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Consiglio di
stato - Sezione IV - Decisione 31 maggio 2003 n. 3006
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Verifica Anomalia - Annullamento
giurisdizionale giudizio di anomalia - Nuova verifica - Richiesta
giustificazioni successive - Termine presentazione 20 giorni - Termine
congruo
FATTO
1.
La società appellante partecipava alla gara d’appalto, mediante
licitazione privata, indetta in data 20 giugno 2001 con procedura
d’urgenza per la realizzazione dei lavori di adattamento degli
impianti elettrici del complesso ospedaliero Forlanini, per un importo a
base d’asta di oltre 11 miliardi di lire.
Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello del massimo ribasso
percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei
lavori a base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai
sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b) l. 109/94.
Stabilita
la soglia di anomalia (38,8872 %), la Ciel, che aveva offerto il ribasso
più vantaggioso (42,07%), con gli atti impugnati in prime cure
veniva definitivamente esclusa dalla procedura di gara dopo che era
stata confermata dal Responsabile del procedimento l’incongruità
dell’offerta, sottoposta a verifica, sotto il duplice profilo
dell’insufficienza dei giustificativi presentati e della non
rispondenza dell’offerta economica alle previsioni di legge e del
bando.
L’appalto,
come da delibera del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria
n. 8 del 16 gennaio 2002, veniva definitivamente aggiudicato al
Consorzio Cooperativo Costruzioni (che aveva presentato la prima offerta
non anomala, con un ribasso del 38,58%).
2.
Insorta, anche con motivi aggiunti, dinanzi al TAR del Lazio, la
società reclamante, con la sentenza impugnata di cui in epigrafe, si
vedeva rigettare il ricorso.
3.
La Ciel ha dunque interposto l’appello in trattazione avverso la
prefata pronunzia, lamentandone l’infondatezza delle argomentazioni in
punto di fatto e di diritto e comunque riproponendo le censure
dedotte in primo grado, con istanza di risarcimento dei danni in forma
specifica o, in subordine, per equivalente.
4.
L’Azienda ospedaliera intimata si è costituita in giudizio per
resistere all’appello, eccependo in via preliminare l’inammissibilità
dei motivi nuovi dedotti per la prima volta dalla reclamante in sede di
appello, e comunque controdeducendo nel merito.
5.
Si è costituito in giudizio per resistere, ed ha concluso per il
rigetto del gravame in appello, anche il Consorzio controinteressato,
risultato aggiudicatario della gara.
Alla
pubblica udienza del 4 marzo 2003 il ricorso in appello è stato
introitato per la decisione.
DIRITTO
1.
L’appello merita accoglimento.
Ai
fini del corretto inquadramento del thema decidendum, giovano però,
preliminarmente, alcune ulteriori precisazioni in punto di fatto.
L’offerta
della Ciel era risultata, in effetti, ampiamente al di sopra della
soglia di anomalia e quindi, proprio in quanto presuntivamente anomala,
veniva sottoposta a verifica.
Ma l’esclusione dalla procedura, come può chiaramente evincersi dal
dettagliato verbale stilato dal Responsabile del procedimento in ordine
all’esame istruttorio condotto per la valutazione delle offerte
economiche risultate presuntivamente anomale, è avvenuta non tanto per
un esito valutativo negativo di giustificazioni appositamente richieste
quanto, in generale, per l’insufficienza delle giustificazioni
preliminari offerte dalla Ciel a corredo della propria offerta, e
quindi, in definitiva, per l’inadeguato ossequio dato alla
prescrizione di legge (art. 21, comma 1-bis, l. 109/94),
richiamata nella lex specialis, secondo cui le offerte debbono
essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni
relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando
di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo
non inferiore al 75 % di quello posto a base d’asta.
2.
Tanto premesso, la motivazione posta a base della definitiva
determinazione di esclusione dell’appellante è affetta da perplessità
e non linearità e già in quanto tale non risulta immune da alcuni dei
vizi denunziati dall’odierna reclamante in appello.
Il
Responsabile del procedimento, infatti, in primo luogo rilevava
l’inesistenza nella busta contenente l’offerta Ciel, al di fuori
delle analisi dei prezzi, di alcun documento giustificativo dei pesanti
ribassi offerti su un gran numero di voci di prezzo.
Dopo
un più attento esame, però, dei contenuti della busta, risultava che
l’impresa aveva allegato – “alle analisi dei prezzi che
concorrevano a formare un importo non inferiore al 75% dell’importo a
base d’asta” – un fascicolo aggiuntivo composto da un lungo elenco
di materiali franco cantiere, per i quali venivano specificati quantità,
prezzo unitario e prezzo complessivo.
Ma,
ad avviso del detto Responsabile, a tale elencazione non era possibile
attribuire alcun valore giustificativo.
