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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 13 febbraio 2003 n. 760
Contratti della
Pubblica Amministrazione
Appalti Pubblici - Dichiarazioni a corredo dell'offerta - Presa visione
delle condizioni locali - Documenti e luoghi
F A T T O
1) - Con la
sentenza appellata il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla società
Eurmatik s.r.l. per l’annullamento dell’aggiudicazione a favore
della società l’Automatica s.r.l. della gara indetta dall’Università
degli Studi dell’Insubria per la concessione di autorizzazione all’installazione
e gestione del servizio di distribuzione automatica di generi di
ristoro.
In particolare,
la ricorrente in primo grado aveva censurato il fatto che la società l’Automatica
non aveva reso una dichiarazione specificamente prevista dal bando di
gara e, in particolare, dal modello di offerta al bando stesso allegato.
Tale
dichiarazione è stata poi richiesta all’Automatica s.r.l.
direttamente dal seggio di gara e trascritta in calce all’offerta
stessa, come risulta dal verbale.
2) - Il TAR,
dopo avere ritenuto irrilevante la mancanza della prima parte della
dichiarazione recante l’impegno a tenere ferma l’offerta per almeno
tre mesi, avendo ritenuto che si trattasse di mero termine di validità
dell’offerta che, se non apposto, era di pregiudizio, al più, per la
parte, ma non di pregiudizio ai fini della gara (e, comunque, sul punto
non c’è gravame), ha ritenuto, invece, rilevante la mancanza della
seconda parte della prescritta dichiarazione; non si è, però,
attestato al mero rilievo formale della mancanza di una dichiarazione
che avrebbe dovuto essere resa dalle concorrenti a pena di esclusione,
ma ha condotto una sommaria indagine circa la rilevanza della mancata
dichiarazione in merito alla formulazione dell’offerta, ritenendo, in
definitiva, che il mancato impegno prescritto possa avere condotto alla
formulazione di un’offerta diversa da quella che, altrimenti, avrebbe
potuto essere resa.
3) – Con gli
appelli in epigrafe (nn. 3582/2002 e 3604/2002) l’originaria
aggiudicataria – l’Automatica s.r.l. – e l’Amministrazione
aggiudicatrice – Università degli Studi dell’Insubria – deducono
che il TAR sarebbe andato extra petita, in quanto il ricorso di primo
grado avrebbe censurato la mancata apposizione della dichiarazione solo
sotto il profilo formale e non sotto il profilo sostanziale della
oggettiva rilevanza o meno della dichiarazione ai fini della
quantificazione dell’offerta; in ogni caso, si assume, la
dichiarazione ben avrebbe potuto essere apposta in sede di integrazione
postuma della domanda, ciò non violando la par condicio, anche perché,
in effetti, una siffatta accettazione sarebbe stata comunque
riconducibile all’accettazione del capitolato d’oneri e sarebbe
rientrata, inoltre, tra le integrazioni e precisazioni delle offerte,
normalmente ammesse in sede di confronto concorrenziale.
Si è
costituita in entrambi gli appelli l’originaria ricorrente insistendo
per il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza appellata.
Con memorie
conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.
D I R I T T O
1) - Gli
appelli in epigrafe (nn. 3582/2002 e 3604/2002), in quanto proposti
avverso un’unica sentenza, debbono essere riuniti.
Gli stessi sono
infondati.
2) - Osserva,
in proposito il Collegio che il bando di gara prevedeva che, "al
fine di partecipare alla gara le ditte interessate dovranno produrre…….c)
offerta economica in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante,
redatta secondo lo schema allegato al presente bando".
La
dichiarazione, secondo l’allegato ora detto, avrebbe dovuto essere del
seguente tenore: "l’offerta è formulata avendo preso conoscenza
di tutte le circostanze generali e particolari delle condizioni
contrattuali che possono aver influito sulla determinazione dell’indennità
annua e che possono influire sulla prestazione del servizio e la stessa
offerta deve intendersi pertanto pienamente remunerativa".
Successivamente
il bando precisava che "la presentazione dei documenti di cui sopra
e la loro redazione così come descritto è richiesta a pena di
esclusione dalla gara".
La società l’Automatica
non ha presentato, come si ripete, il modulo di offerta completo della
dichiarazione ora detta.
In tal modo ha,
peraltro, violato la lex specialis della gara, che le imponeva, a pena
di esclusione, di redigere i documenti dal bando stesso specificati con
le modalità pure in esso indicate.
Ne consegue che
la detta società avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver
violato una tassativa - quanto inoppugnata - previsione del bando, posta
a pena di esclusione.
Illegittimamente,
quindi, il seggio di gara l’ha riammessa, consentendole di apporre,
nel corso delle operazioni valutative, la dichiarazione mancante.
In tal modo è
stata, infatti, violata la par condicio dei concorrenti, essendosi
consentito ad uno di essi di sanare un vizio, sicuramente rilevante,
della propria offerta.
3) - Che si
trattasse di vizio rilevante è dato desumerlo, del resto, dallo stesso
operato della Commissione valutatrice, che ha ritenuto di far integrare
l’offerta con l’apposizione postuma della dichiarazione; ché, se
questa fosse stata ritenuta del tutto pleonastica e priva di contenuti
sostanziali, la stessa Commissione non avrebbe avvertito l’esigenza di
richiederne la redazione.
Né si dica che
l’esclusione sarebbe stata prevista dal bando solo riguardo ai
"documenti" in esso elencati, mentre la dichiarazione in
questione non avrebbe avuto tale natura; la stessa doveva essere
inserita, infatti, nell’offerta economica e, quindi, in un atto
vincolante per il concorrente che, nell’economia della gara, assume
certamente la detta veste documentale.
