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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 2 dicembre 2002 n. 6619
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Associazione Temporanea di Impresa
La partecipazione
in forma associata delle imprese alle procedure di evidenza pubblica non
dà luogo alla formazione di un soggetto nuovo e distinto rispetto alle
singole imprese associate. Queste ultime mantengo la loro individualità
e sono, in particolare, soggette alla separata verifica dei requisiti
(soggettivi) di idoneità all’ammissione alla gara.
E’ possibile operare - nel periodo antecedente alla presentazione
delle offerte - modificazioni alla compagine del soggetto invitato alla
gara, sia esso impresa individuale che associazione temporanea, sempreché
le stesse non siano tali (ma non risulta essere il caso) da incidere in
modo negativo sulla qualificazione del soggetto medesimo e quindi sul
possesso da parte del medesimo dei necessari requisiti (cfr. Cons.
Stato, V, 18 aprile 2001, n. 2335). Né, invero, sussistono
controindicazioni legislative (cfr. art. 11 del d.lg. 157/95, ove
l’elemento dirimente è pur sempre costituito dalla presentazione
dell’offerta congiunta, e non di certo dalla mera istanza congiunta di
partecipazione alla gara) all’applicazione del suesposto principio
della modificabilità soggettiva "condizionata" anche nel
caso, indubbiamente meno tipico, della riduzione in itinere del soggetto
aggregato in individuale, dovuta alla rinuncia, prima della
presentazione dell’offerta e dell’espletamento della gara, da parte
dell’impresa designata come mandataria. Pertanto, come peraltro
espressamente prescritto dalla normativa sugli appalti di lavori
pubblici, nella formulazione vigente, è l’impegno congiunto in sede
di offerta che preclude qualsiasi modificazione dell’assetto
soggettivo del raggruppamento temporaneo, anche se non ancora costituito
(cfr. art. 13, commi 5 e 5-bis, della l. 109/94, introdotti dalla l.
415/98). Indubbiamente, la circostanza che anche il legislatore, seppur
in settore qui non direttamente pertinente, correli il divieto di
mutamento dell’assetto soggettivo dell’ATI al momento
dell’offerta, facendo salvo quindi il momento antecedente della
prequalificazione, risponde ad una precisa ratio che è quella per cui
la tanto invocata prospettiva sinergica comincia ad assumere rilievo
solo nella fase in cui si valuta l’idoneità, la convenienza, la
affidabilità e serietà oggettiva dell’offerta. Nell’antecedente
fase di prequalifica, teleologicamente diretta a selezionare i candidati
da invitare alla presentazione delle offerte, il giudizio di idoneità
tecnico-economica dei partecipanti si appunta su ciascun candidato
singolarmente considerato, anche nell’ipotesi di istanza partecipativa
congiunta in vista della costituzione di un raggruppamento temporaneo,
non potendo in alcun modo il programmato rapporto di collaborazione tra
le imprese surrogare l’apprezzamento concernente tali profili
soggettivi.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
FATTO
1. Con il
ricorso proposto in prime cure nell’ottobre 1994, l’attuale
appellante, in qualità di capogruppo dell’ATI con la Econet s.r.l.,
impugnava i provvedimenti relativi all’aggiudicazione in favore della
SAO s.r.l., in esito a procedura per licitazione privata, dell’appalto
del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi
urbani nell’ambito del Comune di Velletri, per un importo a base di
gara di 2,8 miliardi di lire annui.
La reclamante
deduceva, in particolare, che la società SAO non era stata
singolarmente invitata a partecipare alla licitazione privata, ma solo
in associazione temporanea con la Socram s.r.l., e che la medesima non
era in possesso, ai fini dell’espletamento del servizio affidato in
appalto, dell’autorizzazione al trasporto di r.s.u. nell’ambito
della Provincia di Roma.
2. Il TAR del
Lazio, pronunciando in sede cautelare, sospendeva nel dicembre 1994 i
provvedimenti impugnati, ma la pronunzia veniva riformata da questa
Sezione, con ordinanza n. 317/95, alla stregua dell’insussistenza del
requisito del "periculum in mora".
Successivamente,
nell’aprile 1998, il Tribunale di prima istanza dichiarava l’interruzione
del processo, alla luce dell’avvenuto decesso del patrono delle parti
resistenti.
Il processo
veniva riassunto ad iniziativa della parte istante entro il termine di
legge.
