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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 30 giugno 2003 n. 3866
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Bandi di Gara
Prescrizioni
di gara - Prescrizione presentazione cauzione provvisoria - Previsione
cauzione provvisoria di durata corrispondente all'esecuzione
dell'appalto - Prescrizione illegittima
FATTO
Con la sentenza
appellata il T.A.R. della Calabria – Catanzaro, in accoglimento del
ricorso proposto dalla Ecored s.r.l., annullava l’aggiudicazione all’impresa
Sproviere Pronto Service – Servizi Ecologici (d’ora innanzi
Sproviere) del servizio di pulizia, giardinaggio e portierato notturno
della Casa di Riposo ex O.N.P.I., sita nel Comune di San Lucido.
Avverso tale
decisione proponeva rituale appello la Sproviere, riproponendo l’eccezione
di inammissibilità del ricorso originario, criticando nel merito la
correttezza del giudizio di illegittimità dell’affidamento del
servizio in questione, negando, in particolare, la sussistenza dell’accertata
violazione della clausola relativa alla cauzione provvisoria e
concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
Resisteva la
Ecored s.r.l., contestando la fondatezza delle censure dedotte a
fondamento dell’appello avversario, difendendo il convincimento
espresso dai primi giudici circa l’inosservanza della prescrizione
relativa alla durata della garanzia provvisoria ed invocando la
reiezione del ricorso.
Non si
costitutiva, invece, il Comune di San Lucido.
Con ordinanza
n.5498, resa nella camera di consiglio del 17 dicembre 2002, veniva
accordata la tutela cautelare invocata dall’appellante.
Alla pubblica
udienza del 15 aprile 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- Come già
rilevato in fatto, il T.A.R. ha annullato l’aggiudicazione alla
Sproviere della gara indetta dal Comune di San Lucido per l’affidamento
del servizio di pulizia, giardinaggio e portierato notturno della Casa
di Riposo ex O.N.P.I., per la durata di tre anni, ritenendola viziata,
in accoglimento del motivo rubricato sub 3) nel ricorso della Ecored,
dall’omessa esclusione dell’impresa risultata vincitrice (giudicata,
viceversa, doverosa), per l’inosservanza della clausola del bando che
imponeva la prestazione di una cauzione fideiussoria nelle forme, tra l’altro,
della fideiussione bancaria avente validità triennale.
L’impresa
appellante eccepisce, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del
ricorso in primo grado per l’omessa, tempestiva impugnazione del bando
di gara e contesta, nel merito, la correttezza del giudizio di
illegittimità reso dai primi giudici, negando, al riguardo, la
sussistenza della violazione delle prescritte modalità di prestazione
della cauzione provvisoria.
La società
appellata rileva, di contro, l’infondatezza di tali doglianze e
difende il convincimento espresso dal T.A.R. in ordine alla ritualità
dell’introduzione del giudizio di primo grado ed all’illegittimità
dell’aggiudicazione all’odierna ricorrente della gara controversa.
2.- Va
preliminarmente disattesa l’eccezione di rito formulata dalla
ricorrente, con la quale si assume l’inammissibilità del ricorso in
primo grado per l’omessa impugnazione, nel termine di decadenza, del
bando di gara.
Anche
prescindendo dal rilievo che l’estrema genericità dell’eccezione,
per come formulata nel ricorso, ne impedisce l’esatta comprensione e,
quindi, una compiuta analisi, si deve rilevare che la stessa si rivela,
comunque, manifestamente infondata sia in quanto l’onere di immediata
impugnazione del bando va circoscritto alla sola ipotesi, estranea alla
fattispecie in esame, della contestazione della legittimità di clausole
che precludono la partecipazione dell’impresa istante alla procedura
selettiva (C.S., Sez. V, 10 gennaio 2003, n.35) sia perché, a ben
vedere, l’originaria ricorrente non contesta, per quanto qui rileva,
la correttezza della lex specialis, ma la sua interpretazione ed
attuazione da parte della Commissione, lamentando, anzi, l’erroneità
dell’omessa applicazione della sanzione dell’esclusione prevista
proprio nel regolamento di gara, sicchè, sotto entrambi i profili
appena esaminati, risulta inconfigurabile qualsiasi onere di
impugnazione del bando a carico dell’originaria ricorrente.
