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Consiglio di Stato - Sezione IV - Decisione 23 dicembre 2002 n. 7277
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Appalti Pubblici
Impugnazione del bando di gara - Soggetti legittimati all'impugnazione -
Soggetti interessati alla gara che hanno presentato la domanda di
partecipazione
F A T T O
E D I R I T T O
1. Ford Italia
S.p.a. ha impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio il bando di gara per il
servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli nuovi senza
conducente e servizi connessi alle pubbliche amministrazioni, di cui
alle pubblicazioni in G.U.R.I., parte seconda - inserzioni, 16 novembre
2000, n. 268 ed in G.U.C.E. - 5-11 novembre 2000, n. 217.
Il
T.A.R. adito - previa riunione del gravame al altro analogo
proposto da DaimlerChrysler Italia S.p.a. - ha dichiarato
l'inammissibilità dell'impugnativa in ragione della mancata
partecipazione alla gara e, ulteriormente, della omessa prova del
possesso dei requisiti indispensabili per la partecipazione stessa
(esercizio dell'attività specifica).
2. La sentenza
del primo giudice viene in questa sede impugnata da Ford Italia S.p.a.,
che ne sostiene l'erroneità sotto il profilo della attualità
dell'interesse all'impugnazione di clausole del bando di gara
irragionevoli ed illegittime, atteso l'interesse a non essere coinvolta
in una procedura siffatta e stante l'impossibilità di formulare il
calcolo di convenienza alla base della scelta di partecipazione alla
gara; la dimostrata intenzione di partecipare alla gara medesima
porrebbe la ditta in una posizione differenziata nei riguardi degli
altri operatori economici del settore; l'eventuale annullamento del
bando di gara consentirebbe la rinnovazione della procedura secondo
regole di buon andamento ed imparzialità della P.A.; costituirebbe
fatto notorio il possesso, da parte di Ford Italia, di società di
leasing operanti sia sul territorio nazionale che su quello
estero, sì che l'interesse alla partecipazione non necessiterebbe di
prove particolari.
Sostiene ancora l'appellante (2° motivo) che il bando di gara avversato
sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 5, comma 7, D. L.vo 24
luglio 1992, n. 358, nonché dell'art. 8, comma 6, D. L.vo 17 marzo
1995, n. 157, attesa la difformità tra il bando nazionale e quello
europeo sulle clausole essenziali, nonché per eccesso di potere sotto
vari profili (3° motivo).
Resistono Consip S.p.a. e la controinteressata Savarent S.p.a.
ed eccepiscono preliminarmente la irricevibilità - improcedibilità
dell'atto di appello, la inammissibilità ed improcedibilità del
ricorso di primo grado nonché la inammissibilità, sotto diversi
profili, della odierna impugnativa; nel merito sostengono diffusamente,
con memorie depositate in vista dell'udienza di discussione della
causa, l'infondatezza dell'appello e ne chiedono il rigetto.
3. Ragioni di
economia processuale esonerano il Collegio dall'esame delle invero
numerose eccezioni preliminari sollevate dalle resistenti, attesa la
palese infondatezza del ricorso in appello.
Ford Italia S.p.a. censura, col primo mezzo, la sentenza appellata
con riguardo a profili che ineriscono all'attualità dell'interesse ad
agire.
La
doglianza appare peraltro fuori centro, inerendo la pronuncia del primo
giudice a profili di legittimazione all'impugnazione in ragione della
carenza in capo all'istante di una "situazione giuridica
differenziata" a fronte della procedura di cui trattasi, alla quale
essa è rimasta del tutto estranea.
