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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 23 maggio 2003 n. 2791
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Gare
Seduta della commissione - Svolgimento in piu' giornate delle operazioni
di gara - Obbligo della commissione di gara di assicurare integrità
documentale - Modalità di custodia degli atti.
FATTO E
DIRITTO
1.- La
Provincia di Terni propone appello avverso la sentenza del 14.9.2001, n.
464, pronunciata dal T.A.R. dell’Umbria ai sensi dell’art. 26 della
legge 6.12.1971, n. 1034, nel testo modificato dalla legge 21.7.2000, n.
205, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla Ges.Tur,
s.a.s., di Broccatelli Luana e C, e dalla Sig.ra Adriana Farchioni.
2.- Giova
premettere all’esame dell’appello, un sintetico accenno alla vicenda
che ha dato origine alla controversia e al giudizio di primo grado.
La Provincia di
Terni indiceva una gara per la cessione in locazione, per un periodo di
sei anni, di un immobile adibito a bar e alla vendita di vari generi,
inclusi quelli di monopolio, sito in Terni, Loc. Collestatte Piano,
piazzale antistante la cascata delle Marmore.
La gara doveva
effettuarsi con il sistema di cui agli artt. 73, lett. e) e 76 del R.D.
23.5.1924, n. 827, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il
canone annuo a base d’asta, stabilito dall’amministrazione in Lire
10.800.000.
L’aggiudicazione
al migliore offerente, peraltro, era soltanto provvisoria, in quanto l’aggiudicazione
definitiva era condizionata all’esercizio del diritto di prelazione da
parte del precedente conduttore dell’immobile nei modi e nei termini
di cui all’art. 40 della legge 27.7.1978, n. 392 (artt. 10 e 21 dell’avviso
d’asta).
La gara, nella
seduta pubblica del 13.10.2000, veniva aggiudicata in via provvisoria
alla "Omega Service", s.c.a.r.l., che, tra i quattro
concorrenti partecipanti alla gara, aveva offerto un canone annuo di
Lire 17.820.000.
La commissione
giudicatrice, peraltro, si riuniva nuovamente il 16.10.2000, sollecitata
dall’Ufficio Contratti, che aveva rilevato come altra concorrente, la
Sig.ra Maria Novelli, avesse presentato un’offerta in aumento del 650
per cento e non del 65 per cento, come sembrava avere erroneamente
inteso la commissione, e aggiudicava provvisoriamente la gara a detta
concorrente per un canone annuo di Lire 70.200.000.
Tale nuova
aggiudicazione provvisoria, su ricorso della Ges.Tur, s.a.s., di
Broccatelli Luana e C, altra concorrente, e della Sig.ra Adriana
Farchioni precedente conduttrice dell’immobile e titolare del diritto
di prelazione di cui si è detto, veniva annullata dal T.A.R. dell’Umbria
con la sentenza del 9.3.2001, n. 144.
Il T.A.R.
rilevava che tra la prima seduta della commissione giudicatrice e la
seconda non erano state adottate le necessarie cautele a garanzia dell’autenticità
e dell’integrità della documentazione di gara.
La sentenza
rilevava, inoltre, la fondatezza anche del motivo di ricorso con il
quale era stata dedotta la violazione dei principi di pubblicità e di
partecipazione, non essendo stati invitati i concorrenti alla seconda
seduta, quanto meno per verificare l’integrità del documento
contenente l’offerta della Sig.ra Novelli.
Il T.A.R.,
infine, con la sentenza in parola, respingeva il ricorso incidentale
proposto dalla Sig.ra Novelli per motivi che non si riferiscono, in
quanto non rilevano nella presente controversia.
Va anche detto
che, nelle more del giudizio, veniva stipulato tra la Provincia di Terni
e la Sig.ra Farchioni il contratto di locazione dell’immobile per il
canone annuo di Lire 70.200.000, la cui efficacia peraltro veniva
subordinata all’esito del giudizio in corso.
La Provincia di
Terni, a seguito della sentenza del 9.3.2001, n. 144, ritenendo di dover
rinnovare la gara relativamente agli atti annullati dal T.A.R.,
riconvocava tutti i concorrenti in seduta pubblica per il giorno
26.4.2001.
In tale seduta,
la commissione acquisiva una dichiarazione sottoscritta da tre
componenti dell’Ufficio Contratti (datata 24.4.2001, n. 10627),
secondo cui: "dal termine dei lavori della seduta del 13.10.2000
della relativa commissione di gara, la documentazione inerente la gara
di cui all’oggetto, comprensiva delle offerte dei concorrenti, è
stata direttamente controllata dagli stessi per la predisposizione del
verbale di gara e, successivamente, dalle ore 13,45 del 13.10.2000
(venerdì) riposta in armadio metallico, chiuso a chiave, fino alle 8,15
del 16.10.2000 (lunedì), quindi è stata direttamente controllata dai
componenti dell’Ufficio fino alla consegna alla commissione di gara
per l’effettuazione della seduta del 16.10.2000".
La commissione,
quindi, rilevava che la Ditta Novelli aveva offerto "l’aumento
del 650 per cento", e aggiudicava la gara provvisoriamente a quest’ultima
per il canone annuo di Lire 70.200.000, salvo, ovviamente, il diritto di
prelazione spettante al precedente conduttore ai sensi dell’art. 40
della legge n. 392 del 1976.
