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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 10 novembre 2003 n. 7134
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Gare d'appalto
Offerta - Ribasso - Errata indicazione dei prezzi unitari - Conseguenze
- Correzione da parte dell'amministrazione in base al ribasso in
percentuale indicato
Offerta - Ribasso - Mancata indicazione dei prezzi unitari in lettere -
Conseguenza - Individuazione del prezzo da quello espresso dal ribasso
in cifre
Fatto
Con la sentenza
in epigrafe, resa in forma semplificata, è stato respinto il ricorso
proposto dalla ditta Piccola Grande Impresa di Giuliani Donato avverso i
provvedimenti del Comune di Copertino, con i quali, esclusa l’offerta
della ditta Calabrese Costruzioni s.r.l., ha aggiudicato alla impresa
Pellé l’appalto di lavori di sistemazione stradale.
La ricorrente
sosteneva che l’aggiudicazione era illegittima in quanto determinata a
seguito della esclusione di una offerta che invece doveva ritenersi
ammissibile.
Con l’appello
la ditta Giuliani ripropone la censura e chiede che la sentenza sia
riformata.
Il Comune di
Copertino si è costituito in giudizio per resistere all’impugnazione.
Alla camera di
consiglio del 4 novembre 2003 fissata per l’esame della domanda di
sospensione della sentenza, la Sezione, sentite le parti, tratteneva la
causa per l’adozione della decisione di merito, a norma dell’art.
21, commi 11 e 16, della legge n. 1034 del 1979, come modificata dall’art.
9 della legge n. 205 del 2000.
DIRITTO
L’appello è
fondato.
L’offerta, la
cui esclusione ha determinato il mutamento della media, con pregiudizio
dell’appellante, aggiudicataria provvisoria, è stata ritenuta non
ammissibile perché i prezzi unitari, indicati in cifre, non erano stati
indicati anche in lettere, in violazione di una precisa prescrizione del
bando, che la Commissione ha considerato stabilita a pena di esclusione.
L’avviso,
fatto proprio dalla sentenza di primo grado, non può essere condiviso
alla stregua della normativa regolamentare che disciplina la procedura.
Merita di
essere segnalato in particolare l’art. 90 comma 7 del d.P.R. n. 554
del 1999, a norma del quale, coerentemente con quanto prescritto nel
comma 6, il dato decisivo di riferimento per la determinazione dei
prezzi unitari è rappresentato dal ribasso percentuale, in base al
quale, non solo si identifica l’offerta (comma 6), ma si effettua la
correzione delle eventuali discordanze tra i prezzi unitari, comunque
indicati, e la detta percentuale, adeguandoli a quest’ultima (Cons. St.,
Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6767).
Se, dunque,
può convenirsi che la prescrizione regolamentare circa la indicazione
in cifre e lettere dei prezzi unitari sia destinata a presidiare un
interesse pubblico alla chiarezza dell’offerta, emerge con certezza
dal dato testuale citato la irrilevanza degli eventuali errori commessi
nella redazione dell’offerta per quanto concerne i prezzi unitari, in
quanto se ne prevede la correzione alla stregua della percentuale di
ribasso.
La omessa
indicazione in lettere dei prezzi unitari non può essere considerata
infrazione più grave della eventuale discordanza con il dato in cifre,
posto che il dato mancante (o errato) può essere ricavato (o corretto),
in entrambi i casi con la semplice operazione matematica di applicazione
della percentuale di ribasso.
Deve quindi
farsi applicazione di noti principi giurisprudenziali che, nella materia
in esame, impongono di valutare la portata di una clausola del bando
che, come nella specie, commina l’esclusione in termini generali e
onnicomprensivi, alla stregua dell’interesse che la norma violata è
destinata a presidiare, e, ove non sia ravvisabile la lesione di un
interesse pubblico effettivo e rilevante, accordano la preferenza al
favor partecipationis (Cons. St., Sez. V, 16 gennaio 2002 n. 226; 4
aprile 2002 n. 1857).
Le spese
possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in
epigrafe, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata,
accoglie il ricorso primo grado;
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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