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Consiglio di
stato - Sezione VI - Decisione 21 luglio 2003 n. 4210
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Contratti della
Pubblica Amministrazione - Gare
Asta pubblica - Numero minimo di offerte per validità gara - Numero due
- Dichiarazione di anomalia di una delle offerte - Irrilevante per
validità della gara
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Contratti della
Pubblica Amministrazione - Offerte Anomale
Indicazione di un prezzo indicativo per una prestazione -
Giustificazione del prezzo - Pagamento eseguito dalla prestazione -
Giustificazione non valida
F A T T O
La Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova (in seguito Camera di
Commercio), con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 giugno
2002, indiceva una gara d’appalto mediante pubblico incanto per l’affidamento
del servizio di trasloco, archiviazione e gestione documenti camerali
dell’importo presunto di euro 220 mila Iva esclusa.
Il criterio di aggiudicazione
prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 157 del 1995,
offerta suddivisa negli elementi del prezzo, con l’attribuzione di un
punteggio massimo di 40 su 100 e della qualità del servizio con un
punteggio di 60 su 100.
L’offerta economica era
articolata nei seguenti sotto parametri: servizio di cui al punto 1 dell’art.
2 del capitolato speciale d’appalto, valutato al prezzo forfetario
complessivo, con la previsione di un punteggio massimo di 25; servizio
di cui al punto di 2 del medesimo art. 2, valutato al prezzo forfettario
mensile omnicomprensivo, con la previsione di un punteggio massimo di
15.
Come risulta dal capitolato
speciale, i citati servizi erano: uno straordinario iniziale relativo,
principalmente, al trasloco del materiale cartaceo; l’altro ordinario
di archiviazione vera e propria di durata biennale.
Alla gara partecipavano tre
imprese tra cui la Plurima S.r.l.
Con nota del 26 settembre 2002,
il Presidente della commissione di gara chiedeva alla Plurima di
precisare gli elementi costitutivi dell’offerta economica, ai fini
della verifica di congruità della stessa ai sensi dell’art. 25 del
D.Lgs. n. 157/1995.
Con nota del successivo 28
ottobre, la Camera di Commercio comunicava alla Plurima la sua
esclusione dalla gara, sul rilievo che gli elementi giustificativi
forniti per l’offerta di un euro, nel far riferimento alla presenza di
due persone da remunerare per il servizio di prima archiviazione e
catalogazione del materiale da trasferire, dimostravano la presenza di
costi notevolmente superiori alla cifra offerta.
La società Plurima impugnava
la sua esclusione dalla gara e l’aggiudicazione dell’appalto a
favore della società Italrchivi davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, deducendo, da un lato, la sussistenza a suo
favore di quella condizione di eccezionale favore, di cui è menzione
nell’art. 25, secondo comma, del D.Lgs. n. 157/95, in grado di
permetterle di offrire un prezzo assolutamente concorrenziale per la
prestazione del servizio di trasloco e di prima archiviazione e
catalogazione, e, dall’altro, la congruità della sua offerta, tenuto
conto che la verifica di anomalia andava fatta valutando il prezzo nel
suo insieme e non alla stregua dei sottoparametri di giudizio indicati
nel bando. In via subordinata deduceva la violazione dell’art. 69 del
R.D. n. 827/1924 e dell’art. 37 del D.M. n. 287/97, sul rilievo che,
in seguito alla sua esclusione, era venuto meno il numero minimo
necessario di almeno due offerte valide.
Con sentenza n. 519 del 18
gennaio 2003, resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 23 bis e
26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotti
dagli artt. 4 e 9 della legge 21 luglio 2000, n. 206, il T.A.R. adito
respingeva il ricorso, rilevando: a) che la società Plurima non aveva
affatto dimostrato che il servizio straordinario offerto non aveva per
lei alcun costo economico, essendo invece evidente che, se il trasloco
dei documenti viene effettuato da altro soggetto a titolo di datio in
solutum, questa comporta l’estinzione di un’altra precedente
obbligazione e ne ha un equivalente valore, e che, a sua volta, l’impiego
di personale dipendente regolarmente remunerato, costituisce una
componente di spesa che va ripartita tra tutte le attività che quello
svolge, e non a discrezione dell’offerente; b) che l’offerta
economica non andava comunque valutata nel suo complesso, giacché la
lex specialis di gara disponeva diversamente; c) l’offerta invalida è
solo quella che non possiede i requisiti formali per essere esaminata,
di guisa che, non rientrando in questa categoria l’offerta anomala,
nel caso in esame non era venuta a mancare la pluralità di offerte
effettive.
