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Consiglio di
stato - Sezione VI - Decisione 9 ottobre 2003 n. 6070
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Gare d'appalto
Offerta - Ribasso -
Indicato in lettere - Errata prescrizione ribasso in centesimi e non in
millesimi - Correzione del ribasso numerico in centesimi - Illegittima
FATTO
L’appello è
diretto contro le sentenze n. 563 del 18 maggio 2001, n. 1254 del 19
novembre 2001 e n. 7 del 10 gennaio 2002, pronunciate tra le parti dal
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna sui ricorsi n. 366
del 1999, proposto dalla Società Generale Appalti s.a.s. - So.Gen.A., e
nn. 624 e 887 del 1999 avanzati dall’impresa Solinas geom. Salvatore.
Con il primo
ricorso n. 366 del 1999 la So.Gen.A. aveva impugnato il provvedimento
con il quale il Consorzio odierno appellante l’aveva esclusa dalla
gara d'appalto, indetta con deliberazione n. 19 del 17 luglio 1998 per l’affidamento
dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto
"B" della seconda fase di intervento della zona industriale,
unitamente a tutti gli atti presupposti tra i quali, in particolare, il
verbale di gara e l’eventuale provvedimento di aggiudicazione alla
Sarda Costruzioni Opere Pubbliche s.r.l. - Sa.Co.P., il bando di gara e
la deliberazione d’indizione della gara.
Gli altri due
ricorsi erano stati avanzati dall’impresa Solinas geom. Salvatore per
l’annullamento del verbale in data 12 gennaio 1999 con il quale la
Sa.Co.P. s.r.l. era stata dichiarata aggiudicataria dell’appalto,
oltre che dei precedenti atti di gara e del bando (ricorso n. 624/99),
nonché della deliberazione n. 3 in data 1 marzo 1999 con la quale il
Consiglio d’amministrazione del Consorzio aveva definitivamente
aggiudicato l’appalto alla predetta Società (ricorso n. 887/99).
Riuniti i
ricorsi, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha
disposto incombenti istruttori con le sentenze n. 563 del 18 maggio 2001
e n. 1254 del 19 novembre 2001.
In corso di
giudizio sono sopravvenute le deliberazioni n. 11 in data 29 maggio 2001
e n. 12 del 14 giugno 2001, con le quali il Presidente del Consorzio, in
esito al procedimento aperto in esecuzione della decisione
interlocutoria n. 563 del 2001, ha nuovamente aggiudicato la gara alla
Sa.Co.P. s.r.l., avverso le quali entrambe le ricorrenti hanno esteso l’impugnazione
a mezzo di motivi aggiunti
Con la sent. n.
7 del 10 gennaio 2002, decidendo la controversia, il Tribunale ha
dichiarato inammissibile il ricorso n. 624/99; ha accolto il ricorso n.
887/99, annullando la citata deliberazione n. 12 in data 14 giugno 2001
del Presidente del Consorzio ed ha dichiarato improcedibile il ricorso
n. 366/99.
Il Consorzio
appellante chiede l’annullamento di tutte e tre le sentenze, in quanto
errate ed ingiuste, considerata la tardività dei ricorsi della Solinas
e l’inammissibilità dei motivi aggiunti da questa formulati contro la
deliberazione presidenziale n. 12 del 2001, nonché l’infondatezza
della tesi di merito accolta dal Tribunale e, comunque, il difetto di
giurisdizione.
Si è
costituita in giudizio la Solinas, la quale ha controdedotto al gravame,
concludendo per la sua reiezione perché inammissibile ed infondato. Ha
proposto, altresì appello incidentale subordinato, in accoglimento del
quale ha chiesto l’annullamento delle deliberazioni del Presidente del
Consorzio per i motivi implicitamente ed erroneamente disattesi dal
giudice di primo grado, in questa sede espressamente riproposti.
Entrambe le
parti hanno chiesto il ristoro delle spese di giudizio.
La causa è
stata trattata all’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2003, nella
quale, sentito il difensore presente, il Collegio si è riservata la
decisione.
DIRITTO
Può
prescindersi dall’esame dei profili d’inammissibilità dell’appello,
rappresentati dall’appellata, stante l’infondatezza del ricorso nel
merito.
Per la migliore
comprensione della controversia, peraltro, occorre premettere alcuni
cenni di fatto.
Il Consorzio
per la Zona Industriale d’Interesse Regionale (Z.I.R.) di Siniscola ha
celebrato in data 12 gennaio 1999 la gara d’appalto dei lavori per la
realizzazione delle opere d’urbanizzazione del comparto "B"
della seconda fase d’intervento della zona industriale. La gara è
stata aggiudicata in via definitiva alla Sarda Costruzioni Opere
Pubbliche (Sa.Co.P.) s.r.l. con deliberazione n. 3 in data 1 marzo 1999
del Consiglio d’amministrazione del Consorzio.
