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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 8 agosto 2003 n. 4599
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Qualificazione
Opere Pubbliche - Requisiti di partecipazione - Accertamento - Capacità
economica - finanziaria - Attestazione dalla SOA - Requisiti
generali - Verifica dall'ente appaltante - Irregolarità fiscali
dell'amministratore della società - Rilevante
F A T T O
1)
– Con l’appello in epigrafe è impugnata la sentenza con la quale il
TAR ha accolto il ricorso proposto dalla società qui appellata per
l’annullamento del verbale di asta pubblica in data 16 maggio 2002 per
l’appalto dei lavori di sistemazione idraulico-ambientale del tratto
terminale del torrente Parmignola e dell’aggiudicazione alla
controinteressata.
Per
l’appellante la sentenza sarebbe errata, anzitutto, in quanto il TAR
avrebbe svilito l’ambito di efficacia dell’attestato SOA
regolarmente rilasciatole, che sarebbe stato pienamente idoneo a
dimostrare il possesso, in capo alla stessa, anche dei requisiti morali
e professionali.
La
sentenza sarebbe erronea anche laddove ha ritenuto sussistere la causa
di esclusione di cui all’art. 17, comma 1, lett. e), del D.P.R. n.
34/2000 e di cui all’art. 75, comma 1, lett. g), del D.P.R. n.
554/1999; in particolare, l’irregolarità fiscale, definitivamente
accertata, costituente causa di esclusione della deducente, non avrebbe
potuto essere legittimamente riferita all’amministratore della società
concorrente medesima, essendosi trattato di irregolarità posta in
essere allorché lo stesso non era responsabile di tale impresa, bensì
di altra e distinta società (la COVEDI).
L’erroneità
della sentenza appellata apparirebbe ancor più grave in considerazione
di quanto disposto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in tema di
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società,
che ha tipizzato le conseguenze a carico delle società dei reati
compiuti dagli amministratori.
2)
- Si è costituita in giudizio la società appellata che svolge appello
incidentale condizionato per quanto attiene al capo della sentenza
impugnata che ha disatteso il primo motivo dell’originario ricorso;
per quant’altro, insiste per il rigetto dell’appello principale e la
conferma della sentenza stessa.
Con
memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti
difensivi.
D
I R I T T O
1)
– È impugnata la sentenza con la quale il TAR ha accolto il
ricorso proposto dalla società qui appellata per l’annullamento del
verbale di asta pubblica in data 16 maggio 2002 per l’appalto dei
lavori di sistemazione idraulico-ambientale del tratto terminale del
torrente Parmignola e dell’aggiudicazione alla controinteressata.
L’appello
è infondato.
2)
– Non può essere, condiviso, invero l’assunto dell’appellante
secondo cui la certificazione SOA rilasciatale sarebbe stata sufficiente
ad assolvere ogni onere attestativo anche per quanto attiene alla
documentazione dei requisiti di carattere generale oltre che a quella
dei requisiti tecnico-finanziari.
E,
invero, l’art. 1 del D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000 prevede che
quanto attestato dalla SOA è necessario e sufficiente a certificare la
capacità economico-finanziaria; ma, per quanto attiene agli altri
requisiti di cui all’art. 17 dello stesso decreto, è la stazione
appaltante che deve verificare la sussistenza concreta degli stessi; e
ciò indipendentemente dall’attestazione SOA, che vale solo ai fini
anzidetti (comma 3: “……l’attestazione di qualificazione
rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione
necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei
requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento
di lavori pubblici”).
Ne
consegue che l’attestazione SOA rilasciata all’interessata non era
sufficiente a certificare il possesso, in capo alla stessa, dei
requisiti generali, diversi da quelli relativi alla capacità tecnica e
finanziaria; requisiti generali il cui possesso che deve essere
verificato, di volta in volta, dalla stazione appaltante.
Se
è onere della SOA attestare il possesso dei requisiti
tecnico-finanziari (che non possono essere posti in discussione dalla
P.A.), per contro, per i requisiti di carattere generale, il legislatore
non ha inteso sottrarne la concreta verifica alla stessa stazione
appaltante, cui spettano i necessari apprezzamenti in merito alla
rilevanza dei fatti riscontrati.
3)
- In particolare, oggetto di contestazione è la verifica – giusta
art. 17, comma 1, lettera e), del citato d.P.R. n. 34/2000 -
circa la sussistenza o meno, nella specie, in capo all’appellante, di
“irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione
italiana o del paese di provenienza”.
Secondo
il TAR, la condanna definitiva patita dall’odierna appellante per un
reato di natura fiscale (l’amministratore unico e direttore tecnico
della società Euroappalti, notavano i primi giudici, aveva subito una
condanna penale definitiva per violazioni in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto), ancorché non rilevante, trattandosi di
fattispecie depenalizzata, sotto il profilo della presenza o meno dei
requisiti di cui alla lettera c) dello stesso art. 17
(“inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato
ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare,
del legale rappresentante, dell’amministratore o del direttore tecnico
per reati che incidono sulla moralità professionale”), rilevava, per
contro, ai fini della citata lettera e), che l’irregolarità
come sopra accertata non risultava altrimenti superata (ad esempio, con
l’accoglimento di ricorsi tributari).
Tale
impostazione è qui contestata con il secondo motivo di ricorso.
