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Consiglio di
Stato - Sezione V - Decisione 11 maggio 2004 n. 2959
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Offerte - Costo del lavoro - Conformità
a tabelle ministeriali - Scostamento - Sospetto di anomalia -
Esclusivamente scostamento evidente
FATTO
Il Comune di
Bologna, ha espletato una gara per l’affidamento, mediante asta
pubblica e con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, dell’appalto
dei servizi ausiliari per la nuova biblioteca multimediale della Sala
Borsa, Palazzo D’Accursio, per un importo presunto netto a base d’asta
pari ad € 1.549.370,00 circa e per una durata triennale fino al
31.12.2004, salvo proroga.
La gara, cui
avevano partecipato cinque concorrenti, è stata aggiudicata alla Soc.
coop. Working a r.l., di Bologna, prima in graduatoria (con punti
95,26), per una spesa complessiva pari ad Euro 1.859.244,84, oneri
fiscali inclusi (determinazione del Direttore del Settore Cultura del
Comune di Bologna 3.7.2002 n. 113916) .
La C.O.P.A.T.
Soc. coop. a r.l. di Torino, seconda classificata con punti 87,14, ha
proposto ricorso davanti al Tar per l’ Emilia-Romagna, per ottenere
l'annullamento dell'atto di aggiudicazione e, per quanto posso
occorrere, di tutti gli atti del procedimento.
In primo grado,
la ricorrente aveva dedotto i seguenti motivi:
1) violazione
dell’art. 9 del Capitolato speciale d’appalto;
2) violazione
dell’art. 1 della legge 7.11.2000 n. 327;
3) violazione
dell’art. 1 d. min. Lavoro 7.11.2001;
4) eccesso di
potere per carente motivazione ed illogicità.
La Soc.
Working, a dire della ricorrente, nell’indicare un costo medio orario
di Euro 11,29, non avrebbe specificato le ragioni giustificatrici di un’offerta
più bassa rispetto alle previsioni delle tabelle allegate al d. min.
7.11.2001 e, quindi, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto
l’offerta sarebbe risultata in contrasto con le disposizioni cui alla
legge 7.11.2000 n. 327.
Inoltre l’aggiudicazione
sarebbe viziata anche da:
5) violazione
del giusto procedimento;
6) eccesso di
potere per disparità di trattamento,
7) eccesso di
potere per carenza di motivazione ed illogicità manifesta.
Infatti, da un
lato, alla aggiudicataria sarebbe stato attribuito lo stesso punteggio
della C.O.P.A.T. pur se in possesso di una certificazione di qualità
ISO-9002, da reputarsi meno adeguata rispetto a quella ISO-9001
presentata dalla ricorrente, mentre, dall’altro, la Commissione di
gara non avrebbe predeterminato i criteri da utilizzare per la
valutazione delle offerte tecniche, pur in assenza nel bando di gara di
idonee indicazioni per graduare l’attribuzione dei punteggi alle
singole offerte.
La ricorrente,
con atto notificato alla controparte il 29.10.2002, ha presentato motivi
aggiunti deducendo ulteriori censure nei confronti all’aggiudicazione,
per violazione del bando con riguardo ai requisiti di partecipazione
alla gara ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria, in quanto la
Working non avrebbe posseduto il requisito delle esperienze lavorative
in servizi analoghi ed il pregresso fatturato minimo per la gestione dei
servizi indicati nell'appalto.
Secondo il
primo giudice, che ha respinto le eccezioni preliminari di
inammissibilità, con riferimento alla mancata tempestiva impugnazione
all'atto di indizione dalla gara, le censure sono infondate.
L'appello è
proposto da C.O.P.A.T. Soc. coop. a r.l., che in questa sede ripropone i
seguenti motivi:
1) violazione
dei principi generali, contraddittorietà con precedente pronuncia
omessa motivazione. Secondo l'appellante, la sentenza contrasta con la
precedente ordinanza che aveva disposto l'accoglimento dell’istanza
cautelare.
2) violazione
delle norme della lex specialis di gara, della legge 7 novembre 2000, n.
327, del decreto ministeriale 7 ottobre 2001 e dell'articolo 25 del
decreto legislativo n. 157 del 1995. Nonché eccesso di potere per
illogicità manifesta, errore dei presupposti di fatto e carenza di
motivazione e di istruttoria.
Nella sostanza
l'appellante sostiene che l’aggiudicataria non poteva offrire un
prezzo non rispettoso del contratto collettivo di lavoro applicato.
