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Consiglio di Stato - Sezione VI - Decisione 10 gennaio 2003 n. 67
Contratti della
Pubblica Amministrazione Appalti pubblici - Criteri di
aggiudicazione - Offerta economicamente piu' vantaggiosa - Valutazione
offerta - Motivazione valutazione - Punteggio numerico - Criteri di
valutazione dettagliati - Previsione limiti minimi e massimi punteggio
numerico
FATTO e
DIRITTO
1. Il
Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Napoli
ha bandito una gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria
(categoria 12CP867) per la progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, piani di sicurezza e fascicoli tecnici di cui al D.Lgs. n.
494/1996 e successive modifiche nonché direzione dei lavori per
<<lavori di recupero, adeguamento sismico dell’immobile sito
nell’agglomerato industriale A.S.I. di Acerra da destinare a centro
servizi alle imprese>>.
Il
bando di gara è stato pubblicato su G.U. del 16 agosto 2001, n. 189.
In
prosieguo sono state diramate le lettere invito.
Il
criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Nella
seduta riservata del 5 novembre 2001 la commissione giudicatrice ha
individuato i subpesi e i subelementi di valutazione rispetto agli
elementi base indicati nel bando di gara e nella lettera invito.
Risultava
aggiudicatario il raggruppamento di professionisti odierno
controinteressato, mentre l’odierno appellante si classificava al
secondo posto.
2. Il
raggruppamento di professionisti odierno appellante proponeva ricorso al
T.A.R. per la Campania.
Il
giudice adito definiva la causa con sentenza immediata in forma breve,
in esito all’udienza cautelare, con cui:
respingeva il
primo motivo di ricorso, con cui si lamentava l’erronea attribuzione
di punteggio per i subelementi b) e c), in base al rilievo che il
punteggio sarebbe stato dalla commissione correttamente assegnato sulla
base dei dati di fatto emergenti dall’offerta;
dichiarava
inammissibili per difetto di interesse tutti gli altri motivi di
ricorso.
Ha
proposto appello il raggruppamento originario ricorrente, riproponendo
tutti i motivi di cui al ricorso di primo grado.
3. Quanto
al primo motivo (dell’appello e del ricorso di primo grado), con lo
stesso si deduce che:
il bando di
gara nel prevedere l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, stabiliva tre elementi di valutazione e
relativo punteggio massimo:
merito tecnico,
punti 40;
caratteristiche
qualitative metodologie e tecniche, punti 40;
prezzo, punti
20;
la lettera
invito e la commissione hanno suddiviso l’elemento <<merito
tecnico>> in subelementi, tra cui, per quel che qui interessa:
elenco dei
titoli di studio e professionali dei prestatori di servizio e/o dei
dirigenti dell’impresa concorrente nonché dei responsabili che
saranno utilizzati, in caso di aggiudicazione, per la prestazione del
servizio;
indicazione del
numero medio dei dipendenti;
la commissione
di gara ha poi ulteriormente suddiviso tali subelementi stabilendo, per
quel che qui interessa, che:
per un solo
geologo, l’attribuzione di punti 6; per più di un geologo,
l’attribuzione di punti 8;
per il titolo
di studio diploma di laurea, con riferimento al voto finale, un massimo
di 15 punti per ciascun laureato, come segue: punti 15 per voto di
laurea 110 e lode; punti 12 per voto di laurea 110; punti 9 per voto di
laurea compreso tra 105 e 109; punti 6 per voto di laurea compreso tra
101 e 104; punti 3 per voto di laurea compreso tra 66 e 100.
L’appellante
lamenta di aver indicato tre professionisti con voto di laurea pari a
110 e lode, sicché avrebbe dovuto conseguire il punteggio massimo di
15, mentre si è visti assegnare solo 9 punti.
Lamenta
inoltre che pur avendo indicato più di un geologo, si è visti
assegnare solo punti 6 anziché 8.
Rivendica,
in sintesi, l’attribuzione di ulteriori punti 8, che le avrebbero
consentito l’aggiudicazione dell’appalto.
4. Il
mezzo è infondato.
Si
controverte dell’aggiudicazione di un appalto di servizi di
progettazione, soggetto al D.Lgs. n. 157/1995 e alla L. n. 109/1994, da
affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
4.1. Giova
anzitutto osservare che il bando di gara si è limitato ad indicare i
tre elementi di valutazione sopra indicati e il relativo punteggio
massimo.
La
lettera invito, a sua volta, ha specificato che il criterio del merito
tecnico sarebbe stato individuato in relazione agli elementi di cui
all’art. 14, comma 1, lettere b), c), d), e), D.Lgs. n. 157/1995 (pag.
3 della lettera invito).
