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Consiglio di
Stato - Sezione V - Decisione del 18 novembre 2002 n. 6388
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Aggiudicazione
La giurisprudenza
del giudice amministrativo è ferma nell’affermare l'esistenza del
" potere dovere della p.a. di procedere in sede di autotutela
all'eliminazione delle illegittimità verificatesi prima dell'adozione
dell'atto terminale di un procedimento amministrativo " (Consiglio
Stato sez. IV, 29 maggio 1998, n. 900), precisando ulteriormente, con
riferimento particolare ai procedimenti di gara, che " qualora
l'aggiudicazione sia provvisoria, il suo annullamento in sede di
autotutela non necessita di particolare motivazione" (Consiglio
Stato sez. IV, 12 settembre 2000, n. 4822). Quanto, poi, ai principi di
continuità e di concentrazione della gara, la giurisprudenza (Consiglio
Stato sez. V, 12 settembre 2000, n. 4822) ha di recente ribadito come
esso non sia " assolutamente insuscettibile di eccezioni, potendo
verificarsi situazioni particolari che obiettivamente impediscano la
concentrazione e la conclusione delle operazioni di gara in un numero
ristretto di sedute." Ora non v’è dubbio che la necessità di
eliminare le illegittimità verificatesi nel corso dell'istruttoria
costituisca una situazione che legittima non solo la rinnovazione del
procedimento ma anche lo svolgersi delle operazioni di gara in un arco
di tempo maggiore del previsto.
La validità degli atti relativi alle fasi intermedie della procedura
concorsuale soggiace alla regola del principio "tempus regit actum",
per cui, in caso di successione di norme, la legittimità dell’atto va
valutata con riguardo alla norma vigente al momento del loro compimento
e non a quella posteriore sopravvenuta.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
FATTO
Il Comune di
Castrignano dei Greci ha espletato un’asta pubblica, con il criterio
del massimo ribasso, conclusa con l'aggiudicazione provvisoria
dell'appalto per il completamento della fogna nera alla
"Meridionale Costruzioni di Montedoro Alessandro e c." Contro
il provvedimento di aggiudicazione l'impresa Frisullo propose davanti al
Tar per la Puglia un ricorso giurisdizionale, che però è stato
giudicato inammissibile (sentenza n. 153 del 2001) per difetto di
interesse, in quanto, come denunciato nel ricorso incidentale presentato
dall'aggiudicataria, il ricorrente andava comunque escluso dalla
partecipazione alla gara avendo egli presentato una fideiussione
rilasciata da un soggetto non ricompreso tra quelli indicati
dall'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994 n. 109. Cioè da una
società autorizzata ad operare sul mercato finanziario ai sensi
dell'articolo 106 del decreto legislativo primo settembre 1993 n. 335.
L’amministrazione
comunale, riesaminati gli atti alla stregua del principio di diritto
affermato dal tribunale, ha deciso di escludere dalla gara tutte le
altre ditte che si trovavano nella medesima situazione della ricorrente.
Il che ha portato all'annullamento d'ufficio dell’aggiudicazione
provvisoria (provvedimento in data 14 marzo 2001).
L'impresa
Meridionale Costruzioni ha ora proposto, contro quest'ultimo
provvedimento, ricorso davanti al Tar per la Puglia, che però l'ha
respinto con la sentenza specificata in rubrica.
L'appello è
proposto dalla soccombente che ripropone questa sede le censure
disattese dal primo giudice e conclude chiedendo l'annullamento
dell'atto impugnato in primo grado nonché il risarcimento dei danni
subiti.
Resiste
all'appello l'impresa di costruzioni Leone Mario Rosario, cui l'appalto
è stato aggiudicato a seguito della rinnovazione delle operazioni di
gara. Il controinteressato contesta le argomentazioni di controparte e
conclude per il rigetto l'appello.
DIRITTO
L’appello è
infondato.
Oggetto
dell'impugnazione è il provvedimento in data 14 marzo 2001, con il
quale il dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Castrignano dei
Greci ha annullato d'ufficio l'aggiudicazione provvisoria disposta con
un proprio precedente provvedimento del 7 novembre 2000 a favore
dell'impresa "Meridionale Costruzioni di Montedoro Alessandro e
c.".
