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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 22 aprile 2004 n. 2320
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Prescrizioni di Gara - Fissazione
requisiti di ammissione - Clausole impeditive della partecipazione per
soggetti sprovvisti - Onere di impugnazione della clausola -
Impugnazione contestuale della clausola e dell'esclusione consequenziale
- Impugnazione tardiva
FATTO
L’impresa
ricorrente Cecchini Alfredo s.r.l. ha partecipato unitamente all’A.T.I.
di cui è capogruppo, alla gara suddivisa in quattro lotti di cui al
bando pubblicato sulla G.U. R.I. del 18 luglio 2002, n. 167 indetta dall’Azienda
sanitaria regionale dell’Umbria U.S.L. n. 2 per la manutenzione degli
immobili.
L’ATI
Cecchini ha presentato offerta per il lotto n. 4 relativo alla
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici, igienico
–sanitari, idrici, antincendio e termici, climatizzazione
condizionamento e refrigerazione, ventilazione impianti cucine impianti
trattamento acque estintori, impianti stoccaggio trasporto e
utilizzazione combustibili gassosi e liquidi. Come categoria prevalente,
il bando indicava la OS 28 classifica III e come categoria diversa dalla
prevalente la OS 3 Classifica III.
Con il
provvedimento in epigrafe l’ATI Cecchini è stata esclusa dalla gara
in quanto: a) non possiede, nel loro insieme, le qualificazioni
richieste dal bando, e precisamente la OS3 e la OS 28, III classifica (D.P.R
25 gennaio 2000 n. 34, allegato A); b) il certificato del casellario
giudiziario, prodotto a nome del legale rappresentante dell’impresa
associata e mandante De. Co. reca una data di nascita diversa da quella
reale della persona interessata. Altro motivo di esclusione è stato
quello di avere dichiarato di associarsi in maniera orizzontale anziché
verticale.
Nel ricorso di
primo grado n. 121/2003, l’ATI Cecchini ha contestato i motivi di
esclusione in particolare quelli sub a) e b) deducendo: quanto al primo,
che l’ATI è in possesso –per quanto concerne le imprese associate-
di qualificazione OG 11 (con una classifica molto elevata). Tale
qualificazione deve considerarsi comprensiva e assorbente rispetto alle
categorie OS3 e OS28; quanto al secondo, che l'erroneità della data di
nascita sul certificato penale ha carattere di irregolarità emendabile
e non è causa d'esclusione.
Nel giudizio di
primo grado si costituivano l’Azienda sanitaria regionale dell'Umbria
U.S.L. N. 2 e la controinteressata aggiudicataria, impresa C.A.M. Calor,
che hanno eccepito in via pregiudiziale l’irricevibilità del ricorso
per mancata impugnazione della clausola del bando di gara relativo alle
condizioni di partecipazione e, nel merito, l’infondatezza di motivi.
Con l’impugnata
decisone del TAR Umbria il ricorso è stato respinto: secondo i primi
giudici appariva fondata la prospettazione della ricorrente circa la
continenza della qualificazione OG 11 delle altre qualificazioni OS3 ed
OS28, in conformità alle relative declaratorie dell’allegato A al
DPR. n. 34/2000. Era tuttavia infondata la censura di adeguatezza del
certificato penale, nonostante le generalità del legale rappresentante
di una delle imprese riunite in ATI fossero riportate in modo errato:
non si trattava di un mero errore materiale, riconoscibile ed
emendabile, ma dell’ipotesi che fosse stato presentato (sia pure per
errore incolpevole) un certificato penale riguardante una persona
diversa da quella alla quale si deve riferire la certificazione.
La sentenza è
stata impugnata dall’ATI Cecchini, che ne chiede la riforma nella
parte in cui esclude la possibilità di emendare l’errore sul
certificato penale tramite lo strumento della richiesta di chiarimenti
alla partecipante alla gara. Nel giudizio si è costituta l’Azienda
sanitaria regionale dell'Umbria U.S.L. N. 2 che, in memoria ha
contestato l’appello principale e con appello incidentale notificato
il 7 ottobre 2003 censura la sentenza di primo grado nella parte in cui
ha disatteso le eccezioni d’irricevibilità del ricorso per omessa
impugnazione del bando di gara ed ha omesso di considerare che fra le
cause di esclusione dell’ATI Cecchini c’era anche quella di avere
dichiarato di volersi costituire in associazione orizzontale antiche
verticale, pur non possedendo la relativa qualificazione. Con ulteriore
memoria l’ATI Cecchini ha contestato la tempestività e la fondatezza
dell'appello incidentale ed ha insistito per l’accoglimento del
gravame.
DIRITTO
Oggetto del
presente appello è la sentenza del TAR dell’Umbria che ha respinto il
ricorso proposto dall’Ati Cecchini avverso l’esclusione dall'appalto
dei lavori di manutenzione presso gli immobili dell’Azienda Sanitaria
Regionale dell'Umbria U.S.L. N. 2 di Perugia, relativamente al lotto n.
4.