Lo
<<schema per la formulazione dell’offerta>> allegato alla
lettera invito, con riferimento al merito tecnico chiede l’indicazione
degli elementi per la dimostrazione della capacità tecnica di cui
all’art. 14, D.Lgs. n. 157/1995. In particolare, per quel che qui
interessa, era richiesta l’indicazione (con puntuale e testuale
richiamo all’art. 14, lett. b), D.Lgs. n. 157/1995) di: <<elenco
dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizio e/o dei
dirigenti dell’impresa concorrente nonché dei responsabili che
saranno utilizzati, in caso di aggiudicazione, per la prestazione del
servizio>>.
Sempre
la lettera invito (pag. 4, righi 1 e 2) facoltizza la commissione
giudicatrice, prima dell’apertura dei plichi, a procedere
all’eventuale suddivisione in ulteriori subelementi, come previsto
dall’art. 3, comma 3, del D.P.C.M. n. 116/1997.
A
sua volta, l’art. 3, co. 3, D.P.C.M. 27 febbraio 1997, n. 116 – in
vigore all’epoca della gara per cui è processo – stabilisce che la
commissione giudicatrice, prima dell'apertura dei plichi, può
suddividere gli elementi di valutazione dell’offerta in sub-elementi;
in questo caso ne determina i relativi sub-pesi e ne fissa il limite
massimo di apprezzamento, in stretta aderenza all'oggetto del servizio.
4.2. Ciò
premesso in diritto, giova in fatto osservare che per quanto riguarda la
valutazione dei titoli di studio e professionali, essendo stato
richiamato l’art. 14, lett. b), D.Lgs. n. 157/1995, senza ulteriori
specificazioni, risulta in maniera chiara e non equivoca che sarebbero
stati valutati i titoli di studio di tutti i soggetti indicati nel
citato art. 14, lett. b), vale a dire: i prestatori del servizi, i
dirigenti dell’impresa concorrente, i soggetti da utilizzare per la
prestazione del servizio in caso di aggiudicazione.
I
concorrenti avevano l’onere di indicare i titoli di studio di tutti
tali soggetti, ed erano resi edotti che i titoli di studio sarebbero
stati valutati con riguardo a tutti tali soggetti.
Posto
che la commissione ha specificato tale elemento – come poteva,
avendone ricevuto facoltà dalla lettera invito – stabilendo il
punteggio massimo di 15 per il diploma di laurea, e indicando il
punteggio da assegnare da 0 a 15 a seconda del voto di laurea, era anche
chiaro il modus procedendi da seguire:
individuare
tutti i soggetti di cui all’art. 14, lett. b), D.Lgs. n. 157/1995
muniti di laurea;
individuare il
voto di laurea da ciascuno conseguito e attribuire a ciascuno un
punteggio tra 0 e 15;
procedere alla
media, vale a dire sommare i punteggi di ciascun soggetto e dividere la
somma per il numero dei soggetti;
il risultato
così conseguito era il punteggio da assegnare per tale elemento.
4.3. Ora,
la pretesa di parte appellante, si fonda sul rilievo che la commissione
avrebbe dovuto valutare il voto di laurea di soli tre soggetti indicati
nell’offerta; avendo ognuno il voto di laurea di 110 e lode, doveva
essere attribuito il punteggio massimo di 15.
Ma
tale pretesa non è corretta. Nell’offerta sono indicati tutti i
prestatori di servizi e dirigenti, e soggetti che avrebbero reso il
servizio in caso di aggiudicazione. Di tali soggetti, ve ne sono 8 con
diploma di laurea. La Commissione ha pertanto individuato il voto di
laurea per ognuno di essi, assegnato il relativo punteggio e proceduto
alla media, pervenendo al risultato di 9, non potendo tutti e otto
vantare il voto massimo di laurea.
4.4. Quanto
poi alla pretesa di parte appellante di avere più di un geologo, e di
meritare dunque 8 punti anziché 6, anche in tal caso occorre fare
riferimento all’offerta come in concreto articolata: dalla stessa si
evince la presenza di un solo geologo, per cui correttamente è stato
attribuito il punteggio di 6.
5. Per
quanto esposto, va respinto il primo motivo dell’appello e del ricorso
di primo grado.
Vanno
ora esaminati i restanti motivi del ricorso di primo grado, che il
T.A.R. ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse.
Va
sul punto condivisa la censura di parte appellante, secondo cui anche a
seguito della reiezione del primo motivo di ricorso, permane
l’interesse all’esame delle restanti censure.
Invero,
tali censure investono, in radice, l’operato della commissione di gara
e i criteri di valutazione da essa fissati, sicché, in caso di
accoglimento, deriverebbe al ricorrente il vantaggio strumentale del
rinnovo della gara.
