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Consiglio di
Stato - Sezione V - Decisione del 18 novembre 2002 n. 6392
Contratti
della Pubblica Amministrazione - Trattativa
Privata
La ratio della
disposizione, di cui all’art. 9,comma 4, lett. a) del d.lgs. n.
358/1992, che delimita con precisione le specifiche condizioni alle
quali è possibile passare dalla gara pubblica alla trattativa privata,
non è quella di irrigidire senza ragione la capacità negoziale della
stazione appaltante, mettendola in una situazione di debolezza
contrattuale, in ultima analisi lesiva dell'interesse pubblico, ma
invece quella di garantire, da un lato, stabilità e serietà alla
domanda pubblica, in modo da evitare comportamenti collusivi, e
dall'altro la reale parità di condizione tra i possibili aspiranti alla
fornitura. Le condizioni di offerta devono essere mantenute
sostanzialmente stabili: ed in questo caso, il riferimento letterale al
carattere sostanziale della stabilità delle condizioni sta a
significare che sono le caratteristiche strutturali della fornitura che
devono essere mantenute ferme. Ora, è evidente che il prezzo, in una
gara che inizialmente si configura come una licitazione privata al
prezzo più basso, costituisce fisiologicamente, nel gioco della domanda
e dell'offerta, l'elemento che crucialmente segnala la convenienza
dell'aggiudicazione per la stazione appaltante: da qui la necessità di
prevedere meccanismi di dissuasione e verifica per quelle offerte che si
presentino con tratti anomali, rispetto agli andamenti del mercato.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
FATTO
- Con la sentenza indicata in
epigrafe, il TAR - Liguria ha accolto il ricorso proposto dalla TYCO
spa, avverso . a) la deliberazione del Direttore generale
dell'Azienda Ospedaliera Villa Scassi, n. 1178 del 21 dicembre 2000,
recante la decisione di non aggiudicare alla stessa TYCO l'appalto
per la fornitura triennale di suturatrici meccaniche varie e per la
videolaparoscopia, con i relativi accessori, appalto indetto con la
deliberazione n. 567/2000, attraverso la formula della licitazione
privata, e di instaurare una ulteriore indagine di mercato passando
alla procedura della trattativa privata con la Ethicon pa; b) la
deliberazione del Direttore generale dell'Azienda n. 1213 del
28.12.2000, con la quale la fornitura triennale in questione è
stata affidata alla Ethicon a trattativa provata, c) ogni altro atto
presupposto, preparatorio e conseguente a tale affidamento.
- I vizi dedotti in primo
grado si riferivano: alla violazione degli artt. 9 e 19 del d. lgs
n. 358 del 1992 e 17 della l.r. n.10 del 1995 e dei principi di
imparzialità, correttezza, trasparenza, segretezza delle offerte e
di par condicio dei concorrenti, eccesso di potere per difetto di
istruttoria e di motivazione, contraddittorietà ed illogicità,
difetto del presupposto legittimante e sviamento. Il giudice di
primo grado ha accolto la censura con la quale si deduceva la
violazione degli artt. 9 del d.lgs n. 358 del 1992 e 17 della l.r.
del 1995: a suo avviso, nel passaggio dalla licitazione privata
(alla quale partecipava solo la TYCO) alla trattativa privata (alla
quale venivano invitate sia la TYCO che la Ethicon), sarebbe
intervenuto un mutamento sostanziale delle condizioni di offerta
richieste nella prima procedura, in violazione del disposto
dell'art. 9,comma 4, lett. a) del citato d.lgs. n. 358, che
stabilisce la possibilità di aggiudicare le forniture in oggetto a
trattativa privata, senza preliminare pubblicazione del bando di
gara in alcune tassative ipotesi tra cui : a) quando non vi è stata
alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo l'esperimento di un
pubblico incanto, di una licitazione privata o di un
appalto-concorso, purchè le condizioni iniziali della fornitura non
siano sostanzialmente modificate e purchè sia trasmessa alla
Commissione delle Comunità europee un'apposita relazione
esplicativa. Il mutamento sostanziale delle condizioni offerte
deriverebbe dalla circostanza che la TYCO è stata invitata a
presentare un'offerta in accordo con la campionatura già presentata
nella fase della licitazione privata ed a confermare il listino
prezzi presentato in un secondo momento, mentre la Ethicon sarebbe
stata invitata a confermare le offerte già presentate in precedenti
licitazioni effettuate nel 1998, confermando il listino prezzi
relativo a tali licitazioni.
