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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 9 maggio 2003 n. 2456
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Appalti opere pubbliche - Requisiti di
qualificazione - Cifra d'affari in lavori - Società di persone -
Documenti necessari per dimostrare requisiti - Dichiarazioni versamenti
IVA - Surrogazione delle dichiarazione - Non consentita
F A T T O
L’a.t.i.
appellante, aggiudicataria provvisoria dell’asta pubblica per l’appalto
dei lavori di costruzione di una scuola elementare in località Ponte
Persica del Comune di Castellammare di Stabia, in sede di verifica dei
requisiti, è stata esclusa dalla gara per le seguenti ragioni: a) la
mandante CAP Costruzioni non era in possesso dei requisiti minimi di
qualificazione, perché dai bilanci del 1995-96-97-98-99 non risultava
soddisfatta la percentuale minima del 10% della cifra di affari in
lavori effettivamente realizzata nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, come prescritto dall’art. 31, primo
comma, lett. c, del d.P.R. n. 34 del 2000; b) la Tecnocantieri aveva
omesso di inviare il bilancio relativo all’esercizio 1999; c) la
Tecnocantieri aveva proceduto nel 1998 all’acquisto di ramo di impresa
dalla soc. Edilmaster e si era avvalsa dei bilanci della cedente per gli
anni antecedenti alla acquisizione.
Il Tar
Campania, dinanzi al quale l’a.t.i. ha proposto ricorso per l’annullamento
del VI verbale di asta pubblica dal quale risultava l’esclusione, ha
respinto il ricorso, perché ha ritenuto legittimo il provvedimento
impugnato in relazione alle ragioni di cui ai punti a) e b).
Con il presente
ricorso in appello l’a.t.i. chiede l’annullamento della sentenza, a
suo avviso erronea e lacunosa, riproponendo le censure svolte in primo
grado.
In particolare
deduce:
1.- (in linea
gradata sotto il profilo processuale, trattandosi di un motivo accolto
in primo grado) Violazione e falsa applicazione del bando di gara e
delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 34 del 2000. Eccesso di potere
per carenza di motivazione, illogicità, arbitrarietà, essendo stato
illegittimamente addotto quale motivo di esclusione dalla gara, l’utilizzazione
dei bilanci 1995-96-97 del ramo di azienda acquisito, senza tener conto
che la cessione implica una successione a titolo universale inter vivos,
con la conseguenza che il cessionario subentra nella posizione attiva e
passiva del cedente;
2.- Error in
iudicando: violazione del d.P.R. n. 34 del 2000 (artt. 29 e 32).
Violazione dell’art. 80 d.P.R. n. 554 del 1999
Fondatezza del
ricorso: violazione e falsa applicazione dell’art. 31 lett. c d.P.R.
n. 24 del 2000. Eccesso di potere per travisamento dei fatti,
arbitrarietà, irragionevolezza, difetto di motivazione. Violazione
degli artt. 3 e 97 della Cost. Violazione del bando di gara, in quanto
il Tar non avrebbe esattamente compreso la censura dedotta, con la quale
si lamentava che era stato preso in considerazione un quinquennio
diverso da quello indicato nel bando e non già soltanto che non era
stata data la possibilità di sostituire con dichiarazioni sostitutive i
documenti indicati dall’art. 18 del d.P.R. n. 34 del 2000;
3.- Error in
procedendo e in iudicando: violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso
eame di motivo dedotto in via principale.
Fondatezza del
ricorso: violazione e falsa applicazione del bando e dei principi
generali in materia di esclusione dei concorrenti dalle gare pubbliche.
Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà ed
illogicità: Difetto di istruttoria, violazione degli artt. 3 e 97 Cost.,
avendo il Tar erroneamente ritenuto che l’a.t.i. ricorrente avesse
implicitamente ammesso la mancata produzione, per dimenticanza, del
bilancio 1999, mentre aveva, invece, sostenuto che il documento era
stato prodotto, come risultava nella nota di trasmissione del relativo
plico e che, pertanto, la mancanza del documento suddetto per fatto a
lei imputabile, doveva essere provata dalla stazione appaltante;
4.- Error in
procedendo: omessa pronuncia su motivo dedotto. Violazione e falsa
applicazione dell’art. 10, comma primo quater e dell’art. 30 della
L. n. 109 del 1994: Eccesso di potere per carenza di motivazione ed
irragionevolezza, non essendo stato esaminato se la comminatoria delle
sanzioni della escussione della cauzione e della comunicazione all’Autorità
di Vigilanza fossero da riconnettere ad un comportamento consapevole del
trasgressore.
Il Comune di
Castellammare di Stabia si è costituito in giudizio e con successiva
memoria ha illustrato i motivi di infondatezza dell’appello.
L’a.t.i.
appellante nelle more processuali ha presentato una istanza con la quale
ha chiesto di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio nei
confronti della controinteressata a.t.i. RCM Costruzioni, evocata in
primo grado, ma non nel presente grado di giudizio.
Ha, poi,
depositato memoria con la quale ha ribadito le proprie argomentazioni
difensive.
D I R I T T O
Il Collegio
ritiene, per ragioni di economia processuale, di poter prescindere dal
disporre l’integrazione del contraddittorio, come richiesto dall’appellante,
in quanto l’appello è infondato.
