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Consiglio di
stato - Sezione VI - Decisione 15 maggio 2003 n. 2655
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Gare
Appalti
pubblici - Sedute di gara - Partecipazione di un rappresentante di un
impresa concorrente - Effetti - Conoscenza legale degli atti di gara da
parte dell'impresa - Effetto non automatico - Ipotesi
FATTO
La Regione
Calabria – Dipartimento dei lavori pubblici ed acque- settore 20 ha
indetto, con avviso di gara pubblicato sulla G.U. n. 76 del 31 marzo
2000, una licitazione privata per individuare il concessionario della
progettazione definitiva , esecutiva e della esecuzione con
finanziamenti propri dei lavori di ristrutturazione e completamento del
molo ricovero natanti da diporto del Comune di Diamante e della sua
gestione.
In data 21
giugno 2000 veniva adottato il bando di gara.
Nella seduta
dell’8/5/2001 la Commissione di gara dichiarava l’offerta dell’ICAD
come quella economicamente più vantaggiosa, e quindi provvisoriamente
aggiudicataria della gara.
Avverso gli
atti indicati ricorre l’ATI Dragomar deducendo violazione e falsa
applicazione della legge n. 109/1994, del d.p.r. n. 34 del 2000, e del
decreto legislativo n. 158 del 1995 nonché eccesso di potere sotto più
profili.
Si è
costituita in giudizio la Regione Calabria, preliminarmente eccependo l’irricevibilità
del ricorso, e , quindi la sua inammissibilità per difetto di
giurisdizione, e comunque la sua infondatezza nel merito.
Si è
costituita in giudizio altresì la controinteressata ATI affermando l’infondatezza
del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.
Alla camera di
consiglio del 22 novembre 2001 il ricorso, chiamato per l’esame della
proposta domanda cautelare, è trattenuto per la decisione nel merito in
applicazione del disposto della legge n. 205 del 2000.
Il Tar della
Calabria, con la sentenza impugnata, ha dichiarato fondata l’eccezione
di irricevibilità del ricorso sollevata dalla Regione Calabria, essendo
presente, nella seduta della commissione di gara dell’8/5/2001, per
delega, il sig. Mario Lancellotta, integrandosi così gli estremi per la
piena conoscenza dell’atto di aggiudicazione provvisoria adottato in
quella seduta, con conseguente tardività del ricorso notificato solo in
data 25 luglio 2001.
In particolare
il Tar ha ritenuto di aderire all’orientamento giurisprudenziale che,
ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione,
considera condivisibile la regola di giudizio per cui la presenza del
rappresentante dell’impresa comporta la piena conoscenza delle
determinazioni assunte nella seduta di gara per l’aggiudicazione di
contratti della p.a. anche in assenza di procura ad hoc.
Ciò in quanto
l’ausiliario dipendente dell’imprenditore, è necessariamente munito
di poteri di rappresentanza e tali poteri si riferiscono non soltanto
alle dichiarazioni da rendere, ma anche agli stati soggettivi rilevanti
ed, in definitiva, anche alla conoscenza degli atti emanati durante la
seduta di gara.
Il Tar Calabria
ha citato l’orientamento di cui alla sentenza CdS IV 10 luglio 1999 n.
1217 costituente rimeditazione di precedente orientamento più
garantista del Consiglio di Stato, fondato sulla necessità di una
procura ad hoc o dell’esistenza di una carica sociale rilevante.
Inoltre la
sentenza rileva che il sig. Lancellotta era munito di delega da parte
del legale rappresentante della Dragomar ed amministratore unico ing.
Palella a rappresentarlo il giorno 8 maggio 2001 "alla ripresa
della seduta per l’apertura dei documenti relativi alla gara di cui in
oggetto, conferendogli in merito relativamente alla gara in questione
ogni più ampio potere".
Il Tar ha poi
sinteticamente motivato anche sull’infondatezza nel merito del
ricorso.
