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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 31
dicembre 2003 n. 9305
Contratti della
Pubblica Amministrazione -
Scelta del contraente – requisiti idoneativi aggiuntivi
rispetto a quelli di legge – possibilità - condizioni
La
decisione ribadisce la consolidata giurisprudenza che ammette la facoltà
delle stazioni appaltanti di introdurre requisiti idoneativi aggiuntivi
per le imprese partecipanti, nel rispetto dei limiti di ragionevolezza e
proporzionalità (Cons. St., sez. VI, 30 aprile 2002, n.2320, sez.V, 1
giugno 2001, n.2973, sez.VI, 9 maggio 2000, n.2682).
Nel caso in esame l’impresa ricorrente aveva impugnato le previsioni
del bando per l’appalto del servizio di pulizia in una struttura
ospedaliera che imponevano requisiti aggiuntivi (fatturato conseguito -
in esecuzione di servizi di pulizia di strutture ospedaliere dotate di
più di 500 posti letto – nei tre anni precedenti non inferiore a Euro
1.900.000 di cui Euro 620.000 riferiti al solo anno 2001) rispetto
all’iscrizione nel registro delle imprese, secondo il sistema di
classificazione descritto dall’art.3 d.m. n.274/97. Il Consiglio di
Stato rileva che la documentazione riassunta in tale sistema di
classificazione attiene alla verifica del possesso dei requisiti minimi
e non implica l’automatica qualificazione alla gara dell’impresa
iscritta per la classifica di riferimento. Conclusione avvalorata nel
caso degli appalti del servizio di pulizia dal fatto che l’elenco di
cui al d.m. n.274/97 omette di distinguere il tipo di servizi svolti
dall’impresa iscritta e si limita a trattare l’attività di pulizia
unitariamente ed indistintamente. Più in particolare, il Consiglio
afferma che non è irragionevole la prescrizione che riferisce il
fatturato realizzato nel triennio a servizi di pulizia resi in ambiti
sanitari, poiché mira alla verifica di un’esperienza specifica
maturata nel settore della pulizia sanitaria, conformemente al dettato
dell’art.13, comma 1, lett.c), d. lgs. n.157/95, che, laddove
riferisce il fatturato necessario a comprovare la capacità economica
dell’impresa “ai servizi identici a quello oggetto della gara”,
intende affermare la necessità di attestare l’esperienza maturata
nell’esercizio delle stesse prestazioni che dovranno essere rese in
esecuzione del contratto alla cui stipulazione è preordinata la gara
(l’identità dei servizi non può essere intesa con esclusivo
riferimento all’oggetto indefinito dell’attività - e cioè, nel
caso di specie, ai servizi di pulizia - ma va anche riferita alla
tipologia delle strutture destinatarie delle prestazioni). Del pari non
irragionevole sarebbe, a secondo il giudice d’appello (che su tale
punto ha dissentito dalla pronuncia appellata del Tar Liguria: Sezione
II n.20/2003) la clausola del bando che riferisce il fatturato a servizi
di pulizia di strutture ospedaliere dotate di più di 500 posti letto.
FATTO
Con la sentenza
appellata il T.A.R. della Liguria, in parziale accoglimento del ricorso
proposto dalla IPRAMS S.p.A. contro la disciplina della gara bandita
dall’Azienda Ospedaliera Ospedale S. Martino di Genova e Cliniche
Universitarie convenzionate (d’ora innanzi Azienda Ospedaliera) con il
metodo della licitazione privata per l’affidamento del servizio di
pulizia, sanificazione e disinfezione delle strutture dell’ospedale,
annullava il bando nella parte in cui prescriveva, per i lotti 2 e 3,
quale requisito di partecipazione alla procedura, la realizzazione del
fatturato richiesto nell’esercizio di attività di pulizia svolta in
ospedali dotati di più di cinquecento posti letto e nella parte in cui
imponeva alle imprese concorrenti di partecipare a un solo lotto dei tre
nei quali era stato suddiviso l’appalto.
Avverso tale
decisione proponeva rituale appello l’Azienda Ospedaliera, criticando
la correttezza del convincimento espresso in prima istanza in merito
alla legittimità dei requisiti di partecipazione impugnati dall’originaria
ricorrente, deducendo il difetto di interesse di quest’ultima alla
contestazione del divieto di partecipazione a più di un lotto ed
invocando conclusivamente l’annullamento della pronuncia gravata.