Delle eccezioni
proposte nell’appello principale dell’Ati Cecchini e in quello
incidentale dell’Azienda sanitaria locale dell’Umbria nei confronti
della sentenza, precede l’esame dell’eccezione pregiudiziale d’irricevibilità
del ricorso di primo grado per omessa impugnativa del bando di gara,
introdotta nell’atto di costituzione in giudizio innanzi al Tribunale
amministrativo regionale. L’eccezione ribadita nell’appello
incidentale dell’Azienda sanitaria locale dell’Umbria (appello
peraltro tempestivo, diversamente da quanto sostiene l’Ati Cecchini
nella memoria di replica) è comunque suscettibile di essere esaminata d’ufficio
perché inerente alla regolare costituzione del rapporto processuale
davanti al giudice di primo grado.
L’eccezione
è fondata e va accolta per le ragioni che si dirà.
Dopo avere
respinto le eccezioni di irricevibilità per tardività e di
inammissibilità del ricorso per omcssa tempestiva impugnazione del
bando di gara, il Tar dell’Umbria ha affermato che i requsiti di
qualificazione relativi alle lavorazioni di cui alle categorie OS3 c
OS28 del DPR n. 34/2000 richiesti dal bando di gara si prestano ad
essere ricompresi nella categoria OG 11 di cui l’Ati ricorrente era in
possesso.
A prescindere
dalla fondatezza di tale assunto, la Sezione rileva che per il lotto n.
4 [manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici,
igienico–sanitari, idrici antincendio e termici (compresi i sistemi di
evacuazione dei gas combusti) climatizzazione, condizionamento e
refrigerazione ventilazione, impianti cucine, impianti trattamento
acque, estintori, impianti stoccaggio, trasporto e utilizzazione
combustibili gassosi e liquidi], il bando prescriveva il possesso della
categoria OS 28 classifica III come categoria prevalente il possesso
della categoria OS 3 classifica III come categoria diversa dalla
prevalente.
In sostanza il
bando non prevedeva neppure che fra i requsiti di partecipazione alla
gara fosse previsto il possesso della categoria OG 11, vantato dall’Ati
ricorrente e ritenuto determinante dalla decisione impugnata per
decretare sotto questo aspetto l’illegittimità dell’esclusione per
continenze del primo rispetto agli altri de (0S3 c OS28).
La
certificazione S.O.A. in data 27.11.2001 indica che la mandataria
capogruppo impresa Cecchini era in possesso di qualificazione nella
categoria prevalente OS 28 per la classifica III e nella categoria non
prevalente OS 3 della classifica I. Per l’impresa DE.CO. partecipante
all’ATI in qualità di mandante, la certificazione SOA 15.1.2002
attesta che cha stessa, per la classifica III era in possesso della sola
categoria OG 11 e non della altre (OS 28 e OS 3), possedute invece per
la categoria II.
Avendo il bando
circoscritto la partecipazione alle sole imprese in possesso della
qualificazione richiesta e determinato l’impossibilità per quelle che
ne fossero sprovviste di prendere parte alla gara e di conseguirne l’aggiudicazione,
era necessario che le relative clausole fossero impugnate
tempestivamente e non al momento in cui il raggruppamento ricorrente è
stato escluso. L’interesse dell’ATI Cecchini a partecipare alla gara
era infatti di per sé leso dall’esistenza stessa delle clausole che
restringevano la qualificazione alle ditte in possesso delle sole
categorie OS 28 e OS 3 classifica III, così identificando i soggetti
che sarebbero stati inesorabilmente esclusi dalla procedura perché
privi dei requisiti richiesti. Ne derivava l’onere per l’ATI
Cecchini di impugnare autonomamente e tempestivamente le disposizioni
del bando impeditive della sua ammissione alla gara, senza attendere il
provvedimento di esclusione, meramente consequenziale ed applicativo del
disciplina del bando.
Secondo la
consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, quando l'interesse a
censurare le regole della gara è direttamente riconducibile alle
prescrizioni del bando e non alla mancata aggiudicazione, l'impugnazione
del bando stesso deve essere proposta nel termine decadenziale
decorrente dalla sua pubblicazione, senza attendere che la gara si
concluda in senso sfavorevole all'impresa che delle suddette
prescrizioni contesti la legittimità. Nell'ambito di tale indirizzo si
collocano, senza dubbio, le clausole del bando che prescrivono i
requisiti di partecipazione alle gare, per cui, ove dette clausole
impediscano la partecipazione alla gara fissando particolari requisiti
dei concorrenti, esse devono essere immediatamente impugnate, perché la
loro asserita lesività non si manifesta per la prima volta con
l'aggiudicazione, bensì nel momento anteriore nel quale tali requisiti
sono stati assunti come regole per l'amministrazione procedente (ex
plurimis Cons. Stato, Sez. IV, 11 ottobre 2001, n. 5356).
Non avendo l’Ati
ricorrente e odierna appellante impugnato il bando di gara né
immediatamente e in via autonoma, il ricorso di primo grado deve essere
dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese del grado
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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