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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 21 novembre 2003 n. 7622
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Qualificazione - Appalti Pubblici -
Requisiti di partecipazione - Qualificazione dei lavori realizzati
precedentemente al Dpr 34/2000 - Valutazione dei lavori ai fini della
partecipazione agli appalti - Valutazione sostanziale
FATTO
Con la sentenza
appellata il T.A.R. del Veneto, in accoglimento del ricorso proposto
dalla SIME – Società impianti metano s.p.a. (d’ora innanzi SIME),
annullava l’aggiudicazione alla C.P.L. Concordia società cooperativa
a r.l. (d’ora innanzi CPL) di un appalto di lavori indetto dall’Azienda
Padova Servizi s.p.a. e condannava quest’ultima al risarcimento dei
danni patiti dalla ricorrente per l’illegittimo affidamento delle
opere all’impresa controinteressata.
Avverso tale
decisione proponeva rituale appello l’Azienda Padova Servizi,
criticando la correttezza della statuizione impugnata ed invocandone l’annullamento.
Resisteva la
SIME contestando la fondatezza dell’appello e domandandone la
reiezione.
Non si
costituiva, invece, la CPL.
Alla pubblica
udienza del 17 ottobre 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- E’
controversa la legittimità della procedura selettiva indetta dall’Azienda
Padova Servizi per l’affidamento dei lavori di scavo, reinterro e
ripristino delle pavimentazioni stradali per la costruzione e posa in
opera di condotte e di prese d’acqua e di gas, definita con l’aggiudicazione
dell’appalto alla CPL, sotto il peculiare profilo della correttezza
dell’ammissione alla gara dell’offerta presentata dalla Tessarolo
Comm. Giuseppe s.r.l. (d’ora innanzi Tessarolo), nonostante l’asserita,
omessa documentazione dei requisiti di idoneità tecnica.
Sul presupposto
che, nel caso dell’estromissione (asseritamente doverosa) dell’offerta
della Tessarolo, il computo della soglia di anomalia avrebbe condotto
all’esclusione automatica dell’offerta della CPL, secondo il regime
dettato dal bando e dall’art.21, comma 1 bis, ultimo periodo, legge 11
febbraio 1994, n.109, ed all’aggiudicazione dell’appalto in proprio
favore, la SIME aveva, in particolare, denunciato, con il ricorso in
primo grado, l’illegittimità dell’ammissione della Tessarolo,
siccome inadempiente alla prescrizione del regolamento di gara che
imponeva l’attestazione dell’esecuzione di lavori appartenenti alla
categoria prevalente (OS1) di importo non inferiore al 60% di quello
complessivo, ed, in via derivata, l’invalidità dell’affidamento
dell’appalto alla controinteressata.
Il Tribunale di
prima istanza riscontrava la fondatezza dell’assunto, giudicando
inidonea la produzione da parte della CPL di un certificato riferito
alla diversa categoria OG3 ad attestare il possesso dei necessari
requisiti di capacità tecnica, e provvedeva, dunque, all’annullamento
degli atti impugnati ed al riconoscimento in favore della ricorrente del
diritto al risarcimento dei danni, contestualmente liquidati nella
misura del 10% dell’importo dell’appalto.
Tale pronuncia
viene appellata dall’Azienda Padova Servizi che ne denuncia l’erroneità,
laddove ha omesso di considerare la sostanziale identità dei lavori
attestati nel controverso certificato della Tessarolo con quelli di cui
alla categoria prevalente dell’appalto in questione, e ne invoca
conseguentemente l’annullamento.
L’appellata
SIME difende, di contro, la correttezza della pronuncia gravata,
contestando la possibilità di stabilire presunte equivalenze tra
categorie diverse di opere, e conclude per la reiezione dell’appello.
2.- L’appello
è fondato alla stregua delle considerazioni di seguito esposte.
2.1- Il
dibattito processuale si incentra sull’unica questione dell’idoneità
di un certificato (determinante ai fini del raggiungimento dell’importo
prescritto) prodotto dalla Tessarolo (la computabilità della cui
offerta ai fini del calcolo della soglia di anomalia si rivela decisiva
ai fini dell’esito della gara) ad attestare il possesso da parte di
quell’impresa dei requisiti di idoneità tecnica voluti dal bando e
dal disciplinare di gara, nonostante il suo formale riferimento alla
categoria OG3 (evidentemente diversa da quella OS1 indicata come
prevalente).