Resisteva la
IPRAMS, contestando la fondatezza dell’appello dell’Azienda
Ospedaliera, proponendo impugnazione incidentale avverso il capo della
decisione con il quale era stata negata la sufficienza dell’iscrizione
dell’impresa nella fascia di classificazione del d.m. n.274/97
corrispondente al valore dell’appalto in questione a documentarne l’idoneità
tecnica e finanziaria (senza che l’amministrazione potesse richiedere
requisiti diversi ed ulteriori), riproponendo il primo motivo aggiunto
(non esaminato dal T.A.R.) e concludendo conformemente.
Con ordinanza
n.844, resa nella camera di consiglio del 4 marzo 2003, veniva accordata
la tutela cautelare invocata dall’appellante, con conseguente
sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.
Entrambe le
parti illustravano ulteriormente le loro tesi mediante memorie
difensive.
Alla pubblica
udienza del 17 ottobre 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- E’
controversa la legittimità di talune prescrizioni contenute nel bando
della gara indetta, con il metodo della licitazione privata, dall’Azienda
Ospedaliera per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e
disinfezione delle strutture dell’ospedale, suddiviso in tre lotti, in
ragione di livelli crescenti di pericolosità degli ambienti interessati
dall’appalto, e con distinti requisiti di partecipazione agli stessi
corrispondenti.
La IPRAMS
S.p.A. aveva, in particolare, impugnato dinanzi al T.A.R. della Liguria
il bando di gara, per quanto qui rileva, nelle parti in cui venivano
prescritti requisiti di capacità tecnica e finanziaria ulteriori
rispetto all’iscrizione dell’impresa nella fascia di classificazione
del d.m. n.274/97 corrispondente al valore dell’appalto, là dove il
possesso dei requisiti di fatturato veniva riferito a prestazioni rese
in favore di ospedali dotati di più di 500 posti letto e, infine,
relativamente al divieto di partecipazione a più di un lotto.
Il Tribunale
ligure riconosceva la sussistenza del potere dell’Azienda Ospedaliera
di richiedere attestazioni di esperienza e di capacità diverse dalla
mera iscrizione nel registro delle imprese secondo la classificazione
definita dal d.m. n.274/97, ma accertava, altresì, la violazione dei
principi di ragionevolezza e di proporzionalità nella prescrizione che
esigeva la realizzazione del fatturato richiesto nell’ambito di
prestazioni rese in favore di grandi strutture ospedaliere ed in quella
che vietava alle imprese di concorrere per più di un lotto ed
annullava, quindi il bando, in parziale accoglimento del ricorso della
IPRAMS, nelle parti ut supra riconosciute illegittime.
L’Azienda
Ospedaliera appellante si duole di tale decisione, assumendola erronea
nella parte in cui ha omesso di considerare la coerenza della
prescrizione relativa ai requisiti di capacità con il dettato dell’art.13
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157 e con l’interesse pubblico a
conseguire la documentazione di un’esperienza maturata con riferimento
a servizi identici a quelli oggetto della gara e nella parte in cui non
ha rilevato il difetto di interesse della ricorrente a contestare la
clausola limitativa della partecipazione a più lotti, e ne invoca
conseguentemente l’annullamento.
La IPRMAS, di
contro, difende il convincimento espresso dai primi giudici in ordine
alla irragionevolezza del riferimento dei requisiti di capacità
finanziaria ai soli servizi resi in favore di ospedali di grandi
dimensioni, appella in via incidentale il capo della decisione con il
quale è stata accertata la sussistenza della potestà dell’Azienda di
prescrivere requisiti ulteriori rispetto alla mera iscrizione dell’impresa
nell’elenco di cui al d.m. n.274/97, ripropone il primo motivo
aggiunto formulato in primo grado (e non esaminato dal T.A.R.) e
conclude, in sintesi, per la reiezione dell’appello avversario e per
la conferma della stazione gravata, seppur con diversa motivazione.
2.- Ordine
logico impone la preliminare trattazione dell’appello incidentale.
