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Consiglio di
Stato, V, 23 marzo 2004, n. 1557
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Scelta del contraente - Legittimazione
a ricorrere
Non
è illegittima la procedura, indetta da un’azienda sanitaria locale,
di appalto concorso per l’effettuazione di un global service di
analisi biochimiche e microbiologiche, comprensiva di lavori di
ristrutturazione edilizia degli ambienti destinati al laboratorio, ove
tali lavori assumano una dimensione accessoria rispetto all’importo
complessivo dell’appalto e ne sia consentita la realizzazione tramite
subappalto.Non è legittimata a ricorrere avverso gli atti di gara
l’impresa che, pur essendo stata prequalificata e invitata a
partecipare, non abbia presentato l’offerta e agisca avverso la
procedura assumendone l’irrazionale combinazione di prestazioni
eterogenee.
F A T T O
1)
- Con la sentenza appellata il TAR, riuniti i ricorsi nn. 230/1999 e
479/99 – che si appuntavano avverso la lex specialis relativa
ad un appalto concorso per l’effettuazione di un global service
di analisi biochimiche e microbiologiche, nonché avverso le operazioni
di gara e l’aggiudicazione - ha dichiarato gli stessi
inammissibili.
Rilevavano,
in particolare, che la società ricorrente, pur essendo stata invitata
alla gara ed avendo preso parte alla fase di prequalificazione, non
aveva in concreto partecipato alla stessa, non avendo presentato alcuna
offerta.
Con
la conseguenza che la stessa non poteva vantare alcun concreto interesse
ad annullare gli atti di una gara alla quale non aveva partecipato (sul
punto, il TAR richiamava le decisioni della Sezione 3 gennaio 2002, n.
6, e 3 aprile 2000, n. 1909).
E
che, inoltre, non poteva neppure sostenersi che essa avrebbe potuto
vantare quanto meno un interesse strumentale ad annullare tutti gli atti
impugnati al fine del rifacimento della gara stessa, dato che le censure
proposte con i ricorsi in esame sostanzialmente contestavano la
unicità della gara, indetta con le modalità afferenti il global
service di analisi biochimiche e microbiologiche.
Aggiungevano
i primi giudici che la scelta effettuata dall’Amministrazione
appaltante di indire la gara con il suddetto sistema appariva, comunque,
del tutto legittima e improntata a criteri di logica, stante, da un lato
l’accessorietà dei lavori edilizi appaltati (£. 3,5 miliardi)
rispetto all’importo complessivo dell’appalto (£.35 miliardi) e,
dall’altro lato, l’interesse pubblico ad una razionalizzazione dei
costi sotteso a tale scelta.
Quest’ultima
risultava, inoltre, funzionale per le stesse imprese partecipanti alla
gara, dato che esse avevano in tal modo la possibilità di fare
progettare i lavori di ristrutturazione edilizia in funzione della
tipologia e della dislocazione delle apparecchiature di laboratorio e di
analisi da installare e, quindi, in definitiva, in funzione delle
modalità di espletamento dei servizi oggetto di appalto.
D’altra
parte, sempre secondo i primi giudici, la ricorrente non poteva nemmeno
invocare – a sostegno della tesi relativa all’impossibilità per
essa di partecipare alla gara in questione – il fatto di non potere
effettuare in proprio tali lavori essendo impresa operante nel settore
della strumentazione di diagnostica sanitaria e non in quello
dell’edilizia; e ciò in quanto il capitolato speciale di appalto
prevedeva espressamente, all’art. 12, la possibilità che tali lavori
accessori potessero essere affidati, anche in sub appalto, ad altra
impresa avente i requisiti richiesti.
Gli
atti della gara in questione, pertanto, non contenevano alcuna clausola
o disposizione che impedisse alla ricorrente di partecipare alla stessa.
In
conclusione, nessun interesse, secondo il TAR, poteva vantare la
ricorrente al rifacimento della gara con il sistema di separati appalti
per servizi, forniture e lavori edili, stante la sostanziale accertata
legittimità del sistema dell’appalto unico di global service
adottato dall’Azienda U.S.L. di Piacenza; donde, in definitiva,
l’inammissibilità dei ricorsi per carenza d’interesse.
