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Consiglio di
stato - Sezione IV - Decisione 6 luglio 2004 n. 5013
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Anomalia
Appalti di lavori - Offerte ritenute anomale - Obbligo di verifica in
contraddittorio
F A T T O
Con
apposito bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee in data 11 dicembre 2000 e su quella della Repubblica
Italiana il 16 dicembre 2000, l’A.NA.S. indiceva una licitazione
privata per la realizzazione dei lavori di adeguamento a quattro corsie
dell’estesa complessiva di Km. 63 * 561,63 – lotto 2 – dal Km. 11
+ 050 al Km. 20 + 350 della S.G.C. Grossetto – Fano, tronco Grosseto
– Siena (classifica F I 57/00), stabilendo (al punto 12) che
l’aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del prezzo più
basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi
dell’art. 21, comma 1, lett. C), della legge n. 109 del 1994, con le
modalità di cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 554 del 1999 e che
sarebbe stata valutata l’anomalia delle offerte, ai sensi dell’art.
30, comma 4, della direttiva CEE 93/37, individuata utilizzando i
criteri indicati dall’art. 21, comma 1 bis, della legge n. 109 del
1994.
La
Commissione di gara, giusta verbale n. 4 del 19 novembre 2001, dopo aver
aperto le buste delle ditte concorrenti, tra cui quella dell’A.T.I.
Pontello – G.F.C. S.r.l. (che aveva formulato un’offerta con ribasso
d’asta pari al 28,75276%), determinato il limite dell’anomalia delle
offerte, pari al 25,425355000%, avviava il procedimento istruttorio di
verifica dell’anomalia delle offerte per le undici ditte partecipanti
le cui offerte indicavano un ribasso superiore lla predetta soglia di
anomalia, tra cui anche l’A.T.I. Pontello – G.F.C. S.r.l.
Con
successivo verbale n. 5 del 27 maggio 2002, la Commissione prendeva atto
che il responsabile del procedimento, avvalendosi di apposite
commissione tecniche istituite dall’ente appaltante, aveva concluso il
procedimento di verifica, e dichiarava l’inammissibilità di tutte le
offerte delle ditte sottoposte a verifica, aggiudicando provvisoriamente
l’appalto in questione alla ditta SECOL S.p.A., che aveva offerto un
ribasso pari al 25,41922%.
Con
ricorso notificato il 26 giugno 2002 la predetta A.T.I. Pontello –
G.F.C. S.r.l. chiedeva al Tribunale amministrativo regionale del Lazio:
a) l’annullamento della predetta aggiudicazione dell’appalto in
favore della ditta SECOL S.p.A. e dell’esclusione della propria
offerta dalla gara, nonché b) il risarcimento dei danni, ai sensi
dell’art. 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni.
A
sostegno di detta impugnazione l’impresa ricorrente articolata due
motivi di censura, lamentando, per un verso, “Violazione e falsa
applicazione dell’articolo 30, comma 4, direttiva 93/37/CEE e dei
principi in materia di verifica delle offerte anomale – Eccesso di
potere per illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei
fatti”, in quanto non era stato instaurato il contraddittorio sulle
giustificazione dell’offerta sospettata di anomalia e le conclusioni
cui era pervenuta l’Amministrazione appaltante ai fini della sua
esclusione dalla gara era del tutto generiche e contraddittorie, e, per
altro verso, “Ancora violazione dell’art. 30, comma4, della
direttiva CEE, nonché dell’art. 21, comma 1 bis, della legge n. 109
del 1994 – Eccesso di potere per travisamento e difetto di
motivazione”, in quanto non erano chiare le ragioni che avevano
determinato il giudizio di anomalia dell’offerta presentata.
L’adito
Tribunale, nella resistenza delle intimate A.N.A.S. e SECOL S.p.A., con
la sentenza n. 1702 del 4 marzo 2003, sez. III, respingeva il ricorso,
ritenendo infondate entrambe le censure.
L’A.T.I.
Pontello – G.F.C. S.r.l., dopo aver impugnato il dispositivo della
prefata sentenza riservando di spiegare i relativi motivi, con atto
notificato l’11 aprile 2003 ne ha chiesto la riforma alla stregua di
sei articolati motivi di gravame, con i quali ha riproposto
sostanzialmente i motivi di primo grado, a suo avviso inopinatamente
respinti, con motivazione erronea e superficiale, senza il necessario
approfondimento del materiale probatorio in atti.
