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   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 64536

Contratti della Pubblica Amministrazione - Aggiudicazione

Cottimo fiduciario per fornitura in economia a trattativa privata – Prescrizioni del bando di gara – Possibilità di accettare offerte migliorative in assenza di esplicite clausole di esclusione – Sussiste.

In sede di aggiudicazione l’amministrazione non può che affidare l’appalto alla ditta concorrente risultata capace di offrire le migliori condizioni di mercato di fronte alle esigenze pubbliche evidenziate nel bando, le cui clausole devono essere rispettate, senza che peraltro si possa parlare di esclusione dalla gara in assenza di un’esplicita previsione in tal senso contenuta nello stesso, da interpretare in termini di ragionevolezza, onde favorire la più ampia partecipazione alla gara e la stipulazione del contratto più vantaggioso per l’apparato pubblico, sulla scia della possibilità (pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa) di stipulare contratti anche atipici, purchè vantaggiosi per gli interessi pubblici, in quanto idonei a creare diritto (nella fattispecie, si trattava di un informale e spedito cottimo fiduciario per una fornitura in economia ex regolamento

Fonte: Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa

F A T T O

In primo grado la GEOTOP impugnava l’aggiudicazione, il verbale della Commissione giudicatrice e la nota dirigenziale regionale di rigetto dell’istanza di annullamento in sede di autotutela, per violazione del bando di gara e della par condicio, nonché per eccesso di potere, errata valutazione dei presupposti e difetto di motivazione, in rapporto all’aggiudicazione di cui sopra.

Il Tribunale respingeva un’istanza cautelare mentre, con ordinanza presidenziale, si disponevano incombenti istruttori, esperiti i quali il ricorso veniva accolto con annullamento degli atti impugnati, mediante sentenza tempestivamente impugnata dalla Regione soccombente, che deduceva trattarsi di una vicenda svoltasi a trattativa privata, per cui la Regione stessa non poteva non preferire migliori prestazioni tecniche a minor prezzo, in assenza (nel capitolato) di previste comminatorie di esclusione per soluzioni alternative, come veniva ribadito anche in apposite note d’udienza.

Nessuno si costituiva per resistere nel giudizio di secondo grado ed all’esito della pubblica udienza collegiale di discussione la vertenza passava in decisione sulle sole conclusioni dell’appellante.

D I R I T T O

L’appello è fondato e va accolto, dato che in sede di aggiudicazione l’amministrazione non poteva che affidare l’appalto alla ditta concorrente che fosse risultata quella capace di offrire le migliori condizioni di mercato di fronte alle esigenze pubbliche evidenziate nel bando, le cui clausole dovevano essere rispettate, senza che peraltro si potesse parlare di esclusione dalla gara in assenza di un’esplicita previsione in tal senso contenuta nello stesso, cha andava interpretato in termini di ragionevolezza, onde favorire la più ampia partecipazione alla gara e la stipulazione del contratto più vantaggioso per l’apparato pubblico.

In tale prospettiva l’aggiudicazione in questione non poteva che spettare alla SOKKIA S.r.l., che aveva presentato la migliore offerta, in quanto caratterizzata da strumentazioni tecniche anche superiori a quelle richieste nel bando e per di più ad un prezzo inferiore: offerta che , dunque, non sarebbe stato in alcun modo ragionevole rifiutare, alla luce della sua obiettiva maggiore convenienza in una gara svoltasi a trattativa privata, gara che altrimenti non sarebbe risultata neppure necessaria, ove si fosse preferito aderire pedissequamente alle prescrizioni del bando, poiché in tal caso la GEOTOP S.r.l. (monopolista nel settore) sarebbe prima facie apparsa come l’unica possibile aggiudicataria, peraltro non senza sensibili sacrifici per gli interessi pubblici coinvolti.

Correttamente, invece, l’amministrazione procedente ha effettuato l’aggiudicazione in esame interpretando il bando di gara come contenente le prescrizioni implicitamente considerabili come quelle minime da rispettare, in assenza di espresse comminatorie di esclusione e nell’ottica del più consistente vantaggio per la collettività, sulla scia della possibilità (pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa) di stipulare contratti anche atipici, purchè vantaggiosi per gli interessi pubblici, in quanto idonei a creare diritto (nella fattispecie, si trattava di un informale e spedito cottimo fiduciario per una fornitura in economia ex regolamento regionale n. 44/1996, sostanzialmente gestito a trattativa privata, con correlativa ampia discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione.

Conclusivamente, l’appello va accolto, con correlativa riforma dell’impugnata sentenza, rigetto del ricorso di prime cure e salvezza degli atti con esso impugnati, mentre le spese dei due gradi di giudizio possono integralmente compensarsi tra le parti in causa per giusti motivi, alla luce anche delle alterne vicende processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,

- accoglie l’appello;

- riforma l’impugnata sentenza e rigetta il ricorso di primo grado;

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