3.- Nel merito,
le parti controvertono della legittimità dell’ammissione alla gara
dell’impresa aggiudicataria, sotto il peculiare profilo dell’osservanza
da parte di quest’ultima della clausola del bando che imponeva, a pena
d’esclusione, la prestazione, quale cauzione provvisoria, di una
fideiussione bancaria avente validità triennale, risultando pacifico
che la garanzia presentata dall’odierna ricorrente difetta di tale
requisito di durata.
La definizione
della questione appena illustrata postula, evidentemente, la soluzione
dei presupposti problemi dell’interpretazione della prescrizione
asseritamente inosservata, della sua portata precettiva e delle
conseguenze della sua eventuale violazione.
3.1- Il
Tribunale calabrese afferma, al riguardo, che la formulazione letterale
univoca della clausola pertinente alla durata della fideiussione e di
quella relativa alla sanzione dell’esclusione per l’inosservanza
della prima impedivano all’amministrazione ogni valutazione
discrezionale circa la rilevanza e le conseguenze della violazione in
questione e le imponevano la rigida applicazione delle regole ricordate.
3.2- Il
Collegio non ignora, ed, anzi, condivide, il consolidato orientamento
giurisprudenziale (cfr. ex multis C.S., Sez. V, 13 novembre 2002,
n.6300) secondo il quale la portata vincolante delle prescrizioni
contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data
puntuale esecuzione nel corso della procedura, con la conseguenza che,
qualora sia comminata espressamente l’esclusione obbligatoria in
conseguenza della violazione di talune univoche prescrizioni, l’amministrazione
è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione
(C.S., Sez. V, 10 marzo 1999, n.228), senza che in capo all’organo
amministrativo cui compete l’attuazione delle regole stabilite nel
bando residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto
della disciplina del procedimento nè alcuna possibilità di
interpretazione della portata sostanziale delle clausole inosservate e
di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell’inadempimento, l’incidenza
di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità
della sanzione contemplata nella lex specialis; reputa, tuttavia, che l’applicazione
di tali principi postuli il carattere chiaro della regola controversa e
che la sua univocità debba essere valutata con riferimento al sistema
delle clausole connesse dirette a disciplinare l’adempimento
considerato e non con esclusivo ed astratto riguardo alla singola
previsione.
Quando,
infatti, la categoria del precetto si articola in distinte, ma
logicamente collegate, prescrizioni, l’univocità della singola
clausola va valutata in relazione alla coerenza ed alla chiarezza del
sistema complessivo delle regole connesse, di guisa che la relativa
indagine si estenda a tutte le parti del regolamento di gara idonee a
rivelare il carattere palese od equivoco della disposizione della cui
osservanza si discute.
Ove, infatti,
la singola clausola fosse, in sé, univocamente formulata, ma risultasse
confliggente con altra prescrizione connessa o incoerente con la
funzione dell’obbligo al cui assolvimento il complesso delle regole di
riferimento risulta chiaramente preordinato, le preclusioni, nell’esegesi
e nell’attuazione delle regole di gara, affermate dall’orientamento
ricordato dovrebbero recedere in favore dell’opera dell’interprete
del bando cui compete assegnare alla prescrizione in questione, in
attuazione dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e seguenti
del codice civile, un significato compatibile con l’assetto delle
regole di gara relative al medesimo adempimento e coerente con lo scopo
da quelle perseguito.
3.3- Così
chiarito che nel caso di clausole del bando tra loro antinomiche o
incoerenti spetta, prima all’amministrazione e poi, eventualmente, al
Giudice, operare una lettura del sistema di regole di riferimento che
restituisca allo stesso razionalità ed utilità, si deve rilevare che,
nel caso di specie, la clausola che impone, a pena d’esclusione, (cfr.
il combinato disposto degli artt.3 lett. c, 5 punto 7 del bando e 6 del
capitolato d’oneri) la prestazione, a titolo di cauzione provvisoria
(pari al 2% dell’importo complessivo), di una fideiussione bancaria od
assicurativa avente validità triennale si rivela insanabilmente
contrastante ed incompatibile con la prescrizione (cfr. art.6 c.4 del
capitolato) che, disciplinando la cauzione definitiva, impone all’impresa
selezionata di versare (o garantire) un importo pari al 10% del canone d’appalto,
a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi nascenti dal
contratto.