Nel
giudizio di appello si sono costituiti sia l’A.N.AS. sia la SECOL
S.p.A. che hanno chiesto il rigetto dell’avverso gravame, deducendone
l’inammissibilità e l’infondatezza.
D I R I T T O
I.
E’ controversa la legittimità del provvedimento con il quale
l’A.N.A.S. ha escluso dalla gara a licitazione privata per la
realizzazione dei lavori di adeguamento a quattro corsie dell’estesa
complessiva di Km. 63 * 561,63 – lotto 2 – dal Km. 11 + 050 al Km.
20 + 350 della S.G.C. Grosseto – Fano, tronco Grosseto – Siena
(classifica F I 57/00), l’A.T.I. Pontello – G.F.C. S.r.l. per
anomalia dell’offerta, aggiudicando l’appalto alla SECOL S.p.A.
La
predetta A.T.I. Pontello – G.F.C. S.r.l. chiede la riforma della
sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II, n.
1720 del 4 marzo 2003 che ha riconosciuto erroneamente, a suo avviso, la
legittimità degli impugnati provvedimenti di esclusione dalla gara e
aggiudicazione della stessa alla ricordata SECOL S.p.A..
Il
gravame è affidato a sei motivi, con i quali vengono riproposti i
motivi di censura sollevati in primo grado, sottolineando gli errori in
cui sarebbero caduti i giudici di primo grado.
Resistono
all’appello l’A.N.A.S. e la SECOL S.p.A.
II.
Al riguardo la Sezione osserva quanto segue.
II.1.
Possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro intima
connessione, i primi due motivi di appello, rubricati rispettivamente
“Sulla violazione del procedimento per mancata convocazione
dell’offerente ritenuto non giustificato a chiarimenti delle sue
giustificazioni” e “Sulla mancata decisione sul punto della
applicabilità quale ius perveniens dell’art. 7 della legge n.
166 del 2002”, con i quali sostanzialmente l’A.T.I. appellante
sostiene che, nel caso di specie, l’amministrazione appaltante avrebbe
illegittimamente escluso dalla gara la propria offerta, dichiarandola
inammissibile perché anomala, senza instaurare il necessario
procedimento in contraddittorio, come previsto dall’art.30, n. 4,
della direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, e ribadito dalla sentenza
27 novembre 2001 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (sez.
VI).
Le
doglianze sono infondate.
II.1.1.
L’invocato art. 30, n. 4, della direttiva 93/37/CEE del 14 giugno
1993, stabilisce, tra l’altro, che “Se, per un determinato
appalto, delle offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla
prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice prima di poterle
rifiutare richiede, per iscritto, le precisazioni utili in merito alla
composizione dell’offerta e verifica detta composizione tenendo conto
delle giustificazioni fornite. L’Amministrazione aggiudicatrice prende
in considerazione giustificazioni riguardanti l’economia del
procedimento di costruzione o le soluzioni tecniche adottate e le
condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per
eseguire i lavori o l’originalità del progetto offerente”.
La
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la citata sentenza 27
novembre 2001 (sez. VI), in cause riunite C-285/99 e C-286/99, ha avuto
modo di precisare, proprio con riferimento all’interpretazione e alla
corretta applicazione della norma di cui all’art. 30, n. 4, della
direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, che essa “*presuppone
necessariamente l’applicazione di una procedura di verifica in
contraddittorio delle offerte che sono state considerate anormalmente
basse dall’amministrazione aggiudicatrice, imponendo a quest’ultima
l’obbligo, dopo aver preso conoscenza di tutte le offerte e prima di
decidere di aggiudicare l’appalto, di chiedere innanzitutto per
iscritto precisazioni sugli elementi dell’offerta sospettata di
anomalia che abbiano correttamente dato luogo a dubbi da parte sua e di
valutare successivamente quest’offerta in relazione alle
giustificazioni fornite dall’offerente interessato in risposta a tale
richiesta” (par. 51); infatti, ad avviso della Corte, “è
essenziale che ogni offerente sospettato di aver presentato un’offerta
anormalmente bassa disponga della facoltà di far valere utilmente il
suo punto di vista al riguardo, conferendogli la possibilità di
presentare ogni giustificazione sui vari elementi della sua offerta in
un momento, che si colloca necessariamente dopo l'apertura di tutte le
buste, in cui egli ha conoscenza non solo della soglia di anomalia
applicabile all’appalto di cui trattasi nonché del fatto che la sua
offerta è apparsa anormalmente bassa, ma anche dei punti precisi che
hanno suscitato perplessità da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice”.