Il T.A.R. dell’Umbria,
nuovamente adito dalla della società Ges.Tur, e della Sig.ra Adriana
Farchioni, accoglieva anche il nuovo ricorso con la sentenza del
14.9.1001, n. 464, annullando la nota dirigenziale del 9.4.2001, di
avviso ai concorrenti della reiterazione delle fasi della gara annullata
dal T.A.R., il verbale del 26.4.2000, di aggiudicazione della locazione
alla ditta Novelli, il provvedimento dirigenziale del 21.5.2001, n. 923,
di approvazione degli atti della gara, e la nota dirigenziale del
23.5.2001, n. 13374, con la quale la Sig.ra Farchioni era stata invitata
ad esercitare il suo diritto di prelazione per la locazione al canone
annuo di Lire 70.200.000.
3.- L’appello
della Provincia di Terni è da respingere.
La commissione
giudicatrice, nella seduta del 13.10.2000, ha testualmente verbalizzato:
"la ditta Novelli offre Lire 17.820.000".
Il verbale di
gara, come è noto, fa fede fino a querela di falso. Deve presumersi,
pertanto, come correttamente ha rilevato il T.A.R., che la commissione
giudicatrice abbia esattamente desunto dalla scheda l’offerta
presentata dalla predetta ditta.
Pertanto, il
riesame da parte della commissione giudicatrice delle determinazioni gia
assunte, fondato sul rilievo che il verbale non aveva correttamente
riportato l’effettivo contenuto della scheda relativa all’offerta
della Sig.ra Novelli, in quanto effettuato in una successiva seduta,
avrebbe dovuto essere preceduto da adeguate garanzie, potendosi ritenere
valido solo se vi fosse stata la certezza che nel frattempo la scheda
non potesse essere stata sostituita o alterata.
Tale sicurezza
sarebbe stata garantita, come rilevato dai primi giudici, se fossero
state adottate idonee misure per la loro conservazione e riassunzione
(con la chiusura degli atti in un plico sigillato nella seduta del
13.10.2000 e nella constatazione della integrità del plico nella
successiva seduta del 16.10.2000, con relativa verbalizzazione) ovvero,
per quanto concerne specificamente la scheda della ditta Novelli, quanto
meno che questa fosse stata vidimata con la data e la firma dei
componenti la commissione giudicatrice.
La mancanza di
tali accorgimenti comporta che la procedura di gara è stata
illegittimamente riaperta e condotta a decisioni diverse da quelle già
adottate e verbalizzate.
La Sezione
condivide pienamente le conclusioni alle quali è pervenuto il T.A.R.,
che ha richiamato a sostegno delle sue argomentazioni il complesso delle
regole relative alle gare di evidenza pubblica, ispirate, come è noto,
a criteri di inderogabile rigore formale.
Le contrarie
deduzioni opposte dalla Provincia di Terni si rivelano inconsistenti.
L’ente
appellante ha dedotto che il T.A.R. ha erroneamente annullato anche gli
atti della procedura con i quali la commissione si è limitata a
rettificare l’errore materiale commesso nella individuazione dell’offerta
della ditta Novelli, cioè il verbale di aggiudicazione del 20.4.2001 e
il provvedimento dirigenziale del 21.5.2001, n. 923, di approvazione
degli atti della gara.
L’ente
appellante, come emerge dalle considerazioni fin qui svolte, non ha
adeguatamente colto la portata della pronuncia.
L’annullamento
riguarda tutti gli atti di gara adottati nella seduta del 16.10.2001 e
deriva, come mero effetto conseguenziale, dalla impossibilità di
ritenere legittimi il riesame e la correzione degli atti di gara operati
dalla commissione giudicatrice.
Anche l’altro
argomento dedotto dalla Provincia di Terni non può trovare
accoglimento.
Le deduzioni
formulate dall’ente appellante in ordine alle dichiarazioni dei
funzionari dell’ente relative alle modalità con le quali sono stati
conservati gli atti relativi alla gara di cui trattasi, infatti, sono
del tutto marginali e non rilevano nella questione, in quanto non è in
discussione la veridicità di tali dichiarazioni. Sono le modalità di
custodia degli atti, riferite in tali dichiarazioni, a non offrire, in
termini obiettivi, le dovute garanzie circa la loro integrità. Si
rivelano assolutamente inadeguate allo scopo, infatti, le misure di
conservazione che i funzionari dichiarano essere state adottate,
rappresentate solo dalla sorveglianza degli atti (non in una cassaforte
ma) in un semplice armadio di metallo dell’ufficio dotato di una
chiusura ordinaria.
Se poi si
considera che gli atti sono rimasti assolutamente incustoditi, privi di
quel "diretto controllo" di cui parlano i funzionari della
Provincia di Terni nella loro dichiarazione, in quanto dal venerdì 13
al lunedì 16 gli uffici sono rimasti chiusi, si rafforza il
convincimento della non adeguatezza delle misure di conservazione e
della inidoneità di queste a garantire la integrità necessaria per una
loro sottoposizione ad un nuovo esame per un risultato diverso da quello
già verbalizzato.
Per tutte le
considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello della
Provincia di Terni deve essere respinto.
Le spese
giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l’appello.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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