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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 29 aprile 2003 n. 2157
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Verifica anomalia - Normativa UE -
Richiesta giustificazioni successivamente all'esame delle offerte -
Normativa nazionale - Presentazioni giustificazioni a corredo
dell'offerta - Norma da disapplicare
FATTO
Con la sentenza
appellata il T.A.R. del Friuli – Venezia Giulia, in accoglimento del
ricorso proposto dall’a.t.i. costituita tra la Società Costruzioni
Del. Ci. Lo. s.a.s. e la Società Figli di Statuto Raffaele Impresa
Edilizia s.n.c., annullava l’esclusione della ricorrente dalla gara
per l’affidamento dell’appalto relativo alla realizzazione di un
palazzetto sportivo e del relativo parcheggio interrato, bandita dal
Comune di Trieste, e la conseguente aggiudicazione dei lavori all’a.t.i.
costituita tra la Driussi Manlio & Ghibellini Giovanni s.n.c. di
Venier Eugenio & c. e la Fnocchiaro Costruzioni s.p.a..
Avverso tale
decisione proponeva rituale appello il Comune di Trieste, contestano la
correttezza del giudizio di illegittimità del subprocedimento di
valutazione dell’anomalia dell’offerta presentata dall’originaria
ricorrente e concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
Si costituiva
la Maior Costruzioni s.r.l., medio tempore subentrata, in virtù di
cessione d’azienda, alla Del. Ci. Lo. s.a.s. (capogruppo dell’a.t.i.
originaria ricorrente), contestando la fondatezza degli argomenti
addotti a sostegno dell’appello avversario, del quale chiedeva la
reiezione.
Si costituiva
anche la Driussi Manlio & Ghibellini Giovanni s.n.c. di Venier
Eugenio & (in qualità di capogruppo dell’a.t.i. controinteressata
in primo grado) aderendo alle difese svolte nell’appello del Comune di
Trieste e concludendo per il suo accoglimento.
Con ordinanza
n.1231, resa nella camera di consiglio del 27 giugno 1997, veniva
respinta l’istanza cautelare proposta dall’appellante.
Alla pubblica
udienza dell’11 febbraio 2003 il ricorso veniva trattenuto in
decisione.
DIRITTO
1.- Le parti
controvertono sulla legittimità dell’esclusione dell’a.t.i.
costituita tra la Società Costruzioni Del. Ci. Lo. s.a.s. e la Società
Figli di Statuto Raffaele Impresa Edilizia s.n.c. dalla gara, bandita
dal Comune di Trieste, per l’affidamento dell’appalto relativo alla
realizzazione di un palazzetto sportivo e del relativo parcheggio
interrato e la conseguente aggiudicazione dei lavori all’a.t.i.
costituita tra la Driussi Manlio & Ghibellini Giovanni s.n.c. di
Venier Eugenio & c. e la Fnocchiaro Costruzioni s.p.a..
L’a.t.i.
costituita tra la Società Costruzioni Del. Ci. Lo. s.a.s. e la Società
Figli di Statuto Raffaele Impresa Edilizia s.n.c. aveva, in particolare,
impugnato l’esclusione della propria offerta (in quanto ritenuta
anomala) dalla predetta procedura, assumendola illegittima (tra l’altro)
in quanto disposta sulla base della sola valutazione delle
giustificazioni preliminari allegate all’offerta e non anche, come
asseritamente dovuto, in esito alla richiesta di chiarimenti successivi
all’individuazione della soglia d’anomalia.
In accoglimento
del ricorso, il Tribunale Triestino giudicava viziata l’esclusione
della ricorrente perché non preceduta dalla doverosa acquisizione di
giustificazioni puntuali e specifiche (diverse da quelle allegate all’offerta)
in un momento successivo all’apertura delle buste e, quindi, disposta
in violazione della disciplina comunitaria in materia di verifica in
contraddittorio dell’anomalia delle offerte ed annullava, pertanto, l’aggiudicazione
dell’appalto all’a.t.i. controinteressata.
La predetta
valutazione veniva, segnatamente, argomentata sulla base del duplice
rilievo dell’inconfigurabilità di alcuna valenza giustificativa nella
semplice indicazione analitica dei prezzi unitari richiesta ex ante dal
Comune di Trieste e della conseguente necessità di una verifica postuma
dell’anomalia.