2)
– Per la società appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto,
contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, non sarebbero
affatto sussistiti i presupposti per la declaratoria di inammissibilità
degli originari ricorsi.
Nel
merito, poi, avrebbero errato i primi giudici anche nel ritenere che
alle opere edilizie potesse essere attribuito carattere accessorio.
Inoltre,
assume l’appellante, non vi sarebbe, sul mercato, alcuna impresa in
grado di assommare l’esecuzione delle rilevanti opere di
ristrutturazione edilizia di cui si è detto con un appalto misto, di
servizi e forniture, attinente essenzialmente alla capacità di produrre
e/o commercializzare i prodotti sanitari e medicinali richiesti dal
bando.
Nella
specie, poi, deduce ancora l’appellante, nel ribadire i motivi svolti
in primo ed assorbiti dal TAR, non sarebbero sussistiti neppure i
requisiti per dare corso ad una procedura d’urgenza; né quelli
preordinati ad un contratto misto di lavori, servizi e forniture.
Neppure
sarebbero state mai indicate, poi, le categorie di iscrizione all’ANC,
né, del pari illegittimamente, sarebbe stato redatto il necessario
progetto preliminare; e neppure sarebbero stati indicati gli elementi
necessari ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
La
disciplina di gara, inoltre, eluderebbe le norme che regolano il
subappalto, consentendo una sorta di inammissibile subappalto totale
delle opere edilizie, ovvero dei servizi o delle forniture, non
esistendo materialmente sul mercato imprese in grado di assommare i
requisiti necessari per assicurarsi congiuntamente le tre tipologie di
appalto.
L’appalto-concorso
di cui è causa, infine, includendo anche lavori edilizi non accessori,
avrebbe dovuto essere assoggettato al parere vincolante del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici.
Sempre
in primo grado l’odierna appellante ha lamentato – e qui ribadisce
– il fatto che nessuna delle imprese invitate sarebbe stata
concretamente in possesso dei requisiti di partecipazione, in quanto
sfornite della capacità tecnica di coprire l’intera gamma delle
analisi di laboratorio richieste dal capitolato speciale o, comunque,
prive di altri requisiti tecnici di partecipazione.
Vengono,
quindi, ribaditi i motivi aggiunti svolti in primo grado, pure assorbiti
dal TAR.
Con
gli stessi si denuncia, in particolare, il fatto che all’impresa
aggiudicataria sarebbe addebitabile una grave turbativa d’asta, avendo
la stessa, secondo l’appellante, pesantemente quanto negativamente
influito sull’andamento della gara, alterando le condizioni di
concorrenza sino a riuscire a presentarsi senza alcuna concorrente e così,
di fatto, facendo fallire lo stesso esperimento di gara; ciò che
avrebbe dovuto indurre l’Azienda, in via di autotutela, ad annullare
l’intera gara.
L’Azienda,
inoltre, non avrebbe tenuto in alcun conto ma, anzi, avrebbe del tutto
travisato, i pregnanti rilievi critici mossi all’indizione della gara
dalla Assobiomedica, così traendo in inganno anche la Regione che,
pure, aveva richiesto chiarimenti sul punto.
Sarebbe,
inoltre, illegittima la clausola della lex specialis della gara
che sembrerebbe aver consentito associazioni d’imprese anche
nell’ipotesi in cui le mandanti non fossero state in possesso dei
requisiti minimi necessari per l’esecuzione dell’appalto.
Si
deduce, ancora, che la società aggiudicataria – FORA s.p.a. – non
avrebbe neppure potuto essere scrutinata, non avendo addotto validi
requisiti di partecipazione; e che, inoltre, l’offerta dalla stessa
presentata in associazione temporanea con la EUROGENETICS ITALIA non
recherebbe il necessario riferimento a tutti i prodotti in gara e
sarebbe, quindi, gravemente incompleta.
