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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 8 agosto 2003 n. 4591
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Gare
Offerte - Trasmissione a mezzo servizio postale - Recapito successivo al
termine di presentazione - Ritardo determinato da controlli di polizia
presso gli uffici postali - Ritardo non imputabile all'impresa
FATTO
L’associazione
temporanea d’imprese ricorrente ha partecipato alla gara d’appalto,
indetta dal Comune di Lucca con deliberazione G.M. 21 febbraio 2001 n.
37, per l’affidamento, col sistema della licitazione privata mediante
aggiudicazione al prezzo più basso, di lavori stradali.
Alla stessa
gara venivano ammesse le offerte di altre cinque concorrenti, nonostante
fossero pervenute oltre il termine stabilito (ore 12 del 15 ottobre
2001), risultando che i relativi plichi erano stati fermati dalla
polizia postale per l’espletamento dei controlli di sicurezza. Contro
gli atti dell’appalto e la sua aggiudicazione ad una delle ora dette
concorrenti, la Seas s.p.a., ha adito il Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana la società Varia Costruzioni s.r.l., anche
nella sua qualità di capogruppio dell’a.t.i. costituita con la ditta
Profacta s.p.a., deducendo sostanzialmente che la lex specialis
concursus non prevedeva l’uso del servizio postale, donde i ritardi di
questo dovevano ritenersi a totale rischio del soggetto utilizzatore del
servizio; che i motivi del ritardo dell'offerta controinteressata non
sono imputabili ai controlli di polizia postale, ma all'incuria dei
mittenti; che tra i controlli della polizia postale, costituenti ormai
una prassi nel territorio di Lucca, ed il ritardo non è comprovabile
alcun nesso.
Il ricorso è
stato, però, respinto con la sentenza in epigrafe indicata, per l’annullamento
e la riforma della quale la ricorrente ha avanzato appello, contestando
le ragioni sulle quali si fonda e riproponendo, in sostanza, le censure
già dedotte in primo grado.
Si sono
costituite in giudizio l’Amministrazione e la ditta aggiudicataria,
resistendo al gravame, al quale hanno controdedotto, concludendo per la
sua reiezione perché infondato; con ogni conseguente statuizione in
ordine a spese e competenze di giudizio.
L’aggiudicataria
ha altresì proposto appello incidentale, con il quale, per il caso che
quello principale sia ritenuto meritevole di accoglimento, rinnova i
motivi del ricorso incidentale formulato in prima istanza avverso la
normativa di gara ove interpretata ed applicata nel senso di escludere l’ammissibilità
dell’offerta presentata.
Respinta la
domanda di sospensione della sentenza appellata con ordinanza n. 3477
del 27 agosto 2002, la causa è stata trattata all’udienza pubblica
del giorno 11 marzo 2003, nella quale, sentiti i difensori presenti, il
Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
L’appello
principale è infondato.
La controversia
ruota attorno al quesito centrale se sia legittima l’ammissione a
pubblica gara di offerte pervenute a mezzo del servizio postale, di cui
la lettera d’invito non prescriva l’uso esclusivo, oltre il termine
di presentazione stabilito, risultando il ritardo dovuto all’espletamento
di controlli di sicurezza da parte degli organi di polizia.
Sostiene la
ricorrente che, poichè la lex specialis della gara non indicava alcuna
specifica forma di presentazione delle offerte, i ritardi connessi
all'utilizzo del servizio postale dovevano, ritenersi a totale carico e
rischio di chi avesse deciso di servirsene.
La censura non
è condivisibile.
Appare corretto
ritenere, insieme al giudice di primo grado, che il principio generale
secondo cui il rischio legato al servizio postale grava sul concorrente
mittente, non può trovare applicazione nelle ipotesi, come il caso in
esame, in cui il rischio di cui si tratta non sia imprescindibilmente
inerente al servizio prescelto, considerato nelle normali ed ordinarie
modalità organizzative che lo contraddistinguono, ma riguardi eventi o
comportamenti ad esso estranei.
Il controllo
degli effetti postali da parte degli organi di polizia, anche quando
assuma carattere di prassi, non può essere considerato una modalità di
svolgimento del servizio postale, in quanto organizzato da soggetti
diversi (Ministero dell'interno) dal gestore del servizio. Sicché,
correttamente nella sentenza appellata al controllo di sicurezza è
stata attribuita la valenza di evento di forza maggiore o di fatto del
terzo, la cui imprevedibilità assume un grado tale da non poter essere
accollata al concorrente che si avvale del servizio, pena la violazione
del generale principio dell'ordinamento, per il quale nessuno può
essere chiamato a rispondere per fatti che non dipendono dalla sua
volontà e negligenza.
Non vale in
contrario rilevare, come fa l’appellante, che nella specie tali
controlli non possono essere invocati come fatto straordinario ed
imprevedibile, tale da giustificare la tardività delle offerte, in
quanto svolti ormai da tempo con periodicità e ben noti nel Comune, di
tal che le ditte interessate potevano essere ragionevolmente a
conoscenza della loro esecuzione o, comunque, doveva essere loro premura
informarsi. Risulta in atti, invero, che l’attività di controllo
doveva essere svolta (ovviamente) con modalità ("nei tempi che
verranno comunicati per le vie brevi", secondo circolare della
Questura di Lucca del 20 luglio 2001) che ne escludevano la
prevedibilità. Né è ragionevole pretendere, in mancanza di alcun
avvertimento nella lettera di invito, che la situazione locale fosse
tanto generalmente nota da far sorgere un particolare onere di diligenza
in capo ai concorrenti.
Poiché dai
documenti versati in giudizio, non adeguatamente contestati in proposito
dalla ricorrente, si ha conferma che, ove non fosse intervenuta l’ispezione
di polizia, il plico della ditta risultata aggiudicataria sarebbe stato
recapitato in tempo utile alla stazione appaltante e che, pertanto, il
ritardo nella consegna è stato determinato soltanto dal fatto dell’Autorità,
estraneo all’esercizio del servizio postale, l’appello principale
deve essere respinto.
Quanto all’appello
incidentale, siccome avanzato dall’impresa appellata per il caso che
quello principale fosse ritenuto meritevole di accoglimento, ne va
dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze
del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello
principale e dichiara improcedibile quello incidentale.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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