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Consiglio di
Stato Sezione V - Decisione 15 febbraio 2002 n. 904
Qualificazione
Appalti di lavori - Prescrizioni di gara - Requisiti di partecipazione -
Prescrizione referenze ulteriori rispetto a requisiti legali -
Prescrizioni ulteriori referenze bancarie - Legittime - Prescrizioni
ulteriori requisiti tecnici - Illegittime
FATTO
Per la
costruzione e la gestione di un impianto di depurazione a servizio del
capoluogo e delle marine il Comune di Nardò indiceva appalto concorso
con bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale CEE n. 173 del giorno 8
settembre 1998, all’esito del quale la commissione incaricata della
valutazione delle offerte formava due distinte graduatorie a seconda che
nell'esecuzione dei lavori fossero utilizzate tubazioni zincate oppure
tubazioni in acciaio inox (soluzione, quest’ultima, indicata come
preferibile).
Con
determinazione 385 del 3 maggio 1999 il Dirigente competente approvava
gli atti di gara, dichiarando aggiudicataria l'associazione temporanea d’imprese
costituita tra la Giovanni Putignano & Figli s.r.l. e l’impresa
Armando De Donno e rinviava la stipulazione del contratto all’acquisizione
dei pareri ed all'approvazione del progetto, previa scelta da parte
dell'Amministrazione comunale tra le due soluzioni tecniche proposte.
Avverso questo
provvedimento e gli atti connessi venivano due concorrenti proponevano
separati ricorsi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia, Sezione staccata di Lecce. Di questi, il primo, iscritto al n.
1407/99, era avanzato dalla S.I.D.I. Società Impianti Depuratori
Industriali s.r.l., che contestava, tra l'altro, il possesso in capo all’aggiudicataria
del requisito previsto dalla clausola 6.2.a) del bando e n. 18) della
lettera di invito; il secondo, iscritto al n. 1482/99, dall'a.t.i. tra
la Degremont Italia s.p.a. e la Comfort Eco s.r.l. per motivi
sostanzialmente analoghi.
In entrambi i
giudizi si costituivano il Comune e l'a.t.i. controinteressata. Quest’ultima
proponeva ricorso incidentale e, con atto notificato il 2 Luglio 1999,
motivo aggiunto al ricorso incidentale con il quale contestava la
legittimità delle prescrizioni di cui ai punti 6.2 a) del bando e n.
18) della lettera d’invito per contrasto con gli artt. 20 e 21 D.Lgs.
19 dicembre 1991 n. 406.
Successivamente,
con atto notificato il 10 agosto 1999, l’a.t.i. Degremont - Comfort
Eco interveniva nel ricorso proposto dalla S.I.D.I. iscritto al n.
1407/99 e, con altro ricorso, iscritto al n. 1984/99, chiedeva l’annullamento
della deliberazione n. 264 del 1 giugno 1999 con cui la Giunta Comunale
di Nardò aveva prescelto il progetto-offerta recante utilizzazione di
tubazioni in acciaio inox.
In questo
giudizio si costituivano sia l'Amministrazione comunale che l’aggiudicataria
e la S.I.D.I..
Con sentenza n.
792 del 25 novembre 1999 la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia, sede di Lecce, disponeva la riunione dei tre i
giudizi e così pronunciava:
"a) in
accoglimento dei ricorsi incidentali proposti nei giudizi n. 1407/99 e
1482/99 dalla Putignano Giovanni & Figli s.r.l., quale mandataria
dell'A.T.I. con l'Impresa Armando De Donno, annulla la clausola di cui
ai punti 6.2 a) del bando di gara per la "costruzione del nuovo
impianto di depurazione a servizio del capoluogo e delle marine"
del Comune di Nardò, nonché quella di cui al punto 18) della
lettera-invito;
b) dichiara
inammissibili i primi motivi dei ricorsi principali nei medesimi giudizi
n. 1407/99 e 1482/99;
c) dichiara
inammissibile l'intervento spiegato nel giudizio n. 1407/99 dalla
Degremont Italia s.p.a. anche quale mandataria dell'A.T.I. costituita
con la Comfort Esco s.r.l. ;
d) respinge,
perché infondati, i secondi motivi di ricorso proposti nei giudizi
1407/99 e 1482/99 rispettivamente dalla S.I.D.I. s.r.l. e dalla
Degremont Italia s.p.a. anche nella qualità;
e) dichiara
improponibile perché tardivo il ricorso n. 1984/99;
f) compensa
integralmente fra tutte le parti dei giudizi riuniti le spese di
lite.".
