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   Giurisprudenza  

Consiglio di stato - Sezione V - Decisione 7 aprile 2003 n. 1834

Contratti della Pubblica Amministrazione - Incarichi di progettazione - Procedure d'affidamento - Valutazione Curricula professionali - Predeterminazione criteri di valutazione - Non necessaria

FATTO

  1. Con la sentenza impugnata il TAR Marche ha accolto il ricorso proposto dallo Studio Bortolazzi e dalla Coop. Politecnica avverso la deliberazione n. 408 del 12/04/00 del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera S. Salvatore di Pesaro con la quale veniva affidato l’incarico di progettazione definitiva per la realizzazione di interventi di ristrutturazione del Dipartimento Emergenza/Accettazione (DEA) e dell’area sita lungo Via Oberdan al raggruppamento temporaneo di professionisti Gaudenzi-Malagoli-Uguccioni-Fazi da Pesaro. Il giudice di prime cure ha ritenuto assorbite dall’annullamento della deliberazione de quo le censure relative agli atti presupposti: nel caso di specie il bando di gara dell’11/02/00 e la nota del Direttore generale del 10/04/00 con cui il Direttore generale disponeva di procedere all’affidamento dell’incarico ad un raggruppamento temporaneo di professionisti.
  2. La decisione del giudice di primo grado si fonda sulla violazione dell’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 che prevede, in caso di incarichi di progettazione di importo inferiore a 200.000 Ecu, l’affidamento senza l’esperimento di una formale procedura di aggiudicazione. Accogliendo le ragioni dei ricorrenti estromessi, il TAR Marche ha ritenuto la deliberazione impugnata affetta dai vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione sulla base della mancata comparazione dei curricula dei partecipanti. Il difetto di istruttoria consiste nella mancata indicazione nella delibera degli indici di esperienza e di capacità professionale sulla base dei quali è stata operata la scelta con ciò determinando un esame poco approfondito. Il difetto di motivazione deriva dalla insufficiente indicazione secondo cui la ditta prescelta avrebbe già svolto incarichi analoghi a forte impatto urbanistico e architettonico.
  3. L’Azienda Ospedaliera San Salvatore della Regione Marche ha proposto appello per l’annullamento della sentenza del TAR Marche n. 183 del 22/02/02. Lo Studio Bortolazzi e la coop. Politecnica resistono. La causa è stata trattenuta in decisione nella pubblica udienza del 5.11.02.

Diritto

  1. La questione esaminata in questa sede ruota intorno alla legittimità della procedura di affidamento dell’incarico di progettazione di opere pubbliche di importo compreso fra i 40.000 e i 200.000 Euro. Nel caso di specie l’Azienda Ospedaliera di Pesaro ha proceduto all’affidamento seguendo le indicazioni contenute nell’art. 17 della legge 104/1994.
  2. L’art. 17 nel testo modificato dalla legge 2 giungo 1995 n. 216, fa esplicito ed esclusivo riferimento ai soli curricula dei professionisti. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 3 della medesima legge l’affidamento degli incarichi di progettazione deve avvenire sulla base dei curricula presentati dai progettisti e non sulla base di offerte di carattere economico (CdS, V sez., n.64 del 26.01.1999). In particolare, i giudici amministrativi di primo grado a cui si sono rivolti i ricorrenti hanno precisato in altre occasione come la valenza delle diverse esperienze professionali dei partecipanti ad una procedura di affidamento di un incarico non possa essere espressa con un punteggio numerico soprattutto nel caso in cui né il bando né l’organo incaricato di vagliare le domande hanno predefinito i criteri di massima o di riferimento per l’attribuzione dei vari punteggi (TAR Marche, n. 682 del 12/05/2000). Ne deriva che nella selezione dei partecipanti alla procedura non possono essere adottati rigidi criteri di valutazione. Nel caso de quo l’azienda ospedaliera ha puntualmente proceduto ad una valutazione di carattere generale ancorata sia alla comprovata capacità tecnico professionale delle ditte partecipanti ma anche della specifica esperienza nella progettazione richiesta.
  3. Va aggiunto che secondo la giurisprudenza costante di questo Consiglio non è richiesta una comparazione analitica e puntuale dei curricula di tutti i partecipanti sulla base di criteri predeterminati (CdS, Sez. V, n. 112 del 03/02/1999). Né, come hanno in altre occasioni precisato i giudici di primo grado, è necessaria l’ istituzione di una apposita Commissione per la valutazione e la comparazione analitica dei curricula (TAR Marche, n. 175 dell’11/02/00). L’azienda ospedaliera di Pesaro ha motivato la propria scelta dando conto delle ragioni della preferenza accordata. Il suo giudizio è ancorato a ragioni di preferenza accordate in relazione agli indici di esperienza e di specifica capacità come in altre occasioni confermato da questo Consiglio (CdS, Sez. V, n. 112 del 03/02/1999). E in questo caso sono sopraggiunti ulteriori elementi.
  4. Nel caso in decisione, data la non vincolatività della comparazione analitica dei curricula,l’Azienda ospedaliera si è avvalsa legittimamente di ulteriori elementi di valutazione necessari per operare la sua scelta. Nelle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione svolte secondo la valutazione dei curricula l’amministrazione può sicuramente effettuare una ponderazione degli elementi di decisione a disposizione ponendo l’accento su alcuni piuttosto che su altri in base alla loro rilevanza ai fini dello svolgimento dell’incarico.
  5. In particolare, tra questi elementi l’Azienda ospedaliera ha preferito attribuire maggiore peso alla conoscenza da parte della ditta incaricata rispetto agli altri concorrenti delle problematiche urbanistiche connesse alla realizzazione delle opere da progettare. Nella selezione l’Azienda ospedaliera ha anche rilevato come la ditta Bortolazzi abbia offerto scarse garanzie per lo svolgimento di precedenti incarichi per la stessa Azienda. Questi parametri hanno orientato la scelta della pubblica amministrazione de quo che resta pur sempre una scelta discrezionale e non vincolata.
  6. Anche le censure mosse dai ricorrenti e assorbite dalla sentenza di primo grado appaiono in ogni caso prive di fondamento. Infatti, avverso la lamentata mancanza di una adeguata pubblicità della procedura di affidamento dell’incarico, vale la pena di sottolineare come il bando sia stato reso noto mediante affissione nell’albo pretorio dell’azienda e del Comune di Pesaro. Del resto il fatto che le ditte partecipanti alla procedura siano distribuite su tutto il territorio nazionale dà prova dell’ampiezza di diffusione della notizia.
  7. In merito alla seconda censura assorbita dalla sentenza di primo grado in relazione alla fissazione di un importo incongruo per lo svolgimento dell’incarico si rileva come, in esecuzione della delibera di affidamento, l’azienda e i professionisti abbiano stimato il compenso nel regolamento contrattuale pari ad un importo non superiore a quello complessivo finale.
  8. Per le motivazioni svolte, l’appello è fondato e deve essere accolto. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. .

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado.

 

Fonte: Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa

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