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Consiglio di
Stato - Sezione VI - Decisione 7 febbraio 2002 n. 685
SUBAPPALTO
Appalti
pubblici - Offerte - Reciproca indicazione preventiva dei concorrenti
quali ditte subappaltatrici - Consentita
FATTO
Con la sentenza
in epigrafe indicata il T.A.R. per la Toscana, su ricorso della Giordano
Costruzioni s.r.l., annullava il provvedimento n. 20/98 del 21 agosto
1998, con il quale il Comune di Pomarance aveva aggiudicato alla Impresa
Galletti Amerigo & Arias s.n.c. i lavori di completamento della
circonvallazione nord di quel comune. Osservava il Tribunale che l’impresa
aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, essendo stata
indicata come subappaltatrice da altre imprese partecipanti alla gara ed
avendo essa stessa indicato come subappaltatrice altra impresa
partecipante.
Avverso la
predetta sentenza proponevano separati appelli il Comune di Pomarance e
l’impresa Galletti.
La società
già ricorrente in primo grado non si costituiva.
DIRITTO
1. In via
preliminare va disposta la riunione degli appelli, che hanno ad oggetto
la stessa sentenza.
2. Nel merito
gli appelli sono fondati.
3. La Sezione
non ritiene di doversi discostare dall’orientamento già assunto da
questo Consiglio sulla questione oggetto della presente controversia (Cons.
Stato, sez. VI, 28 febbraio 2000, n. 1056).
In tema di
appalto di opere pubbliche, la preventiva dichiarazione delle ditte cui
l’impresa intende ricorrere per l’esecuzione delle opere per mezzo
del subappalto non impedisce, in assenza di una espressa previsione di
legge, che le stesse possano direttamente concorrere con proprie
autonome offerte alla medesima gara.
In tema di
appalto di opere pubbliche, il collegamento tra imprese suscettibili di
ricondurre due o più offerte ad un unico centro decisionale, con
conseguente automatica violazione del principio di segretezza, si
verifica soltanto nel caso in cui tra le imprese concorrenti vi sia una
situazione di influenza dominante perché esiste un controllo ai sensi
dell’art. 2359 cod. civ. , oppure perché la comunanza di interessi è
ravvisabile in una situazione di intreccio degli organi amministrativi e
di rappresentanza che faccia ritenere plausibile una reciproca
conoscenza o condizionamento delle rispettive offerte.
In tema di
appalto di opere pubbliche , la sussistenza di un rapporto di controllo
tra società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., non inficia ex se l’esito
della gara ove non sia dimostrata la sua influenza negativa sul corretto
andamento della gara medesima.
La sentenza
impugnata non è conforme agli anzidetti principi, in quanto nessuno
degli elementi suindicati risulta dagli atti di causa. Cosicché, la
predetta sentenza non può essere confermata.
4. In
conclusione, gli appelli vanno accolti. Per l’effetto, in riforma dell’impugnata
sentenza, il ricorso di primo grado va rigettato.
5. Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi del
giudizio.
P. Q. M
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riunisce gli appelli, li
accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza,
rigetta il ricorso di primo grado.
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