La sentenza è
stata impugnata con appello iscritto al n. 317 del 2000 dalla S.I.D.I.
s.r.l., la quale, in sua riforma, ha chiesto che il motivo aggiunto al
ricorso incidentale proposto in prima istanza dalla a.t.i. Putignano -
De Donno con atto notificato il 2 luglio 1999 sia dichiarato
inammissibile; sia accolto il ricorso principale di primo grado n.
1407/99 da essa S.I.D.I. proposto e, per l'effetto, sia annullata
l'aggiudicazione operata dal Dirigente del Comune di Nardò con
Determina 385/99 del 3 maggio 1999. Con condanna dell'Amministrazione
comunale e dell’a.t.i. Putignano - De Donno al pagamento delle spese e
competenze del doppio grado di giudizio.
Costituitisi in
giudizio per resistere al gravame, il Comune e l’a.t.i. Putignano - De
Donno hanno controdedotto, avanzando altresì appello incidentale.
A sostegno
delle censure dedotte dalla S.I.D.I. si è costituita anche l’a.t.i.
Degremont - Comfort Eco.
Questa, a sua
volta, ha proposto autonomo appello, iscritto al n. 1231 del 2000, con
il quale ha impugnato ogni statuizione della sentenza in questione,
chiedendo che, in riforma, siano dichiarati ammissibili ed accolti i
ricorsi, anche per intervento, da essa Degremont Italia s.p.a. proposti
in primo grado.
Hanno resistito
il Comune di Nardò, anche con appello incidentale, e l’a.t.i.
controinteressata.
Con ordinanze
n. 1368 e n. 1369 del 21 marzo 2000 sono state respinte la domande
cautelari avanzate contestualmente agli appelli.
Le cause sono
state chiamate congiuntamente e trattenute in decisione, sentiti i
difensori presenti, all’udienza del 29 maggio 2001.
DIRITTO
Gli appelli
sono rivolti contro la stessa sentenza e, pertanto, se ne dispone la
riunione a norma dell'art. 335 cod. proc. civ..
Entrambi sono
infondati.
L’intera
controversia ruota intorno alla legittimità dell’ammissione alla gara
di cui si tratta dell’associazione temporanea d’imprese risultata
aggiudicataria, con particolare riguardo al possesso del requisito di
capacità tecnica previsto dalla clausola 6.2.a) del bando e n. 18)
della lettera di invito, richiedente un attestato rilasciato dall’ente
pubblico committente di aver realizzato nell’ultimo quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando un impianto di
depurazione di acque reflue di potenzialità non inferiore a quella
indicata.
Avverso detta
clausola, laddove fosse stata interpretata come richiedente la
produzione di un certificato di collaudo, in primo grado l’aggiudicataria
ha proposto ricorso incidentale e, successivamente, con motivo aggiunto
ne ha chiesto l'annullamento, perché in violazione degli artt. 20 e 21
del D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406.
L’accoglimento
di quest’ultima doglianza ha determinato l’esito del giudizio,
contestato dalle appellanti.
Con un primo
ordine di censure comuni ai due gravami si dubita dell’ammissibilità
del ricorso incidentale e della tempestività del motivo aggiunto
suddetti.
La clausola
controversa, prescrivendo il requisito in argomento a pena di
esclusione, limitava le possibilità di partecipazione degli aspiranti
concorrenti e, pertanto, ove ritenuta illegittima, avrebbe dovuto essere
immediatamente impugnata.
A sua volta, il
motivo aggiunto, che introdurrebbe una domanda non specificamente
avanzata con il ricorso incidentale, sarebbe tardivo in quanto proposto
a trenta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale (n.
