|
Consiglio
di stato - Sezione VI - Decisione 27 maggio 2003 n. 2968
Contratti
della Pubblica Amministrazione - Qualificazione - Imprese
qualificate SOA - Accertamento diretto dei requisiti tecnici da parte
dell'ente appaltante - Non consentito
FATTO
1.
Con un bando pubblicato in data 20 luglio 2002, l’Autorità Portuale
di Taranto ha indetto una gara per l’affidamento dei lavori di
straordinaria manutenzione e di completamento della palazzina servizi di
frontiera al terminal container del porto di Taranto.
In
data 17 settembre 2002, la commissione nominata per la valutazione delle
offerte ha escluso dalla gara la s.r.l. Ponteggi Brindisi, rilevando che
“dall’attestazione SOA non si rileva la qualificazione in OG11,
obbligatoria ai sensi del bando”.
2.
Col ricorso n. 2630 del 2002, proposto al TAR per la Puglia, Sezione di
Lecce, la s.r.l. Ponteggi Brindisi ha impugnato il provvedimento di
esclusione, nonché quello che ha disposto l’aggiudicazione della
gara.
Il
TAR, con la sentenza n. 5452 del 2002, ha respinto il ricorso ed ha
compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
3.
Con l’appello in esame, la s.r.l. Ponteggi Brindisi ha impugnato la
sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, sia accolto il
ricorso di primo grado.
Si
sono costituite in giudizio l’Autorità Portuale di Taranto e
l’impresa aggiudicataria della gara, che hanno chiesto che l’appello
sia respinto.
L’appellante
ha depositato una memoria con cui ha illustrato le questioni controverse
ed ha insistito nelle già formulate conclusioni.
4.
All’udienza del 4 marzo 2003 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
1.
Col provvedimento impugnato in primo grado, l’Autorità Portuale di
Taranto ha disposto l’esclusione della società appellante dalla gara
per l’affidamento dei lavori di straordinaria manutenzione e di
completamento della palazzina dei servizi di frontiera al terminal
container del porto di Taranto.
Il
provvedimento di esclusione ha rilevato che “dall’attestazione SOA
non si rileva la qualificazione in OG11, obbligatoria ai sensi del
bando”.
2.
Col gravame in esame, la società appellante ha riproposto le censure
formulate in primo grado - respinte dal TAR per la Puglia con la
sentenza impugnata – ed ha dedotto che:
a)
essa è risultata in possesso della attestazione per la categoria
prevalente (opere civili e industriali, OG1) e delle attestazioni per le
opere specializzate (impianti elettrici, idrico-sanitari, termici e di
condizionamento, OS 3, 28 e 30);
b)
la qualificazione per la categoria OG1, in base al d.P.R. n. 34 del
2000, “riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per
svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi
delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici
telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo, nonché delle
eventuali opere connesse";
c)
il possesso della attestazione per la categoria prevalente e per quelle
specifiche relative agli impianti equivale al possesso della
attestazione OG 11 (richiesta dal bando), che “riguarda la
fornitura, il montaggio, la manutenzione o la ristrutturazione di un
insieme coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e di
condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari ... , di impianti
elettrici, telefonici, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi
appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o
siano in corso di costruzione";
d)
contrariamente a quanto ha ritenuto la sentenza impugnata, essa va
considerata in possesso dei requisiti prescritti per essere ammessa alla
gara (poiché tutte le lavorazioni specialistiche vanno considerate
inglobate nella categoria generale OG 11), potendo assumere da sola i
lavori, senza alcuna necessità di costituire una associazione
temporanea di imprese;
e)
con la determinazione n. 48 del 12 ottobre 2000, al punto 7 la stessa
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha rilevato che “la
qualificazione nella categoria OG 11 ... può essere attribuita solo se
... il soggetto sia già in possesso di attestato di qualificazione in
almeno tre delle categorie specializzate (OS 3, 5, 28, 30) il cui
insieme coordinato e congiunto costituisce la stessa categoria OG 11”;
f)
la commissione di gara avrebbe dovuto comunque attribuire rilievo alla
dimostrazione del possesso della qualificazione nelle categorie OS 3, 28
e 30.
3.
Ritiene la Sezione che le censure così riassunte (e da trattare
congiuntamente per la loro stretta connessione) vadano respinte, perché
infondate.
3.1.
Sul piano normativo, va premesso che il bando di gara deve specificare
le opere e i lavori appartenenti alle categorie di opere generali o di
opere specializzate e richiedere la qualificazione nella categoria
prevalente e, se del caso, in quella specializzata (art. 72 e 73 del
d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554).
Il
relativo sistema di qualificazione, istituito con l’art. 8 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, è stato dettagliatamente disciplinato dal
regolamento adottato con d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, il quale ha
sancito - all’art. 1, comma 2 – che “la qualificazione è
obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici" e -
all’art. 3, comma 1 - che “le imprese sono qualificate per
categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, ... e
classificate, nell’ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli
importi di cui al comma 4", come specificate nell’allegato A.
Con
tale sistema, il legislatore ha inteso dare concreta attuazione ai
principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione
amministrativa, poiché nel corso delle singole gare d’appalto non
devono di volta in volta essere concretamente comprovati (dalle imprese)
e accertati (dall’Amministrazione) i requisiti oggetto delle
qualificazioni degli organismi di attestazione, proprio perché essi
risultano formalmente attestati da tali organismi (sulla base di
specifici accertamenti, soggetti ad autorizzazioni, a verifiche e alla
vigilanza della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).
