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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 19 febbraio 2003 n. 916
Contratti della
Pubblica Amministrazione
Appalti Pubblici - Appalti di Servizi - Revisione prezzi - Legge n.
537/1993 - Regime speciale - Diritto dell'appaltatore alla revisione dei
prezzi a prescindere dal limite del 10 % della variazione
FATTO
Con la sentenza
appellata veniva respinto il ricorso, proposto dalla Slia s.p.a., in
proprio e quale mandataria dell’a.t.i. costituita con l’IGM 1 s.r.l.,
dinanzi al T.A.R. della Sardegna, inteso ad ottenere l’accertamento
del diritto della ricorrente alla revisione del corrispettivo relativo a
diversi contratti di appalto stipulati con il Comune di Sassari, ed
aventi ad oggetto servizi di pulizia e raccolta e smaltimento di R.S.U.,
e la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento degli
importi a quel titolo dovuti.
Avverso tale
decisione proponeva rituale appello la Slia s.p.a., criticando la
correttezza del convincimento, espresso dal T.A.R. a sostegno della
pronuncia reiettiva, relativo all’applicabilità dell’art.1664 c.c.
ai rapporti controversi e, quindi, all’insussistenza, nel caso di
specie, del credito revisionale, in quanto costituito da una variazione
dei costi inferiore al 10%, e concludendo per la riforma della sentenza
impugnata.
Resisteva il
Comune di Sassari, contestando la fondatezza degli argomenti dedotti a
sostegno dell’appello e domandandone la reiezione.
Le parti
illustravano ulteriormente le loro tesi mediante memorie difensive.
Alla pubblica
udienza del 13 dicembre 2002 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- Con il
ricorso originario la Slia s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’a.t.i.
costituita con la IGM 1 s.r.l., domandava l’accertamento del proprio
diritto alla revisione dei canoni relativi a diversi contratti di
appalto (di servizi di pulizia e di raccolta e smaltimento rifiuti)
stipulati con il Comune di Sassari, che aveva negato la sussistenza di
quel credito sulla base del rilievo della misura inferiore al 10% dell’incremento
dei costi indicato dalla società appaltatrice, e la condanna della
predetta Amministrazione al pagamento degli importi a quel titolo
dovuti.
IL T.A.R. per
la Sardegna respingeva tale pretesa, ritenendo la conformità dell’art.8
del capitolato speciale d’appalto all’art. 6 L. 24 dicembre 1993,
n.537 (come modificato dall’art. 44 L. 23 dicembre 1994, n.724),
riconoscendo, comunque, l’applicabilità dell’art.1664 c.c. ai
rapporti controversi e negando, quindi, la sussistenza del credito
azionato, in quanto costituito da un aumento dei costi rientrante nell’alea
contrattuale, secondo la disposizione da ultimo citata.
La società
appellante critica la correttezza di tale convincimento, sostenendo la
nullità della clausola del capitolato speciale difforme dall’art.44
L. n.724/94, che qualifica come norma imperativa e, quindi,
inderogabile, affermandosi, quindi, titolare del credito revisionale
sulla base dell’anzidetta disposizione ed assumendo, in ogni caso, l’inapplicabilità
dell’art.1664 c.c. ai contratti del tipo di quello controverso.
Il Comune
appellato difende, invece, la validità dell’art.8 del capitolato
speciale e la compatibilità con l’art.44 L. n.724/94 dell’interpretazione
offertane e contesta la sussistenza in capo alla controparte del diritto
alla revisione dei canoni, deducendo la portata a quel fine ostativa
dell’art.1664 c.c..
2.- Così
illustrati i termini della questione, si deve, anzitutto, rilevare che
le parti hanno lungamente dibattuto circa la nullità dell’art.8 del
capitolato speciale, come se dalla validità di tale clausola dipendesse
il diritto della società appaltatrice alla revisione dei canoni.
Sennonchè, a
ben vedere, quella previsione si limita a sancire la revisione dei
prezzi ed a rinviare alla normativa vigente la determinazione dei
relativo credito dell’appaltatore; tant’è vero che il Comune ha
negato il pagamento delle somme pretese dalla Slia non in virtù della
clausola citata, ma sulla base del rilievo della non debenza delle
stesse in quanto relative ad una maggiorazione degli oneri inferiore al
10% (con evidente riferimento al disposto dell’art.1664 c.c.), come si
ricava chiaramente dalla lettura della motivazione delle delibere G.C.
n.143 del 3.3.1999 e n.669 del 4.8.1999, di talchè l’accertamento
della sussistenza del credito revisionale nella specie azionato non
consegue alla verifica della validità dell’art.8 del capitolato
speciale, ma all’esito della diversa indagine circa la disposizione
normativa (genericamente richiamata dalla clausola menzionata)
applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio.