Con ricorso notificato il 30 e
il 31 gennaio 2003, la società Plurima ha proposto appello avverso la
summenzionata sentenza, deducendo le censure di violazione dell’art.
25 del D.Lgs n. 157 del 1995, di eccesso di potere per errata
interpretazione del bando di gara e per omessa valutazione delle
giustificazioni fornite sull’asserita anomalia dell’offerta, di
violazione e falsa applicazione del principio di cui all’art. 69 del
R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 37 del D.M. n. 827 del 1997, di
violazione dell’art. 24 legge T.A.R. sulla condanna alle spese.
Resistono al ricorso la Camera
di commercio e la Italarchivi s.r.l., che si è aggiudicata l’appalto.
Quest’ultima ha proposto, in
via subordinata e nell’ipotesi di ritenuta fondatezza delle censure
dedotte dall’appellante, appello incidentale condizionato.
Alla pubblica udienza del 27
maggio 2003 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
D I R I T T O
1. Forma oggetto del ricorso in
appello la sentenza n. 519 del 15 gennaio 2003 con cui il Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto, Sezione I, ha respinto il ricorso
proposto dalla Plurima S.p.A. per l’annullamento della nota del 28
ottobre 2002 della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Padova, concernente la comunicazione della sua esclusione
dalla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di trasloco,
archiviazione e gestione archivio documenti camerali; della
determinazione del Segretario generale n. 200 del 25 ottobre 2002, con
cui si è disposto di escludere la ditta Plurima e di aggiudicare la
gara alla Italarchivi s.r.l., del verbale di aggiudicazione provvisoria
del 23 ottobre 2002.
2. Sostiene, in primo luogo, l’appellante
che la sentenza impugnata risulta all’evidenza condizionata da un
errore di interpretazione del bando di gara, consistente nel ritenere
che la lex specialis imponesse, sotto il profilo economico, la
presentazione di due offerte che, quindi, andavano valutate
autonomamente anche sotto il profilo del giudizio di anomalia.
A suo avviso, il tenore
letterale del bando di gara induceva a far ritenere, anche alla luce
della descrizione dell’oggetto della gara, che si fosse in presenza di
un unico servizio, ancorché articolato in più attività da valutare
con distinti punteggi, di guisa che la verifica dell’offerta
economica, anche se distinta in due sottoparametri, andava formulata
tenendo conto di tale unitarietà. In tal senso deporrebbe anche la
lettura del capitolato speciale cui rinvia il bando e, in particolare,
la descrizione fatta dalla committente dei servizi richiesti. In
sostanza, il servizio di cui al punto 1 dell’art. 2 del capitolato
consta di prestazioni (trasloco, archiviazione e catalogazione) che si
ritrovano indicate e, quindi, ricomprese nel servizio del successivo
punto 2 ove si parla, testualmente, ancora di presa in carico della
documentazione e trasferimento presso i locali della ditta,
archiviazione e catalogazione informatizzata, ponendo il materiale in
raccoglitori forniti ecc., di guisa che, estrinsecandosi il primo in
attività che risultano comprese nel secondo, il prezzo offerto per
quest’ultimo remunera anche quello precedente.
Il motivo di appello è
infondato.
Il bando di gara non
ragguagliava l’offerta economica al costo complessivo proposto da
ciascun concorrente per la commessa, ma chiedeva di distinguere due
diverse offerte economiche: l’una relativa al servizio di cui al punto
1 dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto, da quantificarsi a
corpo ("valutato al prezzo forfetario complessivo") e l’altra,
relativa al servizio di cui al punto 2 dell’art. 2 del capitolato
speciale d’appalto da commisurarsi mediante l’individuazione di un
canone mensile ("valutato al prezzo forfetario mensile
omnicomprensivo") e, sulla base di tali offerte economiche
prevedeva l’assegnazione di distinti punteggi (rispettivamente un
massimo di 25 punti per il primo servizio e un massimo di punti 15 per
il secondo servizio), che, sommati tra loro ed aggiunti al punteggio
conseguito per l’offerta tecnica, avrebbero determinato la graduatoria
finale.
