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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 10 febbraio 2004 n. 498
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Scelta del contraente
In materia di appalti pubblici di forniture, è legittima la diretta
esclusione (senza previa assegnazione di punteggio di merito)
dell’impresa partecipante la cui offerta presenti un’evidente non
rispondenza del prodotto ai requisiti minimi indicati nel capitolato
speciale, e ciò ancorché la lex specialis non preveda espressamente
tale evenienza come causa di esclusione dalla procedura.
Scelta
del contraente
In tema di composizione delle commissioni giudicatrici, l’articolo
21 della legge n. 109 del 1994, che prevede che la commissione
giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti non
superiore a cinque, esperti nella specifica materia, non è espressione
di un principio generale, applicabile a tutte le gare. In particolare,
esso non è applicabile alla procedura di gara informale preordinata
all’affidamento di una fornitura. E’ dunque legittima la procedura
in cui la commissione di gara sia composta da due membri, di cui uno
solo esperto nella specifica materia.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
FATTO
- La sentenza appellata, in
accoglimento del ricorso proposto dalla società Eurocolumbus s.r.l.,
ha annullato i provvedimenti adottati dall’Azienda Ospedaliera
Monaldi, concernenti l’aggiudicazione alla Medical Center srl, all’esito
di una trattativa privata, preceduta da gara informale, del
contratto per la fornitura di un apparecchio cuore-polmone e di un
fluoroscopio portatile.
- L’appellante contesta,
sotto diversi profili, la decisione di primo grado e chiede il
rigetto del ricorso di primo grado.
- Le parti intimate non si
sono costituite in questo grado di giudizio.
DIRITTO
- L’Azienda Ospedaliera
Monaldi indiceva una gara ufficiosa per la fornitura di
apparecchiature elettromedicali, invitando alcune ditte a presentare
l’offerta (nota prot. N. 26475 del 12 dicembre 2001).
- Il capitolato allegato alla
lettera di invito precisava che il contratto sarebbe stato affidato
con il criterio dell’offerta più vantaggiosa "valutata non
soltanto in termini economici, ma anche con riferimento alle
caratteristiche tecniche".
- In data 1 marzo 2002 la
commissione di gara escludeva l’offerta della società
Eurocolumbus, ritenendo la proposta non conforme al capitolato di
gara, con particolare riguardo alle caratteristiche del fluoroscopio
portatile, ovvero alla frequenza della scopia pulsata e alla
asserita impossibilità di verificare le caratteristiche del tubo
radiogeno.
- In particolare, l’amministrazzione
giudicava l’offerta non conforme a quanto previsto dal bando, il
quale richiedeva la fornitura di un fluoroscopio portatile ad arco
"C" con "possibilità di scopia pulsata a frequenza
non inferiore a 25 imp./sec. a non meno di 130 mA".
- Con determinazione del
Direttore Generale n. 239 del 29 aprile 2002, l’Azienda
Ospedaliera Monaldi approvava gli atti di gara e affidava l’appalto
di fornitura alla società Medical Center, odierna appellante.
- Con ordinanza del 13 giugno
2002 n. 3053, il TAR della Campania sospendeva l’efficacia dei
provvedimenti adottati dall’amministrazione.
- Con determinazione del
Direttore Generale n. 516 del 7 agosto 2002, l’Azienda Ospedaliera
Monaldi sospendeva l’aggiudicazione, in attuazione della pronuncia
cautelare del TAR e disponeva l’integrazione della commissione di
gara.
- Quindi, con determinazione
del Direttore Generale n. 724 del 21 novembre 2002, l’Azienda
Ospedaliera Monaldi procedeva alla nuova aggiudicazione della
fornitura alla Medical Center, previa una nuova esclusione della
Eurocolumbus.
- Con motivi aggiunti, la
Eurocolumbus impugnava anche i nuovi provvedimenti adottati dalla
Azienda.
- Con la sentenza impugnata,
il tribunale ha annullato l’aggiudicazione e gli atti presupposti,
rilevando, in particolare, l’illegittimità dell’esclusione
della ricorrente e della composizione della commissione.