Occorre
premettere, in punto di fatto, che la descrizione dei lavori contenuta
nella controversa attestazione prodotta dalla Tessarolo si rivela
identica a quella dell’oggetto dell’appalto in questione (e, dunque,
della categoria indicata come prevalente negli atti di gara) e che le
opere ivi certificate si riferiscono ad un periodo antecedente l’entrata
in vigore del d.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 (contente il nuovo regime di
qualificazione delle imprese ed una catalogazione delle opere generali e
speciali diversa da quella prevista nei previgenti decreti ministeriali
n.770/1982 e n.304/1998).
2.2- Il
corretto apprezzamento di tali pacifiche (ma, comunque, documentate)
circostanze di fatto ed una logica e sistematica esegesi della normativa
di riferimento e della disciplina di gara conducono a conclusioni
diverse da quelle raggiunte dal giudice di primo grado.
2.3- Si deve,
innanzitutto, rilevare che la diversa catalogazione delle opere
contenuta nell’Allegato A del d.P.R. n.34/2000, rispetto alle
declaratorie previste nei citati decreti ministeriali previgenti,
implica, in via astratta, il problema della classificazione di
lavorazioni eseguite prima dell’entrata in vigore delle nuove tabelle,
ai fini della qualificazione delle imprese con il nuovo sistema.
Tale questione
è stata risolta con la previsione regolamentare, contenuta nelle
premesse dell’Allegato A al d.P.R. n.34/2000, di un criterio
sostanzialistico di qualificazione che consente (anzi: impone) di
valutare le lavorazioni realizzate con riferimento alla vecchie
declaratorie secondo la (nuova) categoria cui corrispondono: nel senso
che deve ritenersi qualificata l’impresa che ha realizzato lavori
precedentemente catalogati in modo difforme, ma sostanzialmente
riferibili alla nuova declaratoria di riferimento.
Siffatto
parametro valutativo è stato avvalorato anche dalle conformi e costanti
indicazioni provenienti dall’Autorità di Vigilanza sui Lavori
Pubblici nonché espressamente adottato dall’Azienda Padova Servizi
nella procedura controversa, laddove, nel disciplinare di gara, si è
espressamente riservata il potere di valutare il contenuto dei
certificati prodotti "alla luce della corrispondenza con quanto
stabilito nell’Allegato A del DPR 34/2000".
Come si vede,
la soluzione dei problemi connessi alla discrasia tra le declaratorie
previgenti e quelle introdotte con il d.P.R. n.34/2000 è stata
individuata in maniera convergente ed univoca, dalla diverse autorità
preposte alla regolamentazione ed alla verifica, in astratto ed in
concreto, della qualificazione delle imprese, nell’adozione ed
attuazione di un paradigma valutativo che valorizzi il contenuto
effettivo dei lavori, a dispetto della loro catalogazione formale, e che
ne utilizzi la relativa attestazione per la qualificazione nella nuova
categoria cui sostanzialmente corrispondono.
2.4- Così
descritto il criterio da seguire per verificare, nella fattispecie in
esame, il possesso da parte della Tessarolo del requisito di idoneità
in discussione, risulta agevole rilevare che la coincidenza tra la
descrizione del tipo di lavorazioni alle quali si riferisce il
certificato contestato e la natura di quelle indicate come prevalenti
impone, in coerenza con il parametro sopra descritto, di riferire l’appalto
allegato dalla suddetta impresa alla categoria OS1, alla quale risulta
sostanzialmente riferibile, e di negare alla formale catalogazione di
quei lavori nella diversa categoria OG3 qualsiasi valenza ostativa alla
qualificazione.