3)
- Resiste l’Azienda appellata, che insiste per il rigetto
dell’appello e la conferma della sentenza in esame.
Resistono
anche le società FORA s.p.a. e TOSOH BIOSCIENCE s.r.l., già
EUROGENETICS ITALIA, che pure insistono per la conferma della sentenza
appellata.
Nelle
rispettive memorie le parti ribadiscono, infine, le rispettive tesi
difensive.
Con
decreto presidenziale cautelare istruttorio del 10 settembre 2003, n.
3833, la Sezione, a istanza di parte, ha disposto talune acquisizioni
istruttorie.
D
I R I T T O
1)
- Con la sentenza appellata il TAR, riuniti i ricorsi nn. 230/1999 e
479/99, ha dichiarato gli stessi inammissibili per carenza di
interesse.
In
particolare, con il ricorso di primo grado n. 230/99 era chiesto
l’annullamento della lettera d’invito prot. n. 11094 del 1/4/1999
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza avente ad oggetto:
“appalto concorso per l’effettuazione di un global service di
analisi biochimiche e microbiologiche presso il presidio ospedaliero di
Piacenza nonché del bando di gara avente ad oggetto la suddetta
procedura ristretta, nonché della deliberazione n. 1096 del 6/5/1998,
nonché del Capitolato Speciale e dei documenti complementari di detto
capitolato e infine, di ogni atto connesso, presupposto, e/o conseguente
e, con motivi aggiunti di ricorso: della deliberazione del Direttore
Generale dell’Azienda U.S.L. di Piacenza, con la quale è stato deciso
quali imprese invitare alla gara.
Con
il ricorso di primo grado n. 479/99, era chiesto l’annullamento della
decisione del Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
di Piacenza n. 1492 del 20/7/1999 di approvazione degli atti della
suddetta gara, nonché: degli atti della Commissione Tecnica per
l’espletamento delle procedure di gara costituita con decisione del
Direttore Generale n. 1600 del 10/5/1999; della nota 24/4/1999
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza di richiesta di precisazioni
sull’offerta presentata dall’A.T.I.; della nota della stessa Azienda
U.S.L. prot. n. 13261 del 20/4/1999; della deliberazione della Giunta
regionale n. 803 del 25/5/1999; delle decisioni del Direttore Generale
della Azienda U.S.L. di Piacenza; n. 159 del 5/2/1999 e n. 532 del
12/3/1999 e di ogni altro atto presupposto e conseguente.
2)
- Per l’appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto,
contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, non sarebbero
affatto sussistiti i presupposti per la declaratoria di inammissibilità
degli originari ricorsi in quanto, avendo la medesima deducente avanzato
istanza di partecipazione, per ciò stesso avrebbe manifestato interesse
alla gara, sicché sarebbe stata erroneamente invocata la giurisprudenza
del Consiglio di Stato, richiamata nell’esposizione in fatto che
precede.
Nel
merito, poi, avrebbero errato i primi giudici anche nel ritenere che
alle opere edilizie potesse essere attribuito carattere accessorio; al
contrario, esse, per il loro carattere del tutto autonomo rispetto alla
prestazione di servizi e, soprattutto, di forniture, che avrebbe
caratterizzato il global service in questione, nonché per la
peculiare funzione economica e tecnica che le avrebbe contraddistinte,
non avrebbero potuto essere legittimamente in questo accorpate in
un’unica gara e in vista di un’unica offerta globale.
Ciò
anche in quanto, assume ancora l’appellante, non vi sarebbe, sul
mercato, alcuna impresa in grado di assommare l’esecuzione delle
rilevanti opere di ristrutturazione edilizia di cui si è detto con un
appalto misto, di servizi e forniture, attinente essenzialmente alla
capacità di produrre e/o commercializzare i prodotti sanitari e
medicinali richiesti dal bando.
3)
- L’appello è infondato.
