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Consiglio di
Stato - Sezione V - Decisione 15 febbraio 2002 n. 901
Incarichi
professionali
Appalti di
progettazione - Domanda di partecipazione - Documenti allegati -
Curricula professionali - Sottoscrizione curricula - Necessaria
FATTO
L’ ing.
Maggio Luigi e gli altri professionisti indicati in epigrafe
impugnano la decisione n.200/98 del Tar per la Puglia, 1° sezione
di Lecce, con cui è stato respinto il ricorso proposto in primo grado
dagli stessi professionisti per l’annullamento della deliberazione
G.M. del Comune di Santa Cesarea Terme n.157 dell’undici agosto 1997
di approvazione dei verbali della Commissione di gara e dei
successivi atti di aggiudicazione dell’incarico professionale per la
progettazione del porto turistico di Santa Cesarea Terme.
La sentenza
appellata, in definitiva, ha ritenuto che:a)la mancata
sottoscrizione del curriculum professionale da parte della T.E.I. s.p.a.,
che faceva parte del raggruppamento poi risultato aggiudicatario, e
della dichiarazione prevista appositamente per i soggetti indicati come
responsabili dell’attività professionale, da parte dell’ing.
Bucalo, non integrasse una fattispecie di esclusione a tenore
dell’avviso di gara;b) correttamente non erano stati attribuiti i
punteggi per la progettazione di due porti turistici di importo
superiore ai trentacinque miliardi (14 punti ciascuno) al raggruppamento
costituito dagli attuali appellanti perché non era stata prodotta una
certificazione adeguata della progettazione degli stessi. L’avviso di
gara richiedeva ,infatti, la indicazione degli “estremi degli atti
deliberativi di approvazione da parte delle Amministrazioni per conto
delle quali è stato realizzato il progetto”; c) legittimamente la
Commissione di gara aveva previsto sottocriteri per l’attribuzione del
punteggio contemplato dalla lett.c) dell’avviso di gara:”valutazione
dei curricula (capacità tecnica)” prevedendo parametri non
corrispondenti a quello fissato nell’avviso concernente l’affinità
dei progetti e le caratteristiche qualitative degli stessi, ciò per
evitare la sovrapposizione con altro criterio dell’avviso che faceva
riferimento al “valore tecnico delle opere affini”(lett.b);d) le
valutazioni dei curricula essendo attinenti al merito dell’azione
amministrativa non erano sindacabili dal giudice amministrativo.
Nell’atto di
appello sono state ribadite le censure svolte in primo grado e si è
sottoposta a critica la decisione appellata in ogni sua statuizione.La
E.TA.CONS.s.r.l.,aggiudicataria della gara di cui trattasi ha proposto
appello incidentale sostenendo che al raggruppamento di professionisti
,attuale appellante, non doveva essere riconosciuto alcun punteggio per
la voce valore tecnico delle opere progettate in quanto non erano stati
documentati gli atti con cui le Amministrazioni che avevano
affidato l’incarico di progettazione lo avevano approvato,che non
doveva essere computata la progettazione di strumenti urbanistici ed ,
infine , che gli incarichi svolti dall’ing.Viola non erano stati
affidati al professionista ma alla Società di ingegneria di cui faceva
parte con conseguente doverosa esclusione del loro rilievo nella
gara .
La causa è
passata in decisione all’udienza del 24/7/2001. Il dispositivo è
stato depositato il 27/7/2001.
DIRITTO
Ritiene il
Collegio che le censure puntuali svolte nell’atto di appello lo
rendano meritevole di accoglimento per le considerazioni che seguono.
1) A fronte
dell’avviso di gara che espressamente disponeva:” Si avverte che non
saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori dei termini
indicati(a tal fine farà fede la data del timbro postale) o prive delle
dichiarazioni e degli allegati richiesti o non presentate con le modalità
indicate nel presente bando” e che prescriveva la presentazione di un
curriculum professionale “debitamente sottoscritto”, non rimaneva
alcuno spazio per ammettere il raggruppamento E.TA. CONS. s.r.l.
risultato poi aggiudicatario della gara. La clausola in questione
configura ,infatti, anche letteralmente una ipotesi specifica di
esclusione. Il primo motivo di appello, con il quale viene riproposta la
censura già svolta in primo grado con cui si rileva la mancata
sottoscrizione del curriculum da parte della TEI s.p.a.
è, pertanto,
fondato.
Peraltro, anche
non volendo considerare tale aspetto, la riferibilità di un curriculum
ad un soggetto non può essere provata che con la sottoscrizione.
La circostanza dell’invio su carta intestata della TEI s.p.a. e la
indicazione in calce ad ogni foglio del recapito telefonico non possono
surretiziamente provare la provenienza dal professionista e la esattezza
degli elementi e notizie contenute nel curriculum.
E’
condivisibile anche l’altro profilo di censura avanzato con il primo
motivo di appello. L’avviso di gara richiedeva che la domanda di
partecipazione dovesse essere corredata da una serie di dati e notizie
personali e particolari con la precisazione che doveva essere resa per
le Società di ingegneria “ da tutti i soggetti incaricati che
assumeranno la responsabilità dell’attività professionale”.