In ragione
della prevalenza della natura effettiva delle lavorazioni e della loro
sostanziale ascrizione alle nuove declaratorie sulla formale
classificazione degli appalti eseguiti prima della riforma del sistema
di qualificazione, occorre, infatti, preferire l’indagine concreta
dell’oggetto delle opere eseguite, onde ricavarne la corretta
catalogazione nelle nuove tabelle, piuttosto che attenersi all’indicazione
estrinseca della categoria di riferimento. Quest’ultima si rivela,
infatti, scarsamente attendibile e potenzialmente fuorviante, in
considerazione della rilevata rimodulazione del catalogo delle opere nel
nuovo sistema e dei pericoli di errore connessi ad una qualificazione
che tenga esclusivamente conto del dato formale della categoria indicata
nel certificato.
2.5- Né tali
conclusioni risultano inficiate o smentite dall’obiezione,
espressamente svolta dall’appellata, che induce dalla posteriorità
del certificato in questione all’entrata in vigore del d.P.R.
n.34/2000 l’inapplicabilità del criterio di valutazione sopra
individuato ed applicato.
Si assume, al
riguardo, che il parametro di qualificazione che ricerca la natura
effettiva delle lavorazioni e che desume da tale indagine l’individuazione
della categoria di riferimento nella nuova catalogazione delle opere,
risulta immaginabile ed attuabile con esclusivo riferimento alla
certificazioni anteriori al d.P.R. n.34/2000 e non anche a quelle
successive (e, perciò, concepite e redatte secondo il nuovo sistema).
L’argomento,
ancorchè suggestivo, è privo di pregio e va disatteso.
E’
sufficiente, al riguardo, osservare che ciò che rileva, per l’applicazione
del parametro di valutazione in questione, è l’anteriorità al
regolamento sul sistema di qualificazione dell’esecuzione dei lavori e
non della loro certificazione: i rischi di confusione nella
classificazione delle lavorazioni (che il criterio controverso mira a
scongiurare) non risultano, infatti, eliminati o diminuiti dalla
circostanza che tra il compimento delle opere e la loro attestazione è
entrato in vigore il d.P.R. n.34/2000.
Ancorché,
infatti, il certificato venga redatto dopo la riforma del sistema di
qualificazione e, quindi, nella vigenza della nuova tabella, non può
escludersi che l’indicazione formale della categoria di riferimento
dei lavori venga compiuta con riferimento alle declaratorie vigenti al
momento dell’esecuzione dell’appalto (allorchè l’amministrazione
committente ha, cioè, registrato la realizzazione dei lavori) e non in
applicazione delle nuove classificazioni.
Risulta, anzi,
plausibile che la stazione appaltante si limiti a documentare l’esecuzione
dell’appalto con riferimento al sistema previgente ovvero che si
sforzi di ricercare nel nuovo sistema la categoria corrispondente alle
lavorazioni da certificare, senza, tuttavia, rinvenirne una esattamente
coincidente ovvero errando nell’individuare quella adatta, sicchè
proprio tale incertezza nella classificazione delle lavorazioni eseguite
nella vigenza del vecchio sistema impone di privilegiare il più sicuro
criterio sostanziale che assegna valenza preminente e decisiva alla
natura effettiva delle opere seguite e che soddisfa, al contempo, l’interesse
pubblico ad una qualificazione coerente con l’esperienza concreta
delle imprese e quello di queste ultime al riconoscimento della propria
idoneità tecnica, secondo l’esperienza realmente acquisita.
La
classificazione delle lavorazioni in questione nella categoria OG3 si
rivela, in definitiva, del tutto impropria e recessiva rispetto alla
concreta, e non contestata, verifica della riferibilità delle opere
concretamente seguite dalla Tessarolo alla categoria OS1 (indicata come
prevalente dal bando).
2.6- Ne
consegue che la Tessarolo deve ritenersi correttamente ammessa alla
procedura selettiva e che risulta, invece, errato il giudizio di
illegittimità pronunciato al riguardo con la decisione appellata.
3.- in
accoglimento dell’appello dell’Azienda Padova Servizi, vanno,
quindi, riformata la sentenza impugnata e respinto il ricorso proposto
in primo grado dalla SIME.
4.- La
peculiarità della fattispecie esaminata giustifica la compensazione tra
le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello e,
in riforma della decisione appellata, respinge il ricorso in primo
grado; dichiara compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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