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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 31 dicembre 2003 n. 9318
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Offerte anomale – costo minimo
del lavoro – tabelle ministeriali – riduzione – possibilità –
limiti e condizioni.
L’impresa
appellante era stata esclusa da una gara per l’appalto del servizio di
assistenza tutelare e domiciliare in favore dei disabili e degli anziani
per anomalia dell’offerta (inosservanza delle tabelle ministeriali sul
costo orario minimo del lavoro). Il Consiglio di Stato, confermando la
pronuncia di rigetto del Tar Latina, giudica legittima l’esclusione,
che non era avvenuta in modo automatico, ma dopo l’esame
dell’insufficienza degli sgravi fiscali allegati dall’impresa al
fine di giustificare adeguatamente il ribasso proposto. La decisione
esamina il rapporto tra l’art. 25, comma 2, decreto legislativo 17
marzo 1995, n.157 e l’art.1, comma 1 legge 7 novembre 2000, n.327
chiarendo che la prima disposizione esclude, a proposito della
valutazione dell’anomalia, l’ammissibilità di giustificazioni
concernenti elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, mentre la seconda impone
alle amministrazioni aggiudicatrici uno specifico apprezzamento
dell’adeguatezza del valore economico dell’offerta al costo del
lavoro, come determinato, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro,
sicché la seconda norma costituirebbe una specificazione della prima,
nel senso che introduce un parametro certo - le tabelle ministeriali sul
costo del lavoro - cui riferire la valutazione di anomalia delle
offerte, ma non autorizza l’esclusione automatica di quelle che
contengono valori inferiori a quelli minimi. In altri termini, il
combinato disposto delle due fonti legislative da un lato non consente
l’allegazione di giustificazioni sulla remuneratività dell’offerta
riferite alle tariffe sul costo del lavoro, ma dall’altro consente di
allegare l’abbattimento del costo orario indicato nelle tabelle in
ragione della decurtazione derivante dai benefici previsti da norme di
legge e degli altri tipi di oneri ivi indicati.
FATTO
Con la sentenza
appellata veniva respinto il ricorso proposto dal P.A.R.S.I.F.A.L.,
Consorzio di Cooperative Sociali s.r.l. (d’ora innanzi Parsifal),
avverso la propria esclusione, disposta dal Comune di Formia all’esito
della verifica dell’anomalia dell’offerta del ricorrente, dalla
procedura per l’affidamento, per un anno, del servizio di assistenza
tutelare e domiciliare in favore dei disabili e degli anziani.
Avverso la
predetta decisione proponeva appello il Parsifal, assumendo l’erroneità
della pronuncia reiettiva gravata ed invocandone la riforma, con
conseguente annullamento del provvedimento impugnato in primo grado.
Resisteva il
Comune di Formia, contestando la fondatezza dell’appello ed
invocandone la reiezione.
Non si
costituivano, invece, la Cooperativa Solidarietà Sociale, l’a.t.i.
"La Speranza – Sollievo – Punto H" e la Società
Cooperativa Sociale a r.l. "Un angolo di mondo".
Alla pubblica
udienza del 28 ottobre 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- E’
controversa la legittimità dell’esclusione del Consorzio Parsifal
dalla procedura di gara indetta dal Comune di Formia per l’affidamento
del servizio di assistenza tutelare e domiciliare in favore dei disabili
e degli anziani, disposta all’esito della verifica dell’anomalia
dell’offerta del ricorrente (contenente il miglior ribasso).
Il Parsifal ha,
in particolare, denunciato l’illegittimità della propria esclusione,
assumendola viziata dall’erroneo rilievo dell’inderogabilità (e, in
ogni caso, della violazione) delle tariffe sul costo orario del lavoro
approvate con d.m. 9.3.2001 e dall’omessa attivazione del procedimento
di verifica dell’anomalia nei riguardi delle altre cooperative
partecipanti, e ne aveva domandato l’annullamento.
Il T.A.R.
adìto ha giudicato la contestata esclusione immune da entrambi i vizi
denunciati a sostegno del gravame.
L’appellante
Parsifal critica la correttezza del convincimento espresso dai primi
giudici in ordine ad entrambi i profili contestati con il ricorso
originario e ne domanda la riforma.
Il Comune
difende, di contro, il giudizio reso dal T.A.R. e la legittimità del
proprio operato, invocando la reiezione dell’appello.