Conseguentemente la dichiarazione della Società attuale appellata
avrebbe dovuto essere sottoscritta anche dall’ing. Bucalo individuato
come il responsabile della progettazione. Di fronte a tale carenza non
è convincente l’argomentazione del giudice di primo grado secondo
cui, non risolvendosi l’incarico di cui trattasi nella sola
progettazione, era sufficiente la firma del legale rappresentante della
Società che avrebbe potuto rispondere su un piano più generale. La
tesi collide con l’art. 8 della legge n.109/1994 che, ancorando la
responsabilità professionale ai professionisti esecutori,
giustifica la assunzione diretta di notizie ed elementi utili per la
gara dai soggetti più direttamente coinvolti nella realizzazione di un
progetto ed, inoltre, non tiene conto di un dato di fatto rilevante, in
quanto si trattava nella specie dell’affidamento della sola
progettazione di un porto turistico, sicchè le disposizioni del bando
qui esaminate erano utili e coerenti con il fine da raggiungere della
maggiore affidabilità e serietà delle offerte.
2)Appare , in
parte , fondato anche il secondo motivo di appello con cui la parte
appellante si duole della reiezione del motivo di ricorso con cui si
chiedeva il riconoscimento del punteggio per due progettazioni di porti
turistici non considerati utili dalla Commissione di gara. In effetti
per uno dei due porti turistici in questione è acquisita agli atti di
causa la certificazione del segretario comunale del Comune di Spotorno (cfr.
esibizione del 21/10/1997 nel giudizio di primo grado a cura della
difesa degli attuali appellanti) che attesta il conferimento
dell’incarico di progettazione del porto turistico di Noli e Spotorno
all’ing. Viola nonchè l’adozione del piano particolareggiato
recante la previsione del porto turistico in questione (delib. del
Consiglio Comunale n.11 del 10/2/1994). Di tale incarico si doveva tener
conto essendo soddisfatto il requisito, richiesto dal bando di gara,
della documentazione degli atti deliberativi di approvazione dei
progetti da parte delle Pubbliche Amministrazioni che avevano affidato
il progetto. Su tale presupposto agli attuali appellanti dovevano essere
riconosciuti altri 14 punti alla voce valore tecnico delle opere
progettate con la conseguente collocazione al primo posto della
graduatoria. E’assorbito il profilo di censura attinente al
riconoscimento del secondo incarico nell’ambito della stessa
voce del valore tecnico delle opere posto che la sua eventuale
considerazione rimarrebbe ininfluente al fine della aggiudicazione della
gara.
3) E’ fondato
anche il terzo motivo dell’appello con cui si lamenta che la
Commissione di gara abbia previsto al fine di valutare il punteggio da
attribuire per la voce di cui alla lett. C) dell’avviso di gara
(valutazione complessiva del curriculum per un massimo di 20 punti) tre
sottocriteri concernenti: l’impatto ambientale, l’approfondimento
degli studi sulla risacca, sull’insabbiamento e sul ricambio
dell’acqua ed, infine, la funzionalità generale del progetto che non
sono corrispondenti alla specifica indicazione del bando di gara
secondo cui la valutazione doveva aver riguardo prioritariamente “alle
caratteristiche qualitative dei lavori progettati affini a quello
oggetto dell’appalto.Sono stati introdotti elementi di valutazione
diversi rispetto a tale disposizione. Né può essere accettata la
ragione addotta dal primo giudice per rigettare una analoga censura
proposta in primo grado: la sovrapposizione di questa valutazione con
l'altra riguardante il valore tecnico delle opere progettate. La
Commissione non aveva alcun potere di integrare il bando di gara e
doveva ,come richiesto dal bando stesso , considerare anche i curricula
alla stregua della qualità dei lavori affini progettati approfondendo
ulteriormente il nesso tra capacità professionale documentata e
progetto da realizzare.
4) Con
riguardo, infine, al quarto motivo di appello, senza entrare in
valutazioni di merito precluse a questo giudice, si deve, tuttavia,
rilevare la incongruità della attribuzione di 19 punti alla
Società aggiudicataria e di soli 2 punti agli attuali appellanti. Ferma
restando, lo si ripete, l’autonomia di giudizio tecnico della
Commissione, non sindacabile in questa sede, appare non sorretta da
validi presupposti di fatto una scelta così palesemente lontana dagli
elementi acquisiti nel procedimento:un solo porto turistico progettato
dall’aggiudicatario ha comportato una così sensibile differenza con
il punteggio attribuito agli attuali appellanti che,in ogni caso
avrebbero dovuto veder considerata anche la progettazione del porto
turistico di Noli-Spotorno. Inoltre la valutazione non doveva tener
conto dei sottocriteri illegittimamente fissati dalla Commissione e di
cui si è detto al punto 3).
Alla stregua
delle considerazioni che precedono l’appello principale va accolto.
5) L’appello
incidentale è, invece, infondato se si tien conto che dalla
documentazione acquisita agli atti di causa con la produzione suindicata
risulta che sia l’incarico valutato positivamente dalla Commissione di
gara (relativo alla progettazione del porto turistico di Loano per il
quale cfr.la nota n.13824 del 13/5/1997 del Sindaco) che quello
esaminato al punto 2) risultano affidati all’ing. Viola e sono stati
approvati dagli Enti che avevano affidato l’incarico,con l’unica
ulteriore pecisazione che l’adozione degli atti di natura urbanistica
con cui sono stati recepiti i progetti in questione costituisce, con
evidenza, elemento satisfattivo della prescrizione di bando che
richiedeva l’approvazione dei progetti e l’indicazione dei relativi
provvedimenti.
6) L’appello
principale indicato in epigrafe va accolto, mentre va respinto
l’appello incidentale. Sussistono motivi per compensare tra le parti
le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, accoglie l’appello
principale indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della
sentenza appellata, annulla gli atti impugnati in primo grado
Respinge
l’appello incidentale
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