Ne
consegue: a) l’inammissibilità della esclusione c.d. automatica dalla
grs di un’offerta che risulti superiore alla soglia di anomalia; b) la
necessità che la ditta che abbia presentato un’offerta sospettata di
anomalia abbia la possibilità di fornire gli opportuni chiarimenti e
gli eventuali elementi giustificativi dell’offerta, solo all’esito
della cui verifica e valutazione l’amministrazione aggiudicatrice potrà
aggiudicare l’appalto; c) il procedimento in contraddittorio
sull’offerta sospettata di anomalia si configura come un
subprocedimento all’interno del procedimento di scelta del contraente,
collocato dopo la fase dell’apertura delle buste e prima
dell’aggiudicazione dell’appalto, e si articola in tre distinti
momenti, della richiesta delle giustificazioni dell’offerte (primo
momento) da parte dell’amministrazione aggiudicatrice; della
presentazione dei chiarimenti, precisazioni e degli eventuali elementi
giustificativi dell’offerta da parte della ditta la cui offerta è
stata sospettata di anomalia (secondo momento); verifica e valutazione
delle giustificazioni e dei chiarimenti da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice (terzo momento).
II.1.2.
Nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dalla parte
appellanti, tutte le predette condizioni sono state rispettate, come
emerge dalla documentazione in atti.
Invero,
la Commissione di gara, una volta stabilita la soglia di anomalia, nel
rispetto delle previsioni contenute nell’art. 21, comma 1 bis,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, individuò tra le offerte
superiori a tale soglia anche quella l’AT.I. Pontello S.p.A. –
G.F.C. S.r.l., alla quale con nota prot. 439 del 28 gennaio 2002 chiese
di far pervenire “…le precisazioni in ordine alla composizione
dell’offerta medesima ed in particolare sulle risultanze emerse
dall’esame della documentazione, contenuta nella busta n. 2,
presentata in sede di offerta…”, relativamente all’analisi delle
voci: A.2.01.a Preparazione piano di posa; B.509/d Tondino di acciaio;
D.02 Strato di fondazione in misto cementato; b.3.399 Strato di base;
b.3.401 Tappeto di usura.
L’A.T.I.
interessata con nota del 5 febbraio 2002 riscontrò la predetta
richiesta, precisando – peraltro – per ogni singola voce le ragioni
per le quali riteneva congrue le analisi già svolte in sede di offerta
(ed i relativi prezzi).
Tali
chiarimenti sono stati valutati negativamente dall’apposita
Commissione Tecnica, le cui conclusioni sono state condivise e fatte
proprie dal responsabile unico del procedimento e trasmesse, poi, alla
Commissione di gara che le ha poste a fondamento del provvedimento di
esclusione dalla gara.
Non
sussiste pertanto il dedotto vizio di violazione del contraddittorio,
prospettato dall’A.T.I. appellante, non essendovi alcun elemento
normativo da cui si possa ricavare che il procedimento in
contraddittorio imponga all’amministrazione appaltante l’audizione
del rappresentante della ditta, la cui offerta è stata sospettata di
anomalia, nel subprocedimento di verifica dell’anomalia.
Tale
subprocedimento, del resto, non rappresenta una procedura negoziata di
scelta del contraente, nell’ambito soltanto della quale potrebbe
essere logico e necessario il momento di partecipazione diretta
dell’interessato, ma è rivolto ad assicurare, attraverso le indicate
fasi della richiesta di chiarimenti e della verifica e valutazione degli
stessi forniti dall’offerente (fasi ritenute adeguate e sufficienti
dal legislatore comunitario e da quello nazionale), il rispetto dei
principi comunitari, della libertà di concorrenza e della par
condicio dei concorrenti, nonché di quelli della legalità,
imparzialità e buon andamento della azione amministrativa, sanciti
dall’articolo 97 della Costituzione, nell’ambito dei quali trovano
adeguata tutela, com’è intuitivo, anche gli interessi delle ditte le
cui offerte sono state sospettate di anomalia.
II.1.3.
Quanto alla pretesa erroneità della sentenza, che non avrebbe applicato
al caso di specie l’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 106,
anche a voler prescindere dall’inammissibilità della censura, sia
perché non sollevata in primo grado (al riguardo si evidenzia che
l’A.T.I. appellante non ha neppure contestato l’eccezione svolta
dalla SECOL S.p.A., secondo cui in prime cure la asserita violazione
dell’articolo 7 della legge n. 166 del 2002 sarebbe stata eccepita con
memoria non notificata alle parti), sia perché inapplicabile al caso di
specie ratione temporis, essa è del tutto infondata.