2.1- Con il
primo motivo, la IPRAMS ribadisce l’assunto, disatteso dal Tribunale
di prima istanza ed in relazione al quale conserva un sicuro interesse
(quantomeno con riferimento al lotto 1), dell’idoneità della propria
iscrizione nel registro delle imprese nella fascia di classificazione
corrispondente all’importo dell’appalto in oggetto a legittimarla
alla partecipazione alla gara per il suo affidamento e della conseguente
impossibilità dell’Azienda Ospedaliera, ai sensi del combinato
disposto degli artt.3 d.m. n.274/97 e 17 d. lgs. n.157/95, di
prescrivere requisiti di capacità diversi ed ulteriori rispetto a tale
iscrizione.
Sostiene, al
riguardo, l’appellante incidentale che il peculiare sistema di
qualificazione delineato dal d.m. n.274/97 soddisfa, di per sé, le
esigenze di verifica della capacità tecnica e finanziaria delle imprese
partecipanti a procedure di affidamento di appalti di servizi di pulizia
e che l’iscrizione nella fascia di classificazione corrispondente al
valore del contratto attesta automaticamente, ai sensi dell’art.17,
commi 1 e 2, d. lgs. n.157/95, i requisiti di idoneità necessari alla
partecipazione alla gara, senza che rilevi, in senso contrario, l’omessa
certificazione di un’esperienza specifica in un ambito peculiare dei
servizi di pulizia (anche perché il d.m. n.274/97 non distingue diversi
tipi di servizi, ma tratta unitariamente l’esercizio dell’attività).
L’Azienda
Ospedaliera appellata obietta, innanzitutto, che l’elenco di cui al
d.m. n.274/97 va qualificato come registro professionale ai sensi dell’art.15
d. lgs. n.157/95 e non come elenco ufficiale di prestatori di servizi ai
sensi dell’art.17 d. lgs. cit. e sostiene, ancora, che, in ogni caso,
l’applicazione di quest’ultima disposizione non priva le
amministrazioni del potere di richiedere l’attestazione di requisiti
di capacità diversi dall’iscrizione nell’elenco.
La tesi
sostenuta dall’appellante incidentale è infondata e va disattesa.
Quand’anche,
infatti, si intendesse attribuire all’iscrizione della società nel
registro delle imprese, secondo il sistema di classificazione descritto
dall’art.3 d.m. n.274/97, la valenza assegnatagli dall’art.17, comma
2, d. lgs. n.157/95, si dovrebbe, comunque, concludere che l’amministrazione
aggiudicatrice conserva la potestà di pretendere l’attestazione di
requisiti di capacità diversi ed ulteriori dalla semplice iscrizione
nell’elenco.
Alla
documentazione di quest’ultima consegue, infatti, secondo il regime
descritto dal combinato disposto degli artt.12, 13, 14, 15 e 17 d. lgs.
n.157/95, la sola verifica del possesso dei requisiti minimi (come si
desume dal rinvio alle disposizioni sulle condizioni di capacità dei
partecipanti contenuto nell’art.17, comma 3) e non anche, come
pretende la IPRAMS, l’automatica qualificazione alla gara dell’impresa
iscritta per la classifica di riferimento e l’impossibilità di
configurare in via amministrativa e discrezionale attestazioni di
capacità ulteriori rispetto a quelle indispensabili prescritte dalla
lege (e presunte, per legge, in favore delle imprese iscritte negli
elenchi ufficiali di prestatori di servizi).
La tesi
sostenuta dall’appellante incidentale si rivela, in particolare,
sprovvista di qualsivoglia riscontro positivo e, anzi, confliggente sia
con il dato testuale dell’art.17 d. lgs. n.157/95, che si limita a
stabilire una presunzione di possesso dei requisiti minimi, sia con l’univoco
indirizzo giurisprudenziale secondo cui le amministrazioni
aggiudicatrici possono pretendere requisiti di partecipazione ulteriori
rispetto a quelli prescritti in via generale ed astratta come
indispensabili dal legislatore, che implica logicamente la negazione
dell’assunto dell’intangibilità della disciplina legislativa sulle
condizioni di capacità delle imprese.
