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   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione 15 febbraio 2002 n. 901

Incarichi professionali

Appalti di progettazione - Domanda di partecipazione - Documenti allegati - Curricula professionali - Sottoscrizione curricula - Necessaria

FATTO

L’ ing. Maggio Luigi  e gli altri professionisti indicati in epigrafe impugnano la decisione  n.200/98 del Tar per la Puglia, 1° sezione di Lecce, con cui è stato respinto il ricorso proposto in primo grado dagli stessi professionisti per l’annullamento della deliberazione G.M. del Comune di Santa Cesarea Terme n.157 dell’undici agosto 1997 di approvazione dei verbali  della Commissione di gara  e dei successivi atti di aggiudicazione dell’incarico professionale per la progettazione del porto turistico  di Santa Cesarea Terme.

La sentenza appellata, in definitiva, ha  ritenuto che:a)la mancata sottoscrizione del curriculum professionale da parte della T.E.I. s.p.a., che faceva parte del raggruppamento poi risultato aggiudicatario, e della dichiarazione prevista appositamente per i soggetti indicati come responsabili dell’attività professionale, da parte dell’ing. Bucalo, non integrasse una fattispecie di esclusione a tenore dell’avviso di gara;b) correttamente non erano stati attribuiti i punteggi per la progettazione di due porti turistici di importo superiore ai trentacinque miliardi (14 punti ciascuno) al raggruppamento costituito dagli attuali appellanti perché non era stata prodotta una certificazione adeguata della progettazione degli stessi. L’avviso di gara richiedeva ,infatti, la indicazione degli “estremi degli atti deliberativi di approvazione da parte delle Amministrazioni per conto delle quali è stato realizzato il progetto”; c) legittimamente la Commissione di gara aveva previsto sottocriteri per l’attribuzione del punteggio contemplato dalla lett.c) dell’avviso di gara:”valutazione dei curricula (capacità tecnica)” prevedendo parametri non corrispondenti a quello fissato nell’avviso concernente l’affinità dei progetti e le caratteristiche qualitative degli stessi, ciò per evitare la sovrapposizione con altro criterio dell’avviso che faceva riferimento al “valore tecnico delle opere affini”(lett.b);d) le valutazioni dei curricula essendo attinenti al merito dell’azione amministrativa non erano sindacabili dal giudice amministrativo.

Nell’atto di appello sono state ribadite le censure svolte in primo grado e si è sottoposta a critica la decisione appellata in ogni sua statuizione.La E.TA.CONS.s.r.l.,aggiudicataria della gara di cui trattasi ha proposto appello incidentale sostenendo che al raggruppamento di professionisti ,attuale appellante, non doveva essere riconosciuto alcun punteggio per la voce valore tecnico delle opere progettate in quanto non erano stati documentati gli atti  con cui le Amministrazioni che avevano affidato l’incarico di progettazione lo avevano approvato,che non doveva essere computata la progettazione di strumenti urbanistici ed , infine , che gli incarichi svolti dall’ing.Viola non erano stati affidati al professionista ma alla Società di ingegneria di cui faceva parte con conseguente doverosa  esclusione del loro rilievo nella gara .

La causa è passata in decisione all’udienza del 24/7/2001. Il dispositivo è stato depositato il 27/7/2001.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che le censure puntuali svolte nell’atto di appello lo rendano meritevole di accoglimento per le considerazioni che seguono.

1) A fronte dell’avviso di gara che espressamente disponeva:” Si avverte che non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori dei termini  indicati(a tal fine farà fede la data del timbro postale) o prive delle dichiarazioni e degli allegati richiesti o non presentate con le modalità indicate nel presente bando” e che prescriveva la presentazione di un curriculum professionale “debitamente sottoscritto”, non rimaneva alcuno spazio per ammettere il raggruppamento E.TA. CONS. s.r.l. risultato poi aggiudicatario della gara. La clausola in questione configura ,infatti, anche letteralmente una ipotesi specifica di esclusione. Il primo motivo di appello, con il quale viene riproposta la censura già svolta in primo grado con cui si rileva la mancata sottoscrizione del curriculum da parte della TEI s.p.a.

è, pertanto, fondato.

Peraltro, anche non volendo considerare tale aspetto, la riferibilità di un curriculum ad un soggetto non può  essere provata che con la sottoscrizione. La circostanza dell’invio su carta intestata della TEI s.p.a. e la indicazione in calce ad ogni foglio del recapito telefonico non possono surretiziamente provare la provenienza dal professionista e la esattezza degli elementi e notizie contenute nel curriculum.

E’ condivisibile anche l’altro profilo di censura avanzato con il primo motivo di appello. L’avviso di gara richiedeva che la domanda di partecipazione dovesse essere corredata da una serie di dati e notizie personali e particolari con la precisazione che doveva essere resa per le Società di ingegneria “ da tutti i soggetti incaricati che assumeranno la responsabilità dell’attività professionale”. Conseguentemente la dichiarazione della Società attuale appellata avrebbe dovuto essere sottoscritta anche dall’ing. Bucalo individuato come il responsabile della progettazione. Di fronte a tale carenza non è convincente l’argomentazione del giudice di primo grado secondo cui, non risolvendosi l’incarico di cui trattasi nella sola progettazione, era sufficiente la firma del legale rappresentante della Società che avrebbe potuto rispondere su un piano più generale. La tesi collide con l’art. 8 della legge n.109/1994 che, ancorando la responsabilità professionale ai  professionisti esecutori, giustifica la assunzione diretta di notizie ed elementi utili per la gara dai soggetti più direttamente coinvolti nella realizzazione di un progetto ed, inoltre, non tiene conto di un dato di fatto rilevante, in quanto si trattava nella specie dell’affidamento della sola progettazione di un porto turistico, sicchè le disposizioni del bando qui esaminate erano utili e coerenti con il fine da raggiungere della maggiore affidabilità e serietà delle offerte.