Inoltre, non è stato dato il necessario risalto, in termini punteggio
attribuito, al fatto che la ricorrente possedesse una certificazione ISO
9001 (anziché la 9002 posseduta dallo aggiudicataria) e che l’aggiudicataria
difettava del requisito costituito dal possesso di adeguata esperienza
in servizi analoghi.
L’appellante
conclude chiedendo, in riforma della sentenza di cui all’epigrafe,
l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Resiste all’appello
il comune di Bologna, che contesta la fondatezza delle tesi avversarie e
conclude per il rigetto dell’appello.
E anche
costituita in giudizio la Working, che presenta altresì appello
incidentale, sostenendo in particolare che anche l'offerta presentata
dalla C.O.P.A.T. si mantiene al di sotto delle tabelle ministeriali. In
ogni caso, ove fosse esatta la tesi di controparte, anche la sua offerta
avrebbe dovuto essere esclusa. Inoltre, l'offerta dell'appellante appare
anomala, a causa dell'insufficiente margine tra prezzo complessivo e
costo del lavoro, non che dell'utilizzo di personale di terzo livello
anziché di quarto come richiesto dal bando. Nel merito contesta la
fondatezza delle tesi avversarie e conclude per il rigetto dell’appello.
DIRITTO
L’appello
proposto dalla C.O.P.A.T. Soc. coop. a r.l. è infondato.
I due motivi su
cui si basa l'atto di appello riguardano, il primo, la coerenza della
sentenza di primo grado rispetto ad altro atto adottato dal giudice di
primo grado nel corso dello svolgimento del processo, il secondo, il
merito della decisione giurisdizionale nella controversia che oppone
l'appellante all'amministrazione resistente ed al contro interessato.
Quanto primo
motivo, la circostanza che la sentenza appaia contraddittoria, rispetto
alla statuizione contenuta nell'ordinanza che aveva accolto l'istanza
cautelare, non costituisce di per sé un vizio invalidante la pronuncia
di merito sul ricorso di primo grado. Ciò in quanto le due fasi
processuali sono autonome e rispondono ad una differente funzione ed a
differenti presupposti. Infatti, la pronuncia cautelare consegue ad
"un sommario esame" dal quale emerga una "ragionevole
previsione sull'esito del ricorso" (articolo 21, comma 8, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dal piccolo 1 della
legge 21 luglio 2000, n. 205), mentre la pronuncia nel merito del
ricorso segue ad un approfondito e completo esame delle argomentazioni e
della documentazione prodotta dalle parti. Pertanto, non costituisce una
contraddizione giuridicamente apprezzabile la circostanza che la
sentenza con la quale giudice conclude il processo vada in contrario
avviso rispetto all'opinione che egli si era formato in precedenza sulla
base di una sommaria cognizione e di un giudizio meramente prognostico.
Quanto al
secondo motivo, l'appellante critica i diversi argomenti contenuti nella
sentenza, ribadendo nel contempo le censure prospettate in primo grado.
Nel fare ciò, denuncia la violazione delle norme della lex specialis di
gara, della legge 7 novembre 2000, n. 327, del decreto ministeriale 7
ottobre 2001 e dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 157 del 1995.
Nonché l’eccesso di potere per illogicità manifesta, l’errore dei
presupposti di fatto e la carenza di motivazione e di istruttoria.
Per fare ordine
nelle argomentazioni dell'appellante, il quale, in buona sostanza,
ritiene ingiustificato il prezzo offerto dalla contro interessata ,
peraltro riferito ad un costo orario (€ 13,95) leggermente inferiore a
quello da lei offerto (€ 14), in quanto, a suo avviso, l'offerta
sarebbe bassa in modo anomalo con riferimento ai costi della manodopera,
occorre ricostruire il quadro normativo dal medesimo indicato.
L’articolo 25
del decreto legislativo 25 marzo 1995, n. 157, si occupa delle
cosiddette " offerte anomale " , stabilendo che "qualora
talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla
prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle,
chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi
dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le
spiegazioni ricevute" (comma 1). La norma prosegue, poi, indicando
quali giustificazioni debbano essere considerate dall'amministrazione e
quali, invece, debbano essere escluse (comma 2) e quando debba farsi
luogo alla verifica dell'offerta (comma 3). In particolare, con
riferimento a quest'ultimo aspetto, "sono assoggettate alla
verifica di cui ai commi 1 e 2 tutte le offerte che presentano una
percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei
ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte
in aumento".
