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Consiglio di
stato - Sezione VI - Decisione 7 luglio 2003 n. 4009
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Gare
Aggiudicazione-
Ricorsi - Impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria e atti
conseguenti - Oggetto dell'impugnazione - Non esteso all'aggiudicazione
definitiva
FATTO
In primo grado
l’odierna appellante ha impugnato l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto
integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la costruzione
di impianti fissi della Tarmvia delle Valli Bergamasche 1^ tratta
Bergamo-Alzano Lombardo, deducendo la ritenuta violazione dell’art.
21-bis, l. n. 109/94, e proponendo, in seconda battuta, motivi
aggiunti.
Con la sentenza
gravata, il primo Giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso sul
rilievo della mancata impugnazione della aggiudicazione definitiva
formalmente comunicata alla ricorrente in data 22.11.2001.
Avverso la
sentenza insorge l’appellante sostenendone l’erroneità e
chiedendone, quindi, l’annullamento.
All’udienza
del 18 febbraio 2003, la causa è stata ritenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è
infondato e va pertanto respinto con conferma della declaratoria di
inammissibilità del ricorso di primo grado.
Avverso la
pronuncia con cui il Giudice di prime cure, attesa la mancata
proposizione del gravame avverso la successiva aggiudicazione
definitiva, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l’aggiudicazione
provvisoria, la società appellante sostiene, da un lato, che nel caso
di specie non sussisteva l’onere di proporre specifico gravame avverso
il provvedimento finale, in quanto meramente ripetitivo e confermativo
dell’aggiudicazione provvisoria, dall’altro, che la stessa Cavalleri
avrebbe comunque impugnato, in uno all’aggiudicazione provvisoria,
"ogni altro atto ad esso presupposto e/o conseguente".
Nessuno dei due
assunti può essere condiviso dal Collegio.
Quanto al
primo, giova considerare che, alla stregua di un robusto indirizzo
interpretativo cui il Collegio ritiene di aderire, è dal momento di
emanazione dell'atto di aggiudicazione definitiva che sorge l'interesse
ad agire in giudizio per l'annullamento dell'atto intermedio.
L’aggiudicazione
definitiva non è mai atto meramente confermativo ed esecutivo e va
comunque sempre fatta oggetto, anche utilizzando la proposizione di
motivi aggiunti in pendenza di giudizio, di autonoma e specifica
impugnativa: ciò anche quando la stessa appaia frutto della mera
ricezione dei risultati dell’aggiudicazione provvisoria e degli altri
atti prodromici, atteso che pur facendo parte della medesima sequenza
procedimentale, di cui costituisce l’esito finale, essa consegue
comunque ad una nuova ed autonoma valutazione.
Ne consegue
che, ove il soggetto, pur non essendovi tenuto, abbia impugnato
immediatamente ed in via autonoma il provvedimento di aggiudicazione
provvisoria di un contratto della Pubblica amministrazione, il medesimo
ha l'onere di impugnare, in un secondo momento, anche l'aggiudicazione
definitiva, pena l'improcedibilità del primo ricorso. Al tempo stesso,
in occasione dell'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva possono
essere fatti valere anche vizi propri di quella provvisoria (Cons.
Stato, VI, 16 novembre 2000, n. 6128; cfr. anche C.G.A.R.S. 9 giugno
1998 n. 383, Cons. Stato, V, 3 aprile 2001, n. 1998 e, da ultimo, Cons.
Stato, VI, 11 febbraio 2002, n. 785, e Cons. Stato, sez. V, 6 luglio
2002, n. 3717).
Né può dirsi,
quanto al secondo rilievo difensivo proposto nel ricorso in appello, che
l’onere di impugnazione dell’aggiudicazione definitiva sia stato
assolto con la mera formula di stile inerente agli atti presupposti e
connessi.
E’ noto,
infatti, che la dizione generica di stile apposta nei ricorsi
giurisdizionali, secondo cui sono impugnati pure gli atti presupposti,
connessi e conseguenti al provvedimento gravato in via principale, non
può ritenersi sufficiente a far ricomprendere nell'oggetto
dell'impugnazione atti non nominati (C. Stato, sez. VI, 19-09-1992, n.
659).
Alla stregua
delle osservazioni svolte va, dunque, respinto il ricorso.
Sussistono
giustificate ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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