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   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato, V, 10 febbraio 2004, n. 483

Contratti della Pubblica Amministrazione - Scelta del contraente

Circa la motivazione del rigetto delle giustificazioni sull’anomalia dell’offerta per ritenuto “sforamento” dei minimi salariali.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Il Comune di Terracina impugna la sentenza indicata in epigrafe con cui è stato accolto il ricorso proposto in primo grado dalla Cooperativa Sociale e di Volontariato "Emmaus" per l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Terracina n. 18 del 9 gennaio 1997 con cui, previa approvazione dei verbali di gara, è stato aggiudicato alla Cooperativa "Insieme" l’appalto per il servizio di assistenza domiciliare per anziani, adulti colpiti da malattie croniche, aids ed ospiti della comunità alloggio .

La Cooperativa ricorrente in primo grado, che era una delle due concorrenti unitamente alla Cooperativa "Insieme" poi risultata aggiudicataria, era stata esclusa per l’inosservanza delle retribuzioni previste dal contratto collettivo di lavoro per i dipendenti o soci della Cooperativa ed, inoltre, perché era iscritta contemporaneamente alle tipologie A e B dell’Albo regionale delle cooperative sociali senza che ricorresse nella specie il necessario collegamento delle attività contemplate nelle due diverse categorie per l’ottimale prestazione del servizio richiesto nel bando di gara (cfr. verbale del 27 dicembre 1996 della Commissione di gara).

La decisione appellata, dopo aver respinto due eccezioni preliminari con cui l’Amministrazione intimata aveva rilevato la tardività del ricorso e la sua inammissibilità, ha ritenuto fondata la censura di difetto di motivazione in ordine al mancato rispetto dei livelli retributivi previsti negli accordi collettivi di settore per i dipendenti e soci delle cooperative sociali. E’ stata, altresì, accolta la censura diretta ad affermare la possibilità di partecipazione alle gare pubbliche anche delle cooperative iscritte in entrambe le sezioni dell’Albo Regionale ("A" riservata alle cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi e "B" in cui sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, agricole, industriali, commerciali, di formazione professionale o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate).

Ritiene il Collegio che la decisione appellata possa essere confermata in questa sede perché resiste, con le precisazioni che seguono,alle censure proposte con l’atto di appello del Comune di Terracina .

Deve essere disattesa in primo luogo la eccezione di inammissibilità, riproposta dall’Amministrazione appellante, del ricorso di primo grado perché non sarebbe stata tempestivamente impugnata la aggiudicazione provvisoria disposta con verbale del 27 dicembre 1996 essendo stata impugnata con l’atto introduttivo la sola aggiudicazione definitiva effettuata con la deliberazione n. 18 del 9 gennaio 1997 della Giunta Comunale. Ha affermato in proposito il primo giudice, in linea con orientamenti giurisprudenziali pacifici,che l’impugnazione dell’atto finale del procedimento concorsuale di affidamento di un servizio è ammissibile senza che assuma alcun rilievo l’impugnazione di atti compiuti nel corso del procedimento .

Appare convincente anche la giustificazione resa nella sentenza qui in esame circa l’accoglimento del vizio di difetto di motivazione del provvedimento di esclusione della Cooperativa attuale appellata sul punto del mancato rispetto dei minimi retributivi previsti dagli accordi collettivi di settore. In effetti ai chiarimenti richiesti dal Comune di Terracina con nota del 23 dicembre 1996 n. 40266 la Cooperativa "Emmaus" ha risposto il giorno successivo, con nota del 24 dicembre 1996 n. 22, allegando un prospetto redatto da un consulente del lavoro che forniva gli elementi richiesti. Tuttavia la deliberazione impugnata in primo grado sullo specifico punto si è limitata ad affermare il "mancato rispetto del livello retributivo minimo previsto dal C.C.L. per i dipendenti o soci della cooperativa"senza dare alcuna giustificazione delle ragioni che non consentivano di accogliere le precisazioni della Cooperativa "Emmaus". E’ evidente il difetto di motivazione né in alcun modo possono sopperire le argomentazioni svolte ripetutamente negli atti difensivi de Comune: l’atto impugnato è sul punto carente di ogni motivazione.

Prima di esaminare il secondo motivo di appello ritiene utile il Collegio premettere che dagli atti di causa risulta che la Cooperativa attuale appellata era effettivamente iscritta presso la Prefettura di Frosinone sia nel registro delle Cooperative di produzione e lavoro, con il n. 279, che nella apposita sezione della cooperazione sociale del predetto registro con il n. 5 (cfr. nota n.140/1° sett/ 2° sez. del 4 ottobre 1996 della Prefettura di Frosinone). Perdono vigore quindi le difese della stessa Cooperativa dirette a contestare il possesso della duplice iscrizione al momento di svolgimento della gara (parte finale della memoria del 13 ottobre 2003) e, quindi, della sussistenza del presupposto di fatto per procedere alla esclusione. Rimane perciò da verificare se nel caso di specie fosse ammissibile la partecipazione alla gara da parte di una cooperativa dotata della doppia iscrizione sul presupposto della carenza del collegamento funzionale tra il servizio oggetto dell’appalto e l’attività ricompresa in entrambe le categorie di iscrizione nel registro prefettizio .

La statuizione positiva della decisione appellata resiste alle censure svolte nell’appello sia perché il capitolato speciale (art.17) tra i requisiti di ammissione si era limitato a chiedere l’iscrizione nel registro prefettizio senza esplicitare la necessità di una iscrizione limitata ad una delle due categorie "A" e B" (anche se a ben vedere tale censura non è contenuta nell’atto introduttivo del giudizio e la decisione del primo giudice rimane ferma per l’omessa formulazione nell’appello di uno specifico mezzo di impugnazione) ed, in particolare, e l’argomento è per il Collegio decisivo, perché il disposto della legge regionale del Lazio n.24 del 27 giugno 1996,che disciplina l’attività delle cooperative sociali,non contiene alcun espresso divieto o limite della iscrizione in una o più categorie di iscrizione all’albo riconoscendo perciò il diritto delle cooperative ad ottenere se in possesso dei requisiti richiesti anche una iscrizione duplice con tutti gli effetti consequenziali in ordine alle attività che in concreto le stesse cooperative sono abilitate a svolgere. Non valgono in contrario le osservazioni, pur articolate, con cui la difesa comunale nella memoria del 16 ottobre 2003 presentata per l’udienza di discussione, tenta di dimostrare che la legge qui richiamata si fonda su un impianto che presuppone la distinzione delle due categorie di cooperative.

In effetti la disciplina delle due tipologie, essendo diversi i fini perseguiti, è distinta nel testo della legge regionale in questione manca però, ed è questo invece l’aspetto essenziale ad avviso del Collegio, una disposizione limitativa delle attività consentite ai soggetti della cooperazione disposizione che,restringendo in modo incisivo e puntuale la capacità giuridica di tali soggetti,non può che essere espressa .

L’appello va, pertanto, respinto mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo rigetta con conferma della sentenza appellata.

Condanna il Comune di Terracina al pagamento di spese competenze ed onorari di giudizio che liquida in complessivi € 3.000 (tremila) a favore della Cooperativa Sociale e di Volontariato " Emmaus" a r.l..

 

Fonte: Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa

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