Le conclusioni
reiettive appena raggiunte risultano, inoltre, avvalorate e corroborate
dal concorrente rilievo che l’elenco di cui al d.m. n.274/97 omette di
distinguere il tipo di servizi svolti dall’impresa iscritta e si
limita a trattare l’attività di pulizia unitariamente ed
indistintamente, sicchè l’assunto della sufficienza della
classificazione del prestatore di servizi ad attestare definitivamente e
conclusivamente la sua qualificazione contrasta insanabilmente con l’esigenza
delle amministrazioni committenti di conseguire la documentazione di un’esperienza
specifica nel peculiare tipo di servizio di pulizia che intendono
appaltare.
L’assunto
della IPRAMS finisce, in definitiva, per precludere alle amministrazioni
aggiudicatrici di verificare in concreto l’idoneità tecnica e
finanziaria delle imprese a svolgere l’attività di pulizia in
peculiari ambiti operativi, in conformità, peraltro, al disposto dell’art.13
lett.c) d. lgs. n.157/95 e all’indirizzo giurisprudenziale che ha
riconosciuto la legittimità, ai fini del rispetto del parametro
concettuale dell’identità del servizio, del riferimento dei requisiti
di capacità alla tipologia delle strutture destinatarie delle
prestazioni (Cons. Stato, sez.V, 15 febbraio 2002, n.919).
Va, quindi,
respinto il primo motivo dell’appello incidentale, con conseguente
conferma del capo della decisione con cui è stata accertata la
sussistenza del potere dell’Azienda Ospedaliera di pretendere, ai fini
della qualificazione delle imprese, l’attestazione di requisiti
ulteriori rispetto alla mera iscrizione nell’elenco di cui al d.m.
n.274/97.
2.2- La IPRAMS
ha, inoltre, formulato, in subordine rispetto al primo motivo, specifica
istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità
Europee, ai sensi dell’art.234 del Trattato, della questione relativa
all’interpretazione della disciplina nazionale di riferimento, onde
riceverne indicazioni su una sua esegesi compatibile con i principi
comunitari che garantiscono la libera prestazione di servizi e la
concorrenza e che vietano l’introduzione di misure indebitamente
limitative dell’accesso alle procedure d’appalto, altrimenti
vulnerati, ad avviso dell’appellante incidentale, con la lettura sopra
privilegiata dalla Sezione.
L’istanza va
disattesa, difettando i presupposti per provvedere all’invocato rinvio
pregiudiziale.
Basti, al
riguardo, rilevare che non sono configurabili, nella fattispecie, dubbi
interpretativi su disposizioni del Trattato, che impongono ai sensi dell’art.234
lett.a (da valersi quale unica ipotesi di rinvio astrattamente
configurabile nel caso di specie) la rimessione richiesta, e che i
principi, univoci nella loro portata vincolante per gli Stati membri,
menzionati dall’appellante incidentale come lesi dall’esegesi sopra
illustrata della disciplina nazionale sulla qualificazione delle imprese
negli appalti di servizi risultano, viceversa, rispettati, nella misura
in cui, come appresso verificato ed argomentato, la prescrizione di
requisiti superiori a quelli minimi si rivela coerente con le esigenze
di tutela della concorrenza.
2.3- Con il
terzo motivo l’appellante incidentale censura la decisione nella parte
in cui, in violazione dell’art.112 c.p.c., i primi giudici hanno
omesso di pronunciarsi sul primo motivo aggiunto, riferito al lotto 1, e
ripropone, a tal fine, gli argomenti dedotti a sostegno della censura
asseritamente non esaminata.
Deve,
anzitutto, rilevarsi che il difetto di pronuncia, agevolmente
riscontrabile dall’esame dell motivazione della decisione appellata,
su una parte delle doglianze addotte a sostegno dell’impugnazione dei
requisiti riferiti al lotto 1 impone la loro disamina in questo grado di
giudizio.
Premesso di non
possedere i requisiti di capacità finanziaria prescritti dal bando per
il lotto 1 (fatturato conseguito - in esecuzione di servizi di pulizia
in ambiti sanitari – nei tre anni precedenti non inferiore a Euro
1.900.000 di cui Euro 620.000 riferiti al solo anno 2001), la IPRAMS ha
impugnato la relativa clausola assumendone l’illegittimità sia in
quanto contrastante con il sistema di qualificazione delineato dal
combinato disposto degli artt.3 d.m. n.274/97 e 17 d. lgs. n.157/95, sia
in quanto indebitamente limitativa delle possibilità di accesso alla
gara (nella parte in cui riferisce il fatturato richiesto a servizi resi
in ambiti sanitari).
