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   Giurisprudenza  

Consiglio di stato - Sezione VI - Decisione 7 luglio 2003 n. 4009

Contratti della Pubblica Amministrazione - Gare

Aggiudicazione- Ricorsi - Impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria e atti conseguenti - Oggetto dell'impugnazione - Non esteso all'aggiudicazione definitiva

FATTO

In primo grado l’odierna appellante ha impugnato l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la costruzione di impianti fissi della Tarmvia delle Valli Bergamasche 1^ tratta Bergamo-Alzano Lombardo, deducendo la ritenuta violazione dell’art. 21-bis, l. n. 109/94, e proponendo, in seconda battuta, motivi aggiunti.

Con la sentenza gravata, il primo Giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso sul rilievo della mancata impugnazione della aggiudicazione definitiva formalmente comunicata alla ricorrente in data 22.11.2001.

Avverso la sentenza insorge l’appellante sostenendone l’erroneità e chiedendone, quindi, l’annullamento.

All’udienza del 18 febbraio 2003, la causa è stata ritenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto con conferma della declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado.

Avverso la pronuncia con cui il Giudice di prime cure, attesa la mancata proposizione del gravame avverso la successiva aggiudicazione definitiva, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l’aggiudicazione provvisoria, la società appellante sostiene, da un lato, che nel caso di specie non sussisteva l’onere di proporre specifico gravame avverso il provvedimento finale, in quanto meramente ripetitivo e confermativo dell’aggiudicazione provvisoria, dall’altro, che la stessa Cavalleri avrebbe comunque impugnato, in uno all’aggiudicazione provvisoria, "ogni altro atto ad esso presupposto e/o conseguente".

Nessuno dei due assunti può essere condiviso dal Collegio.

Quanto al primo, giova considerare che, alla stregua di un robusto indirizzo interpretativo cui il Collegio ritiene di aderire, è dal momento di emanazione dell'atto di aggiudicazione definitiva che sorge l'interesse ad agire in giudizio per l'annullamento dell'atto intermedio.

L’aggiudicazione definitiva non è mai atto meramente confermativo ed esecutivo e va comunque sempre fatta oggetto, anche utilizzando la proposizione di motivi aggiunti in pendenza di giudizio, di autonoma e specifica impugnativa: ciò anche quando la stessa appaia frutto della mera ricezione dei risultati dell’aggiudicazione provvisoria e degli altri atti prodromici, atteso che pur facendo parte della medesima sequenza procedimentale, di cui costituisce l’esito finale, essa consegue comunque ad una nuova ed autonoma valutazione.

Ne consegue che, ove il soggetto, pur non essendovi tenuto, abbia impugnato immediatamente ed in via autonoma il provvedimento di aggiudicazione provvisoria di un contratto della Pubblica amministrazione, il medesimo ha l'onere di impugnare, in un secondo momento, anche l'aggiudicazione definitiva, pena l'improcedibilità del primo ricorso. Al tempo stesso, in occasione dell'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva possono essere fatti valere anche vizi propri di quella provvisoria (Cons. Stato, VI, 16 novembre 2000, n. 6128; cfr. anche C.G.A.R.S. 9 giugno 1998 n. 383, Cons. Stato, V, 3 aprile 2001, n. 1998 e, da ultimo, Cons. Stato, VI, 11 febbraio 2002, n. 785, e Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2002, n. 3717).

Né può dirsi, quanto al secondo rilievo difensivo proposto nel ricorso in appello, che l’onere di impugnazione dell’aggiudicazione definitiva sia stato assolto con la mera formula di stile inerente agli atti presupposti e connessi.

E’ noto, infatti, che la dizione generica di stile apposta nei ricorsi giurisdizionali, secondo cui sono impugnati pure gli atti presupposti, connessi e conseguenti al provvedimento gravato in via principale, non può ritenersi sufficiente a far ricomprendere nell'oggetto dell'impugnazione atti non nominati (C. Stato, sez. VI, 19-09-1992, n. 659).

Alla stregua delle osservazioni svolte va, dunque, respinto il ricorso.

Sussistono giustificate ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso.

 

Fonte: Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa

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