- L'Azienda Ospedaliera ha
proposto appello contro la sentenza. Resiste l'appellata TYCO, che
ripropone in via incidentale tutte le censure già svolte in primo
grado, insistendo anche sul risarcimento del danno causato dal
comportamento dell'Azienda Ospedaliera. L'appello è stato
trattenuto in decisione nella pubblica udienza del 23 aprile 2002.
DIRITTO
- E' opportuno iniziare
l'esame dal motivo di ricorso accolto in primo grado e contestato
dall'appellante. Si tratta di stabilire in concreto quali siano
state le condizioni richieste alle due società invitate a
partecipare alla trattativa private e se tali condizioni si
configurino come sostanzialmente diverse rispetto a quelle già
definite nella precedente fase della licitazione privata,
inutilmente esperita, secondo quanto stabilito nel bando di gara,
essendo stata presentata una sola offerta.
- La ratio della disposizione,
prima richiamata, che delimita con precisione le specifiche
condizioni alle quali è possibile passare dalla gara pubblica alla
trattativa privata, non è quella di irrigidire senza ragione la
capacità negoziale della stazione appaltante, mettendola in una
situazione di debolezza contrattuale, in ultima analisi lesiva
dell'interesse pubblico, ma invece quella di garantire, da un
lato,stabilità e serietà alla domanda pubblica, in modo da evitare
comportamenti collusivi, e dall'altro la reale parità di condizione
tra i possibili aspiranti alla fornitura. Le condizioni di offerta
devono essere mantenute sostanzialmente stabili: ed in questo caso,
il riferimento letterale al carattere sostanziale della stabilità
delle condizioni sta a significare che sono le caratteristiche
strutturali della fornitura che devono essere mantenute ferme. Ora,
è evidente che il prezzo, in una gara che inizialmente si configura
come una licitazione privata al prezzo più basso, costituisce
fisiologicamente, nel gioco della domanda e dell'offerta, l'elemento
che crucialmente segnala la convenienza dell'aggiudicazione per la
stazione appaltante: da qui la necessità di prevedere meccanismi di
dissuasione e verifica per quelle offerte che si presentino con
tratti anomali, rispetto agli andamenti del mercato. Questa
premessa, di ordine generale, vuole chiarire subito quale è la
ragione di fondo per la quale l'appello deve essere accolto.
- Quando l'Azienda
Ospedaliera, con la deliberazione n.1083 del 5/12/2000, decide di
procedere ad una prima negoziazione con la stessa TYCO, che aveva
presentato l'unica offerta nella fase della licitazione privata,
dopo aver ricevuto e aperto l'offerta TYCO, si rende conto che,
rispetto all'offerta del triennio precedente, era possibile rilevare
un incremento nella componente prezzi superiore al 15%, pur
considerando il ribasso rispetto all'offerta base (lire 787.775.3000
offerta base; lire 751.000.000 offerta TYCO). Siamo ormai dunque
nella fase, della trattativa privata, e correttamente l'Azienda
Ospedaliera, alla luce anche delle direttive regionali in materia di
contenimento della spesa corrente sanitaria, che di fatto premevano
per cercare di allineare i costi di acquisizione all'ultimo costo
storico di riferimento indicato dal mercato, chiede a TYCO di
abbassare ulteriormente i prezzi: si tratta di una richiesta del
tutto coerente con una linea di contenimento della spesa sanitaria
corrente e con il bando iniziale, che centrava il meccanismo di
affidamento della fornitura proprio sul ribasso del prezzo base. A
fronte di questa richiesta, ed il punto non è oggetto di
contestazione, la TYCO dichiarava la propria indisponibilità a
praticare prezzi più contenuti.