1407 del 1999) e quindi oltre il termine ridotto di dieci giorni,
decorrente da quello stabilito per il deposito del ricorso principale
(quindici giorni), ai sensi dell'art. 23 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 in
combinato disposto con l'art. 19 D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito
dalla L. 23 maggio 1997 n.135.
Le censure non
sono condivisibili.
Quanto all’ammissibilità
del ricorso incidentale, occorre tener presente che la necessità dell’immediata
impugnazione delle clausole limitative della partecipazione ad una
procedura di evidenza pubblica poggia sul presupposto che si tratti di
clausole direttamente lesive dell’interesse a partecipare, siccome
inevitabilmente ostative dell’ammissione; cosicché tale lesività va
esclusa ogni qualvolta le clausole del bando si prestino a più letture
ugualmente plausibili da parte dell'interprete.
Nel caso di
specie, la clausola in questione non può ritenersi immediatamente
lesiva e, dunque, impugnabile, dal momento che essa , in relazione al
contesto normativo di riferimento (art. 6 D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n.
55; artt. 20 e 21 del D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406), si è rivelata
suscettibile di non univoca interpretazione.
Va considerato,
per altro, che in capo all’a.t.i. risultata aggiudicataria l'interesse
ad impugnare il bando di gara è sorto soltanto quando, a seguito
dell'impugnazione proposta in via principale, si è in concreto
delineata la possibilità di un annullamento del provvedimento di
aggiudicazione della gara in suo favore.
Di qui l’ammissibilità
del ricorso incidentale, come mezzo per paralizzare l'azione del
ricorrente principale e salvaguardare così l'assetto di interessi
fissato dal provvedimento impugnato.
Quanto al
rispetto dei termini di legge, si osserva che il termine per la
notificazione del ricorso incidentale comincia a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza di quello per il deposito del ricorso
principale ed è pari a trenta e non a venti giorni, in virtù del
rinvio operato, dall'art. 22 L. 6 dicembre 1971 n.1034, all'art. 37 R.D.
26 giugno 1924 n.1054 (cfr. C.d.S., sez. IV, 24 febbraio 2000 n. 1004).
Ne consegue che, anche considerando la riduzione dei termini alla metà
in forza della disposizione di cui all’art. 19 D.L. 25 marzo 1997 n.
67, il ricorso incidentale ed il motivo aggiunto sono entrambi
tempestivi, essendo stati notificati, rispettivamente, il 28 giugno e il
2 luglio 1999, vale a dire entro il trentesimo giorno dalla
notificazione (2 giugno 1999) del primo ricorso principale (n. 1407 del
1999).
Perde
importanza, in tal modo, anche l’osservazione sopra cennata circa la
natura del citato motivo aggiunto, che va più propriamente qualificato
come ulteriore motivo del ricorso incidentale.
I rilievi
concernenti la ricevibilità e l’ammissibilità del mezzo incidentale,
pertanto, vanno respinti.
Infondati
risultano, peraltro, anche i motivi d’appello con i quali le
ricorrenti si dolgono che lo stesso mezzo sia stato accolto.
Il Giudice di
primo grado ha ritenuto illegittima la clausola controversa per
violazione del combinato disposto di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs.
19 dicembre 1991 n. 406.
Ha considerato,
invero, che - a differenza del precedente art. 20, il quale consente
all'Amministrazione procedente di prescrivere nel bando di gara
"ulteriori referenze da presentare" a dimostrazione della
capacità economico-finanziaria - l'art. 21 non prevede che possano
essere richiesti, a proposito della capacità tecnica dei concorrenti,
referenze ed elementi ulteriori rispetto a quelli tassativamente
prescritti nei punti da a) ad e) del primo comma, ma anzi, al secondo
comma, richiama espressamente la disciplina dettata dal D.P.C.M. n. 55
del 1991 riguardo al contenuto del bando di gara ed alle referenze che
devono essere presentate in relazione alla natura e all'importo dei
lavori. Di qui ha tratto la conseguenza che le regole volte all’omogeneizzazione
dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici possono essere
derogate, come nel caso dell’art. 20, solo in presenza di apposita
disposizione.
