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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 7 aprile 2003 n. 1834
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Incarichi di progettazione - Procedure
d'affidamento - Valutazione Curricula professionali - Predeterminazione
criteri di valutazione - Non necessaria
FATTO
- Con la sentenza impugnata il
TAR Marche ha accolto il ricorso proposto dallo Studio Bortolazzi e
dalla Coop. Politecnica avverso la deliberazione n. 408 del 12/04/00
del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera S. Salvatore di
Pesaro con la quale veniva affidato l’incarico di progettazione
definitiva per la realizzazione di interventi di ristrutturazione
del Dipartimento Emergenza/Accettazione (DEA) e dell’area sita
lungo Via Oberdan al raggruppamento temporaneo di professionisti
Gaudenzi-Malagoli-Uguccioni-Fazi da Pesaro. Il giudice di prime cure
ha ritenuto assorbite dall’annullamento della deliberazione de quo
le censure relative agli atti presupposti: nel caso di specie il
bando di gara dell’11/02/00 e la nota del Direttore generale del
10/04/00 con cui il Direttore generale disponeva di procedere all’affidamento
dell’incarico ad un raggruppamento temporaneo di professionisti.
- La decisione del giudice di
primo grado si fonda sulla violazione dell’art. 17 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 che prevede, in caso di incarichi di
progettazione di importo inferiore a 200.000 Ecu, l’affidamento
senza l’esperimento di una formale procedura di aggiudicazione.
Accogliendo le ragioni dei ricorrenti estromessi, il TAR Marche ha
ritenuto la deliberazione impugnata affetta dai vizi di eccesso di
potere per difetto di istruttoria e di motivazione sulla base della
mancata comparazione dei curricula dei partecipanti. Il difetto di
istruttoria consiste nella mancata indicazione nella delibera degli
indici di esperienza e di capacità professionale sulla base dei
quali è stata operata la scelta con ciò determinando un esame poco
approfondito. Il difetto di motivazione deriva dalla insufficiente
indicazione secondo cui la ditta prescelta avrebbe già svolto
incarichi analoghi a forte impatto urbanistico e architettonico.
- L’Azienda Ospedaliera San
Salvatore della Regione Marche ha proposto appello per l’annullamento
della sentenza del TAR Marche n. 183 del 22/02/02. Lo Studio
Bortolazzi e la coop. Politecnica resistono. La causa è stata
trattenuta in decisione nella pubblica udienza del 5.11.02.
Diritto
- La questione esaminata in
questa sede ruota intorno alla legittimità della procedura di
affidamento dell’incarico di progettazione di opere pubbliche di
importo compreso fra i 40.000 e i 200.000 Euro. Nel caso di specie l’Azienda
Ospedaliera di Pesaro ha proceduto all’affidamento seguendo le
indicazioni contenute nell’art. 17 della legge 104/1994.
- L’art. 17 nel testo
modificato dalla legge 2 giungo 1995 n. 216, fa esplicito ed
esclusivo riferimento ai soli curricula dei professionisti. Fino
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 3
della medesima legge l’affidamento degli incarichi di
progettazione deve avvenire sulla base dei curricula presentati dai
progettisti e non sulla base di offerte di carattere economico (CdS,
V sez., n.64 del 26.01.1999). In particolare, i giudici
amministrativi di primo grado a cui si sono rivolti i ricorrenti
hanno precisato in altre occasione come la valenza delle diverse
esperienze professionali dei partecipanti ad una procedura di
affidamento di un incarico non possa essere espressa con un
punteggio numerico soprattutto nel caso in cui né il bando né l’organo
incaricato di vagliare le domande hanno predefinito i criteri di
massima o di riferimento per l’attribuzione dei vari punteggi (TAR
Marche, n. 682 del 12/05/2000). Ne deriva che nella selezione dei
partecipanti alla procedura non possono essere adottati rigidi
criteri di valutazione. Nel caso de quo l’azienda ospedaliera ha
puntualmente proceduto ad una valutazione di carattere generale
ancorata sia alla comprovata capacità tecnico professionale delle
ditte partecipanti ma anche della specifica esperienza nella
progettazione richiesta.
- Va aggiunto che secondo la
giurisprudenza costante di questo Consiglio non è richiesta una
comparazione analitica e puntuale dei curricula di tutti i
partecipanti sulla base di criteri predeterminati (CdS, Sez. V, n.
112 del 03/02/1999). Né, come hanno in altre occasioni precisato i
giudici di primo grado, è necessaria l’ istituzione di una
apposita Commissione per la valutazione e la comparazione analitica
dei curricula (TAR Marche, n. 175 dell’11/02/00). L’azienda
ospedaliera di Pesaro ha motivato la propria scelta dando conto
delle ragioni della preferenza accordata. Il suo giudizio è
ancorato a ragioni di preferenza accordate in relazione agli indici
di esperienza e di specifica capacità come in altre occasioni
confermato da questo Consiglio (CdS, Sez. V, n. 112 del 03/02/1999).
E in questo caso sono sopraggiunti ulteriori elementi.
- Nel caso in decisione, data
la non vincolatività della comparazione analitica dei curricula,l’Azienda
ospedaliera si è avvalsa legittimamente di ulteriori elementi di
valutazione necessari per operare la sua scelta. Nelle procedure di
affidamento degli incarichi di progettazione svolte secondo la
valutazione dei curricula l’amministrazione può sicuramente
effettuare una ponderazione degli elementi di decisione a
disposizione ponendo l’accento su alcuni piuttosto che su altri in
base alla loro rilevanza ai fini dello svolgimento dell’incarico.
- In particolare, tra questi
elementi l’Azienda ospedaliera ha preferito attribuire maggiore
peso alla conoscenza da parte della ditta incaricata rispetto agli
altri concorrenti delle problematiche urbanistiche connesse alla
realizzazione delle opere da progettare. Nella selezione l’Azienda
ospedaliera ha anche rilevato come la ditta Bortolazzi abbia offerto
scarse garanzie per lo svolgimento di precedenti incarichi per la
stessa Azienda. Questi parametri hanno orientato la scelta della
pubblica amministrazione de quo che resta pur sempre una scelta
discrezionale e non vincolata.
- Anche le censure mosse dai
ricorrenti e assorbite dalla sentenza di primo grado appaiono in
ogni caso prive di fondamento. Infatti, avverso la lamentata
mancanza di una adeguata pubblicità della procedura di affidamento
dell’incarico, vale la pena di sottolineare come il bando sia
stato reso noto mediante affissione nell’albo pretorio dell’azienda
e del Comune di Pesaro. Del resto il fatto che le ditte partecipanti
alla procedura siano distribuite su tutto il territorio nazionale
dà prova dell’ampiezza di diffusione della notizia.
- In merito alla seconda
censura assorbita dalla sentenza di primo grado in relazione alla
fissazione di un importo incongruo per lo svolgimento dell’incarico
si rileva come, in esecuzione della delibera di affidamento, l’azienda
e i professionisti abbiano stimato il compenso nel regolamento
contrattuale pari ad un importo non superiore a quello complessivo
finale.
- Per le motivazioni svolte, l’appello
è fondato e deve essere accolto. Sussistono giusti motivi per
compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. .
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto,
in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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