6. Con il
secondo motivo di appello si ripropone il secondo motivo del ricorso di
primo grado, non esaminato dal T.A.R.
Si
lamenta il difetto e l’insufficienza della motivazione, l’eccesso di
potere per genericità del bando, della lettera invito e dei criteri
determinati dalla commissione, l’arbitrarietà dell’amministrazione,
la violazione del giusto procedimento di gara e del principio di
imparzialità. Nel dettaglio si osserva che la commissione ha previsto
l’assegnazione di 15 punti per i titoli di studio, da un minimo ad un
massimo a seconda del voto di laurea, senza chiarire come tale punteggio
andava ripartito tra i vari partecipanti ad un raggruppamento
temporaneo.
Inoltre
sarebbe illegittimo attribuire un mero punteggio numerico alle
componenti della offerta senza una ulteriore motivazione specifica.
6.1. Il
mezzo è infondato.
Come
già osservato nel par. 4.1. e nel par. 4.2., il bando di gara si è
limitato ad indicare i tre elementi di valutazione dell’offerta e il
relativo punteggio massimo.
La
lettera invito, a sua volta, ha specificato che il criterio del merito
tecnico sarebbe stato individuato in relazione agli elementi di cui
all’art. 14, comma 1, lettere b), c), d), e), D.Lgs. n. 157/1995 (pag.
3 della lettera invito).
Lo
<<schema per la formulazione dell’offerta>> allegato alla
lettera invito, con riferimento al merito tecnico chiede l’indicazione
degli elementi per la dimostrazione della capacità tecnica di cui
all’art. 14, D.Lgs. n. 157/1995. In particolare, per quel che qui
interessa, era richiesta l’indicazione (con puntuale e testuale
richiamo all’art. 14, lett. b), D.Lgs. n. 157/1995) di: <<elenco
dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizio e/o dei
dirigenti dell’impresa concorrente nonché dei responsabili che
saranno utilizzati, in caso di aggiudicazione, per la prestazione del
servizio>>.
Essendo
stato richiamato l’art. 14, lett. b), D.Lgs. n. 157/1995, senza
ulteriori specificazioni, risulta in maniera chiara e non equivoca che
sarebbero stati valutati i titoli di studio di tutti i soggetti indicati
nel citato art. 14, lett. b), vale a dire: i prestatori del servizi, i
dirigenti dell’impresa concorrente, i soggetti da utilizzare per la
prestazione del servizio in caso di aggiudicazione.
I
concorrenti avevano l’onere di indicare i titoli di studio di tutti
tali soggetti, ed erano resi edotti che i titoli di studio sarebbero
stati valutati con riguardo a tutti tali soggetti.
Posto
che la commissione ha specificato tale elemento – come poteva,
avendone ricevuto facoltà dalla lettera invito – stabilendo il
punteggio massimo di 15 per il diploma di laurea, e indicando il
punteggio da assegnare da 0 a 15 a seconda del voto di laurea, era anche
chiaro il modus procedendi da seguire:
individuare
tutti i soggetti di cui all’art. 14, lett. b), D.Lgs. n. 157/1995
muniti di laurea;
individuare il
voto di laurea da ciascuno conseguito e attribuire a ciascuno un
punteggio tra 0 e 15;
procedere alla
media, vale a dire sommare i punteggi di ciascun soggetto e dividere la
somma per il numero dei soggetti;
il risultato
così conseguito era il punteggio da assegnare per tale elemento.
Deve
dunque escludersi che vi sia stata genericità e indeterminatezza del
criterio di assegnazione del punteggio per i titoli di studio.
6.2. Va
respinta anche la seconda parte della censura con cui si lamenta
l’insufficienza del solo punteggio numerico.
Il
solo punteggio numerico può essere ritenuto una sufficiente motivazione
in relazione agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa quando i criteri prefissati di valutazione siano, come
sono nel caso di specie, estremamente dettagliati, sicché anche il solo
punteggio numerico, di cui sono prestabiliti il minimo e il massimo, è
idoneo a dimostrare la logicità e congruità del giudizio tecnico. Non
senza considerare che l’obbligo di motivazione è imposto dall’art.
3, L. n. 241/1990, per i provvedimenti, vale a dire gli atti finali del
procedimento, e non anche per gli atti preparatori, quali gli atti di
giudizio.
7. Con il
terzo motivo di appello viene riproposto il terzo motivo del ricorso di
primo grado. Si lamenta il difetto di motivazione e l’eccesso di
potere per genericità di bando, lettera invito e criteri fissati dalla
commissione. In particolare, sarebbero illogici i punteggi assegnati per
le voci relative alle caratteristiche qualitative metodologiche e
tecniche.