- A questo punto, l'Azienda
Ospedaliera decide che non esistono le condizioni di convenienza
economica per aggiudicare la fornitura a TYCO, ed estende la
trattativa privata alla Ethicon, chiedendo a questa società
l'allineamento ai costi storici quali derivabili dagli ultimi
contratti aventi per oggetto le stesse atrezzature sanitarie. Ora
ciò che sembra essere sfuggito al giudice di prime cure è che il
meccanismo della licitazione privata al prezzo più basso assolve
alla funzione di far emergere, in concorrenza, la condizione più
favorevole alla PA; se, come correttamente prevedeva il bando di
gara, non era possibile affidare la fornitura in quanto si
registrava una sola offerta, e dunque la concorrenza non aveva
operato, è chiaro che la PA passando alla trattativa privata doveva
costruirsi un prezzo di riferimento sul quale testare le eventuali
offerte: e tale prezzo, tenuto conto anche della stabilità dei
costi e dei prezzi nell'area di produzione dei materiali oggetto
della fornitura (dollaro), poteva ragionevolmente puntare a fermare
la situazione su quella delle ultime aggiudicazioni, peraltro
relativamente recenti. Ciò che è rilevante ai nostri fini è che
la TYCO è stata pienamente messa in condizione, nella fase della
trattativa privata, di abbassare il prezzo offerto, approssimando
quello delle ultime forniture: essa invece, richiesta espressamente
di ridurre il prezzo offerto, dichiarava la propria netta
indisponibilità. Ed è sempre sulla componente prezzo che fa leva
la stazione appaltante nell'esplorare, dopo che si è conclusa la
trattativa con la TYCO, la Ethicon. Le due società sono state messe
nella stessa condizione contrattuale ai fini della aggiudicazione
della fornitura. Le componenti strutturali delle forniture richieste
erano esattamente le stesse: solo il prezzo ha giocato come elemento
di comparazione e scelta, come è corretto che avvenga in una
trattativa privata nella quale la PA è tenuta, sulla base di
precise direttive regionali, a contenere i costi che entrano a
comporre le tariffe praticate o i costi finali del servizio offerto
ai cittadini. L'aziendalizzazione dell'offerta di servizi pubblici
essenziali, come la sanità, significa anche che nella formazione
dei costi la stazione pubblica deve cercare di utilizzare al massimo
gli spazi offerti proprio dal meccanismo del mercato.
- La circostanza che nel caso
in esame la fase della trattativa privata si sia svolta in modo
diacronico, e ciò proprio per consentire a TYCO di "giocare
" per prima le proprie carte, contrariamente a quanto ritenuto
nella sentenza appellata, è la dimostrazione di un comportamento
contrattualmente oculato da parte della PA. La parità delle
condizioni di partecipazione sta tuta nel fatto che ad entrambe le
società è stata proposta la stessa fornitura, per quantità e
qualità delle attrezzature richieste, mentre le scelte sono state
calibrate sul prezzo, cioè sulla diversa disponibilità delle due
ditte ad avvicinare un prezzo più vicino a quello ritenuto
conveniente dalla PA. Si tratta dell'unico comportamento
contrattualmente conveniente per una PA, una volta che sia stato
necessario abbandonare il meccanismo della gara competitiva e
passare alla trattativa privata. Il motivo che ha dunque condotto il
giudice di primo grado ad accogliere il ricorso è errato: pertanto
l'appello, sotto questo profilo, va accolto.
- Devono altresì essere
respinti tutti gli altri motivi riproposti da TYCO nel suo appello
incidentale e, naturalmente, anche la richiesta di risarcimento di
danni, attesa la piena legittimità del comportamento della PA. TYCO
si lamenta che il criterio del prezzo storico più basso compaia
solo al momento di rifiutare l'aggiudicazione alla stessa TYCO,
mentre non veniva indicato negli atti di gara della licitazione
privata. La censura non ha pregio: come abbiamo ricordato, la fase
della licitazione privata si fondava proprio sul criterio
dell'offerta più bassa, dunque non si capisce per quale motivo la
stazione appaltante avrebbe dovuto esplicitare in anticipo il prezzo
a cui supponeva sarebbe stato conveniente aggiudicare la gara: si
sarebbe trattato di un criterio incongruo con quello base del
maggior ribasso sul prezzo di riferimento e quindi di una tecnica di
gara del tutto diversa da quella prescelta nel bando. Viceversa, una
volta passati alla fase della trattativa privata è proprio questa
supposizione sul prezzo, che nella prima fase restava del tutto
interna ed irrilevante (la gara sarebbe stata aggiudicata se vi
fossero state più offerte), che diventa il criterio che guida, e
deve guidare, la Pubblica Amministrazione.
- Per le considerazioni
svolte, in fatto ed in diritto, l'appello deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite
tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, in
riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado.
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