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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 10 febbraio 2004 n. 500
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Affidamento diretto di
incarichi di progettazione
Sussiste la giurisdizione del g.a. anche sulle controversie relative
a una procedura per l’affidamento diretto e “fiduciario” di
incarichi di progettazione rientranti nella soglia (40.000 ECU secondo
la c.d. legge Merloni-ter portati a 100.000 € dalla l. 166/02),
inferiore a quella cd. “nazionale” infracomunitaria (che va, invece,
dai 100.000 ai 200.000 €). Anche in tal caso, infatti, deve essere
esperita una fase procedimentale amministrativa volta alla “verifica
dell’esperienza e della capacità professionale” di coloro che hanno
ritenuto di dover rispondere all’avviso pubblico, che sfocia in una
scelta del progetto da affidare che non può essere priva di congruo
corredo motivazionale, benché tale procedura non possa assimilarsi ad
una vera e propria procedura concorrenziale secondo i crismi
dell’evidenza pubblica.
Scelta
del contraente
Per l’affidamento di incarichi di progettazione al di sotto dei
100.000 € non occorre la predeterminazione dei criteri di valutazione
dei curricula.
Per
l’attribuzione di incarichi di progettazione al di sotto della
ulteriore soglia (40.000 ECU secondo la c.d. legge Merloni-ter portati a
100.000 EURO dalla l. 166/02) individuata dalla legge al di sotto della
soglia comunitaria non è previsto l’esperimento di una formale
procedura di aggiudicazione né, in ogni caso, dettagliati adempimenti
preliminari, quali un’espressa e puntuale predeterminazione di
ulteriori e più specifici criteri di scelta da parte della stazione
appaltante (ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 109 del
1994, come modificato dalla legge 166 del 2002, “Per l'affidamento di
incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui
importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per
il tramite del responsabile del procedimento possono procedere
all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g),
di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità
professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione
al progetto da affidare”).
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
FATTO E DIRITTO
1. Con
atto di invito del 26 agosto 2002, reso pubblico mediante affissione all’albo
pretorio, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Montepaone, richiamata la propria determinazione avente ad oggetto l’affidamento
a soggetti esterni dell’incarico per la progettazione definitiva ed
esecutiva e per la direzione dei lavori relativi all’ampliamento del
cimitero comunale, invitava, ai sensi dell’art. 17 della l. 109/94, i
soggetti interessati alla presentazione di un curriculum in vista
della verifica dell’esperienza professionale, secondo quanto
prescritto dalla disposizione richiamata.
Si trattava,
nella specie, di un incarico avente valore economico inferiore a €
100.000,00, ed in quanto tale suscettibile di affidamento fiduciario, in
forza dell’art. 17, comma 12, della l. 109/94, come modificato dalla
l. 166/02.
All’esito
dell’esame comparativo dei curricula pervenuti, il responsabile
del servizio, con determinazione n. 161 del 4 dicembre 2002, conferiva l’incarico
in argomento congiuntamente a tre professionisti (La Valle, Caruso,
Tuccio), dando conto delle ragioni della scelta.
2. Quest’ultima
determinazione, unitamente all’avviso pubblico del 26 agosto 2002,
veniva impugnata, sotto diversi profili, dall’odierno appellato, che
aveva risposto all’invito come capogruppo di un raggruppamento di
professionisti.
Il TAR
Calabria, ritenendo sussistenti i presupposti per decidere con pronunzia
in forma semplificata a norma dell’art. 26 legge 1034/71 - previo
accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria,
e ciò anche se l’amministrazione intimata e gli eventuali
controinteressati non erano costituiti in giudizio ed era ancora
pendente il relativo termine processuale (Cons. Stato, VI, 7 febbraio
2003, n. 650) - con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata,
accoglieva il ricorso, stante la manifesta fondatezza del secondo motivo
di gravame.
Ad avviso dei
primi giudici, in particolare, anche in materia di incarichi progettuali
sotto la soglia comunitaria la valutazione dei curricula doveva
avvenire attenendosi a criteri fissati prima dell’apertura delle buste
(meglio ancora se inseriti nel bando), ed inoltre tale valutazione
doveva concernere principalmente progetti di lavoro affini a quelli
oggetto dell’incarico da affidare.
Il TAR
rilevava, al contrario, l’infondatezza della doglianza inerente l’inidoneità
della sola pubblicazione nell’albo pretorio del comune come strumento
di notizia della gara, e dava atto che la lettera del bando non
escludeva in alcun modo la partecipazione alla procedura dei laureati in
architettura.
E’ utile
rammentare che il medesimo giudice territoriale, con sentenza n.
1605/02, anch’essa stesa in forma semplificata, aveva annullato il
precedente affidamento dell’incarico di progettazione per l’ampliamento
del cimitero, attesa, in quel caso, la mancata valutazione comparativa,
da parte dell’Amministrazione procedente, dei curricula
prodotti.
3. L’Amministrazione
comunale ha interposto l’appello in trattazione avverso la prefata
pronunzia, prendendo le mosse, in via pregiudiziale, dalla carenza di
giurisdizione del giudice amministrativo, oltre che da altri profili di
rito, e comunque deducendo, nel merito, la contrarietà della pronunzia
impugnata al giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR n.