Contrariamente all’assunto
dell’appellante, detti servizi sono tenuti chiaramente distinti dal
capitolato speciale, il quale, individua nel primo servizio, avente
carattere "straordinario iniziale", l’attività di
"trasloco, archiviazione e catalogazione del materiale cartaceo
attualmente collocato al 5° piano, 4° piano, 3° piano ed al piano
primo sottostrada della sede camerale in via E. Filiberto 34 a Padova e
il materiale depositato presso Infocamere, Corso Stati Uniti n. 14, a
Padova" e nel secondo servizio, definito ordinario, l’attività
di "presa in carico della documentazione e trasferimento presso i
locali della ditta"; di "archiviazione e catalogazione
informatizzata, ponendo il materiale in raccoglitori forniti dalla ditta
aggiudicataria…"; di "servizi di recapito per consultazione…
dal luogo di archiviazione alla sede della Camera e viceversa mediante
movimentazione del materiale archiviato e consegna del documento".
3. Col secondo motivo d’appello,
la società Plurima sostiene che il giudice di prime cure ha errato nel
ritenere anomala l’offerta da lei presentata.
Con la comunicazione del 3
ottobre 2002, essa aveva spiegato e documentato alla Camera di Commercio
di disporre di quella condizione di eccezionale favore, richiesta dall’art.
25, secondo comma, del d.lgs. n. 157/1995, in grado di permetterle di
offrire un prezzo assolutamente concorrenziale per la prestazione del
servizio di trasloco e di prima archiviazione e catalogazione.
Risultava, invero, per tabulas
che essa, essendo creditrice nei confronti della Cooperativa Libera di
una somma di oltre 25 mila euro, conseguente ad un ritardo nel trasloco
degli archivi dell’Unità sanitaria n. 14, si fosse accordata con la
predetta Cooperativa, convenendo che l’adempimento dell’obbligazione
avvenisse, anziché col pagamento della somma in denaro, con una diversa
prestazione, consistente nell’impegno a trasferire 5.000 mt. lineari
di documenti da Verona oppure 8.000 mt. da Rovigo, rispettivamente in
vista dell’aggiudicazione delle gare in corso con l’Azienda
ospedaliera di Verona e con l’U.S.L. di Rovigo.
Detto servizio non era stato
effettuato, avendo le committenti deliberato, una per motivi
procedurali, l’altra economici, l’annullamento della gara stessa, di
conseguenza essa si era trovata nel giugno 2002, data di pubblicazione
del bando de quo, nella situazione di poter usufruire del servizio di
trasloco da parte della Cooperativa Libera, nonché dell’attività di
archiviazione e catagolazione delle dottoresse Tognon e Covizi con le
quali aveva stipulato un accordo sin dal 28 febbraio 2002.
In sostanza, il servizio di
trasloco doveva essere considerato un’attività non lucrativa, una
mera partita di giro, avendo un costo, nell’economia dell’offerta,
contenuto.
Tale assunto non può essere
condiviso.
Per l’art. 25, comma 2, del
d.lgs. n. 157/1995, l’Amministrazione aggiudicatrice, in sede di
valutazione delle offerte che presentino carattere anormalmente basso
rispetto alla prestazione, può tenere conto delle giustificazioni
fornite dal concorrente "riguardanti l’economia del metodo di
prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le
condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone per prestare il
servizio, oppure l’originalità del servizio stesso, con l’esclusione,
peraltro, di giustificazioni concernenti elementi i cui valori minimi
sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, ovvero i cui valori risultanoi da atti ufficiali".
Alla stregua della riferita
disposizione legislativa deve escludersi che le situazioni di
particolare favore, legittimanti ribassi anche elevati possano tradursi
nella prestazione a titolo gratuito di un servizio (tale dovendo
intendersi il compenso di 1 euro richiesto per il servizio straordinario
di trasloco), che è, invece, oneroso.