Se si
considera, in proposito, che la cauzione provvisoria assolve la precipua
ed esclusiva funzione di garantire all’amministrazione aggiudicatrice
il risarcimento dei danni cagionati dall’eventuale rifiuto dell’impresa
aggiudicataria di stipulare il contratto e che, in occasione della
conclusione di quest’ultimo, quel tipo di garanzia viene sostituita da
quella definitiva (di importo ben maggiore), invece preordinata ad
assicurare la stazione appaltante per il pregiudizio patito in
conseguenza dell’eventuale violazione degli obblighi contrattuali,
risulta agevole concludere che la prescrizione relativa ad una durata
dell’impegno fideiussorio richiesto a titolo di cauzione provvisoria
pari al termine dell’instaurando rapporto contrattuale si rivela non
solo illogica e contraria alle finalità di quel tipo di garanzia (il
chè non consentirebbe, di per sé, di operarne una diversa
interpretazione od una disapplicazione), ma contrastante con la connessa
previsione che impone all’aggiudicatario di garantire, con il diverso
strumento della cauzione definitiva, la regolare esecuzione del
contratto (ciò che, invece, autorizza ed impone l’intervento
correttivo dell’interprete).
In un complesso
di regole che, in coerenza con la normativa primaria di riferimento,
contempla espressamente la sostituzione della cauzione provvisoria con
quella definitiva al momento della stipula del contratto e che assegna
solo a quest’ultima la funzione di coprire i rischi connessi all’inadempimento
delle obbligazioni contrattuali, la clausola che impone una coincidenza
temporale tra la garanzia richiesta a tutti i partecipanti alla gara
(all’esclusivo fine di coprire il rischio del colpevole rifiuto di
stipula del contratto) e la durata del rapporto contrattuale risulta, in
effetti, del tutto incoerente con il sistema delle garanzie delineato
dal bando e dal capitolato, risolvendosi in una illogica estensione dell’onere
provvisorio ad un periodo temporale con riferimento al quale non appare
immaginabile la verificazione del rischio coperto da quel peculiare tipo
di garanzia.
A fronte di un’espressa
previsione, nella disciplina di gara, del diverso strumento di cautela
(cauzione definitiva) tipicamente finalizzato a tutelare l’amministrazione
dalle conseguenze dannose del genere di illecito (inadempimento
contrattuale) proprio della fase del rapporto cui appare principalmente
riferita (sotto un profilo temporale) la fideiussione in questione, l’imposizione
della durata triennale di quest’ultimo impegno si rivela, in
definitiva, priva di qualsiasi giustificazione e di concreta efficacia
e, quindi, destinata a recedere, come appresso chiarito, in favore della
clausola con la quale risulta confliggente.
3.4- Nella
descritta situazione di incoerenza ed illogicità del regime delle
cauzioni rinvenibile dall’esame del bando di gara e del capitolato d’oneri,
occorre, quindi, per restituire chiarezza, razionalità ed efficacia
alle clausole esaminate, procedere, in base ad una interpretazione
adeguatrice della prescrizione relativa alla cauzione provvisoria, ad
una sua lettura che intenda l’indicazione della durata triennale della
garanzia come significativa del solo parametro temporale di
determinazione dell’importo garantito e che escluda, comunque,
qualsiasi riferimento di quell’espressione allo spazio temporale di
operatività della fideiussione bancaria (da intendersi come limitato al
solo periodo di tempo occorrente per la definizione della procedura e la
stipula del contratto).
3.5- Va,
quindi, esclusa la sussistenza dell’unico vizio riscontrato dal T.A.R.
ed assunto a sostegno del giudizio di illegittimità dell’aggiudicazione
dell’appalto all’odierna ricorrente.
4.- Preso atto,
in conclusione, che la Ecored ha omesso di riproporre in appello, per
quanto è dato evincere dall’esame degli scritti difensivi di questo
grado, le censure del ricorso originario, non esaminate dai primi
giudici in quanto assorbite dall’accoglimento del terzo motivo, e che
l’inosservanza di tale onere processuale preclude l’esame delle
relative questioni, va accolto l’appello della Sproviere, con
conseguente reiezione, in riforma della decisione impugnata, del ricorso
proposto in primo grado.
5.- Le
difficoltà interpretative sottese alla questione controversa
giustificano la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i
gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie il ricorso
indicato in epigrafe e, in riforma della decisione appellata, respinge
il ricorso in primo grado;
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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