Contro gli atti
della procedura hanno proposto impugnazione, anche a mezzo di successivi
motivi aggiunti, la Società Generale Appalti s.a.s. (So.Gen.A. s.a.s.),
che ne era stata esclusa, e l'impresa Solinas geom. Salvatore.
Entrambe le
ricorrenti hanno dedotto, tra l’altro, che l’aggiudicazione era
avvenuta sulla base di un errato calcolo della media delle offerte,
avendo il Consorzio male interpretato, come recante il ribasso del
28,950% sul prezzo a base d’asta, l'offerta della concorrente Merella
s.r.l., che aveva offerto "… un ribasso del 20,895% (diconsi lire
venti e centesimi ottocentonovantacinque per ogni cento lire di lavori
eseguiti e contabilizzati)".
Ritenuto
opportuno conoscere l’importo delle offerte della So.Gen.A. e di altre
tre concorrenti, anch’esse escluse per aver presentato in modo
irrituale la documentazione di gara, il T.A.R. ha disposto, con
decisione n. 563 in data 18 maggio 2001, che il Consorzio provvedesse
all’apertura delle relative buste in seduta pubblica e con lo stesso
procedimento seguito in precedenza per l’apertura dei plichi degli
altri partecipanti, comunicando la data dell’operazione a tutte le
ditte che avevano presentato offerta.
A tanto ha
provveduto il Presidente del Consorzio, il quale con propria
deliberazione n. 11 in data 29 maggio 2001 ha riaperto la gara,
fissandola per il giorno 16 aprile 2001 ed informandone tutte le imprese
concorrenti. Alla data stabilita, il Presidente ha verificato i
documenti delle imprese in precedenza escluse, escludendone nuovamente
una in quanto priva del requisito d’iscrizione richiesto dal bando di
gara, ha preso conoscenza delle offerte delle altre tre imprese.
Successivamente, previo ricalcolo della soglia di anomalia, ha
nuovamente aggiudicato l’appalto alla Sa.Co.P. con deliberazione
presidenziale n. 12 in data 14 giugno 2001, impugnata da entrambe le
ricorrenti con motivi aggiunti.
È seguita la
sentenza n. 1254 del 19 novembre 2001, con la quale il Tribunale ha
ordinato al direttore del Consorzio Z.I.R. di calcolare la media delle
offerte e di individuare il potenziale vincitore dell’appalto
assumendo il ribasso offerto dalla ditta Merella s.r.l. come pari al
20,895%.
Tanto premesso,
va subito dissipato ogni dubbio sulla giurisdizione, trattandosi di
controversia concernente una procedura di affidamento di lavori di
pubblica utilità, svolta da soggetto comunque tenuto all’applicazione
della normativa comunitaria e nazionale di settore, e come tale
assegnata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a
norma dell’art. 33, c. 2, lett. d), del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80,
come modificato dall’art. 7 della L. 21 luglio 2000 n. 205, e dell’art.
23 bis, c. 1, lett. b, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall’art.
4 della stessa L. n. 205 del 2000.
Deve essere,
altresì, preliminarmente esclusa l’appellabilità delle sentenze n.
563 del 18 maggio 2001, n. 1254 del 19 novembre 2001, attesa la loro
natura interlocutoria.
Quanto alla
sentenza n. 7 del 10 gennaio 2002, il Consorzio appellante ne sostiene l’erroneità,
sotto un primo profilo, per avere il giudice di primo grado considerato
la deliberazione presidenziale 14 giugno 2001 n. 12 come provvedimento
di rinnovazione, nell’esercizio di poteri di autotutela, della fase
conclusiva della procedura concorsuale, e non come atto meramente
esecutivo dell’incombente istruttorio disposto con la prima sentenza
interlocutoria (n. 563 del 18 maggio 2001), qual esso era.
La censura è
infondata. Che il Presidente del Consorzio abbia travalicato il compito
assegnatogli con detta sentenza, di acquisire e comunicare al giudice l’importo
delle offerte presentate dalle concorrenti escluse per irrituale
presentazione della documentazione di gara, emerge agevolmente già dall’esposizione
dei fatti che precede e risulta, ad ogni modo, dal testo della citata
deliberazione, che sulla base di nuovo calcolo della media e della
soglia di anomalia reca la nuova e definitiva aggiudicazione dell’appalto.
Ne consegue
che, rinnovata la procedura concorsuale a partire dalla fase dell’ammissione
dei concorrenti, le determinazini adottate a questo riguardo nella
seduta del 14 giugno 2001 hanno preso luogo di ogni altra precedente. Di
tal che non ha pregio alcuno neppure l’appunto che l’Amministrazione
appellante rivolge al primo giudice di non essersi pronunciato sulla
legittimità delle esclusioni disposte in precedenza.