Il ricorso,
quindi, veniva definitivamente respinto in prime cure, con la sentenza
impugnata in epigrafe indicata, non condividendo i primi giudici le
considerazioni poste alla base dei due profili di doglianza dedotti.
3. La Slia,
agendo anche in proprio, ha interposto l’appello in trattazione
avverso la prefata pronunzia, contestando le argomentazioni del TAR
circa i due profili esaminati e lamentando la mancata disamina, da parte
dei primi giudici, del terzo motivo di censura originariamente dedotto
(eccesso di potere per sviamento).
4. Il Comune
intimato e la controinteressata aggiudicataria (Sao) si sono costituiti
in giudizio per resistere all’appello, ed hanno puntualmente
controdedotto.
La seconda ha,
in verità, anche eccepito l’inammissibilità del gravame, alla
stregua della mera riproposizione di censure motivatamente disattese in
prime cure e per carenza di interesse.
Le parti hanno
depositato memoria.
Alla pubblica
udienza del 4 giugno 2002 il ricorso in appello è stato introitato per
la decisione.
DIRITTO
1. L’appello
è ammissibile ma deve essere rigettato.
In effetti le
eccezioni di inammissibilità del gravame in appello sollevate dalla Sao,
società aggiudicataria dell’appalto di cui si verte, sono
evidentemente prive di consistenza, già in punto di fatto, atteso che
il ricorso non è affatto privo di considerazioni espresse in
contestazione delle argomentazioni rese dal Tribunale di prime cure e
risulta rivolto, seppur non sempre in via esplicita, all’annullamento
dei provvedimenti originariamente contestati. Del resto, per i noti
principi, il giudice di appello dispone degli stessi poteri, cognitori e
decisori, di cui dispone il giudice di primo grado.
2. Passando al
merito, e prendendo le mosse dal primo motivo di appello, giova
premettere che il TAR Lazio ha con la sentenza gravata respinto la
censura, in questa sede riproposta, che si soffermava sulla violazione
dell’art. 89 del r.d. 827/24, per avere l’impugnata deliberazione
disposto l’aggiudicazione in favore della Sao s.r.l., soggetto non
formalmente invitato - nella sua individualità - a partecipare alla
procedura concorsuale e perciò rimasto estraneo alla procedura di
prequalificazione.
Orbene, i primi
giudici hanno al riguardo precisato che la partecipazione in forma
associata delle imprese alle procedure di evidenza pubblica non dà
luogo alla formazione di un soggetto nuovo e distinto rispetto alle
singole imprese associate. Queste ultime mantengo la loro individualità
e sono, in particolare, soggette alla separata verifica dei requisiti
(soggettivi) di idoneità all’ammissione alla gara.
3. Al di là
del suddetto incontestabile principio, la puntuale ricostruzione dei
fatti priva di connotazioni di fondatezza l’impianto censorio della
lagnanza in questione.
La Sao e la
Socram non chiesero di essere invitate in quanto ATI (l’assocazione
temporanea non verrà mai costituita), ma presentarono, come imprese
individuali, una domanda congiunta di partecipazione alla gara in data
13 giugno 1994, con l’avvertenza che in caso di accoglimento della
domanda avrebbero costituito (in vista, dunque, della presentazione
congiunta dell’offerta) un’associazione temporanea di imprese, ai
sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, che avrebbe
visto assumere la qualifica di capogruppo mandataria alla Socram e di
mandante alla Sao.
Il Comune di
Velletri, in data 18 giugno 1994, invitava a partecipare alla gara,
fissata per il 15 luglio 1994, l’ATI Socram-Sao, ancora però non
costituita (e, come si accennava, non lo sarà mai).
Successivamente,
la Socram, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ricevuta in
data 12 luglio 1994 (prima dunque della presentazione delle offerte,
possibile fino al giorno precedente alla gara, e dell’espletamento
della gara stessa) da funzionario delegato del Sindaco di Roma,
rinunciava a partecipare alla procedura di gara, contestualmente
liberando da ogni vincolo la Sao, la quale era espressamente autorizzata
a presentare offerta propria (ritenuta poi dall’Amministrazione
comunale meritevole dell’aggiudicazione dell’appalto de quo).