Secondo
l'appellante, il provvedimento sarebbe illegittimo sotto diversi
profili. In primo luogo, osserva che il procedimento era definitivamente
chiuso alla data del 24 novembre 2000, quando l'amministrazione accertò
la regolarità di tutta la documentazione presentata dalla ricorrente, e
che, comunque, la sua rinnovazione contrasterebbe con i principi di
continuità e di concentrazione della gara.
L'assunto non
ha pregio. La giurisprudenza del giudice amministrativo è ferma nell’affermare
l'esistenza del " potere dovere della p.a. di procedere in sede di
autotutela all'eliminazione delle illegittimità verificatesi prima
dell'adozione dell'atto terminale di un procedimento amministrativo
" (Consiglio Stato sez. IV, 29 maggio 1998, n. 900), precisando
ulteriormente, con riferimento particolare ai procedimenti di gara, che
" qualora l'aggiudicazione sia provvisoria, il suo annullamento in
sede di autotutela non necessita di particolare motivazione"
(Consiglio Stato sez. IV, 12 settembre 2000, n. 4822). Quanto, poi, ai
principi di continuità e di concentrazione della gara, la
giurisprudenza (Consiglio Stato sez. V, 12 settembre 2000, n. 4822) ha
di recente ribadito come esso non sia " assolutamente
insuscettibile di eccezioni, potendo verificarsi situazioni particolari
che obiettivamente impediscano la concentrazione e la conclusione delle
operazioni di gara in un numero ristretto di sedute." Ora non vè
dubbio che la necessità di eliminare le illegittimità verificatesi nel
corso dell'istruttoria costituisca una situazione che legittima non solo
la rinnovazione del procedimento ma anche lo svolgersi delle operazioni
di gara in un arco di tempo maggiore del previsto.
In secondo
luogo, l'appellante sostiene che l'annullamento d'ufficio sarebbe stato
adottato nell’erronea convinzione di dover dare esecuzione ad una
sentenza (Tar per la Puglia n. 153 del 2001), che in realtà aveva
riguardato solo il rito senza entrare nel merito della legittimità
dell'aggiudicazione provvisoria.
Anche questo
assunto si dimostra infondato. Infatti l'amministrazione ha esercitato
il potere di autotutela non per eseguire una sentenza, che tra l'altro
aveva accolto la tesi avanzata dall'impresa Montedoro della
illegittimità dell’ammissione alla gara di coloro che avevano
presentato la garanzia per la cauzione provvisoria nelle forme della
fideiussione prestata da una società di intermediazione finanziaria, ma
per ripristinare nei confronti di tutti i partecipanti la legalità
violata.
In terzo luogo,
l'appellante sostiene che il potere di autotutela avrebbe dovuto essere
necessariamente esercitato dalla giunta comunale in sede di approvazione
dell'aggiudicazione provvisoria. La tesi non è esatta, in quanto
confonde il potere di autotutela, che in via generale è attribuito
all'organo che ha adottato il provvedimento annullato, con il potere di
approvazione degli atti che è necessariamente attribuito ad altro
organo. Nel caso che ci riguarda, essendo stato esercitato il potere di
autotutela, questo non poteva che competere al capo dell'ufficio tecnico
comunale che aveva deliberato l'aggiudicazione provvisoria ritenuta
illegittima.
Da ultimo,
l'appellante sostiene che la rinnovazione del procedimento è stata
effettuata senza il rispetto delle garanzie procedimentali e senza tener
conto che l'originaria situazione di illegittimità era venuta meno, a
seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 145, comma 50, della legge
23 dicembre 2000, n.388, che ha modificato il testo originario
dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introducendo la
facoltà di prestare la cauzione " anche mediante fidejussione …
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385". Senonché l'assunto non considera che la validità degli atti
relativi alle fasi intermedie della procedura concorsuale soggiace alla
regola del principio "tempus regit actum", per cui, in caso di
successione di norme, la legittimità dell’atto va valutata con
riguardo alla norma vigente al momento del loro compimento e non a
quella posteriore sopravvenuta.
Quanto poi ai
profili procedimentali, l’appellante non considera che la rinnovazione
non ha determinato l’apertura di un nuovo procedimento ma solo la
correzione degli atti illegittimamente adottati ( in particolare l’esclusione
delle offerte illegittimamente ammesse ed il ricalcolo della media con
conseguente nuova aggiudicazione). Cioè, il compimento di operazioni
che non richiedevano l’acquisizione di nuova documentazione o
particolari cautele procedimentali.
Per questi
motivi il ricorso in appello deve essere respinto.
Appare equo
compensare tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l’appello.
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