A
questo punto era da aspettarsi che, non avendo di fatto rispettato,
l’impresa menzionata, l’obbligo di legge e di bando di presentare in
una con l’offerta economica i giustificativi comprovanti le condizioni
particolari delle quali l’impresa riteneva di godere per poter offrire
una gran parte di prezzi notevolmente ribassati, intervenisse un
provvedimento di esclusione automatica dell’impresa medesima,
eventualmente anche in sede di autotutela, con tutte le conseguenze di
legge.
Il
Responsabile, invece, preso atto che il difetto delle giustificazioni
non era immediatamente rilevabile in sede di apertura delle buste e che
era stato necessario l’esame del documento allegato per poter negare
ad esso ogni valore giustificativo, riteneva di non dover escludere
l’offerta Ciel, in quanto l’ipotesi corretta era quella della
“assoluta insufficienza giustificativa della documentazione stessa
presentata in uno con l’offerta”.
Di
qui, una volta scesi nel dettaglio - a titolo esemplificativo - di
alcune voci di prezzo offerte, il dispositivo finale, complesso e non
esente da intima contraddittorietà: “conferma dell’anomalia
dell’offerta presentata dall’impresa CIEL s.r.l. sotto il
duplice profilo dell’insufficienza dei giustificativi presentati e
della non rispondenza dell’offerta economica alle previsioni di bando
e di legge”.
3.
Il TAR del Lazio, investito della questione, sembrava, almeno
inizialmente, percorrere la corretta strada dell’esatta
interpretazione del richiamato art. 21, comma 1-bis, alla stregua
della ben nota sentenza della Corte di Giustizia europea del 27 novembre
2001, che, successivamente ai fatti di causa, ha definitivamente
chiarito, ai sensi dell’art. 234 (ex art. 177) del Trattato C.E.,
l’impostazione ermeneutica vincolante con cui occorreva affrontare il
disposto normativo di cui all’art. 30.4 della direttiva 93/37/CEE, e
correlativamente la eventuale normativa nazionale incompatibile, in
merito alle modalità con cui deve essere effettuata la verifica delle
offerte risultate sospette di anomalia e, in particolare, sulla portata
del “contraddittorio” che deve essere garantito alle imprese
partecipanti alla gara.
Correttamente,
dunque, veniva affermato dai primi giudici il principio per cui doveva
ritenersi precluso all’Amministrazione aggiudicatrice dell’appalto
di lavori respingere come anormalmente basse le offerte tenendo conto
delle sole giustificazioni che i concorrenti erano tenuti ad allegare
all’offerta, senza concedere a questi ultimi la possibilità di far
valere il loro punto di vista, dopo l’apertura delle buste, sugli
elementi di prezzo offerti che avevano dato luogo a sospetti.
Altrettanto
correttamente si prendeva atto che il diritto comunitario non impediva
di obbligare tutti gli offerenti, a pena di esclusione dalla
partecipazione alla gara d’appalto, ad allegare preventivamente alla
propria offerta giustificativi dei prezzi proposti, relativamente ad
almeno il 75% dell’importo a base d’asta.
In
definitiva, adempiuto all’onere, contemplato a pena di esclusione, di
allegare preventivamente i predetti elementi giustificativi,
l’espulsione dell’impresa offerente non poteva prescindere
dall’attivazione di un successivo contraddittorio con la medesima.
4.
Ciò posto, il TAR riteneva nondimeno legittime le determinazioni
assunte dalla stazione appaltante, con argomentazioni, però, che non
sono condivise dalla Sezione e che, soprattutto, non sono in grado,
avuto riguardo anche ai presupposti di fatto, di risultare immuni da
alcuni profili di vizio sollevati dalla ricorrente esclusa.
Non
si può, infatti, aderire, alla visione fatta propria dal TAR, che ha
ritenuto di avere di fronte, sostanzialmente, un’omessa allegazione
preventiva dei documenti giustificativi.
Né,
invero, le affermazioni del Responsabile del procedimento, che ha
ammesso, seppur in seguito ad un esame più approfondito, l’esistenza
di un fascicolo aggiuntivo all’offerta destinato a giustificare il
ribasso, depongono chiaramente in tal senso.
5.
Il punctum dolens sembra dunque essere costituito, con
ragionevoli margini di certezza, dall’eventuale insufficienza delle
giustificazioni espresse dalla ditta ricorrente, e non da quello della
loro inesistenza.
Orbene,
a fronte di giustificazioni preventive ritenute non esaurienti in
relazione ad un’offerta risultata anomala, andava comunque attivato il
contraddittorio con il concorrente, richiedendo al medesimo ulteriori e
specifici elementi di giudizio, e ciò in coerenza con
l’interpretazione definitivamente affermata dalla Corte di Giustizia (cfr.
Cons. Stato, VI, 19 luglio 2002, n. 4007).
