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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 18 settembre 2003 n. 5327
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Qualificazione
Appalti di servizi - Determinazione dei requisiti di partecipazione -
Decisione a discrezione delle stazione appaltante - Requisiti relativi
alla capacità tecnica - Calcolo in base alla percentuale di fatturato
relativamente al tipo di gara - Requisiti legittimi
FATTO
Con la sentenza appellata il T.A.R.
del Molise, in accoglimento del ricorso n.479/01 proposto dalla O.P.S.
– Organizzazione Progetti e Servizi S.p.A. (d’ora in avanti O.P.S.),
società mista costituita dalla provincia di Chieti, annullava in
parte qua il bando di gara relativo alla procedura selettiva indetta
dalla Provincia di Campobasso per l’affidamento dei servizi di
censimento, controllo e verifica degli impianti termici e
l’aggiudicazione del predetto appalto alla Itagas Ambiente s.r.l.
(d’ora innanzi Itagas).
Avverso tale decisione proponevano
rituale appello, con due distinti ricorsi, la Itagas e la Provincia di
Campobasso, riproponendo le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità
del ricorso in primo grado, già disattese dal T.A.R., contestando nel
merito la correttezza del giudizio di illegittimità del bando e della
conseguente aggiudicazione dell’appalto e concludendo per
l’annullamento della sentenza impugnata.
Si costituiva la O.P.S. in entrambi i
ricorsi, eccependo l’inammissibilità di quello della Provincia di
Campobasso, contestando la fondatezza delle censure, di rito e di
merito, dedotte a sostegno di entrambi gli appelli e domandando la
reiezione degli stessi.
Non si costituivano le altre parti
appellate.
Le parti costituite illustravano
ulteriormente le loro tesi mediante memorie difensive.
Alla pubblica udienza del 27 maggio
2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- L’identità della sentenza
impugnata con i due appelli indicati in epigrafe impone la riunione e la
trattazione congiunta dei relativi ricorsi.
2.- Come già rilevato in fatto, il
Tribunale molisano, giudicando ritualmente introdotto il ricorso
proposto dalla O.P.S. e ritenendo fondate le censure rivolte contro le
clausole del bando che prescrivevano i requisiti di capacità
tecnico-professionale e finanziaria, ha annullato in partibus quibus il
regolamento di gara e l’aggiudicazione, in quanto viziata in via
derivata, alla Itagas dell’appalto relativo ai servizi di censimento,
controllo e verifica degli impianti termici della Provincia di
Campobasso.
Gli appellanti ripropongono, in via
pregiudiziale, le eccezioni di inammissibilità, sotto diversi profili,
del ricorso in primo grado, già disattese dal T.A.R., e contestano, nel
merito, la correttezza del convincimento, assunto a fondamento della
decisione gravata, circa l’illegittimità delle clausole del bando
relative ai requisiti di capacità tecnico-professionale e finanziaria,
concludendo conformemente.
La O.P.S. eccepisce, di contro,
l’inammissibilità del ricorso della Provincia, per l’affermata
nullità della procura, difende, nel merito, la correttezza della
decisione appellata e ne invoca la conferma, con contestuale reiezione
degli appelli avversari.
2.- Va pregiudizialmente
dichiarata inammissibile per difetto di interesse l’eccezione di rito
(peraltro infondata nel merito) con la quale la O.P.S. deduce
l’inammissibilità del ricorso della Provincia di Campobasso per
l’asserita invalidità della procura ad litem.
Dall’eventuale suo accoglimento, con
conseguente declaratoria dell’inammissibilità dell’appello della
Provincia, la O.P.S. non ritrarrebbe, infatti, alcuna apprezzabile
utilità, posto che l’impugnazione resterebbe, in ogni caso,
validamente sorretta dall’appello della Itagas (nei riguardi della cui
rituale introduzione non è stato formulato alcun rilievo) e che,
quindi, l’impugnazione dovrebbe, comunque, essere decisa nel merito.
3.- Entrambe le appellanti
ripropongono, ancora in via pregiudiziale, le eccezioni di
inammissibilità, sotto diversi profili, del ricorso originario, già
disattese del T.A.R. con motivazione puntualmente criticata da entrambe
le ricorrenti.
