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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 5 marzo n. 1214
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Data presentazione offerte
Appalti pubblici - Termine presentazione offerte - Scadenza giorno
festivo - Proroga al giorno feriale successivo - Procedura ammessa.
FATTO e
DIRITTO
Il Comune di
Racale ha bandito una gara per l’appalto dei lavori di
"Caratterizzazione del sito ex discarica località Martini",
prescrivendo, nell’avviso pubblico, che le ditte interessate avrebbero
dovuto fare pervenire le proprie offerte entro le ore 12 del giorno
precedente a quello fissato per la gara, ossia entro le ore 12 del
20.1.2002, dovendo la gara avere luogo alle ore 9,30 del giorno
21.1.2002.
L’appellante,
constatato che il 20.1.2002 era festivo, ha presentato la propria
offerta il 19.1.2002.
Le società
Teorema e Geoambiente hanno, invece, presentato le proprie offerte il
21.1.2002.
Nella suddetta
data 21.1.2002 l’amministrazione comunale ha comunicato che la gara si
sarebbe svolta il giorno 22.1.2002, asserendo che "…l’ultimo
giorno utile ai fini della presentazione delle offerte (20.1.2002),
coincidendo con un giorno festivo, slittava automaticamente al giorno
feriale successivo (21.1.2002)".
L’appellante,
ritenendo illegittima la proroga del termine, dopo avere chiesto, con
nota del 21.1.2002, al Sindaco e al Responsabile del procedimento l’esclusione
dalla partecipazione alla gara delle società Teorema e Geoambiente -
per non avere le stesse presentato tempestivamente le offerte - a
seguito della reiezione della richiesta, ha proposto ricorso dinanzi al
Tar Puglia per l’annullamento delle determinazioni assunte dal
Presidente della Commissione di gara (riportate nel verbale n. 1) e dell’avviso
in data 21.1.2002 con il quale l’amministrazione comunale aveva
comunicato che la gara si sarebbe svolta il 22.1.2002.
All’uopo ha
dedotto le seguenti censure: violazione dell’art. 155 c.p.c.,
violazione dell’art. 97 della Cost., difetto di motivazione,
violazione del principio della par condicio, eccesso di potere per
erroneità dei presupposti, sviamento di potere, sostenendo,
essenzialmente, che, secondo la dottrina e la giurisprudenza, nel caso
di termine da computarsi a ritroso, laddove il giorno di scadenza sia
festivo, non si può avere uno slittamento del termine in avanti, bensì
una anticipazione della scadenza al giorno precedente non festivo e che,
inoltre, il termine per la presentazione delle offerte non era
prorogabile, obbedendo all’esigenza dell’interesse pubblico al
corretto svolgimento della gara ed essendo posto a garanzia della par
condicio dei ricorrenti.
La soc.
Geoambiente, costituitasi in giudizio, ha illustrato i motivi di
infondatezza del gravame.
Il Tar, con
sentenza in forma abbreviata, ha respinto il ricorso, in quanto ha
ritenuto che l’amministrazione non avesse inteso "porre un
termine propriamente dilatorio a pena di decadenza" ma avesse
voluto "invece, semplicemente, attraverso la locuzione giorno
precedente a quello fissato dalla gara, individuare per relationem
la scadenza nel giorno 20 gennaio 2002".
Con il presente
ricorso l’appellante chiede la riforma della sentenza, riproponendo i
motivi dedotti in primo grado.
Si è
costituita in giudizio la sola soc. Geoambiente, la quale ha ribadito le
proprie conclusioni.
Il Collegio
ritiene di non poter condividere le argomentazioni difensive dell’appellante.
E’ principio
di generale applicazione quello secondo il quale, sia ai sensi dell’art.
155, quarto comma, c.p.c., che ai sensi dell’art. 2693, terzo comma,
c.c., il termine che scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al
giorno seguente.
In conseguenza,
e tenuto conto che solo per effetto di una interpretazione dottrinaria e
giurisprudenziale si è pervenuti alla conclusione che qualora si tratti
di termine dilatorio che scade in giorno festivo, si ha una
anticipazione al giorno precedente, bisogna ritenere che, nella specie,
la fissazione in giorno festivo del termine per la presentazione delle
offerte, era tale da ingenerare quantomeno incertezza.
Ed infatti
mentre l’appellante, evidentemente a conoscenza dell’orientamento
interpretativo suddetto, ha presentato la propria offerta il giorno
precedente a quello di scadenza, le altre due società, che, intendevano
partecipare alla gara, certe, in base al principio di generale
conoscenza ed applicazione riconducibile alle cit. disposizioni, che il
termine dovesse intendersi prorogato al giorno successivo non festivo,
hanno presentato le proprie offerte il giorno seguente a quello di
scadenza.
In una
situazione siffatta appare del tutto legittima l’iniziativa dell’amministrazione
di considerare tempestiva la presentazione delle offerte delle società
Teorema e Geoambiente, in quanto coerente al consolidato principio
giurisprudenziale secondo il quale, in ipotesi di incertezza delle
clausole relative all’ammissione alla gara, va prescelta la soluzione
favorevole alla massima partecipazione al concorso, e ciò non solo in
omaggio al generale principio di conservazione degli atti
amministrativi, ma anche in conformità del più specifico interesse
dell’amministrazione ad un confronto più ampio possibile delle
offerte.
Per le
suesposte ragioni si appalesano infondate le censure che l’appellante
muove alle determinazioni dell’amministrazione comunale ed alla
sentenza impugnata, la quale va, pertanto, confermata, anche se con
diversa motivazione.
L’appello va,
quindi, respinto.
Le spese del
giudizio possono essere compensate.
P. Q. M.
il Consiglio di
Stato, Sezione quinta, respinge l’appello in epigrafe.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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