3.- La
controversia si risolve, quindi, nella disamina dei rapporti tra l’art.
6 L. n.537/93, che riconosce, senza limiti, il diritto alla revisione
periodica dei prezzi nei contratti ad esecuzione periodica o
continuativa con le pubbliche amministrazioni, e l’art.1664 c.c., che
limita il diritto alla revisione alla misura eccedente il 10% dell’aumento
dei costi sopportati dall’appaltatore, sancendo, così, una
corrispondente alea contrattuale a carico di quest’ultimo.
Va, in
proposito, rilevato che le disposizioni si presentano tra loro
antinomiche, nel senso che mentre la prima, invocata dalla ricorrente a
sostegno della pretesa creditoria, non contempla alcun limite minimo di
incremento dei costi ai fini della costituzione del diritto alla
revisione dei prezzi, la seconda riconosce, invece, espressamente il
titolo alla modifica delle condizioni economiche del contratto per la
sola differenza eccedente la soglia del 10%.
Né vale, di
contro, obiettare che l’art.6 L. n.537/93 si limita a sancire il
principio dell’obbligatorio inserimento nei contratti ad esecuzione
periodica o continuativa con le pubbliche amministrazioni della clausola
di revisione dei prezzi, senza ulteriormente definire il contenuto del
relativo credito e rimettendo, quindi, alla libera determinazione delle
parti contraenti i presupposti costitutivi del diritto, la sua entità e
le modalità del suo esercizio, posto che il silenzio della legge circa
eventuali limitazioni della misura della revisione dei prezzi e la
contestuale attribuzione, in via generale ed incondizionata, all’appaltatore
del relativo titolo vanno senz’altro intesi come elementi radicalmente
preclusivi della lettura che assegna alla norma un contenuto precettivo
compatibile con la riduzione convenzionale dell’entità del credito.
Così chiarito
che l’art.6 L. n.537/93 va interpretato come precetto immediatamente
attributivo alle imprese appaltatrici del diritto alla revisione dei
prezzi senza alcuna limitazione, e, quindi, anche per aumenti di costi
inferiori al 10%, resta da risolvere il conflitto di norme sopra
illustrato.
La questione è
stata recentemente esaminata e risolta da questa Sezione nel senso della
prevalenza dell’art.6 L. n.537/93 e della conseguente inapplicabilità
ai contratti del tipo di quello in esame dell’art.1664 c.c. (Cons.
Stato, Sez. V, 8 maggio 2002, n.2461).
L’identità
della fattispecie scrutinata con la decisione citata e l’insussistenza
di ragioni, di fatto o di diritto, idonee a mutare il convincimento già
espresso impongono di confermare quell’orientamento e di richiamare
sinteticamente gli argomenti assunti a suo fondamento.
L’antinomia
in esame va, anzitutto, risolta in applicazione del criterio principale
che presiede alla soluzione dei conflitti tra norme: quello di
specialità.
Non può, in
proposito, dubitarsi che l’art.6 L. n.537/93 costituisca norma
speciale rispetto all’art.1664 c.c.: mentre, infatti, quest’ultima
disposizione risulta diretta a regolare in via generale l’istituto
della revisione dei prezzi nei contratti d’appalto, senza ulteriore
definizione dei caratteri dei rapporti ai quali si applica, la prima si
occupa di disciplinare compiutamente la medesima materia con puntuale
riferimento ai contratti ad esecuzione continuativa o periodica con le
pubbliche amministrazioni.
Ne consegue che
l’art.6 L. n.537/93 detta un regime legale speciale della revisione
dei prezzi nei contratti pubblici di appalto di servizi e che, quindi,
in applicazione del principio lex specialis derogat generali, la
medesima disposizione deve giudicarsi prevalente su quella generale di
diritto comune (che diviene, quindi, nella specie, recessiva, ancorchè
astrattamente applicabile, in mancanza di diversa specifica disciplina,
anche agli appalti pubblici).
Ferme restando
le dirimenti considerazioni appena svolte, deve rilevarsi che altre
ragioni militano a favore della tesi dell’inapplicabilità dell’art.1664
c.c. alla fattispecie considerata.