La palese infondatezza nel merito del
ricorso in primo grado, per come appresso rilevata ed argomentata,
esime, tuttavia, il Collegio dalla disamina di tali questioni che, a
fronte dell’accertata legittimità delle clausole del bando di gara
colpite dalle doglianze dedotte a sostegno del gravame originario ed
annullate in prima istanza, perdono di rilevanza, avuto riguardo agli
stessi interessi (anche pubblici) fatti valere dalle appellanti, nella
complessiva economia della definizione del giudizio.
4.- Nel merito, i primi giudici hanno,
innanzitutto, giudicato illegittima la prescrizione del bando (punto 9
lett. d busta A n.4) che imponeva, ai fini della documentazione del
requisito di capacità tecnico-professionale, la produzione di un
“certificato rilasciato dall’organo competente dal quale si evince
che il concorrente è in possesso dei requisiti di cui alla legge
n.46/90 lett. c, d, e”, ritenendo tale clausola illegittimamente
riferita, in virtù dell’improprio richiamo normativo, all’esercizio
di attività commerciali, quali l’installazione, la trasformazione,
l’ampliamento e la manutenzione degli impianti, e non, come invece
avrebbe dovuto (in coerenza con la tipologia del servizio nella specie
appaltato), alla diversa attività di verifica e di controllo degli
impianti.
Tale giudizio viene criticato dalle
appellanti che assumono, in sintesi, la correttezza della clausola,
siccome conforme alla prescrizione del regolamento di attuazione della
legge 9 gennaio 1991, n.10 (d.P.R. 26 agosto 1993, n.412) e, in
particolare, al suo allegato I, e, quindi, la sua idoneità a garantire
all’Amministrazione l’acquisizione di documentazione specificamente
comprovante la capacità tecnico-professionale di verifica e controllo
degli impianti oggetto del servizio appaltato.
La società appellata difende, di
contro, il convincimento espresso dai primi giudici in merito alla
inconferenza del certificato richiesto ed all’estraneità
dell’abilitazione ivi attestata al tipo di attività richiesta
all’appaltatore e ribadisce l’illegittimità della relativa
prescrizione del bando.
L’appello è fondato, alla stregua
delle considerazioni di seguito esposte, e va accolto.
Dall’analisi della normativa di
riferimento risulta, invero, agevole rilevare che, come correttamente
sostenuto dalle appellanti (e, in particolare, dalla Itagas), l’art.11
comma 19 del d.P.R. n.412/93 (regolamento di attuazione della legge
n.10/91) stabilisce che, in caso di affidamento ad organismi esterni dei
controlli di cui al comma 18, gli enti competenti devono preventivamente
accertare che gli stessi soddisfino i requisiti minimi di cui
all’allegato I e che tale ultimo documento (introdotto con il d.P.R.
21 dicembre 1999, n.551) prevede, al comma 5 lett.a), che il personale
incaricato deve possedere “una buona formazione tecnica e
professionale, almeno equivalente a quella necessaria per
l’installazione e la manutenzione delle tipologie di impianti da
sottoporre a verifica”.
Dall’esame degli artt.1, 2 e 3 della
legge 5 marzo 1990, n.46 si evince, inoltre, che l’ampia catalogazione
delle tipologie di impianti soggetti alla sua applicazione comprende
anche quelli oggetto della procedura controversa e che la disciplina
dell’abilitazione alla loro installazione, trasformazione, ampliamento
e manutenzione si fonda sulla verifica puntuale del possesso dei
requisiti di capacità tecnico-professionale all’esercizio delle
predette attività.
Ancorché, dunque, la legge n.46/90 si
occupi di regolare un’attività diversa da quella disciplinata dalla
legge n.10/91 (che regola specificamente il servizio oggetto
dell’appalto) e possa, quindi, sembrare improprio il richiamo alla
prima per la documentazione dei requisiti per lo svolgimento di
un’attività riferibile all’ambito applicativo della seconda,
l’espresso rinvio dell’allegato I del d.P.R. n.412/93, che definisce
i requisiti per l’espletamento dell’attività di verifica e di
controllo degli impianti, alla formazione tecnica e professionale
necessaria per la loro installazione e manutenzione non solo consente di
escludere il carattere inconferente del certificato nella specie
prescritto ma impone di giudicare la relativa clausola conforme alla
ricordata previsione regolamentare che stabilisce i requisiti di capacità
in questione per relationem a quelli prescritti per la diversa
attività contemplata dalla legge n.46/90.