2.- il
Consorzio contesta, innanzitutto, il giudizio formulato in prima istanza
in merito all’inosservanza delle tabelle ministeriali sul costo orario
minimo del lavoro della categoria professionale impiegata nei servizi in
questione, sostenendo che l’art.1 della legge 7 novembre 2000, n.327
impedisce di disporre l’esclusione automatica delle offerte che
contengono un costo del lavoro inferiore a quello determinato con le
relative tabelle ministeriali, che, comunque, i valori minimi indicati
in queste ultime possono essere validamente ridotti dalle imprese sulla
base del computo di benefici dei quali le stesse possono usufruire e, da
ultimo, che questi ultimi non sono limitati, come erroneamente ritenuto
dai giudici pontini, ai soli sgravi fiscali.
2.1- La
questione del presunto carattere automatico dell’esclusione dell’offerta
del Parsifal, siccome comprensiva di un costo orario del lavoro
inferiore a quello indicato nelle tabelle ministeriali, impone una
sintetica ricognizione dei rapporti tra l’art.25, comma 2, decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.157 e l’art.1, comma 1 legge 7 novembre
2000, n.327.
La prima
disposizione esclude, a proposito della valutazione dell’anomalia, l’ammissibilità
di giustificazioni concernenti elementi i cui valori minimi sono
stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
mentre la seconda impone alle amministrazioni aggiudicatrici uno
specifico apprezzamento dell’adeguatezza del valore economico dell’offerta
al costo del lavoro, come determinato, in apposite tabelle, dal
Ministero del lavoro.
La seconda
norma si risolve, a ben vedere, in una specificazione della prima, nel
senso che introduce un parametro certo - le tabelle ministeriali sul
costo del lavoro - cui riferire la valutazione di anomalia delle
offerte, ma non nel senso di autorizzare l’esclusione automatica di
quelle che contengono valori inferiori a quelli minimi, quanto in quello
di impedire l’allegazione di giustificazioni sulla remuneratività
dell’offerta riferite alle tariffe sul costo del lavoro e di
precludere alle amministrazioni di tenere conto di quelle eventualmente
prodotte.
Tale
disciplina, evidentemente preordinata ad assicurare un’ulteriore forma
di tutela del lavoro, oltre che a garantire, sotto tale peculiare
profilo, l’affidabilità delle imprese selezionate per l’esecuzione
di appalti pubblici, non consente, quindi, l’esclusione automatica
delle offerte violative dei costi orari minimi del lavoro, ma neanche
permette di allegare giustificazioni su questo aspetto dell’offerta a
sostegno della sua serietà, imponendo alle amministrazioni di
concertare l’analisi di quest’ultima sugli altri profili delle
sospette condizioni di contratto proposte dall’impresa interessata
(con conseguete incidenza negativa, sulla valutazione complessiva, dell’inosservanza
degli oneri minimi prescritti da norme vincolati).
Così
ricostruito il quadro normativo di riferimento, è sufficiente rilevare
che la Commissione, in coerenza con le regole di condotta appena
delineate, non ha provveduto all’esclusione automatica dell’offerta
del Parsifal, ma, dopo aver riscontrato la violazione dei valori minimi
del costo del lavoro, ha correttamente evitato di apprezzare le
giustificazioni riferite a tale elemento dell’offerta, in applicazione
del disposto di cui all’art.25, comma 2, d. lgs. n. 157/95, ed ha
negato l’affidabilità di quest’ultima sulla base del rilievo dell’omessa
allegazione degli altri elementi indicati dalla disposizione menzionata
quali indici della valutazione dell’anomalia (come si ricava dall’esame
del dato testuale della motivazione dell’esclusione).
La critica
circa l’avvenuta esclusione automatica dell’offerta della ricorrente
si rivela, quindi, destituita di fondamento anche in punto di fatto.
2.2- L’appellante
censura, inoltre, la statuizione gravata là dove si è ritenuto che,
anche computando i benefici allegati dal Consorzio, si perviene ad un
costo orario ancora sensibilmente inferiore a quello stabilito nelle
tabelle ministeriali.
Assume, al
riguardo, il Parsifal l’erroneità della limitazione dei benefici
utilmente computabili nella determinazione del costo del lavoro ai soli
sgravi fiscali e non anche ad altre voci che consentono all’impresa l’abbattimento
dell’onere in questione.
