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Consiglio di
Stato - V 15 marzo 2004 n. 1269
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Scelta del
contraente
Non può ritenersi
illegittima la disciplina di gara nella parte in cui non richiede, per
la fornitura di un impianto antintrusione da installare in una
pinacoteca provinciale, il certificato IMQ (Istituto del Marchio di
Qualità) per la partecipazione all’appalto, atteso che nessuna norma
sancisce tale obbligo. Pertanto, non sussistendo al riguardo norme
imperative, la decisione dell’amministrazione di non prefigurare il
possesso dell’iscrizione IMQ come presupposto di ammissione alla gara
é dipesa da una valutazione discrezionale, insindacabile dal Giudice di
legittimità, salvo che per illogicità e irrazionalità.
FATTO
Con il ricorso
in epigrafe, la società Campus ha fatto presente che aveva partecipato
all’appalto indetto dalla provincia di Bari per la progettazione
esecutiva e la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza presso
la pinacoteca provinciale, la cui lettera di invito specificava le
caratteristiche generali dell’opera, prevedendo che l’impianto
antintrusione "dovrà essere certificato al 2° livello di
prestazione IMQ"; che possedendo i requisiti prescritti nutriva l’aspettativa
di diventare aggiudicataria per aver offerto il maggior ribasso nella
misura del 35,12 % ; che riunitasi la Commissione di gara in data
26.2.2001 procedeva alla verifica a campione in ordine al possesso dei
requisiti prescritti sorteggiando la ditta Addante Giovanni; che,
determinati la media aritmetica dei ribassi e lo scarto medio
aritmetico, la soglia di anomalia veniva fissata nel 23,72067 %, per cui
automaticamente veniva esclusa la sua offerta; che l’aggiudicazione
provvisoria avveniva a favore dell’impresa Antonio Pepe per aver
offerto un ribasso percentuale del 23,512 %; che avendo appreso della
propria esclusione denunciava alla stazione appaltante l’erronea
ammissione alla gara di imprese che non possedevano i requisiti
prescritti ed in particolare il possesso dell’iscrizione al registro
IMQ, presupposto necessario per poter realizzare l’impianto
antintrusione; che la Provincia chiedeva chiarimenti all’IMQ, il quale
precisava che l’aggiudicataria provvisoria non risultava iscritta nel
relativo registro; che detto requisito non era posseduto neppure dalla
seconda classificata, ma ciò nonostante l’Amministrazione non
assumeva le conseguenti determinazioni, per cui era costretta ad adire
il TAR Puglia, che con la sentenza in epigrafe lo respingeva.
Ha dedotto
quanto segue
-contrariamente
a quanto ritenuto dal TAR, il bando di gara, la lettera di invito ed il
capitolato recavano l’espressa previsione che l’intero impianto di
sicurezza dovesse essere certificato al 2° livello di prestazione IMQ;
che perciò era richiesto per la partecipazione alla gara il possesso di
tale requisito;
-in
considerazione della necessità di detto requisito, l’Amministrazione
avrebbe dovuto verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai
partecipanti alla gara già in sede di prequalificazione;
-neppure poteva
convenirsi con il TAR nella parte in cui aveva ritenuto che tale
certificazione potesse essere affidata a terzi;
-del resto in
sede di appello, nell’accogliere l’istanza cautelare, la Sez. V del
Consiglio di Stato, con ordinaza del 25.7.2001, aveva ritenuto non del
tutto infondata la propria tesi.
Costituitasi in
giudizio, la Società resistente ha chiesto il rigetto dell’appello,
rilevando che la disciplina di gara non prevedeva l’obbligatoria
iscrizione nel registro IMQ per la partecipazione alla gara, ma si
limitava a prescrivere che l’impianto antintrusione dovesse essere
certificato al 2° livello di prestazioni IIMQ; che d’altra parte l’ordinanza
cautelare del Consiglio di Stato, invocata dall’appellante, non aveva
precisato se l’iscrizione all’IMQ dovesse essere o meno requisito di
partecipazione alla gara.
Con memoria
conclusiva, l’appellante ha insistito sulla fondatezza delle doglianze
avanzate.
Alla pubblica
udienza del 13.1.2004, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
1. Con sentenza
TAR Puglia, Bari, sez. I, n. 32 del 13.1.2003 è stato respinto il
ricorso proposto dalla società Campus avverso gli atti di gara di cui
all’appalto indetto dalla provincia di Bari per la progettazione
esecutiva e la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza presso
la pinacoteca provinciale, compreso il verbale della commissione di gara
del 9.3.2001 relativamente alla sua esclusione per anomalia dell’offerta.
2. L’appello
è infondato.
2.1. La
Società Campus sostiene che il risultato della procedura concorsuale
sarebbe stato falsato, essendo stato consentita la partecipazione anche
ad imprese non iscritte all’IMQ (Istituto del Marchio di Qualità), le
quali non avrebbero potuto partecipare alla gara, in quanto la lettera
di invito aveva prescritto che l’appaltatore avrebbe dovuto
certificare al secondo livello IMQ l’impianto antintrusione; in
particolare, sia la ditta aggiudicataria che la seconda classificata non
risultavano iscritte al registro IMQ.