L’Ente
appellante critica la censura di tale giudizio, sostenendo, in sintesi,
con un unico articolato motivo, la conformità alla normativa di
riferimento, nazionale e comunitaria, della valutazione dell’anomalia
nella specie compiuta e deducendo, in particolare, che la richiesta ex
ante delle giustificazioni delle voci più significative dell’offerta
risulta coerente con il dettato dell’art.21 comma 1-bis L. n.109/94 e
rispettoso del divieto di esclusione automatica delle offerte anomale
sancito dall’art.30.4 della direttiva comunitaria 93/37.
La Maior
Costruzioni s.r.l., medio tempore succeduta alla società capogruppo
dell’originaria ricorrente nel rapporto controverso, contesta la
correttezza di tale tesi e difende il convincimento espresso dal T.A.R.,
ribadendo l’insufficienza dell’istruttoria compiuta dal Comune, in
quanto basata sul solo esame delle giustificazioni preliminari, e la
necessità, imposta dalla disposizione comunitaria richiamata, che la
verifica dell’anomalia dell’offerta segua la determinazione della
soglia di anomalia e, quindi, l’apertura delle buste.
L’a.t.i.
originaria controinteressata aderisce alla tesi svolta nell’appello,
sostenendo, quindi, la conformità alla disciplina comunitaria del
subprocedimento di verifica dell’anomalia nella specie seguito.
2.- Così
chiariti i termini della questione controversa, occorre procedere ad una
sintetica ricognizione della disciplina, nazionale e comunitaria,
dettata in materia di offerte anomale negli appalti di opere pubbliche,
onde scrutinare la conformità alla normativa di riferimento della
contestata verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dall’originaria
ricorrente.
Il fenomeno
della presentazione di offerte eccessivamente basse rispetto alla base d’asta
è stato da sempre avvertito come un fattore di elevato rischio d’inadempimento
ed ha conseguentemente imposto la regolamentazione normativa del loro
valore.
La disciplina
positiva della presentazione di offerte economiche con notevole ribasso
(finalizzata a coniugare interessi tra loro contrapposti quali quelli
connessi al risparmio dell’Amministrazione nella conclusione del
contratto, alla selezione di un contraente affidabile ed alla tutela
della concorrenza e dell’iniziativa economica) implica, in
particolare, la definizione di due aspetti: il meccanismo di
individuazione della c.d. soglia d’allarme e le conseguenze della
presentazione di un’offerta con un ribasso a quella superiore.
La presente
indagine risulta circoscritta al solo secondo profilo, non essendo
controverso il calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia.
L’art. 30.4
della direttiva 93/37 CEE del 14 giugno 1993 prescrive, al riguardo, all’amministrazione
aggiudicatrice l’obbligo, prima di rifiutare un'offerta che appare
anormalmente bassa rispetto alla prestazione, di richiedere all’impresa
che l’ha presentata i chiarimenti che ritiene utili in merito alla
composizione dell’offerta e di valutare quest’ultima sulla base
delle giustificazioni fornite.
La disposizione
comunitaria ha, quindi, omesso di individuare la soglia di anomalia,
rimettendo, quindi, ai legislatori nazionali la relativa disciplina, ma
ha sancito il principio inderogabile del divieto di esclusione
automatica delle offerte sospettate di anomalia, stabilendo, al
contempo, la necessità di una verifica in contraddittorio della
composizione dell’offerta con l’impresa interessata.
L’ordinamento
interno contemplava, al riguardo, all’art.21 comma 1-bis L. n.109/94
(come modificato dalla L. n.415/98), il meccanismo dell’allegazione
anticipata (e cioè insieme all’offerta) di giustificazioni relative
alle voci di prezzo più significative, che concorrono a formare un
importo non inferiore al 75 per cento di quello a base d’asta.
Tale
previsione, che anticipa il contraddittorio ad una fase preliminare a
quella di individuazione della soglia di anomalia e che sembra
consumabile con l’allegazione preventiva delle giustificazioni, è
stata sospettata di incompatibilità con la ricordata disposizione
comunitaria (che pare, invece, riferita ad una verifica successiva alla
conoscenza del carattere anomalo dell’offerta), con conseguente
rimessione della relativa questione ermeneutica alla Corte di Giustizia
delle Comunità Europee ai sensi dell’art.177 III comma Trattato C.E.
(Cons. Stato, Sez. IV, ord.za 17 aprile 2000, n.2290).
Con sentenza
del 27 novembre 2001, resa sulle cause nn.285-286/99, la Corte di
Giustizia delle Comunità Europee ha, in proposito, ritenuto
contrastante con l’art.30.4 della direttiva 93/37 CEE, per come
contestualmente interpretato, ogni limitazione al potere di indagine
dell’amministrazione aggiudicatrice sulla composizione dell’offerta
nonché la possibilità di escludere quest’ultima sulla base delle
sole giustificazioni allegate in via preliminare.