La fondatezza
della prima ragione d’impugnazione (consistente nell’asserita
sufficienza dell’iscrizione nell’elenco al d.m. n.274/97 ad
attestare conclusivamente l’idoneità dell’impresa) può essere
negata sulla base dei medesimi argomenti svolti nel precedente punto
2.1.
Quanto, invece,
alla presunta irragionevolezza della prescrizione che riferisce il
fatturato realizzato nel triennio a servizi di pulizia resi in ambiti
sanitari, è sufficiente rilevare che il requisito contestato, oltre a
rivelarsi coerente con l’interesse pubblico dell’Azienda Ospedaliera
alla verifica di un’esperienza specifica maturata nel settore della
pulizia sanitaria (che implica attitudini, capacità e competenze
peculiari e diverse da quelle che servono per la gestione del servizio
in ambienti diversi da quelli sanitari), risulta anche conforme al
dettato dell’art.13, comma i lett.c), d. lgs. n.157/95, che, laddove
riferisce il fatturato necessario a comprovare la capacità economica
dell’impresa "ai servizi identici a quello oggetto della
gara", intende evidentemente valorizzare l’acquisizione da parte
della concorrente di una peculiare perizia acquisita nell’esercizio
della medesima attività appaltata.
L’esplicito
riferimento all’identità dei servizi non può, infatti, essere inteso
in altro modo che come indicativo della necessità di attestare l’esperienza
maturata nell’esercizio delle stesse prestazioni che dovranno essere
rese in esecuzione del contratto alla cui stipulazione è preordinata la
gara.
L’identità
dei servizi, poi, non può essere intesa con esclusivo riferimento all’oggetto
indefinito dell’attività (e cioè, nel caso di specie, ai servizi di
pulizia), ma va anche riferita alla tipologia delle strutture
destinatarie delle prestazioni (e cioè, nel caso di specie, a quelle
sanitarie), come, peraltro, ritenuto dall’indirizzo giurisprudenziale
di cui sopra si è dato conto.
Diversamente
opinando, riferendo, cioè, l’identità dei servizi all’attività di
pulizia genericamente intesa, si impedirebbe alla disposizione di
realizzare le esigenze alle quali risulta evidentemente preordinata: l’attestazione
di un’esperienza specifica che soddisfi le attese di competenza e di
professionalità sottese all’esecuzione dell’appalto.
Risulta,
allora, agevole concludere che la palese diversità delle implicazioni
organizzative e delle attitudini operative connesse alla gestione del
servizio di pulizia in un ospedale (rispetto, ad esempio, a quelle
relative alla pulizia di una scuola) giustifica senz’altro la
contestata richiesta della documentazione del fatturato realizzato nell’esecuzione
di appalti di pulizia di ambienti sanitari.
Va, quindi,
respinto anche il terzo ed ultimo motivo dell’appello incidentale.
3.- Occorre,
adesso, procedere alla disamina dell’appello principale dell’Azienda
Ospedaliera.
3.1- Con il
primo motivo viene criticata la parte della decisione con la quale, pur
ammettendosi, in astratto, la possibilità di dettare requisiti di
ammissione ulteriori rispetto a quelli minimi, è stato ritenuto
scorretto l’uso della relativa discrezionalità, nella parte in cui,
per i lotti 2 e 3, si è irragionevolmente riferito il fatturato a
servizi di pulizia di strutture ospedaliere dotate di più di 500 posti
letto.
Sostiene, al
riguardo, l’appellante che ha errato il T.A.R. nel giudicare violati i
principi di ragionevolezza e di proporzionalità e nel trascurare la
coerenza dei requisiti contestati dalla IPRAMS con il disposto dell’art.13,
comma 1, lett.c), d. lgs. n.157/95.
L’assunto è
fondato.
