'incarico per la fase b) al raggruppamento appellante.
Il motivo
accolto implica l’accertamento che il raggruppamento appellante ha
presentato la migliore offerta per la fase b).
Ciò non
significa che al suddetto raggruppamento debba essere necessariamente
affidato l'incarico per lo svolgimento della fase b), in quanto, come
già detto, restano salvi i margini di discrezionalità, che
l'amministrazione si è riservata e che non sono stati contestati (si
ricorda che nella lettera di invito era previsto che l’amministrazione
"… rimarrà libera di non affidare gli incarichi sub a) e b) o l’incarico
relativo alla sola fase b), secondo la propria piena discrezionalità,
senza che alcuna pretesa possa derivare da parte di alcuno degli
offerenti anche in relazione al contenuto delle offerte trasmesse).
Pertanto,
premesso che l'offerta più vantaggiosa per la fase b) è quella del
raggruppamento appellante, l'amministrazione non può ovviamente
affidare l'incarico per la fase b) al raggruppamento controinteressato,
ma resta libera, come lo era al momento di adozione dell'atto impugnato,
di decidere se affidare o meno l'incarico relativo alla fase b) e se
affidarlo congiuntamente a quello relativo alla fase a).
Ove
l'amministrazione decida di affidare separatamente l'incarico per la
fase b), la scelta non potrebbe che ricadere sul raggruppamento
appellante, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa; nell'ipotesi
in cui invece l'amministrazione opti per l'affidamento congiunto dell’incarico
per le due fasi, sarebbe a questo punto necessario valutare nel
complesso le offerte relative alla fase a) e quelle relative alla fase
b) attraverso un criterio che rapporti l'offerta in termini percentuali
relativa alla fase b) al prezzo fisso offerto per la fase a (dovendosi a
tal fine ipotizzare il valore dell'operazione per prevedere il prezzo
del c.d. success fee).
Ovviamente
l'amministrazione resta libera di decidere di non procedere
all'affidamento dell'incarico per la fase b).
6. Le
precedenti considerazioni conducono a ritenere inammissibile la domanda
di risarcimento del danno, proposta dall'appellante in conseguenza
dell'asserito mancato conseguimento dell’incarico di advisor anche
sotto il profilo del curriculum aziendale.
Infatti,
l'effetto conformativo dell'annullamento degli atti impugnati consiste
nel riesercizio del potere amministrativo, peraltro, nel caso di specie,
fortemente caratterizzato da ampi margini di discrezionalità riservati
all'amministrazione.
Il danno
lamentato dall'appellante (mancato conseguimento dell’incarico di
advisor) da un lato non si pone in rapporto di causalità con
l'illegittimità riscontrata nell'odierno giudizio, dall'altro è
meramente eventuale in quanto l'affidamento dell'incarico di advisor
dipende dalle future determinazioni dell'amministrazione, che, come
sopra evidenziato, potranno comportare o l'affidamento dell'incarico
all'appellante (con conseguente assenza di danno), o le diverse scelte
in precedenza descritte, solo in relazione alle quali il mancato
conseguimento dell'incarico si potrà eventualmente porre in rapporto di
causalità.
Allo stato,
l'interesse del raggruppamento appellante deve ritenersi pienamente
soddisfatto dall'annullamento delle determinazioni impugnate nei sensi
sopra indicati.
7. In
conclusione, l’appello deve essere in parte
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, Dichiara inammissibile la
domanda di risarcimento del danno.
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