Ritiene,
perciò, la società Campus che, una volta accertato che non possedevano
il certificato di iscrizione all’IMQ, le citate aziende dovevano
essere escluse dalla licitazione; conseguentemente, sceso al di sotto di
cinque il numero dei concorrenti rimasti in gara, non si sarebbe fatta
applicazione, in danno della ricorrente, dell’esclusione automatica,
stabilita per le offerte anormalmente basse dall’art. 21, comma 1 bis,
della legge 11.2.1994 n. 109 e successive modificazioni, ma si sarebbe
dovuto avviare il sub procedimento di verifica dell’anomalia delle
offerte stesse, previa richiesta ed esame in contraddittorio delle
giustificazioni fornite dalle aziende offerenti.
HA, quindi,
denunciato l’illegittimità dell’operato della Commissione
aggiudicatrice e della Stazione appaltante per aver omesso di accertare
che tutte le imprese in gara fossero registrate presso l’IMQ.
2.2. La
doglianza è infondata.
Occorre
considerare che nel bando di gara, individuata la categoria prevalente
dei lavori nella categoria OS5 "impianti pneumatici ed
antintrusione", erano indicati i requisiti richiesti per la
partecipazione alla gara con il richiamo dell’art. 31 del D.P.R.
25.1.2000 n. 34, tra i quali non è compresa l’iscrizione nel registro
IMQ.
Inoltre, nella
lettera di invito veniva precisato che era richiesta la qualificazione
delle imprese partecipanti riferita alla categoria prevalente,
conformemente al menzionato art. 31, nonchè l’iscrizione nel registro
delle imprese.
E’ pur vero
che nella lettera di invito (e nel capitolato speciale) vi è un punto
in cui si prevede, con riferimento alle caratteristiche generali dell’opera,
quanto segue: progettazione esecutiva di cui all’art. 16 comma 5 della
legge n. 109/94 e realizzazione dell’impianto integrato di sicurezza
alla pinacoteca provinciale realizzato secondo le norme CEI 79-2/3. L’impianto
antintrusione dovrà essere certificato al 2° livello di prestazioni
IMQ". MA detto requisito (2° livello di prestazioni IMQ) era
richiesto solo con riferimento alla progettazione ed realizzazione dell’impianto
antintrusione e non ai fini della partecipazione alla gara.
Tanto è vero
che l’iscrizione nel registro IMQ non era neppure prevista (V. pag. 6
della lettera di invito) tra la documentazione che doveva essere
presentata dall’impresa sorteggiata al fine di dimostrare il possesso
dei requisiti di capacità economico-finamziaria e tecnico-organizzativa
prescritti dal bando, ai sensi dell’art. 10 L. n. 109/94 e successive
modificazioni.
Né elementi
favorevoli alla tesi dell’appellante possono essere desunti dall’ordinanza
di questa Sezione n. 4173del 25.7.2001, che nell’appello sull’ordinanza
di rigetto dell’istanza cautelare adottata dal TAR, riteneva quanto
segue: "in sede di sommaria delibazione, non si mostra del tutto
infondata la tesi secondo la quale la certificazione dell’impianto
antintrusione non riguardi soltanto i materiali da impiegare e che essa
certificazione sia, presumibilmente, da darsi dall’impresa che ha
progettato ed eseguito l’impianto stesso"; in quanto, pur a
prescindere dal carattere cautelare della decisione, occorre considerare
che l’assunto di questa Sezione concerne essenzialmente l’aspetto
esecutivo dell’opera e non la partecipazione alla gara.
2.3. Neppure
può ritenersi illegittima la disciplina di gara nella parte in cui non
richiede il certificato in discussione per la partecipazione all’appalto.
Invero,
ancorché possa essere opportuno, giacché i certificati IMQ sono
riconosciuti dall’ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici)
quali elementi qualificanti per l’assunzione del rischio, tuttavia,
non fa parte dei doveri, posti dalla legge a carico dei soggetti che
appaltano a terzi la realizzazione di lavori pubblici, pure l’obbligo
di pretendere tale certificazione per la partecipazione alla gara.
Pertanto, non
sussistendo al riguardo norme imperative, la decisione dell’amministrazione
di non prefigurare il possesso dell’iscrizione IMQ come presupposto di
ammissione alla gara é dipesa da una valutazione discrezionale,
insindacabile dal Giudice di legittimità, salvo che per illogicità e
irrazionalità.
Non sembra,
però, al Collegio incoerente aver voluto che l’impianto
antiintrusione sia certificato al 2° livello IMQ e avere, nel contempo,
permesso che a concorrere fossero anche imprese non registrate IMQ.
In realtà, la
contraddittorietà, sottolineata dall’Ati ricorrente, é soltanto
apparente, perché - fermo l’impegno ad installare un impianto
antiintrusione certificato IMQ - il bando di gara aveva previsto che i
concorrenti potessero dichiarare di volersi avvalere dell’opera di
altre aziende, subappaltando loro parte dei lavori nel limite del 30%
(V. lettera di invito, pag. 2 lett. d).
D’altra parte
non era precluso al vincitore della gara di richiedere ed ottenere la
registrazione IMQ anche dopo essersi aggiudicato i lavori; come sembra
avvenuto nella specie, ma in ogni caso si tratta di aspetto relativo
alla corretta esecuzione del contratto.
3. Per quanto
considerato, l’appello deve essere respinto.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sez. V) respinge l’appello indicato in
epigrafe.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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