Sotto altro
profilo, secondo l’appellante, la sentenza n. 7 del 2002 meritebbe di
essere annullata perché nell’atto di motivi aggiunti, con il quale l’impugnazione
è stata estesa al provvedimento n. 12 del 2001 del Presidente del
Consorzio, l’Impresa Solinas non ha specificato la censura, poi
accolta, relativa all’errata lettura dell’offerta della ditta
Merella, ma si è limitata a fare generico rinvio all’originario
ricorso; ricorso, per altro, irricevibile siccome tardivo. Il Tribunale,
pertanto, avrebbe violato il principio della domanda, impedendo il
corretto esplicarsi del contraddittorio.
Ritiene il
Collegio che la doglianza sia da respingere.
Manca, in primo
luogo, una prova rigorosa della tardività del ricorso n. 887 del 1999,
non risultando in maniera incontrovertibile la piena conoscenza da parte
dell’impresa Solinas, prima del termine per ricorrere, della
deliberazione n. 3 in data 1 marzo 1999 del Consiglio d’amministrazione
del Consorzio, che di quel ricorso formava oggetto.
In secondo
luogo, la fattispecie va considerata alla luce dei principi affermati,
riguardo all’introduzione della materia del contendere nel processo
amministrativo, con l’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, come
modificato dall’art. 1 della L. 21 luglio 2000 n. 205.
Con la
disposizione che "tutti i provvedimenti adottati in pendenza del
ricorso tra le stesse parti, connessi all’oggetto del ricorso stesso,
sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti", si
statuisce, invero, un principio che, se sotto l’aspetto formale è di
concentrazione in un unico processo di tutte le impugnazioni relative
alla medesima controversia, sotto quello sostanziale afferma la
necessità che la vicenda contenziosa tra l’Amministrazione ed il
privato sia sottoposta al giudice nella sua interezza e complessità. Da
ciò consegue un indubbio arricchimento dei poteri del giudice, il quale
è posto nelle condizioni di adottare la decisione più adeguata al caso
concreto, proprio grazie alla più piena cognizione che egli in tal modo
ha della materia del contendere, anche nei suoi profili dinamici
determinati dalla sopravvenienza di nuovi atti e provvedimenti dell’Amministrazione.
Questa visione
più sostanzialistica del giudizio amministrativo comporta, altresì, da
un lato un’attenuazione dei formalismi nella prospettazione delle
contrapposte ragioni delle parti in causa e, dall’altro, una maggiore
libertà ed ampiezza d’indagine ed apprezzamento da parte del
giudicante.
Al riguardo,
peraltro, deve richiamarsi il principio affermato da tempo che impone al
giudice amministrativo di procedere all’individuazione dei motivi di
gravame tenendo conto, non solo delle censure espressamente enunciate,
ma anche di quelle che, pur se formalmente non esposte, possono essere
desunte, quale sostanziale contenuto dell’impugnazione, dall’esposizione
dei fatti e, ad ogni modo, dal contesto del ricorso. Principio, questo,
che alla luce della nuova disciplina dettata dall’art. 21 della L. n.
1034 del 1971 di cui s’è detto, non può che essere confermato, con i
soli adattamenti imposti dalla presenza di una pluralità di atti
introduttivi del materiale contenzioso riuniti in un unico processo.
Le
considerazioni ora svolte consentono al Collegio di ritiene che, nel
caso di specie, il rinvio, operato nell’atto di motivi aggiunti alle
doglianze esposte nel ricorso principale, costituisce formulazione di
queste sufficiente alla loro proposizione anche nei confronti dei
provvedimenti contro i quali l’impugnazione per motivi aggiunti è
rivolta. Così aderendo al convincimento espresso nella sentenza
appellata.
Questa, per
altro, è da condividere anche quanto alla soluzione data alla questione
concernente il ribasso d’asta offerto dalla ditta Merella.
Secondo
orientamento giurisprudenziale costante (cfr., per tutte, Con. Stato,
Sez. V, 6 maggio 1997 n. 466; id. 21 ottobre 1995 n. 1467), nella
valutazione delle offerte in una gara d'appalto pubblico, non sussiste
discordanza d'espressione tra offerta in cifre ed offerta in lettere,
tale da dover giustificare la prevalenza di quest'ultima ai sensi
dell'art. 72 R.D. 23 maggio 1924 n. 827, nel caso in cui l'offerta in
cifre sia erroneamente formulata, con tre cifre decimali, in centesimi,
anziché in millesimi, stante l'immediata riconoscibilità dell'errore
in cui l'offerente è incorso. Non v’è dubbio, infatti, che, nella
specie, il numero 20,895, enunciato in lettere con l’espressione
"venti e centesimi ottocentonovantacinque" si legga e
significhi venti e 895 millesimi, secondo il corretto valore aritmetico
corrispondente all'espressione numerica adoperata, e non ventotto e
novantacinque centesimi, come del tutto abitrariamente l’ha inteso
correggere l’Amministrazione.
L’appello
principale va, in conclusione, respinto e quello incidentale subordinato
va, conseguentemente, dichiarato improcedibile per difetto d’interesse.
Spese e
competenze del grado di giudizio seguono, come per regola, la
soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello
principale e dichiara improcedibile quello incidentale.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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