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Consiglio di
stato - Sezione VI - Decisione 17 febbraio 2003 n. 843
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Documenti di gara
Appalti Pubblici - Prescrizioni di gara - Prescrizione presentazione
capitolato allegato alla domanda - Omessa presentazione - Omessa
giustificazione con mancata consegna del capitolato da parte della
stazione appaltante - Giustificazione irrilevante.
FATTO
Con
bando pubblicato il 9.9.1996 la Azienda Napoletana Mobilità (A.N.M.)
indiceva la gara d’appalto per la fornitura di prodotti petroliferi
alla quale partecipavano, tra le altre, la ATI avente come capogruppo la
AGIPPETROLI S.p.a. e la ATI avente come capogruppo la FOCALIA S.p.a..
L’appalto
veniva aggiudicato in un primo tempo alla AGIPPETROLI S.p.a. che
risultava aver presentato l’offerta migliore, ma la stessa veniva poi
esclusa dalla gara per non avere allegato alla domanda il Capitolato
generale amministrativo (siccome prescritto dal bando).
I
ricorsi giurisdizionali proposti dalla FOCALIA e dalla AGIPPETROLI
avverso gli atti della gara (della FOCALIA avverso la primitiva
ammissione della AGIPPETROLI, e da questa avverso la sua susseguente
esclusione) sono stati decisi dal TAR Campania – Napoli, Sez. I, con
sentenza n. 2928/1998 che ha respinto il ricorso della FOCALIA ed
accolto quello della AGIPPETROLI, confermando l’aggiudicazione in capo
a quest’ultima.
Con
un successivo ricorso, notificato il 15.5.2000, la stessa AGIPPETROLI,
adducendo di non aver potuto espletare l’appalto per effetto della
illegittima esclusione operata dall’Azienda, chiedeva il risarcimento
del danno sofferto; con sentenza n. 733/2002 il TAR Campania – Napoli,
Sez. II accoglieva il ricorso condannando la Azienda Napoletana
Mobilità a pagare in favore della AGIPPETROLI la somma complessiva di
lire 530.585.009 (a titolo di risarcimento del danno) oltre a
rivalutazione monetaria e interessi legali dal 31.12.1997 sono all’effettivo
soddisfo.
Entrambe
le anzidette sentenze sono state appellate dalla Azienda Napoletana
Mobilità con due distinti ricorsi.
Avverso
la prima sentenza (n. 2928/1998) la Azienda ha dedotto i seguenti motivi
di gravame:
-
erroneamente è stata ritenuta la giurisdizione del giudice
amministrativo sul presupposto che si tratterebbe di organismo di
diritto pubblico soggetto alla osservanza della normativa comunitaria,
poiché all’epoca della proposizione del ricorso tale circostanza era
ininfluente ai fini della giurisdizione;
-
se anche il Capitolato non fosse stato consegnato dall’Azienda alla
AGIPPETROLI, come ritenuto dal primo giudice, costituiva onere dell’impresa
di richiederlo per poi restituirlo debitamente sottoscritto.
Avverso
la seconda sentenza (n. 733/2002) la Azienda ha dedotto che la mancata
aggiudicazione in favore della AGIPPETROLI ed il conseguente danno da
questa subito sono da attribuire (diversamente da quanto sostenuto nella
sentenza appellata) al comportamento colposo tenuto dalla stessa impresa
nella procedura concorsuale.
In
entrambi i giudizi di appello si è costituita la AGIPPETROLI
contestando la fondatezza dei motivi di gravame e concludendo per la
reiezione degli atti di appello.
DIRITTO
1.
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi in esame con i
quali la A.N.M. (Azienda Napoletana di Mobilità) ha dapprima gravato la
sentenza del TAR che ha ritenuto illegittima la esclusione della
AGIPPETROLI S.p.a. dalla gara d’appalto per la fornitura di prodotti
petroliferi indetta dalla Azienda, e poi la successiva sentenza dello
stesso TAR con cui la stessa Azienda veniva condannata al risarcimento
dei danni per tale illegittima esclusione.
E’
invero palese la necessità della trattazione congiunta dei due ricorsi
dal momento che la sorte del ricorso avente ad oggetto la pretesa
risarcitoria è strettamente connessa alla legittimità o meno della
predetta esclusione.
2.
Passando all’esame del primo ricorso occorre anzitutto soffermarsi
sulla questione della giurisdizione riproposta dalla appellante Azienda
dopo che il TAR aveva disatteso la eccezione sollevata in primo grado.
Ad
avviso dell’appellante la controversia in oggetto, interessando una
procedura contrattuale posta in essere da una Azienda speciale avente
natura di Ente pubblico economico, e sottoposta come soggetto
imprenditoriale alle regole del mercato, rientrerebbe nella cognizione
del giudice amministrativo.
Ma
siffatta prospettazione non può essere condivisa.
Come
questa Sezione ha già avuto modo di affermare, l’attività di scelta
del terzo contraente negli appalti pubblici in virtù dei limiti
procedurali e dei vincoli funzionali cui è soggetta (cd. evidenza
pubblica), anche quando è posta in essere da soggetti formalmente
privati, non è espressione di attività negoziale, ma di attività
amministrativa pubblica, a fronte della quale vi sono posizioni di
interesse legittimo, dovendosi considerare in tali ipotesi le stazioni
appaltanti (limitatamente agli atti di gara) Pubbliche Amministrazioni
in senso soggettivo (cfr. in tal senso Cons. St. VI, 27 ottobre 1998, n.