Innanzitutto,
la natura pacificamente derogabile del disposto di cui all’art.1664
c.c. e quella, viceversa, imperativa dell’art.6 L. n.537/93
impediscono di integrare il precetto di quest’ultima, che non prevede
alcuna alea a carico dell’appaltatore, con l’applicazione di una
disposizione che, nella negoziazione privata, potrebbe essere esclusa
mediante la previsione pattizia dell’eliminazione di ogni rischio per
l’esecutore dell’opera, e che diverrebbe obbligatoria, per via
interpretativa, nei contratti con le pubbliche amministrazioni,
ancorchè la disposizione direttamente ed inderogabilmente applicabile
agli stessi non contempli alcuna, analoga limitazione.
Oltretutto, l’art.1664
c.c. condiziona il diritto alla revisione dei prezzi alla circostanza
che le variazioni dei prezzi siano riconducibili a circostanze
imprevedibili, mentre l’art.6 L. n.537/93 si limita a sancire il
titolo all’adeguamento del corrispettivo per il solo effetto dell’aumento
dei costi, senza alcuna ulteriore definizione delle sue cause, di
talchè, anche sotto questo profilo, il regime delineato dalla
disposizione codicistica appare contrastante con la disciplina dei
contratti pubblici e con la sua finalità, agevolmente ravvisabile nell’intenzione
di mantenere inalterato l’equilibrio economico del contratto, per come
definito nelle condizioni di aggiudicazione, rendendolo insensibile ad
ogni alterazione degli oneri sopportati dall’appaltatore nel corso del
rapporto.
Come si vede,
il riconoscimento di un’alea nei contratti del tipo di quello in esame
va escluso non solo per effetto dell’inapplicabilità agli stessi dell’art.1664
c.c., ma anche sulla base di una lettura della normativa di riferimento
coerente con la ratio, appena segnalata, di garantire, senza limite, i
contraenti da sopravvenienze idonee a mutare l’assetto di interessi
definito all’inizio del rapporto.
4.- Né vale,
da ultimo, denunciare l’illegittimità costituzionale, per come
prospettata dal Comune appellato, dell’interpretazione sopra offerta
dell’art.6 L. n.537/93, in quanto asseritamente determinativa di una
disparità di trattamento tra la disciplina degli appalti pubblici di
servizi, che esclude la franchigia del 10%, e quella degli appalti
pubblici di lavori, che, invece, contempla quell’alea.
La questione è
manifestamente infondata alla stregua dei rilievi che seguono.
Posto che dall’esame
del brano della memoria dedicato ad illustrare tale eccezione pare
evincersi che l’ipotizzata disparità di trattamento sia riferita alla
disciplina degli appalti di lavori pubblici, va, innanzitutto, rilevato
che, ai sensi dell’art. 26 III comma L. n.109/94, risulta
espressamente esclusa l’applicabilità dell’art.1664 I comma c.c. a
quel tipo di contratti e che, in ogni caso, il diverso regime di
adeguamento del corrispettivo dettato per quelli non consente in alcun
modo di riscontrare un’alea del 10% a carico dell’appaltatore, come
erroneamente assunto dal Comune.
Ne consegue
che, nei riguardi degli appalti di lavori pubblici, non pare
configurabile neanche la presupposta diversità di trattamento tra le
due situazioni di riferimento.
Quand’anche,
tuttavia, l’eccezione si intendesse riferita agli appalti di lavori
tra soggetti privati, la stessa andrebbe comunque disattesa in
considerazione della oggettiva differenza delle fattispecie
difformemente regolate; non solo, o, meglio, non tanto, per la
diversità dell’oggetto del contratto (di per sé sufficiente a
giustificare una distinta disciplina della revisione dei prezzi), ma,
soprattutto, per la diversa natura (pubblica in un caso e privata nell’altro)
del committente (certamente idonea a determinare una differente
regolamentazione dell’alea).
Ne discende
che, con riferimento agli appalti privati, la diversità di regime non
appare illogica, risultando, anzi, giustificata dai segnalati diversi
elementi dei rapporti contrattuali considerati.
5.- Alla
riconosciuta, diretta applicabilità al rapporto controverso dell’art.6
L. n.537/93 consegue, in accoglimento del ricorso, la declaratoria del
diritto della Slia s.p.a. alla revisione dei canoni relativi ai
contratti dedotti in giudizio e l’obbligo dell’Amministrazione
Comunale di Sassari di procedere, con le modalità descritte dai commi
IV e VI di tale disposizione, alla determinazione ed alla conseguente
corresponsione degli importi dovuti alla Slia s.p.a. per il predetto
titolo, senza che possa provvedersi in questa sede, come, invece,
richiesto dall’appellante, alla liquidazione del quantum.
6.- Sussistono,
da ultimo, giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese
processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, in accoglimento del
ricorso indicato in epigrafe ed in riforma della decisione appellata,
accoglie il ricorso in primo grado della Slia s.p.a nei sensi di cui in
motivazione;
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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