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Consiglio di
stato - Sezione IV - Decisione 5 aprile 2003 n. 1785
Contratti
della Pubblica Amministrazione - Autorità di Vigilanza LLPP - Schemi di
bandi - Bozza dei disciplinari di gara - Obblighi utilizzo
stazioni appaltanti - Non sussistente - Validità schemi bandi e bozze -
Contributo di studio - Bandi clausole di gare - Prescrizioni formali non
indispensabili - Prescrizione illeggittima
FATTO
Con ricorso
proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio la
S.I.E.R. S.r.l. impugnava:
- il
provvedimento 13 aprile 2001 di esclusione della S.I.E.R. dalla gara
bandita dall’IACP della Provincia di Roma per la conduzione e
manutenzione di n. 388 impianti ascensori per n. 2102 fermate e di n. 1
impianto servoscala istallati negli immobili IACP siti in Provincia di
Roma;
- per quanto
occorra, del bando di gara MO-11-A, pubblicato in data 17 marzo 2001 di
cui alla determinazione direttoriale 14 febbraio 2001, n. 1563, nella
parte in cui dispone l’irricevibilità dei plichi privi della
indicazione della data fissata dal bando per l’inizio della gara;
- nonché di
ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, incluso in
particolare il provvedimento del 23 aprile 2001 di aggiudicazione della
gara in favore della ditta Kone Ascensori S.p.a.
Con decisione
27 settembre 2001, numero 7819 il T.a.r. adito .
Avverso detta
pronuncia interponeva appello l’Istituto Autonomo per le Case popolari
della Provincia di Roma, impugnando prima il dispositivo della
decisione, con atto notificato il 20 giugno 2001 e depositato in data 4
luglio 2001, e poi, con memoria aggiunta notificata il 24 dicembre 2001
e depositato in data 8 gennaio 2002, la sentenza, deducendo le seguenti
doglianze:
1) La
violazione contestata alla S.I.E.R. – consistente nella mancata
indicazione della data di inizio della gara sul plico contenente i
documenti e l’offerta – è sanzionata dal bando con la esclusione
dalla gara stessa e non configura, quindi, una mera irregolarità.
2) La
previsione delle indicazioni relative all’oggetto della gara, e
"al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima" e l’obbligo
di "verificare la correttezza formale delle offerte e della
documentazione e in caso negativo di escluderle dalla gara" sono
posti nella bozza del disciplinare di gara di cui alla determinazione 4
settembre 2000, pubblicata nella G.U. 4 settembre 2000, n. 206, dell’Autorità
per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, alla quale si è adeguata l’Amministrazione
procedente.
3) Nel caso di
specie l’indicazione del giorno e dell’ora della gara sulla busta
recante l’offerta erano necessari al fine di consentire una tempestiva
dislocazione delle buste stesse – che potevano utilmente pervenire
fino alle ore 12.00 del giorno precedente - prima dell’inizio della
gara, fissato per le ore 9.30.
Resisteva all’appello
la S.I.E.R., e con memoria depositata il 16 ottobre 2002, al cui tardivo
deposito consentiva la controparte, rassegnava le conclusioni .
Con ordinanza
collegiale n. 1906 del 2002, veniva rigettata la domanda di sospensione
della esecuzione del dispositivo dell’impugnata sentenza.
DIRITTO
1. L’appello
è infondato.
Giova
premettere che, con bando MO-11-A, pubblicato in data 17 marzo 2001 di
cui alla determinazione direttoriale 14 febbraio 2001, n. 1563, era
indetta dall’IACP della Provincia di Roma una gara per la conduzione e
manutenzione di n. 388 impianti ascensori per n. 2102 fermate e di n. 1
impianto servoscala istallati negli immobili IACP siti in Provincia di
Roma.
Il predetto
bando prevedeva, fra l’altro, all’articolo 2, comma 3, che "sul
piego – oltre all’indicazione dell’impresa mittente – si dovrà
riprodurre il codice alfanumerico del Bando di gara al quale l’offerta
si riferisce, e riportare la data fissata nel Bando stesso per l’inizio
della gara", mentre il comma 7 dello stesso articolo sancisce l’irricevibilità
dei plichi nel caso di "inosservanza, anche parziale, delle
prescrizioni di cui ai commi 2, 3, e 6".
Con
provvedimento 13 aprile 2001 era, pertanto, disposta esclusione dalla
gara dell’offerta presentata dall’odierna appellata, in quanto il
plico, pur recando l’indicazione del codice alfanumerico della gara,
non indicava anche il giorno fissato per l’inizio della stessa.
Con la
decisione impugnata il Tribunale amministrativo regionale, in
accoglimento del ricorso proposto dalla Società esclusa avverso il
provvedimento di esclusione ed avverso la relativa clausola del bando,
annullava tali atti qualificando quale mera causa di irregolarità dell’offerta
il vizio riscontrato dall’Amministrazione, in quanto il codice
alfanumerico era sufficiente a consentire senza possibilità di equivoci
l’identificazione della gara.