Valorizzando le
esigenze di tutela della concorrenza, la Corte di Lussemburgo, pur non
rilevando un insanabile contrasto con il diritto comunitario della
previsione nazionale che prescrive l’allegazione preventiva delle
giustificazioni, ha, tuttavia, affermato con chiarezza che la
compatibilità comunitaria del predetto metodo implica la necessità che
la verifica in contraddittorio sulla composizione dell’offerta
avvenga, comunque, dopo la conoscenza da parte dell’impresa del
carattere anomalo della propria offerta e che tale indagine si estenda a
tutti gli elementi ritenuti utili e rilevanti dall’amministrazione e
dallo stesso concorrente.
In coerenza con
tali principi, l’art.21 comma 1-bis L. n.109/94 è stato, da ultimo,
modificato dall’art.7 L. n.166/2002 mediante l’eliminazione di ogni
limitazione oggettiva al campo di indagine sulla composizione dell’offerta
e, soprattutto, per mezzo della previsione di una ulteriore verifica in
contraddittorio, successiva all’acquisizione delle giustificazioni
anticipate.
3.- Così
delineato il sistema normativo di riferimento, occorre rilevare che la
questione della compatibilità comunitaria dell’art.21 comma 1-bis
della L. n.109/94, nella formulazione previgente (applicabile ratione
temporis al caso di specie), e, quindi, del metodo di verifica dell’anomalia
adottato nella procedura controversa è stata definitivamente risolta
dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nelle more del
presente giudizio, con l’affermazione dei principi sopra indicati.
Il parametro
normativo comunitario (art.30.4 della direttiva CEE 93/37) sul quale
fondare il giudizio di legittimità dell’esclusione controversa, per
come interpretato e definito dalla Corte europea, impone, quindi, all’amministrazione
aggiudicatrice, di procedere ad un controllo dell’offerta sospettata
di anomalia, in contraddittorio con l’impresa interessata, successivo
alla conoscenza da parte di quest’ultima del carattere anomalo della
propria offerta e, quindi, all’apertura delle buste ed impedisce, al
contempo, di disporre l’esclusione dell’offerta inferiore alla
soglia d’allarme sulla base dell’esame delle sole giustificazioni
preliminari.
In applicazione
di tale contenuto precettivo della citata disposizione comunitaria,
certamente applicabile alla fattispecie in esame sia in quanto
direttamente ed espressamente richiamata dal bando di gara (art. 3
lett.b) con specifico riguardo alla verifica dell’anomalia delle
offerte sia in quanto, comunque, prevalente dalla difforme previsione
interna (art.21 comma 1-bis L. n.109/94), che dovrebbe, pertanto, essere
disapplicata se interpretata nel senso giudicato incompatibile con il
diritto europeo, deve, quindi, confermarsi il giudizio di
illegittimità, correttamente pronunciato dal T.A.R., dell’esclusione
dell’originaria ricorrente.
Tale
determinazione si rivela, infatti, palesemente viziata dalla violazione
della regola di condotta - dettata dall’art.30.4 della direttiva CEE
93/37 - che impedisce di procedere all’estromissione di un’impresa
da una procedura di affidamento di appalti di lavori pubblici sulla base
del solo esame dell’analisi dei prezzi allegata, in via preliminare,
all’offerta e senza aver, prima, chiesto ulteriori chiarimenti sulla
composizione di quest’ultima (nella fase procedimentale successiva all’apertura
delle buste ed all’individuazione della soglia di anomalia).
La riscontrata
illegittimità dell’esclusione dell’a.t.i. originaria ricorrente
implica, infine, l’inavalidità, in via derivata, degli atti
procedimentali conseguenti e, segnatamente, dell’aggiudicazione dell’appalto
all’a.t.i. controinteressata in primo grado.
4.- Alle
suesposte considerazioni conseguono, in definitiva, la reiezione dell’appello
e la conferma della decisione appellata.
La
sopravvenienza della decisione comunitaria che ha chiarito il contenuto
dispositivo dell’art.30.4 della direttiva CEE 93/37 ed ha definito la
questione della compatibilità con tale previsione dell’art.21 comma
1-bis L. n.109/94, nella formulazione previgente, giustifica la
compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge il ricorso
indicato in epigrafe e dichiara compensate le spese processuali;
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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