4. Ciò posto,
in mancanza di sintomi di violazione della par condicio tra i
concorrenti o di significative alterazioni del normale corso della
sequenza procedimentale, e non essendo inoltre in contestazione, salvo
quanto appresso si dirà, il possesso dei necessari requisiti, anche di
ordine soggettivo, in capo alla Sao, trova lineare applicazione la
possibilità, già affermata dalla Sezione, di operare - nel periodo
antecedente alla presentazione delle offerte - modificazioni alla
compagine del soggetto invitato alla gara, sia esso impresa individuale
che associazione temporanea, sempreché le stesse non siano tali (ma non
risulta essere il caso) da incidere in modo negativo sulla
qualificazione del soggetto medesimo e quindi sul possesso da parte del
medesimo dei necessari requisiti (cfr. Cons. Stato, V, 18 aprile 2001,
n. 2335).
Né, invero,
sussistono controindicazioni legislative (cfr. art. 11 del d.lg. 157/95,
ove l’elemento dirimente è pur sempre costituito dalla presentazione
dell’offerta congiunta, e non di certo dalla mera istanza congiunta di
partecipazione alla gara) all’applicazione del suesposto principio
della modificabilità soggettiva "condizionata" anche nel
caso, indubbiamente meno tipico, della riduzione in itinere del soggetto
aggregato in individuale, dovuta alla rinuncia, prima della
presentazione dell’offerta e dell’espletamento della gara, da parte
dell’impresa designata come mandataria.
Pertanto, come
peraltro espressamente prescritto dalla normativa sugli appalti di
lavori pubblici, nella formulazione vigente, è l’impegno congiunto in
sede di offerta che preclude qualsiasi modificazione dell’assetto
soggettivo del raggruppamento temporaneo, anche se non ancora costituito
(cfr. art. 13, commi 5 e 5-bis, della l. 109/94, introdotti dalla l.
415/98).
Indubbiamente,
la circostanza che anche il legislatore, seppur in settore qui non
direttamente pertinente, correli il divieto di mutamento dell’assetto
soggettivo dell’ATI al momento dell’offerta, facendo salvo quindi il
momento antecedente della prequalificazione, risponde ad una precisa
ratio, bene messa in luce dalla difesa della ditta aggiudicataria, che
è quella per cui la tanto invocata (dalla reclamante) prospettiva
sinergica comincia ad assumere rilievo solo nella fase in cui si valuta
l’idoneità, la convenienza, la affidabilità e serietà oggettiva
dell’offerta. Nell’antecedente fase di prequalifica,
teleologicamente diretta a selezionare i candidati da invitare alla
presentazione delle offerte, il giudizio di idoneità tecnico-economica
dei partecipanti si appunta su ciascun candidato singolarmente
considerato, anche nell’ipotesi di istanza partecipativa congiunta in
vista della costituzione di un raggruppamento temporaneo, non potendo in
alcun modo il programmato rapporto di collaborazione tra le imprese
surrogare l’apprezzamento concernente tali profili soggettivi.
E’ punto non
controverso, come si accennava, che la ditta Sao possedesse i requisiti
soggettivi rilevanti già in sede di prequalifica, ai sensi del bando di
gara del 30 maggio 1994.
Nessuna
efficacia risolutiva, poi, può essere attribuita alla circostanza che,
formalmente, la lettera di invito fosse diretta non alla Sao
singolarmente considerata ma al raggruppamento capeggiato dalla Socram,
ancora di là da venire costituito e che comunque, come in primis
evidenziato, non avrebbe costituito soggetto autonomo, nuovo e distinto
rispetto alle singole imprese associate, trattandosi, al contrario, di
uno strumento di collaborazione temporanea ed occasionale tra imprese
per la partecipazione congiunta alle procedure degli appalti pubblici,
non riconducibile, nell’ottica della classificazione giuridica, all’associazione
in partecipazione (anzi espressamente vietata dalle norme richiamate
sugli appalti pubblici di lavori), bensì al più ad un contratto
associativo innominato espressione di autonomia contrattuale.
Nell’odierno
gravame, in effetti, la reclamante non accorda più efficacia dirimente
all’indicazione meramente formale del destinatario dell’invito ma si
sofferma maggiormente sugli effetti della prospettazione dell’offerta
sinergica tra le due imprese, che avevano presentato istanza congiunta
di partecipazione.
La
teorizzazione, seppur indubbiamente suggestiva, che porterebbe ad
affermare, nelle sue estreme conseguenze, che l’Amministrazione non
avrebbe invitato la Sao se essa non avesse inoltrato domanda nella
prospettiva del costituendo raggruppamento con Socram, si rivela del
tutto indimostrata ed apodittica.