1478; 9 maggio 2000, n. 2681; 22 gennaio 2001, n. 192).
La
sottoposizione alla osservanza delle procedure di evidenza pubblica
comporta dunque la soggezione delle relative controversie alla
giurisdizione del giudice amministrativo, anche indipendente dal
sopravvenire, nel corso della procedura contestata, dell’art. 33
D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80 (sostituito dopo la sua dichiarazione di
incostituzionalità dall’art. 7 L. 21 luglio 2000, n. 205) che ha
devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte
le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o
forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del
contraente, al rispetto dei procedimenti ad evidenza pubblica.
In
ogni caso la normativa sopravvenuta (art. 33 D. L.vo n. 80/1998)
comportando pacificamente l’attribuzione della giurisdizione al
giudice amministrativo nella controversia "de qua", fa sì che
la controversia stessa resti ancorata dinnanzi a questo Giudice, anche
se in ipotesi ne fosse stato privo al momento della proposizione della
domanda (come ha più volte ribadito la Cassazione: cfr. tra le altre
Cass. 10 agosto 1999, n. 580 e 27 luglio 1999, n. 516).
L’eccezione
di difetto di giurisdizione riproposta dall’appellante è pertanto
destituita di fondamento.
3.
La Azienda deduce, nel merito, che l’esclusione dalla gara d’appalto
disposta nei confronti della AGIPPETROLI sarebbe legittima e che è
pertanto errata la pronuncia resa dal TAR.
L’assunto
va condiviso.
Il
Giudice di prime cure ha ritenuto che il motivo di esclusione addotto
dalla A.N.M. – la mancata sottoscrizione del Capitolato generale d’appalto
– fosse imputabile unicamente alla Azienda che non ne avrebbe
consegnato copia alla concorrente AGIPPETROLI, e tale omissione sarebbe
stata determinante ai fini della esclusione dalla gara giacché era
proprio il punto A.12.9. di detto Capitolato a prevedere la esclusione
delle concorrenti che non avessero provveduto alla sua sottoscrizione.
Ritiene
al contrario il Collegio che la asserita omessa consegna del Capitolato
non potrebbe comunque costituire valida giustificazione per la
AGIPPETROLI. Poiché infatti la lettera di invito richiamava più volte
detto Capitolato e la consultazione di questo era necessaria sia per
formulare l’offerta che per conoscere le cause di esclusione dalla
gara, anche se in ipotesi il documento in questione non fosse stato
trasmesso alla impresa, sarebbe stato onere di questa il richiederlo,
non fosse altro per rendersi conto delle condizioni di partecipazione
alla gara.
A
fronte della "dimenticanza" di cui si sarebbe resa
responsabile la stazione appaltante non è dunque giustificata l’inerzia
della AGIPPETROLI cui faceva carico un obbligo di leale collaborazione,
in linea con il comportamento di buona fede cui debbono conformarsi i
contraenti nel corso della trattativa, ai sensi dell’art. 1337 Cod.
civ..
In
conclusione, in presenza di una lettera di invito che conteneva numerosi
rinvii al Capitolato generale al fine di dettare le norme della
procedura, anche la minima diligenza (certamente esigibile da una
impresa che si trova abitualmente a partecipare a gare d’appalto come
quella in questione) avrebbe comportato che l’impresa si facesse
quantomeno carico di reperire copia del documento che gli era necessario
per formulare l’offerta.
Non
può pertanto condividersi la impostazione del Giudice di prime cure
che, nella decisione della controversia in esame, non ha tenuto conto
dei doveri di diligenza e leale collaborazione cui sono tenute le parti
nella fase precontrattuale in ossequio al principio di buona fede, ma si
è limitato a ricercare su chi incombesse l’onere della produzione
documentale.
L’appello
proposto dalla Azienda avverso la sentenza che ha ritenuto illegittima
la esclusione della AGIPPETROLI deve essere pertanto accolto e per l’effetto
deve essere confermato il provvedimento di esclusione impugnato con il
ricorso di primo grado.
4.
Conseguentemente deve essere accolto anche il secondo ricorso con il
quale è stata gravata la sentenza del TAR concernente la pretesa
risarcitoria della AGIPPETROLI.
E’
infatti evidente che, acclarata (per le considerazioni suesposte) la
legittimità della esclusione della società dalla gara d’appalto,
viene meno il necessario presupposto per addossare a carico della
stazione appaltante la responsabilità dei danni che la società stessa
avrebbe subito dalla contestata esclusione.
In
accoglimento del motivo di gravame con cui è stata denunciata la errata
valutazione – da parte del giudice di prime cure – dei presupposti
di fatto e di diritto della azione di risarcimento del danno, anche il
secondo degli appelli in esame deve essere accolto e per l’effetto
deve essere respinta la domanda risarcitoria proposta in primo grado.
5.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali di entrambi
i gradi di giudizi tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riunisce i
ricorsi in appello di cui in epigrafe e, definitivamente pronunziando
sui medesimi, li accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in
motivazione.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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