Il
mezzo impinge nel merito delle valutazioni riservate
all’amministrazione e come tale è inammissibile.
8. Con il
quarto motivo di appello viene riproposto il quarto motivo del ricorso
di primo grado.
Si
lamenta che i criteri di valutazione prefissati dalla commissione non
sono stati resi pubblici; che i criteri fissati dalla commissione non
sarebbero una specificazione degli elementi di valutazione, ma una loro
inammissibile integrazione.
Ancora,
sarebbero illogici i criteri relativi al merito tecnico, il punteggio
previsto per il numero dei dipendenti, il punteggio previsto per
hardware e software.
Ancora,
l’offerta economicamente più vantaggiosa avrebbe dovuto essere
determinata con il metodo del confronto a coppie.
Infine,
la commissione avrebbe dovuto verificare il numero di pagine delle
relazioni di offerta, che non poteva essere superiore a venti a pena di
esclusione.
8.1. Il
mezzo è infondato.
La
commissione era solo tenuta a fissare i criteri di valutazione delle
offerte prima della loro apertura, ma non era tenuto a farlo in seduta
pubblica.
Inoltre
la commissione aveva il potere in virtù di bando e lettera invito di
specificare i criteri di valutazione, come ha fatto, senza compiere
inammissibili integrazioni.
Le
censure di illogicità dei criteri e punteggi impingono il merito delle
scelte dell’amministrazione e sono pertanto inammissibili.
E’
inammissibile, perché indimostrata, la censura secondo cui la
commissione avrebbe omesso di verificare il numero di pagine delle
relazioni di offerta, né è dimostrato che vi fossero offerte che
superassero il limite delle venti pagine.
Quanto
alla censura di violazione dell’art. 64, D:P.R. n. 554/1999, per
omesso utilizzo del metodo del confronto a coppie per determinare
l’offerta economicamente più vantaggiosa, la stessa è infondata
perché la commissione ha seguito i criteri di valutazione delle offerte
indicati nel bando e nella lettera invito. Occorreva, se del caso,
impugnare la lex specialis di gara sotto tale profilo, ma nel ricorso di
primo grado mancano censure in tal senso.
9. Con il
quinto motivo di appello si ripropone il quinto motivo del ricorso di
primo grado. Si lamenta la violazione dell’art. 70, co. 1, D:P.R. n.
554/1999 e dell’art. 10, co. 1 quater, L. n. 109/1994. Si osserva che
in base al citato art. 70 la stazione appaltante doveva verificare il
possesso dei requisiti di partecipazione dei concorrenti in applicazione
dell’art. 10, L. n. 109/1994. Invece, sarebbe mancata la verifica a
campione.
9.1. Il
mezzo è infondato.
L’art.
70, co. 1, D.P.R. n. 554/1999, in relazione alla verifica del possesso
dei requisiti dei concorrenti in un appalto di servizi di progettazione,
richiama l’art. 10, co. 1 quater, dettato per gli appalti di lavori
pubblici, nei limiti della compatibilità.
E’
perciò da ritenere necessario che vi sia la verifica dei requisiti, ma
non anche che si proceda con il metodo del controllo a campione.
10. Con il
sesto motivo di appello si ripropone il sesto motivo del ricorso di
primo grado. Si lamenta la violazione dell’art. 25, D.Lgs. n. 157/1995
sotto il profilo che sarebbe stato attribuito all’elemento
<<prezzo>> un peso notevolmente inferiore (20 punti su 100)
rispetto agli altri elementi.
10.1. Il
mezzo è infondato.
Nel
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa l’amministrazione non è tenuta a dare importanza
prevalente all’elemento <<prezzo>>, potendo dare priorità
ad altri elementi.
11. Con il
settimo motivo di appello si ripropone il settimo motivo del ricorso di
primo grado. Si lamenta la violazione dell’art. 4, co. 12 bis, D.L. n.
65/1989: sarebbe illegittima la fissazione di un tetto massimo al
ribasso, nella misura del 20%, stabilita nella lettera invito.
La
fissazione di un tetto massimo del ribasso, sancita dall’art. 4, co.
12 bis, citato, varrebbe solo per gli appalti di lavori pubblici.
La
censura, a prescindere da ogni valutazione sulla sua fondatezza o meno,
è inammissibile perché rivolta contro una prescrizione della lettera
invito immediatamente lesiva, essendo volta a imporre un requisito
dell’offerta e dunque della partecipazione alla gara. Come tale, la
censura avrebbe dovuto essere fatta valere mediante tempestiva
impugnazione della lettera invito.
12. Per
quanto esposto, l’appello va respinto.
Le
spese di lite possono tuttavia essere compensate in considerazione della
complessità delle questioni.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta),
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
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