- L’appellante contesta, in
primo luogo, l’affermazione svolta dal tribunale, secondo il quale
"l’esclusione è comunque illegittima sul piano formale in
quanto il motivo posto a fondamento della stessa non trova conforto
in alcuna specifica previsione del capitolato speciale".
"La
ricorrente è stata infatti esclusa, come più sopra indicato, per una
presunta non rispondenza delle apparecchiature offerte alle
caratteristiche tecniche richieste.
"Tale
circostanza, tuttavia, non era sufficiente ad integrare la disposta
esclusione la quale, a termini del capitolato speciale, avrebbe potuto
trovare giustificazione soltanto nell’eventuale mancato
raggiungimento, per ciascuna apparecchiatura, di un punteggio
corrispondente almeno alla metà più uno del punteggio massimo
previsto.
"La
commissione, in altre parole, nel valutare le caratteristiche tecniche
delle apparecchiature offerte dalla società ricorrente (ed
eventualmente riscontrata una difformità rispetto a quanto richiesto)
si sarebbe dovuta limitare ad esprimere una valutazione sulla qualità
tecnica dei macchinari al fine dell’attribuzione del punteggio per
il parametro "qualità", ma non avrebbe certamente potuto,
in mancanza di una tassativa ed espressa previsione del capitolato
speciale, procedere alla disposta esclusione."
"A
questo proposito, infatti, è appena il caso di evidenziare che, per
pacifico principio giurisprudenziale, le cause di esclusione devono
essere indicate in modo tassativo nel bando di gara e che l’amministrazione
procedente non gode al riguardo, di alcun margine di
discrezionalità."
- La tesi del tribunale non è
condivisibile. Nel caso di specie, infatti, l’esclusione è stata
correttamente disposta dall’amministrazione, rilevando che l’offerta
non risponde ai requisiti minimi indicati nel capitolato speciale.
- La scheda tecnica allegata
all’offerta della Eurocolumbus evidenzia in modo palese la
difformità del macchinario dal parametro indicato nel capitolato
speciale.
- A fronte di questa
circostanza oggettiva non aveva alcun senso attribuire un punteggio
di qualità all’offerta, mancando la stessa possibilità di
affidare la fornitura all’impresa ricorrente in primo grado.
- Il principio
giurisprudenziale richiamato dal TAR riguarda l’illegittimità
dell’esclusione disposta per la violazione di regole strettamente
procedurali della gara, non accompagnate dalla chiara individuazione
delle conseguenze dell’inadempimento.
- Detto principio non può
essere esteso, invece, alla diversa ipotesi in cui è mancante
proprio un requisito sostanziale dell’offerta, tale da impedire,
in radice, qualsiasi possibilità di aggiudicazione.
- Sotto altro profilo, l’appellante
contesta la pronuncia del tribunale, nella parte in cui essa ha
accolto le censure proposte (con i motivi aggiunti) in ordine alle
modalità di funzionamento della commissione di gara, durante la
fase sfociata nella prima esclusione dalla procedura della società
Eurocolumbus.
- Secondo il tribunale,
"l’articolo 21 della legge n. 109 del 1994, nella parte in
cui stabilisce che la commissione giudicatrice è composta da un
numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella
specifica materia, è espressione di un ovvio principio generale,
applicabile a tutte le gare, non essendo rispondente a criteri di
logica e ragionevolezza, che devono in particolare presidiare l’attività
della pubblica amministrazione, che l’attività valutativa debba
essere posta in essere da soggetti privi delle necessarie cognizioni
tecniche correlate all’oggetto della gara, ovvero che il giudizio
sia il frutto di una valutazione individuale e non collegiale (cfr.
Tar Campania, Napoli, Sez. I, 11 febbraio 2002, n. 775).
Nella specie,
quindi, l’articolo 5 del capitolato speciale (oggetto di specifica
impugnativa sul punto) è illegittimo nella parte in cui prevede che
la commissione di gara sia composta da due membri, di cui uno solo
esperto nella specifica materia."