In ogni caso,
la prospettiva sinergica non può essere efficacemente apprezzata prima
della formulazione dell’offerta, e quindi della predefinizione dei
ruoli e delle funzioni delle singole imprese partecipanti al
raggruppamento.
Essendo
incontroverso che nel caso di specie l’offerta è stata
definitivamente presentata, singolarmente, dalla Sao, come espressamente
consentitole (nella regolazione dei loro rapporti interni) dall’altra
ditta rinunziante (Socram), e che, verificata la sussistenza dei
requisiti soggettivi in capo alla detta impresa, la valutazione positiva
dell’Ente appaltante, sfociata poi nell’aggiudicazione, si è
esclusivamente fondata sull’affidabilità oggettiva di tale singola, e
non sinergica, offerta, va in definitiva confermato il responso di
infondatezza del primo motivo di censura.
5. Con il
secondo profilo di doglianza, disatteso dal TAR, e motivatamente
riproposto in questo secondo grado di giudizio, l’appellante ha
denunciato che l’aggiudicataria Sao non era in possesso, a differenza
della Socram, ritiratasi però dalla procedura selettiva, dell’autorizzazione
al trasporto dei rifiuti solidi urbani nell’ambito della Provincia di
Roma, indispensabile ai fini dell’espletamento del servizio de quo.
In verità la
lettera di invito prescriveva che l’offerta fosse corredata, tra l’altro,
dal certificato di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese
esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti per le categorie e la
classe ivi indicate. Poiché però tale albo era divenuto operativo solo
a partire dal 1° giugno 1994, le imprese partecipanti in attesa della
formale iscrizione potevano presentare documentazione sostitutiva ed in
particolare:
- certificato
di iscrizione alla C.C.I.A.A. per la gestione del servizio oggetto dell’appalto;
- idonea
documentazione attestante l’avvenuta presentazione della domanda di
iscrizione all’Albo Nazionale per le categorie e la classe
specificata;
- idonea
documentazione attestante il possesso dei requisiti per l’iscrizione
all’Albo;
-
autorizzazione rilasciata dai competenti Enti ai sensi del DPR n.
915/82.
6. Tanto
premesso, con precipuo riferimento a quest’ultimo punto, il TAR ha
disatteso la censura originariamente dedotta dall’ATI Slia, osservando
che la delega conferita dalla normativa regionale (in particolare dall’art.
21 della l.r. 53/86, peraltro poi abrogata dalla l.r. 38/95) alle
province ai fini del rilascio dell’autorizzazione regionale, già
prevista dall’art. 6 lett. c), del DPR 915/82, per l’esercizio dell’attività
di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi, non mutava la
natura del titolo autorizzatorio e soprattutto l’ambito territoriale
(regionale) abilitato.
Quanto precede
trovava conferma, secondo il Tribunale di prima istanza, nelle norme
regolamentari regionali (Reg. reg. Lazio 14 gennaio 1988, n. 4)
regolanti la procedura per il rilascio dell’autorizzazione, nell’ambito
delle quali erano dettati criteri ai fini dell’individuazione della
provincia competente al rilascio dell’autorizzazione (oltre all’obbligo
di informare le altre province della Regione Lazio) che non avrebbero
avuto alcun senso ove l’efficacia territoriale dell’autorizzazione
fosse stata limitata al solo territorio della provincia chiamata a
provvedere.
La pienezza
degli effetti abilitanti su base regionale delle autorizzazioni
rilasciate dalle singole province, affermano in sede di conclusioni i
primi giudici, troverebbe inoltre motivi di conforto nella successiva
legislazione d’urgenza di cui ai decreti legge reiterati negli anni
1995 e 1996.
7. Le
argomentazioni del TAR non sembrano, in effetti, prive di elementi di
supporto convincenti.
La Sao ha
documentalmente provato la titolarità di tre diverse autorizzazioni ex
art. 6 DPR 915/82, valide ed efficaci al momento della richiesta di
partecipazione alla gara, rilasciate rispettivamente dalla Regione
Umbria e dalle Province di Viterbo e Rieti.
La norma di
delega regionale sembra aver inciso sulla competenza a rilasciare il
titolo autorizzatorio (passata in capo alle Province) ma non sull’efficacia
territoriale del medesimo, fin dall’origine su base regionale.