Giova
precisare che il bando di gara si riferiva espressamente ad un
“appalto concorso per la effettuazione di un global service di
analisi biochimiche e microbiologiche presso il presidio ospedaliero di
Piacenza”; e che era ivi indicato un “importo globale presunto a
base d’appalto: £. 35.000.000.000- IVA inclusa, comprensivo delle
opere di ristrutturazione edile ed impiantistiche per un importo
presunto di £. 3.500.000.000 IVA inclusa”; che, inoltre, non erano
ammesse offerte parziali, mentre potevano partecipare imprese
raggruppate, per le quali era sufficiente che i requisiti fossero
posseduti dalla sola capogruppo.
L’odierna
appellante ha partecipato alla fase di prequalificazione, avendo chiesto
di essere invitata alla gara; la stessa è anche stata ammessa, mediante
lettera d’invito, a presentare l’offerta, essendo stata ritenuta in
possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.
Sennonché,
pur avendo manifestato, in un primo tempo, interesse alla gara di cui si
tratta, cui ha chiesto di essere invitata, non di meno, nel momento in
cui la stessa, attraverso la lettera d’invito, ha conosciuto più nel
dettaglio l’esatto contenuto della gara stessa quanto alle opere di
ristrutturazione edilizia previste dal bando, non ha manifestato oltre
il proprio interesse, non avendo presentato alcuna offerta.
Ciò,
peraltro, ad avviso del Collegio, è avvenuto senza che i contenuti
della lex specialis della gara fossero, al contrario di quanto
ritenuto dall’appellante, tali da inibire, di fatto, ogni sua utile
partecipazione.
A
ben vedere, infatti, l’art. 12 del capitolato speciale d’appalto
contemplava espressamente la possibilità di avvalersi, per la
realizzazione delle opere edilizie, dell’apporto di imprese
subappaltatrici (“la ditta cui verrà affidato l’appalto dovrà
eseguire a propria cure e spese i lavori per la realizzazione
dell’opera, assumendosene l’onere direttamente oppure avvalendosi di
altre imprese specializzate nel settore, alle condizioni e nei termini
previsti dalla vigente legislazione in materia di subappalto di lavori
pubblici…..”).
Inoltre,
come precisato nel bando di gara (sulla scorta del quale l’interessata
ha regolarmente partecipato alla prequalificazione ed è stata,
successivamente, invitata a presentare l’offerta), era sufficiente, ai
fini della partecipazione alla gara, l’elencazione dei “principali
servizi effettuati durante gli ultimi tre esercizi con rispettivo
importo, data e destinatario, nonché l’importo dei servizi analoghi a
quelli oggetto del presente appalto realizzati negli ultimi tre
esercizi”, oltre a “documentazione (certificazioni o dichiarazioni
degli Enti con cui ha avuto rapporti contrattuali) relativa all’ultimo
triennio (1996, 1997-1998) comprovante di aver maturato esperienza nelle
forniture di materiali, attrezzature e services di
laboratorio”.
Con
la conseguenza che, in base alla disciplina di gara, non solo
l’interessata non ne è stata esclusa (anzi, come si ripete, è stata
utilmente prequalificata, tanto da essere stata invitata a presentare
l’offerta sulla base proprio delle dichiarazioni, rese in base al
bando, in ordine al fatturato globale triennale e all’elenco dei
principali servizi resi negli ultimi tre esercizi, analoghi a quello
oggetto di gara), ma neppure appariva configurabile, in base ad un
giudizio ex ante, alcuna automatica, preventiva quanto
necessaria esclusione della stessa per carenza di requisiti
partecipativi.
Ebbene,
una volta invitata a partecipare, era da escludere l’insussistenza, in
capo alla medesima, dei requisiti stessi di partecipazione; sicché era
anche da escludere un suo interesse a vedere caducata la gara nel
presupposto della carenza, in capo alla stessa, dei requisiti in parola.
Ciò
tanto più se si considera che il bando, sempre ai fini della
partecipazione, non richiedeva affatto che la concorrente dovesse anche
avere esperito lavori di carattere edilizio; in proposito, il capitolato
speciale prevedeva, infatti, espressamente, come ricordato, il ricorso
al subappalto ove le concorrenti non fossero state in grado di eseguire
direttamente le opere edilizie.