L’appello
deduce avverso la sentenza indicata in epigrafe violazione di legge,
violazione della legge n. 109/1994, del d.p.r. n. 34 del 2000; del
d.lgs. n. 158 del 1995. Eccesso di potere per violazione dei principi di
parità, di sequenzialità, di segretezza, contraddittorietà di
comportamento. Travisamento dei fatti . Violazione dei principi fissati
dal bando di gara.
Si deduce in
particolare che l’orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza
del Consiglio di Stato IV Sezione, 10/7/1999 n. 1217 non è ancor
consolidato e che la questione merita la rimessione all’Adunanza
Plenaria.
In via generale
si ricordano i principi noti in materia di piena conoscenza dell’atto
amministrativo, che deve essere ancorata ad elementi univoci e sicuri,
tali da rendere certo e non semplicemente probabile, che in un
determinato momento l’interessato abbia avuto piena conoscenza dell’atto.
Si rileva che
non è dato comprendere in questa chiave perché la presenza di un
rappresentante agli atti di gara dovrebbe far presumere la piena
conoscenza mentre analogo effetto non sarebbe legato al deposito di un
atto in giudizio, diretto al difensore e non alla parte.
Si ripropongono
poi le censure nel merito già avanzate con il ricorso di primo grado.
Resistono la
Regione Calabria e la ditta controinteressata.
DIRITTO
L’appello è
infondato. Si deve prendere le mosse , in ordine logico, dalla questione
relativa all’irricevibilità del ricorso di primo grado.
All’orientamento
più rigoroso della Sezione IV per cu ai fini del decorso del termine
per l’impugnazione in tema di contratti della p.a., la presenza di
rappresentanti delle imprese concorrenti alle sedute di gara integra gli
estremi della piena conoscenza in capo alle imprese medesime degli atti
che vengono adottati durante le sedute (C. Stato, sez. IV, 10-07-1999,
n. 1217) e ciò indipendentemente dalla carica rivestita e dalla
presenza di procure ad hoc, si contrappone nella giurisprudenza recente
del Consiglio un diverso orientamento della Sezione VI, più garantista,
che continua a ritenere, in consonanza con l’insegnamento
tradizionale, che la presenza di un rappresentante della ditta
partecipante alla gara di appalto alla riunione nella quale vengano
adottate determinazioni per la stessa negative, non comporta ex se piena
conoscenza degli atti lesivi, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione,
qualora non risulti che il rappresentante stesso era munito di mandato
ad hoc, oppure rivestiva una specifica carica sociale, per cui la
conoscenza avuta dal medesimo doveva ritenersi riferibile alla società
concorrente ( C. Stato, sez. VI, 28-05-2001, n. 2919 ; C. Stato, sez.
VI, 20-10-1999, n. 1483 ) .
La Sezione non
ritiene di dover rivedere il proprio orientamento, peraltro conforme
alla tesi prevalente nella giurisprudenza del Consiglio ( C. Stato V
14-12-1992 n. 1482 e C. Stato VI 30 -9-1997 n. 1418 ) ma osserva solo
che, nella specie , sussistono i requisiti e gli estremi di una presenza
qualificata del rappresentante della ditta agli atti di gara.
E’
incontestato infatti che il sig. Lancellotta, come chiarito nella
narrativa in fatto, era presente per delega dell’amministratore unico
e legale rappresentante della ditta Dragomar, quindi in veste di diretto
rappresentante del soggetto munito di poteri di amministrazione e legale
rappresentanza della società verso l’esterno.
In queste
condizioni non rilevano le considerazioni sull’esistenza dei poteri di
rappresentanza impliciti nella preposizione institoria o nelle figure
affini (quali procuratori e commessi) ausiliarie dell’imprenditore, ma
rilevano i poteri rappresentativi in concreto conferiti e non contestati
dal soggetto rivestito della carica sociale più significativa nell’ambito
dell’impresa alla quale deve intendersi quindi riferibile l’attività
svolta dal rappresentante in gara.
Ne deriva
quindi la conferma della sentenza impugnata, senza che sia necessario
rimettere la questione all’Adunanza Plenaria per sciogliere il nodo
interpretativo relativo al contrasto giurisprudenziale prima segnalato.
Sussistono
giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta respinge il ricorso d’appello.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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