- Inoltre, secondo il
tribunale, deve ritenersi illegittimo l’operato della commissione,
la quale, "nelle sedute del 10 e del 16 gennaio 2002 ha operato
senza il segretario verbalizzante e ha subito in corso di lavori, la
sostituzione di un suo componente (Cfr. verbali 8/1/2002 e
1/3/2002), senza che la stessa venisse motivata provvedimentalmente
e venisse comunque portata a conoscenza dei partecipanti alla gara
(con ciò integrando i dedotti vizi di violazione dei principi
generali concernenti il funzionamento della commissione di gara,
nonché più in generale, di trasparenza e correttezza dell’attività
amministrativa".
- Il motivo è fondato. Nel
caso di specie (procedura di gara informale preordinata all’affidamento
di una fornitura) non trova applicazione la particolare disciplina
contenuta nell’articolo 21 della legge n. 109/1994, riferita solo
a particolari modalità di affidamento dei lavori.
- Quindi, non costituisce
motivo di illegittimità né l’assenza del segretario
verbalizzante, né la sostituzione dei componenti della commissione.
- In ogni caso, nel seggio di
gara risulta comunque assicurata la presenza di un adeguato livello
tecnico e professionale.
- L’accertata legittimità
della originaria esclusione della Eurocolumbus dalla procedura di
gara informale si riflette anche sulla successiva fase svolta dall’amministrazione
in attuazione della pronuncia cautelare del TAR.
- In primo luogo, l’Eurocolumbus
non ha più interesse a censurare le ulteriori fasi della procedura
conseguenti alla sua legittima esclusione dall’iter di selezione
del contraente.
- In secondo luogo, l’intera
fase in esame trova il proprio titolo esclusivo nell’attuazione
della ordinanza di sospensiva adottata dal TAR, la quale risulta
superata e assorbita dalla decisione di rigetto dell’originario
ricorso.
- Infine, vengono meno, sul
piano sostanziale, tutti profili di illegittimità derivata
prospettati dall’originario ricorrente.
- Pertanto, è pienamente
condivisibile l’affermazione della parte appellante, secondo la
quale la determinazione n. 724/2002 del direttore generale
costituisce la mera conferma del precedente provvedimento n.
239/2002.
- Ne deriva che eventuali vizi
propri del provvedimento non inciderebbero sulla persistente
validità ed efficacia dell’originario provvedimento di
aggiudicazione.
- L’accoglimento di questi
motivi di appello comporta l’assorbimento delle censure rivolte
contro la parte dispositiva e ordinatoria della pronuncia di primo
grado.
- Al riguardo, la Sezione
osserva che il Tar, dopo aver pronunciato l’annullamento dell’aggiudicazione,
ha respinto la richiesta di risarcimento del danno proposta dalla
ricorrente, affermando che questa aveva azionato un interesse
meramente strumentale alla partecipazione alla gara e non al
conseguimento della utilità finale (costituita dall’affidamento
dell’appalto).
- A dire della pronuncia:
"ciò comporta la piena satisfattività, ex se, del pronunciato
annullamento giurisdizionale (anche in considerazione della
rilevante circostanza, a quanto consta sulla base degli atti di
causa, della mancata esecuzione della fornitura in questione".
- L’appellante osserva che,
contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, la fornitura è stata
eseguita integralmente (già al momento della pronuncia della prima
ordinanza cautelare del TAR) e, quindi, andrebbe chiarito che l’effetto
dell’annullamento dell’aggiudicazione, se confermato in appello,
non determinano il rinnovo della procedura di gara ma fa sorgere
solo il diritto al risarcimento del danno in forma specifica.
- La questione prospettata
dall’appellante è però superata dalla circostanza che la
pronuncia di annullamento dell’aggiudicazione è riformata in
questo grado d’appello.
- In definitiva, quindi,
l'appello deve essere accolto, con il conseguente rigetto del
ricorso di primo grado.
Le spese dei
due gradi possono essere compensate.
Per Questi
Motivi
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello,
compensando le spese;
per l'effetto,
in riforma dell'impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado;
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