1605/02 e soprattutto, non senza dovizia di argomentazioni, la
violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 12, della l.
109/94, come modificato dalla l. 166/02.
4. L’appellato
si è costituito in giudizio per resistere all’appello, ed ha
puntualmente controdedotto, senza però proporre appello incidentale
relativamente ai profili rigettati in prime cure.
Le parti hanno
depositato memoria.
Con ordinanza
della Sezione n. 2229 del 3 giugno 2003 è stata motivatamente sospesa l’efficacia
della sentenza di primo grado.
5. Il
ricorso in appello, introitato per la decisione in esito alla pubblica
udienza del 4 novembre 2003, merita accoglimento.
Occorre però
muovere, preliminarmente, dalla disamina del profilo della carenza di
giurisdizione del giudice amministrativo adombrata dall’appellante
Comune, ad avviso del quale l’attribuzione degli incarichi in
questione sulla base di criteri di natura prettamente fiduciaria si
tradurrebbe in un’attività dalle connotazioni prettamente
privatistiche, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo
al giudice civile.
L’eccezione
va disattesa, atteso che seppur oggetto di trattazione è l’affidamento
diretto e "fiduciario" di incarichi di progettazione,
consentito sotto l’ulteriore soglia individuata dal legislatore
(40.000 ECU secondo la c.d. legge Merloni-ter portati a 100.000
EURO dalla l. 166/02) al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria,
non per questo non trova spazio una tipica fase procedimentale
amministrativa, volta alla "verifica dell’esperienza e della
capacità professionale" di coloro che hanno ritenuto di dover
rispondere all’avviso pubblico, e che sfocia in una scelta del
progetto da affidare che non può essere priva, parimenti per legge, di
congruo corredo motivazionale.
Del resto la
Sezione ha già evidenziato, in termini generali, come il corretto
esercizio, da parte dell’Amministrazione, della potestà di scelta di
un professionista cui affidare un incarico costituisce, per tutti coloro
che abbiano fatto domanda ed aspirino al conferimento, oggetto di una
posizione di interesse legittimo azionabile dinanzi al giudice
amministrativo (Cons. Stato, V, 3 febbraio 1999 n. 112, in Cons.
Stato 1999, I, 205).
Rientra, in
definitiva, nella giurisdizione del giudice amministrativo la
controversia avente ad oggetto il conferimento di un incarico di
progettazione che consegue all’esperimento di apposita procedura
amministrativa attivata con apposito avviso pubblico della stessa
Amministrazione, anche se tale procedura non può indubbiamente
assimilarsi ad una vera e propria procedura concorrenziale secondo i
crismi dell’evidenza pubblica.
Nel caso di
specie risulta evidente come il conferimento dell’incarico
professionale di progettazione, seppur di natura "fiduciaria",
non sia stato operato dall’Amministrazione nell’esercizio di una
attività di mero diritto privato, bensì di un’attività
adeguatamente pubblicizzata e "procedimentalizzata".
6. Si
può invece prescindere dalle altre eccezioni di rito investenti il
ricorso di primo grado in quanto l’appello è fondato nel merito, con
la conseguenza che, attesa anche la mancata proposizione di un appello
incidentale da parte dell’attuale appellato, il ricorso di primo grado
non può sfuggire ad una pronunzia di reiezione.
7. Le
considerazioni che il Collegio ritiene di formulare al riguardo possono
essere, almeno in parte, mutuate da quelle già rese in ordine alla
questione di giurisdizione.
Il Giudice
territoriale, né in verità l’appellato, dimostrano di essersi
correttamente avveduti della circostanza che la controversia di cui si
discute attiene all’affidamento non dei semplici incarichi di
progettazione sotto soglia comunitaria, per i quali non può
prescindersi, indubbiamente, dalla prefissazione di criteri di
valutazione, ma di quegli incarichi che si collocano al di sotto dell’ulteriore
soglia individuata (nei termini sopra esposti) dal legislatore nazionale
(c.d. incarichi di ultima fascia), per i quali, ai sensi di legge,
comprensibili esigenze di semplificazione amministrativa consentono alla
stazione appaltante l’affidamento a soggetti "di loro
fiducia", assolti – come nella fattispecie in argomento - i soli
oneri della verifica dell’esperienza e della capacità professionale e
della motivazione in relazione al progetto da affidare.
Per l’attribuzione
di incarichi di progettazione al di sotto di questa ulteriore soglia, il
legislatore, dunque, non prescrive l’esperimento di una formale
procedura di aggiudicazione né, in ogni caso, dettagliati adempimenti
preliminari, quali un’espressa e puntuale predeterminazione di
ulteriori e più specifici criteri di scelta da parte della stazione
appaltante.
8. Alla
stregua del complesso delle considerazioni che precedono, l’appello
interposto va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza
impugnata, il ricorso di primo grado deve essere rigettato.
Sussistono i
presupposti per la compensazione tra le parti delle spese dei due gradi
di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto,
in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di prime cure.
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