La
validità delle conclusioni da ultimo rassegnate è oltremodo
rinforzata, nel caso di specie, dal lasso di tempo particolarmente
ristretto, soprattutto se rapportato alla complessità dei
giustificativi da fornire, messo a disposizione dell’impresa per
la presentazione della propria offerta, cosicché ancor più iniqua si
appalesa una valutazione limitata alla sole giustificazioni preliminari.
L’operato dell’Amministrazione aggiudicatrice non è stato affatto
lineare e si è svelato, come si accennava, intimamente contraddittorio.
Basta ripercorrerlo: l’Azienda non riscontra immediatamente
l’assenza dei giustificativi preliminari e pertanto non procede
all’immediata esclusione della concorrente ai sensi del bando;
verificato il superamento della soglia di anomalia, procede alla
disamina delle giustificazioni preventive; prima sembra non riscontrarle
poi, ad un più attento esame, scopre un “fascicolo aggiuntivo”
allegato all’offerta; a questo, però, ritiene non possibile
attribuire valenza giustificativa in quanto la documentazione è
giudicata insufficiente (non del tutto carente); ciò nonostante entra
nel merito, seppur a titolo di esempio, delle voci di prezzo
giustificative del ribasso offerto, al fine evidente di scardinarne
l’attendibilità; da ultimo, pur ritenendo di non dover
escludere l’impresa, anche con eventuale provvedimento di autotutela,
conclude per l’anomalia ingiustificata dell’offerta Ciel, senza
chiedere alla medesima, come dovuto a questo punto alla luce delle
considerazioni sopra riportate, ulteriori specifici supporti di
giustificazione, ed operando, in definitiva, una commistione tra
non rispondenza dell’offerta economica alle previsioni del bando e
della legge (che doveva comportare l’esclusione automatica) ed
insufficienza dei giustificativi presentati (che, trattandosi dei
giustificativi preliminari allegati all’offerta, non poteva comportare
un giudizio definitivo di anomalia senza un’ulteriore fase di
contraddittorio con la ditta interessata, con precipuo riguardo ai punti
specifici che avevano suscitato perplessità nell’Amministrazione).
6.
Fondate si appalesano, in definitiva, le censure dedotte con
il motivo n. 1 dell’atto introduttivo originario e – in parte
– con i motivi nn. 2 e 3 aggiuntivamente proposti in primo grado,
riproposte – ad uno con la contestazione delle argomentazioni della
pronunzia impugnata - con il gravame in trattazione.
I
restanti profili di doglianza possono ritenersi assorbiti.
7.
Quanto all’istanza risarcitoria, peraltro articolata in vari capi
di domanda appena accennati (danno emergente, al momento non
quantificato; lucro cessante, quale mancato utile; perdita di chance;
danno all’immagine; perdita di capacità economica) essa, almeno
allo stato, non può avere seguito.
Osserva
il Collegio che le pretese risarcitorie in argomento vanno
sostanzialmente ricondotte alla perdita della chance di
vittoria.
Tale
chance può essere, in astratto, risarcita o in forma specifica,
mediante rinnovo della gara ed eventuale aggiudicazione, o per
equivalente pecuniario.
Tuttavia,
essendo stata l’esclusione in questa sede annullata per difetto di
adeguata ulteriore istruttoria e di motivazione, con necessaria
salvezza, quindi, del rinnovo della verifica di anomalia, allo stato non
vi è la prova della sussistenza di un danno risarcibile.
Siffatta
prova potrà eventualmente essere raggiunta solo all’esito del rinnovo
delle operazioni di verifica, ove risulti che l’offerta non era
anomala e che pertanto alla stessa andava aggiudicato l’appalto.
Dopo
il rinnovo delle operazioni, ove risulti l’illegittimità sostanziale
(non meramente formale) dell’operato dell’Amministrazione, avendo
essa ingiustamente escluso un concorrente che aveva titolo
all’aggiudicazione, potrà dunque valutarsi se l’appalto possa
ancora essere ancora aggiudicato alla ricorrente - attuandosi così una
forma di risarcimento in forma specifica - ovvero, non essendo più
possibile l’aggiudicazione, il danno vada ristorato per equivalente.
Sicché,
la domanda di risarcimento del danno non può essere valutata, non
rilevando al momento un danno risarcibile connesso direttamente
all’illegittimità dell’esclusione (cfr. Cons. Stato, VI, 14
gennaio 2002, n. 157, nonché, in prosecuzione del medesimo giudizio,
con molti elementi di dettaglio circa la sopravvenuta irrisarcibilità
del danno emergente e del lucro cessante, 4 settembre 2002, n. 4435).
8.
In definitiva l’appello deve essere accolto ed analogo responso,
nei sensi sopra indicati, va riservato al ricorso introduttivo del
giudizio di prime cure.
Le
spese processuali, relative ad entrambi i gradi, possono essere
compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo
accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,
accoglie il ricorso di primo grado, nei sensi di cui in motivazione.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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