L’Amministrazione
procedente chiede la riforma della predetta decisione deducendo, in
primo luogo, che non può qualificarsi quale causa di mera irregolarità
dell’offerta un vizio che il bando espressamente configura come causa
di irricevibilità della stessa.
Tale censura
non può trovare accoglimento in quanto il Tribunale amministrativo
regionale è pervenuto a qualificare l’offerta valida, ancorché
irregolare, a seguito della declaratoria di illegittimità e dell’annullamento
della clausola del bando di cui al citato articolo 2, comma 7.
Non si è in
presenza, quindi, di un’inammissibile disapplicazione del bando di
gara da parte del Giudice di prime cure, bensì della conseguenza dell’annullamento
di una clausola della lex specialis della gara specificamente e
tempestivamente impugnata dall’originaria ricorrente.
2. Infondato si
appalesa anche il secondo mezzo di gravame, con cui l’appellante
deduce che le indicazioni relative all’oggetto della gara, e "al
giorno e all’ora dell’espletamento della medesima" sono
necessarie in base alla bozza del disciplinare di gara di cui alla
determinazione 4 settembre 2000, pubblicata nella G.U. 4 settembre 2000,
n. 206, dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, che
prevede inoltre l’obbligo di "verificare la correttezza
formale delle offerte e della documentazione e in caso negativo di
escluderle dalla gara".
A tale riguardo
va osservato che la predetta bozza non ha natura regolamentare né
valore vincolante per le Amministrazioni procedenti, perché, come reso
palese nelle premesse della determinazione dell’Autorità per la
vigilanza sui Lavori pubblici, l’Autorità ha inteso offrire un
semplice "contributo di studio relativamente alle nuove norme,
elaborando modelli di bandi di gara che possano servire da linee-guida
per le stazioni appaltanti nella gestione della delicata fase dell’affidamento".
Tale contributo è stato predisposto dall’Autorità nell’esercizio
del compito alla stessa assegnato dall’articolo 4, comma 16, lett. g)
della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, che concerne la
"formazione di archivi di settore e la formulazione di tipologie
unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate";
va, inoltre, osservato che i compiti attribuiti all’Autorità sono
compiutamente e tassativamente elencati all’articolo 4, comma 4 della
legge n. 109 del 1994, non potendosi riconoscere a tale Autorità
competenze ulteriori rispetto a quelle alla stessa puntualmente
assegnate (cfr. C. conti, sez. contr. Stato, 8 maggio 2000, n. 40).
3. Non può
trovare accoglimento il terzo motivo di gravame, con cui l’Amministrazione
appellante deduce che nel caso di specie l’indicazione del giorno
della gara sulla busta recante l’offerta era necessaria al fine di
consentire una tempestiva dislocazione delle buste stesse – che
potevano utilmente pervenire fino alle ore 12.00 del giorno precedente -
prima dell’inizio della gara, fissato per le ore 9.30.
In proposito è
opportuno premettere che, in via generale, devono ritenersi in contrasto
con il principio di ragionevolezza e, pertanto, illegittime le
prescrizioni del bando di gara che aggravino immotivatamente le
condizioni della stessa, ponendo a carico dei partecipanti a pena di
esclusione oneri non necessari (in tal senso Sez. IV, 20 settembre 2000,
n. 4934, con riguardo ad una clausola del bando che imponeva la
trasmissione dell’offerta solo mediante servizio postale e non
mediante consegna diretta o altro mezzo più rapido).
Nel caso di
specie l’indicazione sul piego contenente l’offerta del codice
alfanumerico del bando di gara è di regola sufficiente a consentire una
rapida ed inequivoca individuazione della gara cui si riferisce l’offerta,
sicché la previsione di oneri formali ulteriori, quali l’indicazione
sul plico anche del giorno fissato per la gara, si risolve in un non
motivato aggravamento delle condizioni di gara. La clausola del bando di
gara di cui al citato articolo 2, comma 7, configurando quale causa di
irricevibilità dell’offerta un onere formale non indispensabile, si
appalesa, quindi, illegittima.
A diverse
conclusioni può pervenirsi solo nell’ipotesi – non rilevante
rispetto alla fattispecie in esame - in cui, in relazione alla natura
della gara, indicazioni ulteriori rispetto al predetto codice
alfanumerico si rendano indispensabili per evitare incertezze, come ad
esempio nel caso, contemplato all’articolo 2, comma 5 del bando di
gara, in cui sia prevista l’aggiudicazione di più lotti di appalto
(rendendosi allora necessaria anche l’indicazione del singolo lotto
cui ciascuna offerta si riferisce).
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in Sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, respinge l’appello e,
per l’effetto, conferma la decisione impugnata.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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