Il
medesimo principio è stato anche esplicitato nelle premesse
all’allegato A al medesimo d.P.R. n. 34 del 2000, per il quale “le
lavorazioni di cui alle categorie generali ... per le quali
nell’allegata tabella ... è prescritta la qualificazione
obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi di gara come parti
dell’intervento da realizzare, non possono essere eseguite dalle
imprese aggiudicatarie se prive delle relative adeguate qualificazioni".
Ciò
comporta che la vigente normativa (legislativa e regolamentare) ha
sancito – senza eccezioni - l’obbligo per l’Amministrazione di
verificare la formale corrispondenza tra le categorie indicate nel bando
di gara e quelle comprovate dalle imprese col sistema di qualificazione
da parte degli organismi di attestazione: le imprese comprovano la
sussistenza dei prescritti requisiti mediante le attestazioni delle SOA,
mentre l’Amministrazione verifica che le attestazioni riguardino tutte
le categorie indicate nel bando.
In
altri termini, in ragione delle esigenze di celerità del procedimento
(e per evitare che nel corso della gara di appalto si controverta di
questioni rilevanti nei rapporti tra l’impresa e gli organismi di
attestazione), l’Amministrazione:
-
si deve limitare al riscontro della sussistenza delle qualificazioni
previste nel bando;
-
non può verificare – in via incidentale, d’ufficio o su richiesta
della impresa partecipante alla gara – né l’equipollenza tra una
delle categorie indicate nel bando e quella oggetto della qualificazione
della SOA, né può verificare se la conseguita qualificazione in una o
più categorie vada considerata equivalente ad una ulteriore
qualificazione, formalmente non conseguita dalla SOA.
3.2.
Ciò posto, nel caso di specie è decisivo considerare che il bando di
gara, al punto 3.5., ha specificato che l’opera da appaltare consiste
nella realizzazione di edifici civili e industriali (per la percentuale
del 79,36%) e di impianti tecnologici (per la percentuale del 20,76%),
relative alle categorie OG 1 e OG 11.
Tali
categorie sono state distintamente prese in considerazione e definite
nell’allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000 (sicché neppure può
ritenersi che la categoria OG1 ‘assorba’ quella OG 11), anche con
l’annotazione della obbligatorietà della qualificazione.
Pertanto,
l’impresa appellante avrebbe dovuto comprovare la qualificazione non
solo per la categoria OG 1 (come ha concretamente fatto), ma anche per
la categoria OG 11.
Al
riguardo, rileva la Sezione che:
-
è irrilevante il richiamo formulato dall’appellante al punto 7 della
determinazione n. 48 del 2000 della Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, poiché essa si è limitata ad evidenziare come la
qualificazione nella categoria OG 11 possa essere rilasciata alla
impresa che sia in possesso di altri attestati di qualificazione, ivi
specificati, ma non ha neppure ipotizzato che nel corso di una gara
d’appalto l’Amministrazione possa - d’ufficio o su domanda della
impresa - ritenere superflua per la categoria OG 11 la formale
qualificazione della SOA;
-
sotto tale profilo, in base alla normativa di settore solo l’organismo
di attestazione può riscontrare l’effettiva o perdurante sussistenza
dei prescritti requisiti in conformità alla definizione contenuta
nell'Allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000;
-
del resto, come ha rilevato l’Amministrazione nei suoi scritti
difesivi, il bando di gara ha specificato nel 20,64% l’importo dei
lavori per gli impianti tecnologici da comprovare con la prescritta
qualificazione nella categoria OG 11, sicché rileva anche la
circostanza per cui non poteva esservi il subappalto per i medesimi
lavori, per il superamento del limite del 15% previsto dall’art. 13,
comma 7, della legge n. 109 del 1994.
Ne
consegue che, poiché l’impresa non si è munita della qualificazione
per la categoria OG 11, l’Amministrazione ne ha legittimamente
disposto l’esclusione, per carenza dei requisiti prescritti nel bando.
3.3.
Col ricorso di primo grado, e con deduzioni richiamate nel gravame,
l’appellante ha anche contestato la legittimità del bando di gara,
per la parte in cui esso vada inteso (come effettivamente deve
intendersi) nel senso che abbia richiesto la formale qualificazione
della SOA sia per la categoria OG 1 che per la categoria OG 11.
Anche
tale censura va disattesa, poiché:
-
l’Allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000, nelle sue premesse, ha
espressamente attribuito all’Amministrazione il potere di indicare nel
bando quali siano le “categorie generali” per le quali “è
prescritta la qualificazione obbligatoria”;
-
nel bando di gara, l’Amministrazione ha specificato le “lavorazioni
di cui si compone l’intervento” (indicando nel loro complesso le
opere edili e, specificamente, gli impianti elettrici, antincendio,
idrico-fognante, di terra, termico, di condizionamento e gli ascensori),
richiedendo ragionevolmente - proprio per la complessità degli
interventi e la diversità delle categorie - sia la qualificazione nella
categoria generale OG 1, sia l’altra nella categoria generale OG 11.
4.
Per le ragioni che precedono, l’appello nel suo complesso è infondato
e va respinto.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del
secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge
l’appello n. 10094 del 2002.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
|