Del resto, come
avverte avvedutamente la difesa del Comune resistente, diversamente
opinando, la delega regionale non si sarebbe posta di certo in linea con
le esigenze di snellimento e semplificazione dei procedimenti
amministrativi, che avrebbero subito anzi un appesantimento e costretto
le società interessate ad entrare in possesso di una autorizzazione per
ogni Provincia della Regione Lazio.
Indubbiamente,
inoltre, la normativa regolamentare regionale sopracitata conforta l’interpretazione
dell’Amministrazione comunale, fatta propria dai primi giudici, non
intravvedendosi per quale scopo dovrebbero essersi preoccupate le norme
secondarie di individuare, mediante più criteri, l’Amministrazione
provinciale concretamente competente al rilascio dell’autorizzazione
in questione, se l’efficacia dell’autorizzazione stessa fosse stata
limitata esclusivamente al territorio della provincia deputata a
provvedere, potendosi a quel punto fare ben più semplice (ed esclusivo)
riferimento al parametro dell’ambito provinciale ove si intende
esercitare l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani.
Non pare,
invece, altrettanto significativo che il regolamento regionale abbia
imposto all’Ente provinciale rilasciante l’onere di notiziare le
altre Province della Regione Lazio.
La linearità
del quadro sopra tratteggiato non viene efficacemente intaccata da una
circostanza di fatto singola e peculiare, ovvero che una delle tre
autorizzazioni in questione, precisamente quella rilasciata il 19
dicembre 1992 dall’Amministrazione provinciale di Viterbo, abbia
autolimitato la propria validità al territorio della provincia
viterbese, elemento che, alla stregua delle considerazioni generali di
cui sopra, non risulta sufficiente per venire incontro alle lagnanze
dell’appellante, incentrate con vigore sul principio della
corrispondenza dell’efficacia territoriale del titolo autorizzatorio
alla sfera di competenza dell’Ente rilasciante.
8. Va, d’altra
parte, tenuto presente, nell’attribuire ulteriore positivo
apprezzamento alla posizione della Sao, che la stessa risulta aver dato
scrupoloso ossequio alle prescrizioni della lex specialis di gara, ed in
particolare della lettera di invito, nell’ambito delle quali tra l’altro,
occorre rimarcare, non si richiedeva una rigorosa corrispondenza
territoriale, su base provinciale, dell’autorizzazione rilasciata
dagli "Enti competenti" (come indubbiamente erano le
Amministrazioni provinciali di Viterbo e Rieti).
Occorre
osservare come proprio nelle settimane prossime alla gara interveniva
finalmente l’operatività dell’Albo nazionale dei smaltitori di
rifiuti (istituito con d.m. ambiente n. 324/91), e che l’iscrizione
nell’ambito di questo espletava una funzione indubbiamente sostitutiva
rispetto al previgente regime autorizzatorio regionale.
Orbene, risulta
che in tale delicata fase di transizione la Sao, ritenendosi in possesso
dei necessari requisiti, abbia formalmente dato seguito a tutte le
prescrizioni finalizzate all’ottenimento dell’iscrizione nell’Albo
nazionale, pur non intervenuta in tempo utile. Visto che, però, tali
formalità erano espressamente indicate dal bando di gara come
sostitutive, ai fini della legittima partecipazione alla procedura,
della stessa certificazione da rilasciarsi a cura dell’Albo, e che la
società in argomento era comunque titolare di valide autorizzazioni
provinciali ex DPR 915/82, è evidente come la ditta aggiudicataria
abbia, in definitiva, anche soddisfatto le condizioni richieste dalla
normativa di gara.
Anche il
secondo motivo di censura è, di conseguenza, destituito di fondamento,
sotto i vari profili indicati.
9. Analoga
sorte negativa spetta, infine, al terzo mezzo di doglianza,
relativamente al quale peraltro l’appellante ha lamentato anche l’omessa
disamina da parte dei giudici di primo grado.
Trattasi in
effetti di censura genericamente formulata, relativa a vizi di eccesso
di potere sotto il profilo dello sviamento, che può essere facilmente
disattesa alla stregua del comportamento secondo legge adottato dall’Amministrazione,
in virtù di quanto in questa sede emerso relativamente ai vizi dedotti
con entrambi i profili di censura sopra analizzati.
10. Alla
stregua delle considerazioni che precedono, il gravame in epigrafe, in
definitiva, va respinto.
Sussistono,
nondimeno, i motivi per disporre la compensazione delle spese di lite
tra le parti, relativamente al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo respinge.
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