|
Consiglio di
Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 64536
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Aggiudicazione
Cottimo
fiduciario per fornitura in economia a trattativa privata –
Prescrizioni del bando di gara – Possibilità di accettare offerte
migliorative in assenza di esplicite clausole di esclusione –
Sussiste.
In sede di
aggiudicazione l’amministrazione non può che affidare l’appalto
alla ditta concorrente risultata capace di offrire le migliori
condizioni di mercato di fronte alle esigenze pubbliche evidenziate nel
bando, le cui clausole devono essere rispettate, senza che peraltro si
possa parlare di esclusione dalla gara in assenza di un’esplicita
previsione in tal senso contenuta nello stesso, da interpretare in
termini di ragionevolezza, onde favorire la più ampia partecipazione
alla gara e la stipulazione del contratto più vantaggioso per
l’apparato pubblico, sulla scia della possibilità (pacificamente
riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa) di stipulare contratti
anche atipici, purchè vantaggiosi per gli interessi pubblici, in quanto
idonei a creare diritto (nella fattispecie, si trattava di un informale
e spedito cottimo fiduciario per una fornitura in economia ex
regolamento
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
F A T T O
In primo grado
la GEOTOP impugnava l’aggiudicazione, il verbale della Commissione
giudicatrice e la nota dirigenziale regionale di rigetto dell’istanza
di annullamento in sede di autotutela, per violazione del bando di gara
e della par condicio, nonché per eccesso di potere, errata valutazione
dei presupposti e difetto di motivazione, in rapporto all’aggiudicazione
di cui sopra.
Il Tribunale
respingeva un’istanza cautelare mentre, con ordinanza presidenziale,
si disponevano incombenti istruttori, esperiti i quali il ricorso veniva
accolto con annullamento degli atti impugnati, mediante sentenza
tempestivamente impugnata dalla Regione soccombente, che deduceva
trattarsi di una vicenda svoltasi a trattativa privata, per cui la
Regione stessa non poteva non preferire migliori prestazioni tecniche a
minor prezzo, in assenza (nel capitolato) di previste comminatorie di
esclusione per soluzioni alternative, come veniva ribadito anche in
apposite note d’udienza.
Nessuno si
costituiva per resistere nel giudizio di secondo grado ed all’esito
della pubblica udienza collegiale di discussione la vertenza passava in
decisione sulle sole conclusioni dell’appellante.
D I R I T T O
L’appello è
fondato e va accolto, dato che in sede di aggiudicazione l’amministrazione
non poteva che affidare l’appalto alla ditta concorrente che fosse
risultata quella capace di offrire le migliori condizioni di mercato di
fronte alle esigenze pubbliche evidenziate nel bando, le cui clausole
dovevano essere rispettate, senza che peraltro si potesse parlare di
esclusione dalla gara in assenza di un’esplicita previsione in tal
senso contenuta nello stesso, cha andava interpretato in termini di
ragionevolezza, onde favorire la più ampia partecipazione alla gara e
la stipulazione del contratto più vantaggioso per l’apparato
pubblico.
In tale
prospettiva l’aggiudicazione in questione non poteva che spettare alla
SOKKIA S.r.l., che aveva presentato la migliore offerta, in quanto
caratterizzata da strumentazioni tecniche anche superiori a quelle
richieste nel bando e per di più ad un prezzo inferiore: offerta che ,
dunque, non sarebbe stato in alcun modo ragionevole rifiutare, alla luce
della sua obiettiva maggiore convenienza in una gara svoltasi a
trattativa privata, gara che altrimenti non sarebbe risultata neppure
necessaria, ove si fosse preferito aderire pedissequamente alle
prescrizioni del bando, poiché in tal caso la GEOTOP S.r.l.
(monopolista nel settore) sarebbe prima facie apparsa come l’unica
possibile aggiudicataria, peraltro non senza sensibili sacrifici per gli
interessi pubblici coinvolti.
Correttamente,
invece, l’amministrazione procedente ha effettuato l’aggiudicazione
in esame interpretando il bando di gara come contenente le prescrizioni
implicitamente considerabili come quelle minime da rispettare, in
assenza di espresse comminatorie di esclusione e nell’ottica del più
consistente vantaggio per la collettività, sulla scia della
possibilità (pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza
amministrativa) di stipulare contratti anche atipici, purchè
vantaggiosi per gli interessi pubblici, in quanto idonei a creare
diritto (nella fattispecie, si trattava di un informale e spedito
cottimo fiduciario per una fornitura in economia ex regolamento
regionale n. 44/1996, sostanzialmente gestito a trattativa privata, con
correlativa ampia discrezionalità in capo alla pubblica
amministrazione.
Conclusivamente,
l’appello va accolto, con correlativa riforma dell’impugnata
sentenza, rigetto del ricorso di prime cure e salvezza degli atti con
esso impugnati, mentre le spese dei due gradi di giudizio possono
integralmente compensarsi tra le parti in causa per giusti motivi, alla
luce anche delle alterne vicende processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,
- accoglie l’appello;
- riforma l’impugnata
sentenza e rigetta il ricorso di primo grado;
|