Neppure può
condividersi, inoltre, l’assunto secondo cui la Commissione di gara
può normalmente richiedere alle concorrenti di integrare la
documentazione prodotta in modo incompleto; l’integrazione
documentale, infatti, non è ammessa (cfr., tra le altre, Sez. VI, 18
dicembre 1999, n. 2095) nei casi in cui, come nella specie, possa
portare, di fatto, e violando, come si ripete, la par condicio dei
concorrenti, al superamento di una clausola posta dal bando a pena di
esclusione dalla gara, non rispettata da un concorrente.
4) – Da
disattendere è, poi, anche l’ulteriore assunto delle appellanti,
secondo cui la sottoscrizione del Capitolato d’oneri e la piena
accettazione dello stesso sarebbe valsa a supplire alla mancanza della
dichiarazione di cui si discute, recando esso la disciplina del servizio
e, dunque, le condizioni contrattuali (sicché non si sarebbe potuto
dubitare della piena conoscenza ed accettazione delle circostanze
generali e particolari delle condizioni contrattuali e di prestazione
del servizio).
La produzione
del capitolato d’oneri sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente costituiva una delle condizioni di partecipazione alla gara
(lettera b dei documenti da produrre) poste a pena di esclusione; si
trattava, quindi, al pari della produzione del modulo di offerta di cui
alla successiva, citata lettera c), di uno degli adempimenti essenziali
ai fini della partecipazione alla gara; sicché non poteva la
Commissione valutatrice – senza porsi in contrasto con il tassativo
dettato della lex specialis della gara e senza contraddirne
manifestamente i contenuti - sopperire alla carenza di una condizione
essenziale di partecipazione di un concorrente valorizzandone sopra
misura un’altra, posta ad altri fini.
E, sul punto,
è da notare che la dichiarazione in questione non riveste mera natura
formale e sostanzialmente reiterativa, nei suoi contenuti ed effetti,
dell’accettazione del capitolato d’oneri; altro è l’accettazione
di questo e delle condizioni in esso contenute; altro la dichiarazione,
vincolante per il concorrente, posta a presidio della serietà e
vincolatività dell’offerta e destinata (al pari di analoghe
dichiarazioni presenti e richieste nella quasi generalità dei bandi di
gara) a sottrarre l’instaurando rapporto concessorio da possibili
controversie legate ad una, eventualmente, non chiara formulazione del
capitolato stesso.
5) – Nella
sentenza qui gravata il TAR ha anche operato una valutazione in merito
alla concreta rilevanza che può avere assunto la mancata apposizione
della dichiarazione di cui si tratta; apprezzamento che – sebbene non
richiesto dall’originaria ricorrente - non pregiudica, in effetti, le
odierne appellanti, essendosi limitati i primi giudici a verificare (di
fatto, nell’interesse stesso dell’Amministrazione e dell’originaria
controinteressata) se, in ipotesi, la dichiarazione di cui si tratta non
potesse essere ritenuta, per i suoi oggettivi contenuti, del tutto
inutile nell’economia dell’offerta stessa e, quindi, se – sotto il
profilo teleologico - non potesse essere ritenuta irrilevante la sua
mancanza.
Ora, a parte
quanto potrebbe dirsi in merito alla possibilità di operare un siffatto
apprezzamento in presenza di clausole di esclusione, rimaste inoppugnate,
che, come nella specie, rivestono carattere univoco e non si prestano a
dubbi interpretativi, vi è da rilevare che, non subordinando
espressamente la propria offerta alla piena accettazione del rischio
contrattuale di cui si tratta (per cui l’offerta, in base ad una
formulazione del bando che non si prestava ad equivoci, doveva essere
necessariamente "formulata avendo preso conoscenza di tutte le
circostanze generali e particolari delle condizioni contrattuali che
possono aver influito sulla determinazione dell’indennità annua e che
possono influire sulla prestazione del servizio e la stessa offerta deve
intendersi pertanto pienamente remunerativa"), l’interessata
avrebbe potuto operare, in astratto, con la riserva mentale di
sottrarsi, in prospettiva, a taluno degli obblighi od oneri
contrattuali, facendo valere una inadeguata conoscenza delle dette
"circostanze" per fatto ad essa non addebitabile; così
riducendo, per questa via, quel margine di rischio imprenditoriale che
avrebbe potuto tradursi, potenzialmente, in un’offerta economica solo
apparentemente di maggior favore.
Ciò che
induce, a maggior ragione, a ritenere pienamente rilevante e
condizionante, nell’economia della gara, la clausola in questione.
Consentendo all’impresa
qui appellante di integrare, nei termini di cui si discute, la propria
offerta, la Commissione ha, del resto, finito anche per consentire, in
effetti, alla medesima di modificare i parametri stessi della propria
offerta economica in corso di gara e a buste già aperte; ciò che
conferma nell’illegittimità dell’operato della Commissione stessa.
E il fatto,
infine, che l’offerta stessa sia stata poi assoggettata positivamente
al vaglio dell’anomalia non assume alcun significativo rilievo in
senso contrario, tale verifica essendo intervenuta in un momento in cui
il comportamento tenuto dall’Amministrazione si era risolto nell’illegittima
ammissione alla gara della concorrente in parola.
6) – Per tali
motivi gli appelli in epigrafe appaiono infondati e, per l’effetto,
previa la loro riunione, devono essere respinti.
Le spese del
grado possono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
il Consiglio di
Stato, Sezione quinta, riunisce e respinge gli appelli in epigrafe.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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