Lo
stesso bando prevedeva, inoltre, anche la possibilità di associazione
tra imprese, con possesso dei requisiti partecipativi da parte della
sola capogruppo; e i requisiti partecipativi attenevano essenzialmente
all’espletamento di servizi semplicemente “analoghi”, e non
coincidenti, a quelli messi in gara e alla maturazione di esperienze nel
campo delle forniture di materiali, attrezzature e services di
laboratorio; con la conseguenza che, ove tali requisiti – tra i quali
non figurava affatto quello della specifica esperienza nel settore
edilizio - fossero stati posseduti dall’impresa dotata delle dette
esperienze “analoghe” nel campo delle forniture e services
ora detto, la stessa ben avrebbe potuto porsi, se del caso, nella
posizione di capogruppo, in associazione orizzontale con altra impresa
dotata di capacità specifiche nel settore delle costruzioni.
Sicché
anche sotto tale profilo è da escludere che la lex specialis
della gara avesse carattere inibitorio della partecipazione
dell’interessata o, per meglio dire, un carattere tale da rendere del
tutto pleonastica la presentazione, da parte della stessa, di
quell’offerta che , pure, era stata invitata a presentare.
Naturalmente,
se l’odierna appellante, dopo avere ritualmente presentato l’offerta
avvalendosi delle metodologie di gara ora dette, non fosse risultata
aggiudicataria, ben avrebbe potuto sindacare le operazioni valutative
poste in essere dall’Amministrazione ovvero, in subordine e
strumentalmente - al fine dell’integrale rinnovazione delle operazioni
concorsuali - gli atti di gara e, in particolare, la lex specialis
della stessa, laddove ritenuta, contra legem per le ragioni tutte
precisate nei motivi svolti in primo grado (come riassunti
nell’esposizione in fatto che precede).
Per
contro, non avendo presentato l’offerta, l’interessata stessa –
ammessa regolarmente in sede di prequalificazione e non destinata ad
essere necessariamente esclusa nelle fasi successive – ha manifestato,
di fatto, in termini irreversibili, il proprio disinteresse al prosieguo
della gara, in tal modo precludendosi la possibilità di ogni utile
impugnativa degli atti ed operazioni tutte ad essa relativi.
Non
si vede, del resto, quale potesse essere, per un’impresa, quale la
ricorrente in primo grado, operante nello specifico ambito delle
forniture e dei servizi di carattere sanitario, il pregiudizio
riconducibile ad una disciplina di gara quale quella qui contestata;
l’impresa stessa, infatti, attraverso la coordinata esecuzione non
solo di forniture e servizi, ma anche delle opere edilizie di cui si è
detto (a mezzo di impresa eventualmente da incaricare di subappalto o,
se possibile, semplicemente da associare) e, in particolare, quanto a
queste ultime, sulla base di previsioni progettuali ad essa, comunque,
direttamente o indirettamente facenti capo, si vedeva, in effetti,
agevolata nei propri compiti, in quanto le forniture dei macchinari si
accompagnavano alla realizzazione anche dei manufatti edilizi in cui gli
stessi avrebbero dovuto essere inseriti; con la conseguente più
corretta individuazione, impostazione e coordinamento, da parte della
stessa, degli spazi necessari alla operatività dei complessi impianti
tecnologici e dei relativi operatori, nonché dell’accesso e
sistemazione degli utenti.
4)
- In proposito, del resto, come ritenuto dai primi giudici e al
contrario di quanto assume l’appellante, è agevole riconoscere che le
opere edilizie assumevano, in effetti, nella specie, carattere
spiccatamente accessorio; e ciò non solo per il loro più modesto
contenuto economico (circa un decimo del valore dell’appalto), quanto,
soprattutto, per il fatto che la loro realizzazione era rivista proprio
in funzione della più corretta collocazione degli apparati tecnologici
da fornire e in relazione ai quali avrebbe dovuto essere assicurata la
necessaria preparazione al personale dell’AUSL chiamato a svolgere i
relativi compiti laboratoriali.