Correttamente il Tribunale amministrativo regionale evidenzia che, salvo
i casi di legge di azione popolare a tutela dell'oggettiva legittimità
dell'azione amministrativa, l'impugnativa di un atto amministrativo è
proponibile solo da parte del soggetto che sia titolare di un interesse
legittimo del quale assume la lesione in conseguenza dell'atto
impugnato, interesse legittimo che, in quanto tale, deve essere, oltre
che qualificato da una previsione normativa che lo prenda in
considerazione insieme all'interesse pubblico, anche "adeguatamente
differenziato da quello al corretto svolgimento dell'attività
amministrativa, proprio della generalità dei consociati".
Devono allora condividersi le conclusioni cui è pervenuto il giudice di
prime cure (in linea con il prevalente orientamento giurisprudenziale),
secondo cui solo le imprese che in una gara pubblica abbiano chiesto di
partecipare si collocano in una "posizione giuridica
differenziata" rispetto a quella di tutte le altre imprese presenti
sul mercato e, pertanto, si ergono a titolari di un interesse legittimo
giudizialmente tutelato che le abilita a sindacare la legittimità delle
statuizioni del bando della stessa gara, alla quale hanno dimostrato
"in concreto" di voler prendere parte.
Ed
è proprio tale requisito di concretezza che rende insufficiente, ai
fini di cui trattasi, la mera dichiarazione dell'intento di
partecipazione (profilo di censura, questo, che attiene alla esistenza
di una situazione giuridica differenziata), nella specie accompagnata
dal ritiro della documentazione occorrente, apprestata dalla Consip, non
seguita dalla presentazione della relativa domanda, in quanto inidonea a
distinguere la situazione giuridica dell'odierna appellante da quella di
tutte le altre imprese che esercitano il servizio di noleggio oggetto di
gara.
Che poi il numero di tali imprese sia asseritamente limitato (sarebbero
"poche", per l'appellante, le "grandi case del
settore") nulla reca, ex se, per le ragioni in precedenza esposte,
alla configurabilità di una posizione differenziata in capo a Ford
Italia, in mancanza della precitata richiesta di partecipazione alla
procedura.
Né,
con riguardo all'aspetto dell'attualità dell'interesse, si verte nella
specie in ordine a tassative clausole di ammissione che comporterebbero
direttamente l'esclusione dalla gara (clausole che restano estranee
all'oggetto dell'impugnativa).
E
condivisibilmente il primo giudice ha ritenuto di rilevare una ulteriore
ragione di inammissibilità dell'azione con riguardo alla omessa
dimostrazione del possesso dei requisiti indispensabili all'ammissione (id
est, esercizio della detta attività specifica).
Tale lacuna non può essere superata dalla asserita "notorietà"
della circostanza che Ford Italia esercita attività di leasing.
E'
certamente fatto notorio che "la Ford è uno dei principali colossi
del settore automobilistico"; non lo è quello che essa
"possiede società di leasing operanti sia sul territorio nazionale
che su quello estero", con conseguente "interesse a vendere i
veicoli alla società di leasing del gruppo".
4. Le
conclusioni cui è pervenuto il Collegio, che confermano la correttezza
della pronuncia del primo giudice, si riflettono ex se sull'interesse
all'ulteriore coltivazione dei restanti motivi di censura dell'atto di
appello.
Tali profili si palesano, in ogni caso, destituiti di fondamento e, in
parte, inammissibili in via autonoma.
Ed
invero, quanto alla denunciata difformità tra il bando nazionale e
quello europeo su clausole essenziali, nel senso che il testo pubblicato
in Gazzetta ufficiale conterrebbe informazioni aggiuntive rispetto al
testo pubblicato in G.U.C.E., va in primo luogo rilevato l'assoluto
difetto di interesse alla proposizione della censura: la difformità,
ove esistente, sarebbe in ipotesi lesiva della posizione delle imprese
straniere; ma Ford Italia S.p.a. ha sede legale in Roma, Via
Andrea Argoli n. 58, e non si vede quale lesione possa aver subìto, in
quanto tale, dalla pretesa difformità, restando a tal fine irrilevante,
attesa la nazionalità dell'impresa, la circostanza che essa sia
asseritamente "legata" ad una capogruppo avente sede in altro
paese dell'Unione Europea.