Alla tesi su
riferita le appellanti si limitano a contrapporre, l’una, che se non
fosse consentito aggiungere nuovi requisiti di capacità tecnica, più
che di omogeneizzazione, dovrebbe parlarsi di uniformità dei bandi e, l’altra,
che è generalmente riconosciuta alla stazione appaltante la facoltà di
richiedere in relazione alla natura ed all'importo dei lavori in gara il
possesso di particolari requisiti, purché non irrazionali e
pretestuosi.
Si tratta di
rilievi privi di consistenza, che lasciano sostanzialmente intatti gli
argomenti ermeneutici di carattere sia testuale che sistematico, di cui
si avvale la tesi in sentenza. Essi, pertanto, vanno respinti.
Con il primo
appello si ripropone, infine, il secondo motivo dedotto con il ricorso
di primo grado, inteso a denunciare il difetto di motivazione nell’attribuzione
dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice.
Anche in questo
caso, non sono prospettate ragioni di infondatezza delle considerazioni
svolte sul punto dal Giudice di prima istanza, alle quali è sufficiente
far rinvio per respingere il mezzo d’impugnazione in esame, non
essendovi motivo per dissentire dall’orientamento giurisprudenziale al
quale si richiamano, secondo cui non richiede alcuna ulteriore
motivazione il giudizio della commissione relativo ai progetti in gara,
espresso in termini numerici sulla base di una "griglia" di
parametri e valori predeterminati.
L’appello n.
317 del 2000, in conclusione, non può trovare accoglimento. Per l’effetto,
resta confermata la pronuncia negativa adottata nella sentenza appellata
in ordine al ricorso di primo grado iscritto al n. 1407 del 1999.
Passando a
trattare dell’appello n. 1231 del 2000, può prescindersi dall’esame
delle eccezioni sollevate circa la sua ammissibilità, stante la sua
manifesta infondatezza.
Del primo
motivo, recante le stesse censure dell’omologo mezzo della precedente
impugnativa, si è già detto, respingendolo.
Quanto al
secondo motivo, con il quale ci si duole della dichiarata
inammissibilità dell’intervento svolto in prime cure nel ricorso n.
1407 del 1999, dopo la conferma dell’esito negativo di questo, non
può che esserne dichiarata l’inammissibilità per difetto d’interesse.
L’esame dei
due restanti mezzi d’impugnazione va invertito.
Con il quarto
si sostiene che erroneamente il Tribunale ha dichiarato irricevibile per
tardività il ricorso n. 1984 del 1999 proposto per l’annullamento
della deliberazione G.M. n. 264 datata 1 giugno 1999, con la quale il
Comune appellato ha deciso di prescegliere, tra quelle proposte dall’a.t.i.
aggiudicataria, la soluzione che prevedeva l’utilizzazione di tubi in
acciaio.
Tuttavia, le
considerazioni relative all’esigenza di una maggiore correttezza della
pubblica Amministrazione nei rapporti con i privati, alle quali l’assunto
è affidato, non sono idonee a superare il rilievo svolto in sentenza,
secondo cui la citata deliberazione avrebbe dovuto essere impugnata
entro i trenta giorni dall’ultimo della sua pubblicazione all’albo
pretorio del Comune, non essendone necessaria la comunicazione ai
concorrenti della gara, ormai conclusasi con l’aggiudicazione.
Ciò comporta
il rigetto del motivo d’appello in esame.
La conferma
della pronunciata irricevibilità del ricorso n. 1984 del 1999 che ne
consegue, determina, peraltro, l’inoppugnabilità della scelta dell’Amministrazione
di cui sopra si è detto e, quindi, il venir meno di ogni interesse
nella ricorrente associazione d’imprese all’accoglimento dell’altro
motivo di doglianza, il terzo d’appello, inerente alla diversa
graduatoria delle imprese che avevano proposto la soluzione con utilizzo
di tubazioni zincate.
Di quest’ultimo
motivo va quindi dichiarata l’inammissibilità per difetto d’interesse.
Per le
considerazioni tutte che precedono, in conclusione, previa loro
riunione, gli appelli in epigrafe indicati vanno respinti.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze
del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, previa loro riunione, respinge gli
appelli in epigrafe.
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