Come rettamente eccepito dalle
parti appellate, il concorrente nel formulare la propria offerta, può
certo tener conto di eventuali risparmi derivanti da oggettive
condizioni favorevoli, come accade, ad esempio, nell’ipotesi di un
appalto di opere pubbliche in cui l’espletamento di altri appalti
nella zona consente di realizzare economie di scala, e, quindi, di
limitare le spese generali e gli utili di impresa (così, di recente,
questa Sezione, 3 maggio 2002, n. 2334), ma non può offrire "nummo
uno" o a costo simbolico un servizio che ha già pagato (quello
della Coop. Libera) o che deve pagare (quello delle due dipendenti).
Le censure dedotte dall’appellante
non sono, quindi, suscettive di scalfire il ragionamento del primo
giudice, il quale ha rettamente osservato che "Se il trasloco dei
documenti viene effettuato da altro soggetto a titolo di datio in
solutum, questa comporta l’estinzione di un’altra precedente
obbligazione e ne ha un equivalente valore; a sua volta, l’impiego di
personale dipendente, regolarmente remunerato, costituisce comunque una
componente di spesa che va ripartita tra tutte le attività che quello
svolge, e non a discrezione dell’offerente".
4. Col terzo motivo, l’appellante
deduce la violazione dell’art. 69 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art.
37 del D.M. 23 luglio 1997, n. 287, osservando che, a seguito della
dichiarazione di invalidità della sua offerta, non poteva farsi luogo
all’aggiudicazione dell’appalto a favore dell’impresa Italarchivi
per mancanza del numero minimo necessario di almeno due offerte.
Stante l’infondatezza della
censura, si prescinde dall’esame dell’eccezione di inammissibilità
per sopravvenuta carenza d’interesse della censura stessa, che è
stata sollevata dalla controinteressata sul rilievo che, essendo stata
legittimamente disposta l’esclusione dalla gara dell’appellante,
quest’ultima non potrebbe più dedurre vizi attinenti alla posizione
dell’aggiudicatario.
La normativa di cui si assume
la violazione si riferisce, invero, alla mancata presentazione di due
offerte; essa, quindi, non può essere applicata alla diversa ipotesi in
cui l’offerta v’è stata, ma è stata esclusa per anomalia.
Non è, poi, conferente il
richiamo all’art. 7 del d.lgs.n. 15771995, che, al comma 1, lett. a),
pone sullo stesso piano, ai fini della individuazione dei casi in cui si
può esperire la trattativa privata, le offerte irregolari e quelle
inaccettabili, tra cui l’offerta anomala, perché lo stesso art. 7
distingue nettamente tra le due offerte, dimostrando con ciò che l’equiparazione
ha valore limitato all’ipotesi espressamente disciplinata.
5. E’, infine, infondato il
quarto motivo di appello con cui la società Plurima si duole della
statuizione di condanna alle spese del giudizio, addebitando al giudice
di prime cure di non avere tenuto conto della complessità delle
questioni sottoposte al suo esame, come sarebbe dimostrato dalla
circostanza che la controinteressata aveva proposto ricorso incidentale
condizionato, censurando il bando di gara per illogicità.
La statuizione del Tribunale
Amministrativo Regionale sulle spese e sugli onorari del giudizio
costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, anche quando
il soccombente sia stato condannato al relativo pagamento, per cui in
sede di appello può essere sindacata la statuizione relativa a tale
condanna solo quando essa sia stata posta a carico di una parte
soccombente, oppure risulti manifestamente irrazionale o in contrasto
con la normativa riguardante le tariffe professionali (cfr, di recente,
questa Sezione, 27 agosto 2001, n. 4515).
Nel caso di specie, la
statuizione sulle spese di lite è consequenziale all’esito della
controversia la cui definizione non richiedeva la soluzione di problemi
di particolare difficoltà, neppure relativamente alla interpretazione
del bando, la cui impugnazione da parte della società controinteressata
appare, più che altro, ispirata a scelta difensiva.
6. In conclusione, per le
suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto. Circa le
spese e gli altri oneri processuali, gli stessi sono posti a carico dell’appellante
e sono liquidati a favore delle parti appellate nella misura indicata in
dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello proposto dalla
Plurima S.p.A. e dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto
dalla Italarchivi S.p.A.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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