Premesso che l’art.2
del d.m. 9 marzo 2001 (contenente le tabelle in questione) consente
espressamente l’abbattimento del costo orario indicato nelle tabelle
in ragione della decurtazione dei benefici previsti da norme di legge e
degli altri tipi di oneri ivi indicati e che, quindi, non appare
dubitabile la compatibilità con le tariffe ministeriali di costi
inferiori a quelli lì stabiliti, purchè determinati in coerenza con la
richiamata disciplina regolamentare, si osserva che il Consorzio
ricorrente, nella nota del 4 aprile 2002, si è limitato ad addurre,
quale unica giustificazione relativa al costo del lavoro, la
possibilità per la Cooperativa Sociale "Un angolo di mondo",
indicata dal Consorzio come gestore dei servizi di assistenza, di
beneficiare degli sgravi fiscali di cui all’art.44 della legge
n.448/2001, allegando, poi, quattro prospetti di computo del costo
orario di un dipendente assunto al quarto livello del CCNL delle
cooperative del settore socio-assistenziale-sanitario-educativo (redatti
da altrettanti studi professionali di consulenti del lavoro).
Ora, escluso
che il computo del solo beneficio degli sgravi fiscali utilizzabili
dalla Cooperativa "Un angolo di mondo" serva a ricondurre il
costo offerto dal Consorzio a quello stabilito dal Ministero del Lavoro
per la categoria professionale di riferimento, si deve rilevare che la
mera allegazione di prospetti sintetici del costo del lavoro, contenenti
la sola scomposizione delle sue diverse voci retributive e
previdenziali, non vale a documentare il rispetto delle tariffe
ministeriali, in difetto della necessaria, puntuale allegazione degli
oneri e dei benefici catalogati all’art.2 d.m. 9 marzo 2001 come
idonei a consentire la "deroga" ai valori minimi indicati
nelle tabelle.
In mancanza
dell’assolvimento di tale onere probatorio, certamente gravante sull’impresa
che intende dimostrare l’osservanza della disciplina regolamentare sul
costo del lavoro, si rivela del tutto corretta, in quanto vincolata
dalla normativa di riferimento, la valutazione circa la difformità da
quest’ultima dei valori offerti dal Consorzio Parsifal ed in merito,
quindi, alla non computabilità delle relative giustificazioni ai fini
della verifica della remuneratività dell’offerta esaminata (priva,
per le residue voci, di apprezzabile sostegno).
3.- Con il
secondo motivo, il Consorzio appellante ribadisce la doglianza in merito
all’omessa attivazione del procedimento di verifica dell’anomalia
nei riguardi delle offerte della altre concorrenti (anch’esse
violative del costo del lavoro indicato nelle tabelle del Ministero del
lavoro).
La censura si
rivela improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Essendo stato
legittimamente escluso dalla gara, per come appena rilevato, il Parsifal
risulta, infatti, privo di qualsiasi titolo, sostanziale o processuale,
a contestare lo svolgimento e gli esiti di una procedura alla quale è
rimasto, oramai definitivamente, estraneo.
Quand’anche
si intendesse esaminare nel merito la censura, si perverrebbe, comunque,
alle medesime conclusioni reiettive.
Basti, in
proposito, rilevare che, mentre l’art.1, comma 4, legge n.327/2000
stabilisce una presunzione di anomalia, integrando così la disciplina
dell’art.25 d.lgs. n.157/95, delle "offerte che si discostino in
modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3", nel caso di
specie gli scostamenti rispetto alle tabelle ministeriali registrabili a
carico delle altre due cooperative partecipanti (le cui offerte non
superavano, tuttavia, la soglia di anomalia, secondo la disciplina di
gara) si aggirano intorno al 10%, a fronte di uno scarto di circa il 30%
dei costi offerti dal Parsifal, sicchè non pare configurabile quell’evidenza
nella difformità dei valori economici alla quale la disposizione
invocata dallo stesso appellante condiziona la qualificazione legale
dell’offerta come anomala e la sua soggezione al procedimento di
analisi di cui all’art.25 d. lgs. cit.
4.- Alle
considerazioni che precedono conseguono la reiezione dell’appello e la
conferma della decisione gravata.
5.- Sussistono,
nondimeno, ragioni di equità per la compensazione delle spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge il ricorso indicato in
epigrafe e compensa le spese processuali.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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