In
ogni caso, la prescrizione (art. 8, comma 6, D. L.vo n. 157/95, e art.
5, comma 7, D. L.vo n. 358/92) secondo cui la pubblicazione non deve
contenere informazioni "diverse" da quelle pubblicate nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee è intesa ad assicurare una
sostanziale omogeneità delle notizie concernenti la gara,
indipendentemente dal mezzo di conoscenza utilizzato, sì da assicurare
la par condicio tra le imprese aspiranti alla partecipazione, sia estere
che nazionali.
La
finalità della norma è assicurata quindi dalla "doppia"
pubblicità delle notizie essenziali - di portata non divergente -
relative alla gara, e non dalla conformità formale dei testi
pubblicati.
E
la lettura del testo pubblicato in G.U.C.E. evidenzia la presenza di
tali notizie e la sostanziale omogeneità rispetto a quelle contenute
nel bando pubblicato in G.U., sì da garantire quella parità di
condizione tra imprese estere e nazionali cui tende la normativa in
materia.
D'altro canto, la pur diffusa indicazione delle prescrizioni essenziali
di gara in G.U.C.E. è pur sempre suscettibile di integrazione mediante
la tempestiva acquisizione della disciplina completa di gara
(adempimento, questo, di agevole e rapida esecuzione, e tale da non
comportare discriminazioni tra le imprese interessate, attesa la celerità
degli attuali sistemi di comunicazione): e ciò è in linea con quelle
esigenze di diffusione della notizia di gara alla base della normativa
precitata.
Dirimente appare comunque, per quanto in questa sede rileva, la
considerazione che la pubblicazione ha nella specie raggiunto il suo
scopo: Ford Italia è stata resa edotta della gara e della relativa
disciplina nei suoi tratti essenziali, ha chiesto la documentazione
occorrente alla Consip ed ha scelto di non partecipare alla gara stessa
per ragioni non correlate alla insufficienza delle notizie fornite, con
la conseguenza che essa non appare legittimata a censurare aspetti che
ineriscono, semmai, alla oggettiva legittimità o regolarità
dell'azione amministrativa (nella specie ritenuta peraltro configurabile
da questo giudice).
Quanto ai denunciati profili di eccesso di potere, va ribadita
l'insussistenza di una posizione differenziata, in capo a Ford Italia
S.p.a., idonea a legittimare l'appellante a contestare il bando
relativamente al punto 17 (riserva di non procedere all'aggiudicazione,
di sospendere o reiterare la gara) ed alla indeterminatezza o
irragionevolezza di alcune clausole (organizzazione di punti di
assistenza, punteggi per air-bag e sistemi di stabilità o
antisbandamento, modalità di aggiudicazione).
Va
disattesa, inoltre, la doglianza in ordine alla mancanza di chiarezza di
alcune parti del bando di gara (specificatamente, quella relativa alla
responsabilità dell'appaltatore di cui al punto 11, che comporterebbe,
nella prospettazione dell'appellante, incertezza sui requisiti che
devono possedere le società che intendono partecipare alla gara); il
detto punto 11 si limita invero a disciplinare, oltre alla prestazione
di fideiussioni e cauzioni, l'assunzione di responsabilità per
infortunio o danni eventualmente subìti da parte di persone o beni, con
previsione di stipula di polizza assicurativa: come tale prescrizione
possa determinare incertezza sui requisiti di ammissione alla gara resta
assolutamente inespresso e, comunque, l'affermazione non trova utile
esito in questa sede alla stregua dell'attenta lettura della
prescrizione medesima.
5. Il ricorso
in appello proposto da Ford Italia S.p.a. deve essere in conclusione
rigettato, siccome infondato.
Le
spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P. Q. M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente
pronunziando sull’appello meglio in epigrafe indicato, respinge il
ricorso in appello.
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