E’
sufficiente, al riguardo, ribadire le considerazioni svolte in occasione
dell’esame dell’appello incidentale, per riscontrare la sicura
legittimità dei requisiti in questione.
La lettura
sopra esposta della nozione di identità del servizio (come riferita
anche alla tipologia delle strutture che ricevono le prestazioni di
pulizia) giustifica, innanzitutto, il riferimento del fatturato ad
appalti eseguiti in favore di ospedali con più di 500 posti letto, ai
fini della documentazione del requisito di capacità finanziaria di cui
all’art.13 lett. c) d. lgs. n.157/95, tenuto conto delle dimensioni
dell’Ospedale S. Martino di Genova.
Quand’anche,
tuttavia, dovesse ritenersi improprio il riferimento anche alle
dimensioni della struttura sanitaria per attestare il requisito di
idoneità in questione, si perverrebbe alle medesime conclusioni
reiettive.
Giova, al
riguardo, ripetere che, secondo un univoco e consolidato orientamento
giurisprudenziale (Cons. St., sez. VI, 30 aprile 2002, n.2320, sez.V, 1
giugno 2001, n.2973, sez.VI, 9 maggio 2000, n.2682), qui condiviso, le
amministrazioni possono richiedere alle imprese requisiti di
partecipazione e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli
minimi stabiliti dalla legge, purchè, tuttavia, tali ulteriori
prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e
di ragionevolezza, non limitino indebitamente l’accesso alla procedura
e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare
oggetto dell’appalto.
Così definiti
i limiti assegnati dalla giurisprudenza al coretto esercizio della
potestà discrezionale di imporre requisiti ulteriori rispetto a quelli
minimi stabiliti dalla legge, risulta agevole rilevare che,
contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, il riferimento del
fatturato a servizi resi in favore di strutture ospedaliere di grandi
dimensioni, lungi dal rivelarsi irragionevole e sproporzionato, risulta,
invece, del tutto coerente con le caratteristiche e con le esigenze
proprie dell’appalto da affidare nella fattispecie.
Le rilevanti
dimensioni dell’Ospedale S. Martino di Genova (definito dall’appellante,
con espressione non contestata né smentita dalla controparte, il più
grande d’Italia) implicano, infatti, la necessità di selezionare un
contraente dotato di comprovata esperienza nell’amministrazione del
servizio di pulizia in grandi strutture sanitarie e, quindi, di
restringere l’accesso per l’affidamento del relativo appalto alle
sole imprese capaci, per la specifica esperienza acquista nel settore,
di garantire una corretta gestione della complessa attività
organizzativa ed operativa presupposta dalla regolare esecuzione delle
prestazioni di sanificazione degli ambienti.
Può, quindi,
concludersi, affermando l’immunità delle clausole del bando riferite
ai requisiti di capacità finanziaria dai vizi denunciati in primo grado
dalla IPRAMS.
3.2- Con il
secondo motivo l’Azienda Ospedaliera appellante contesta il capo della
decisione con il quale è stato annullato il divieto di partecipare a
più di un lotto.
La riscontrata
insussistenza in capo alla impresa originaria ricorrente (esclusa,
peraltro, dalla gara, nell’ambito del procedimento riattivato in
seguito alla sospensione della sentenza appellata) dei requisiti di
partecipazione a tutti e tre i lotti determina l’improcedibilità, per
sopravvenuto difetto di interesse, della censura rivolta contro la
clausola del bando che limita ad un solo lotto (la IPRAMS non può
partecipare utilmente neanche per quello) le possibilità di concorso
delle imprese interessate.
L’impossibilità
della IPRAMS di partecipare anche per un solo lotto (e a fortiori per
due o tre) esclude, invero, qualsiasi suo interesse a dolersi dell’illegittimità
della clausola in questione (che non la pregiudica in alcun modo) ed a
pretenderne l’eliminazione
4.- Alle
considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, la reiezione
dell’appello incidentale, l’accoglimento di quello principale e, in
riforma della decisione appellata, il rigetto del ricorso proposto in
primo grado dalla IPRAMS.
5.- La
complessità delle questioni dibattute giustifica la compensazione delle
spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello
principale e, per l’effetto, in riforma della decisione appellata,
respinge il ricorso in primo grado; respinge l’appello incidentale;
compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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