L'articolo 1,
comma 1, della legge 7 novembre 2000, n. 327, precisa che "
nella
predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi
previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di
forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore
economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti
dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente
più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali." La norma continua (comma 4), poi, affermando che
"sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le
offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi
1, 2 e 3."
Il decreto
ministeriale 7 novembre 2001, nel determinare le tabelle del costo del
lavoro in conformità a quanto stabilito dalla legge 327 del 2000,
precisa all'articolo 2 che "che il suddetto costo del lavoro è
suscettibile di oscillazioni in relazione a: a) benefici (contributivi,
fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può
usufruire; b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti
dall'applicazione della contrattazione collettiva; c) oneri derivanti da
interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi
connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni."
Ora, si tratta
di un sistema di verifica e controllo delle offerte che si basa sul
presupposto della presenza di un'offerta anormalmente bassa rispetto
alla prestazione, cioè di un'offerta che, come stabilito dal terzo
comma dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 157 del 1995, presenti
una " percentuale di ribasso che superi di un quinto la media
aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse". Non solo ma il mero
scostamento dalla tabella ministeriale prevista dal comma 1
dell'articolo 1 della legge 327 del 2000 non assume di per sé carattere
significativo in quanto il successivo comma 4 stabilisce ulteriormente
che affinché si verifichino gli effetti di cui all'articolo 25 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte debbono
discostarsi " in modo evidente".
Nel caso di
specie, è pacifico tra le parti che l'offerta presentata dalla Working
presentava una percentuale di ribasso che non superava di un quinto la
media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse. Non solo, ma, fermo
restando che la valutazione circa l'evidente scostamento dalla tabella
si traduce in una valutazione tecnico discrezionale il cui merito
intrinseco è sottratto al sindacato di legittimità, non emergono dagli
atti di causa sintomi evidenti di una erronea od illogica valutazione
operata dall'amministrazione aggiudicatrice.
Vanno pertanto
respinti i profili di censura sollevati dall'appellante che si basano su
un inesistente obbligo dell'amministrazione di assoggettare a verifica
l'offerta presentata dalla aggiudicataria. Così come vanno respinti i
profili che si fondano sulla presunta incompletezza dell'offerta
medesima per non aver fornito "i decreti e le tabelle
ministeriali" ovvero elaborato in modo dettagliato i calcoli del
costo orario; elementi che nascono non da un obbligo contenuto degli
atti di discipline della gara ma da una personale e soggettiva
interpretazione dell'appellante. Nonché quelli che afferma in maniera
apodittica come il costo del lavoro non rispetti quello indicato dai
contratti collettivi.
Del pari
infondata è la censura con la quale l’appellante afferma che non
sarebbe stato dato il necessario risalto, in termini punteggio
attribuito, al fatto che la ricorrente possedeva una certificazione ISO
9001 (anziché la 9002 posseduta dallo aggiudicataria). L'assunto è in
palese contrasto con il criterio stabilito dalla commissione
giudicatrice (verbale del 6 giugno 2002) secondo il quale viene
riconosciuto il punteggio massimo al possesso della "certificazione
di garanzia della qualità in base alle norme ISO 9000", senza
effettuare ulteriori distinzioni nell'ambito della categoria. E’
evidente che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, l’amministrazione
aggiudicatrice non ha voluto creare all'interno della categoria ISO 9000
ulteriori sotto distinzioni.
Da ultimo, va
ribadita la tardività della censura prospettata con i motivi aggiunti
di primo grado notificati 29 ottobre 2002, concernente asserita mancanza
dei requisiti di esperienza in servizi analoghi presso biblioteche e di
pregresso fatturato in servizi culturali, in quanto questa non nasce da
documentazione scoperta successivamente ma era nota fin dal 16 luglio
2002 (data della presa visione dei documenti di gara da parte delle
ricorrente). E’ da notare che da parte dell'appellante sul punto non
è stata sollevata alcuna puntuale obiezione alle argomentazioni svolte
dal giudice di primo grado.
Per questi
motivi il ricorso in appello deve essere respinto. L'esito dell’appello
principale comporta l'assorbimento di quello incidentale.
Appare tuttavia
equo compensare tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l’appello
principale ed assorbe quello incidentale.
Compresa tra le
parti le spese del grado.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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