Né tale ultima opzione normativa
(tuttavia non censurabile), e, di riflesso, amministrativa, risulta
irrazionale o improvvida, posto che l’attività di controllo degli
impianti, seppur ontologicamente diversa da quella di installazione e di
manutenzione, esige logicamente la conoscenza dei meccanismi di
funzionamento degli impianti e la capacità della loro attivazione e
cura (entrambe certificate alla stregua delle regole fissate dalla legge
n.46/90), sicchè la scelta nella specie contestata, anche prescindendo
dal rilievo assorbente della sua conformità alla normativa di settore,
si rivela (per la parte rimessa alla valutazione discrezionale
dell’Ente) coerente con le finalità del servizio appaltato
(ricognizione della funzionalità degli impianti) e con le competenze
richieste dal corretto esercizio della relativa attività.
Va, in definitiva, esclusa la
sussistenza del vizio ravvisato dai primi giudici nella clausola di cui
al punto 9 lett. d busta A n.4, della quale vanno, invece, sancite la
conformità alla (complessa) normativa di settore e, quindi, la
legittimità.
5.- Il Tribunale molisano ha, inoltre,
accertato l’invalidità della prescrizione di cui al punto 9 lett. d
busta A n.9, che imponeva la documentazione del riferimento ai servizi
di verifica della sicurezza degli impianti del 70 per cento del
fatturato globale dell’impresa partecipante, giudicandola illogica
nonché violativa dei principi della libera concorrenza e della par
condicio nella parte in cui omette di indicare una soglia di
fatturato in cifre assolute.
La relativa censura, dedotta come
secondo motivo del gravame originario, va, tuttavia, dichiarata
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in capo
all’iniziale ricorrente.
Il sicuro difetto in capo all’O.P.S.
del requisito di partecipazione di cui alla clausola appena giudicata
valida impedisce, infatti, di ravvisare in capo alla stessa società
alcun interesse a contestare la legittimità di una prescrizione di un
bando relativo ad una procedura selettiva alla quale non è legittimata
a partecipare.
La censura in questione si rivela,
comunque, immune dai vizi riscontrati dal T.A.R., quand’anche
sottoposta ad una verifica nel merito della sua legalità.
E’ sufficiente, al riguardo,
rilevare, in sintesi, che l’art.13 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n.157 attribuisce alle amministrazioni aggiudicatrici un potere
ampiamente discrezionale nella previsione dei requisiti di capacità
economica e finanziaria, che quelli nella specie prescritti dalla
Provincia risultano coerenti con la finalità di ottenere
l’attestazione della prevalenza della destinazione dell’attività
dell’impresa all’espletamento dell’attività appaltata e che
l’omessa fissazione di una soglia di fatturato in cifre assolute non
implica alcuna distorsione della concorrenza o della regolarità del
confronto competitivo, limitandosi a consentire la partecipazione alla
gara di imprese, anche piccole, ma altamente specializzate nei servizi
in questione (con sicuro vantaggio, e senza alcun pregiudizio, per
l’amministrazione, anche tenuto conto che l’idoneità tecnica ed
organizzativa risulta accertata con diverse prescrizioni).
6.- Alle suesposte considerazioni
conseguono, in definitiva, l’accoglimento dei ricorsi (riuniti) e, in
riforma della decisione appellata, la reiezione del ricorso n.479/01
proposto dalla O.P.S. dinanzi al T.A.R. del Molise.
7.- La complessità della questione
principalmente trattata giustifica la compensazione per intero tra tutte
le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riunisce i
ricorsi indicati in epigrafe, li accoglie e, in riforma delle decisioni
appellate, respinge i ricorsi proposti in primo grado dalla O.P.S.;
dichiara compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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