In
tal senso appare già indicativa la premessa al CSA (“l’Azienda USL
di Piacenza intende procedere alla riallocazione dell’attività
laboratoristica in un’unica struttura adeguata e funzionale alle scopo
di razionalizzare l’impiego delle risorse e dotarsi di una struttura
logistica e organizzativa in grado di migliorare la qualità analitica,
velocizzando il processo produttivo;…….che detti obiettivi possano
essere efficacemente realizzati mediante l’acquisizione in appalto di
un servizio completo – global service – comprensivo delle
opere di ristrutturazione edili e impiantistiche, che
garantisca........i volumi quali-quantitativi delle attività di
analisi”); l’art. 1 dello stesso CSA prevede, a sua volta, che la
ditta aggiudicataria provveda alla “progettazione di massima ed
esecutiva ed alla ristrutturazione degli ambienti di cui alle allegate
planimetrie e dischetto su cui eseguire il progetto secondo quanto
previsto all’art. 6”, nonché alla “predisposizione del progetto
gestionale di funzionamento”; ciò che già implica il necessario
coordinamento funzionale e gestionale tra opere edilizie e services,
che deve essere cura della ditta concorrente assicurare attraverso la
propria attività progettuale, di massima ed esecutiva.
E
piena conferma a quanto ora detto è offerta dal citato art. 6 del
medesimo CSA, in base al quale “la ditta aggiudicataria dovrà
propedeuticamente provvedere alla predisposizione, con elaborati grafici
esecutivi, del progetto per la ristrutturazione dei locali nelle
aree indicate……; si sottolinea la necessità che le ditte offerenti
compiano una attenta verifica ed analisi dei locali destinati alla
realizzazione del servizio e del contesto edilizio ed impiantistico
circostante”; lo stesso art. 6 del CSA elenca, poi, a titolo
esemplificativo, i locali ritenuti necessari e le dotazioni minime di
legge, rimanendo, comunque, ferma “la facoltà delle ditte
partecipanti a proporre una progettazione diversa ed articolata ai fini
della migliore funzionalità del servizio, fermo restando il rispetto
dei requisiti minimi richiesti dalle disposizioni di legge vigenti”;
e, di seguito, lo stesso Capitolato precisa che “dovranno, ancora,
essere previsti e forniti tutti gli arredi e la strumentazione di
supporto necessari per la dotazione della struttura completa di tutte le
relative pertinenze atte a rendere completamente e perfettamente
operativo il laboratorio stesso”, e che “le ditte invitate dovranno
indicare, specificatamente per ogni locale, il tipo di arredamento, sia
per quantità che per qualità di prodotto offerto, ai fini delle
valutazioni da effettuarsi in sede di esame dei progetti presentati”.
Tutte
previsioni, quindi, volte manifestamente ad assicurare, da parte delle
concorrenti, il coordinamento finalistico tra l’attività di
ristrutturazione edilizia, la cui progettazione competeva alle
concorrenti stesse, e le specifiche attività laboratoristiche cui erano
preordinate; donde il chiaro carattere strumentale ed accessorio che le
attività edilizie stesse - di importo, comunque, nettamente
minoritario rispetto al valore totale dell’appalto concorso - andavano
ad assumere nel disegno globale del contratto posto in concorrenza.
5)
- L’inammissibilità, per i motivi ora detti, degli originari ricorsi
travolge, naturalmente, per difetto di interesse, ogni possibilità di
esame di tutte le ulteriori censure con gli stessi formulati, non
potendo la deducente utilmente lamentare eventuali vizi della procedura
volta all’aggiudicazione nel momento stesso in cui si è
volontariamente sottratta alla gara, pur in assenza di elementi
preclusivi della continuazione della sua partecipazione direttamente
ascrivibili alla lex specialis della gara stessa.
6)
– Per tali motivi l’appello in epigrafe appare infondato e, per
l’effetto, deve essere respinto.
Le
spese del grado, come di norma, seguono la soccombenza e sono liquidate
nel dispositivo.
P.Q.M.
il Consiglio di
Stato, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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