Per
l’appellante, in particolare, l’irregolarità fiscale
definitivamente accertata posta, dal TAR, a fondamento della sua
esclusione, non avrebbe potuto essere legittimamente riferita
all’amministratore unico e direttore tecnico della società
concorrente stessa, essendosi trattato di irregolarità posta in essere
allorché il medesimo non era responsabile di tale impresa, bensì di
altra e distinta società (la COVEDI).
Le
irregolarità fiscali del legale rappresentante di una società
dovrebbero, infatti, per la deducente, essere prese in considerazione
– contrariamente a quanto ritenuto dal TAR - solo se e in quanto poste
in essere in un momento in cui il medesimo era legale rappresentante
della stessa società in gara e non, invece, nell’ipotesi in cui si
tratti di soggetto che, come nella specie, al momento della commissione
dei fatti, amministrava una differente società, la quale soltanto ha
tratto benefici dalla condotta di quell’amministratore.
L’erroneità
della sentenza appellata apparirebbe ancor più grave, per
l’appellante, anche in considerazione di quanto disposto dal d.lgs. 8
giugno 2001, n. 231, in tema di responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche e delle società, che ha tipizzato le conseguenze a
carico delle società dei reati compiuti dagli amministratori.
Si
tratta, allora, di stabilire se irregolarità di carattere fiscale,
commesse da uno dei legali rappresentanti di una società partecipante
ad una pubblica gara, possano in essa assumere rilevanza allorché le
medesime risalgano ad un momento (nel caso in esame, risalente a circa
sei anni prima della gara) in cui il soggetto stesso era amministratore
di altra società e la società in gara non era stata ancora neppure
costituita.
4)
– La tesi qui fatta valere dall’appellante non può essere
condivisa.
Ai
sensi dell’art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999,
“sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti
i soggetti:……g) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti”.
Ebbene,
deve ritenersi che il riferimento ai “soggetti” che “abbiano
commesso irregolarità” riguardi, indistintamente, tutti coloro nei
cui confronti le stesse siano state, come nella specie, definitivamente
accertate; e ciò indipendentemente dal fatto che gli stessi stiano
amministrando la medesima società presso la quale hanno commesso
l’illecito fiscale e attualmente concorrente alla gara, oppure una
società concorrente alla gara stessa, ma nuova e diversa rispetto a
quella presso la quale hanno commesso l’illecito.
Il
legislatore, in effetti, non ha differenziato tra soggetto societario e
amministratore, avendo fatto generico riferimento ai “soggetti” che
abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate; soggetti tra
i quali rientrano, quindi, non solo le società – beneficiarie
dell’illecito - in quanto tali, ma, evidentemente, anche i loro
amministratori.
E
ciò risponde ad una evidente esigenza di imparzialità, trasparenza e
buon andamento dell’azione amministrativa, dovendosi, logicamente,
avere riferimento anche alla “personalità” denotata in passato dal
legale rappresentante di una impresa, indipendentemente dal fatto che le
irregolarità fiscali dallo stesso commesse siano entrate, per così
dire, nel “patrimonio” della società concorrente o di un soggetto
diverso.
Ne
consegue che, in presenza della accertata irregolarità fiscale,
l’Amministrazione non avrebbe potuto sottrarsi all’onere di
escludere la concorrente; la norma (che, tra l’altro, non fa
riferimento alla gravità della violazione, ma solo al suo definitivo
accertamento) si limita a disporre l’esclusione in caso di
accertamenti definitivi, quale è quello di specie.
5)
- Né rileva, in questa sede, il fatto che l’art. 25 del d.lgs. n. 74
del 10 marzo 2000 abbia, al comma 1, lettera d), abrogato il titolo I
del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e, quindi, anche l’art. 2 di tale
decreto, sulla cui base il predetto amministratore è stato condannato.
Ciò
che conta è, infatti, che l’irregolarità fiscale, nella sua
materialità, fosse stata definitivamente accertata al momento della
gara, mentre la successiva abrogazione della norma contenente la
fattispecie di reato non era in grado, di per sé (anche se precedente
rispetto allo svolgimento della gara), di incidere sulla definitività
dell’accertamento contenuto nella sentenza di condanna in sede penale,
se non seguita da fatti estintivi della sentenza medesima; mentre, nel
caso in esame, la revoca della sentenza di condanna è formalmente
intervenuta solo nel mese di febbraio del 2003 e, quindi, molto tempo
dopo la conclusione della gara, sicché non poteva logicamente essere
presa in considerazione dall’Amministrazione, che non poteva, invece,
trascurare di tenere conto di quella che era, all’epoca, la situazione
di definitività dell’accertamento scaturente dalla decisione penale
di cui si è detto.
Quanto,
infine, alla dedotta mancata considerazione di quanto disposto, in tema
di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle
società, dal d.lgs. n. 231/2001, che ha tipizzato le conseguenze a
carico delle società dei reati compiuti dagli amministratori, si tratta
di disciplina irrilevante nella specie, in quanto mira a definire la
responsabilità della società rispetto all’azione del suo
amministratore, ma non incide in alcuna misura sulla disciplina di cui
all’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999 per quanto attiene agli effetti
sulla partecipazione alle gare d’appalto delle irregolarità fiscali
accertate in capo all’amministratore della società concorrente e
sulla rilevanza delle stesse indipendentemente dal fatto che siano state
o meno commesse in un momento in cui il medesimo era legale
rappresentante di quella stessa società.
6)
– Per tali motivi l’appello in epigrafe appare infondato e, per
l’effetto, deve essere respinto.
Le
spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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