2)Appare , in parte , fondato anche il secondo motivo di appello con cui la parte appellante si duole della reiezione del motivo di ricorso con cui si chiedeva il riconoscimento del punteggio per due progettazioni di porti turistici non considerati utili dalla Commissione di gara. In effetti per uno dei due porti turistici in questione è acquisita agli atti di causa la certificazione del segretario comunale del Comune di Spotorno (cfr. esibizione del 21/10/1997 nel giudizio di primo grado a cura della difesa degli attuali appellanti) che attesta il conferimento dell’incarico di progettazione del porto turistico di Noli e Spotorno all’ing. Viola nonchè l’adozione del piano particolareggiato recante la previsione del porto turistico in questione (delib. del Consiglio Comunale n.11 del 10/2/1994). Di tale incarico si doveva tener conto essendo soddisfatto il requisito, richiesto dal bando di gara, della  documentazione degli atti deliberativi di approvazione dei progetti da parte delle Pubbliche Amministrazioni che avevano affidato il progetto. Su tale presupposto agli attuali appellanti dovevano essere riconosciuti altri 14 punti alla voce valore tecnico delle opere progettate con la conseguente collocazione al primo posto della graduatoria. E’assorbito il profilo di censura attinente al riconoscimento del secondo  incarico nell’ambito della stessa voce del valore tecnico delle opere posto che la sua eventuale considerazione rimarrebbe ininfluente al fine della aggiudicazione della gara.

3) E’ fondato anche il terzo motivo dell’appello con cui si lamenta  che la Commissione di gara abbia previsto al fine di valutare il punteggio da attribuire per  la voce di cui alla lett. C) dell’avviso di gara (valutazione complessiva del curriculum per un massimo di 20 punti) tre sottocriteri concernenti: l’impatto ambientale, l’approfondimento degli studi  sulla risacca, sull’insabbiamento e sul ricambio dell’acqua ed, infine, la funzionalità generale del progetto che non sono corrispondenti alla specifica indicazione del bando di gara  secondo cui la valutazione doveva aver riguardo prioritariamente “alle caratteristiche qualitative dei lavori progettati affini a quello oggetto dell’appalto.Sono stati introdotti elementi di valutazione diversi  rispetto a tale disposizione. Né può essere accettata la ragione addotta dal primo giudice per rigettare una analoga censura proposta in primo grado: la sovrapposizione di questa valutazione con l'altra riguardante il valore tecnico  delle opere progettate. La Commissione non aveva alcun potere di integrare il bando di gara e doveva ,come richiesto dal bando stesso , considerare anche i curricula alla stregua della qualità dei lavori affini progettati approfondendo ulteriormente il nesso tra capacità professionale documentata e progetto da realizzare.

4) Con riguardo, infine, al quarto motivo di appello, senza entrare in valutazioni di merito precluse a questo giudice, si deve, tuttavia, rilevare la incongruità della attribuzione di 19 punti  alla Società aggiudicataria e di soli 2 punti agli attuali appellanti. Ferma restando, lo si ripete, l’autonomia di giudizio tecnico della Commissione, non sindacabile in questa sede, appare non sorretta da validi presupposti di fatto una scelta così palesemente lontana dagli elementi acquisiti nel procedimento:un solo porto turistico progettato dall’aggiudicatario ha comportato una così sensibile differenza con il punteggio attribuito agli attuali appellanti che,in ogni caso avrebbero dovuto veder considerata anche la progettazione del porto turistico di Noli-Spotorno. Inoltre la valutazione non doveva tener conto dei sottocriteri illegittimamente fissati dalla Commissione e di cui si è detto al punto 3).

Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello principale va accolto.

5) L’appello incidentale è, invece, infondato se si tien conto che dalla documentazione acquisita agli atti di causa con la produzione suindicata risulta che sia l’incarico valutato positivamente dalla Commissione di gara (relativo alla progettazione del porto turistico di Loano per il quale cfr.la nota n.13824 del 13/5/1997 del Sindaco) che quello esaminato al punto 2) risultano affidati all’ing. Viola e sono stati approvati dagli Enti che avevano affidato l’incarico,con l’unica ulteriore pecisazione che l’adozione degli atti di natura urbanistica con cui sono stati recepiti i progetti in questione costituisce, con evidenza, elemento satisfattivo della prescrizione di bando che richiedeva l’approvazione dei progetti e l’indicazione dei relativi provvedimenti.

6) L’appello principale indicato in epigrafe va accolto, mentre va respinto l’appello incidentale. Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, accoglie l’appello principale indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati in primo grado

Respinge l’appello incidentale

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