Con il primo
motivo dell’originario ricorso (secondo, nell’attuale ricorso in
appello) l’appellante sostiene di essere stata illegittimamente
esclusa dalla gara, perché la Commissione, per verificare il possesso
dei requisiti finanziari aveva considerato un quinquennio diverso da
quello previsto dal bando, che, nella specie, avrebbe dovuto essere
quello compreso tra il 1996 e il 2000, e non tra il 1995 ed il 1999, in
quanto il bando era stato pubblicato alla fine del 2000. Peraltro,
poiché in relazione all’ultimo anno non era possibile comprovare la
cifra di affari mediante la presentazione della dichiarazione annuale
IVA, la Commissione avrebbe dovuto tenere conto della documentazione
sostitutiva esibita dalla quale risultava un volume d’affari superiore
al 10% richiesto.
La censura non
può essere condivisa.
L’art. 18 ,
terzo comma, del d.P.R. 25.1.2000 n. 34 dispone che "la cifra di
affari in lavori … è comprovata da parte delle ditte individuali,
delle società di persone … con la presentazione delle dichiarazioni
annuali IVA".
Il combinato
disposto di detta norma e dell’art. 31, primo comma, lett. c), dello
stesso d.P.R., il quale esige che la ditta concorrente sia in possesso
del requisito finanziario riferito alla cifra di affari effettivamente
realizzata, porta necessariamente a concludere - proprio perché sarebbe
diversamente impossibile esibire la documentazione richiesta ed in
considerazione del fatto che la norma indica tassativamente la
dichiarazione IVA e che questa non è, pertanto, surrogabile con alcun
altro documento - che il quinquennio, cui il bando ha fatto riferimento,
non poteva essere altro che quello relativo agli anni 1995/1999, non
potendo riguardare in alcun modo l’anno finanziario ancora in corso al
momento in cui il bando è stato pubblicato.
Non si può,
poi, trarre alcun favorevole convincimento dalla nota illustrativa dell’Autorità
di Vigilanza sui lavori pubblici, versata in atti dall’appellante e
dalla stessa invocata a sostegno della tesi che doveva essere
considerato anche l’anno 2000, perchè la cifra di affari, secondo i
chiarimenti contenuti in detta nota, avrebbe potuto essere dimostrata
con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Infatti, nella
nota in questione si precisa che la documentazione suddetta può essere
presentata ad integrazione sia dei dati di bilancio che delle
dichiarazioni fiscali, che non sono sempre sufficienti a dimostrare
completamente i requisiti della cifra d’affari in lavori, del
personale dipendente e degli ammortamenti e non già in sostituzione
della documentazione espressamente richiesta dalla norma regolamentare.
L’infondatezza
del motivo esaminato è sufficiente per la reiezione dell’appello, in
quanto l’assenza, rilevata dalla Commissione, del requisito di cui si
è detto è motivo idoneo a sorreggere da solo l’atto impugnato.
Peraltro, il
Collegio ritiene opportuno chiarire che anche il secondo motivo dell’originario
ricorso è infondato.
L’appellante
insiste nel sostenere che il bilancio 1999 era stato prodotto, come
risultava nella nota di trasmissione del relativo plico e che, pertanto,
la mancanza del documento suddetto per fatto a lei imputabile, doveva
essere provata dalla stazione appaltante.
Al riguardo è
suffciente considerare che nell’impugnato verbale di asta, nel corso
del quale è stata esaminata, in presenza di due testimoni, la
documentazione inviata dall’appellante, non risulta verbalizzato
alcuno deterioramento del plico contenente i documenti o altri elementi
che potessero far supporre la non integrità dello stesso; pertanto non
resta che concludere che il bilancio del 1999, per una probabile
dimenticanza, non era stato incluso nel plico, anche se indicato nell’elenco
dei documenti trasmessi.
D’altra
parte, l’appellante non poteva certamente pretendere che la mancata
allegazione non comportasse la esclusione, essendo possibile, a suo
avviso, l’integrazione della documentazione prodotta, perché, come si
è appena precisato, l’integrazione ha la finalità di completare dati
già presenti nei documenti esibiti.
Infine, per
quanto concerne il terzo motivo, appare del tutto corretta l’argomentazione
del giudice di primo grado che, in considerazione della infondatezza del
primo e del secondo motivo, ha ritenuto infondata la doglianza relativa
alla comminazione della sanzione accessoria.
In ogni caso,
al riguardo, correttamente l’amministrazione appellata fa osservare
che le contestazioni prospettate, circa la consapevolezza e l’imputabilità
della trasgressione nella produzione documentale, con riguardo alle
incertezze interpretative che sarebbero state causate dal bando ed alla
sostanziale situazione di buona fede, rientrano in una valutazione di
competenza dell’Autorità di vigilanza, investita del potere di
decidere sull’applicabilità (o non) della sanzione, per cui al G.A.
è, allo stato, preclusa ogni pronuncia in merito.
Per le
considerazioni che precedono l’appello va respinto.
Le spese del
presente grado del giudizio possono essere compensate.
P. Q. M.
il Consiglio di
Stato, Sezione V, respinge l’appello in epigrafe.
Spese
compensate.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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