Infatti,
l’invocata norma, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante,
si è limitata ad adeguare la legislazione nazionale ai principi
espressi dalla ricordata sentenza del 27 novembre 2001 della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee (sez. VI), imponendo espressamente che
l’esclusione dalla gara di una offerta sospettata di anomalia può
avvenire soltanto all’esito di una procedura di verifica
dell’offerta stessa, da effettuare in contraddittorio, ai sensi
dell’articolo 30, n. 4, della direttiva CEE 93/37/CEE del 14 giugno
1993, senza tuttavia prevedere in alcun modo che il procedimento in
contraddittorio presupponga anche l’audizione della ditta la cui
offerta è stata sospettata di anomalia.
II.2.
Possono essere esaminati congiuntamente anche il terzo, il quarto ed il
sesto motivo di appello, attraverso i quali l’A.T.I. appellante si
duole della superficialità con cui i primi giudici – travisando la
portata dei rilievi sollevati col ricorso introduttivo del giudizio –
hanno erroneamente respinto le censure rivolte avverso l’impugnato
provvedimento di esclusione dalla gara per contraddittorietà tra atti
del procedimento (terzo motivo), e per carenza assoluto di motivazione
(quarto motivo), anche in relazione all’asserita mancata proposizione
di adeguate giustificazioni e chiarimenti alle richieste avanzate
dall’amministrazione appaltante.
Anche
tali motivi sono destituiti di fondamento.
II.2.1.
In ordine alla censura di contraddittorietà tra atti del procedimento,
riferita, secondo la prospettazione dell’appellante, al fatto che
mentre la Commissione aveva accertato l’accettabilità delle proprie
giustificazioni, definendole adeguate, il responsabile unico del
procedimento, invece di confutare motivatamente dal punto di vista
tecnico tali giustificazioni, si era limitato a riproporre le stesse
considerazioni poste a base della richiesta di chiarimento, ad avviso
della Sezione, essa è imperniata su di un’errata ricostruzione delle
fasi del procedimento di verifica delle offerte anomale, svoltosi nel
caso di specie, confondendo altresì i compiti degli uffici e degli
organi che vi hanno preso parte.
Invero,
come risulta dalla documentazione in atti, le giustificazioni presentate
dalle ditte, le cui offerte erano state sospettate di anomalia, erano
preventivamente esaminate dalla Commissione consultiva per
l’adeguamento delle procedure di valutazione delle offerte anomale
alla normativa comunitaria, che si limitava a dare un mero parere di
valutabilità delle giustificazione, senza esprimere alcun giudizio
sulla loro fondatezza e adeguatezza sostanziale circa i rilievi mossi
sulle singole voci dell’offerta; successivamente le giustificazioni
erano valutate – nel merito – dalla apposita Commissione Tecnica.
Erroneamente,
quindi, l’A.T.I. appellante confonde il parere di mera accettabilità
dei giustificativi presentati (da intendersi quale sinonimo di
valutabilità) emanato dalla predetta Commissione consultiva, con la
valutazione tecnica delle giustificazioni svolta dalla Commissione
Tecnica, le cui conclusioni sono state fatte proprie dal responsabile
unico del procedimento, come si ricava dalla lettura della relazione
finale di quest’ultimo in data 16 maggio 2002 (che ha poi costituito
il fondamento del provvedimento di esclusione dalla gara adottato dalla
Commissione di gara con il verbale n. 5 del 27 maggio 2002).
Non
sussiste pertanto alcuna contraddittorietà tra gli atti del
procedimento, tale figura sintomatica dell’eccesso di potere potendo
rinvenirsi solo allorquando sussista fra più atti successivi un
contrasto inconciliabile tale da far dubitare su quale sia l’effettiva
volontà dell’amministrazione, evenienza che, per le diverse funzioni
svolte rispettivamente dalla Commissione Consultiva e dalla Commissione
Tecnica, come sopra delineate, nel caso di specie, mon può essere
neppure ipotizzata.
II.2.2.
Diversamente da quanto opinato dall’A.T.I. appellante, poi, il
provvedimento di esclusione dalla gara non è affatto fondato sulla mera
riproposizione delle stesse argomentazioni avanzate
dall’Amministrazione appaltante in sede di richiesta dei chiarimenti e
degli elementi giustificativi dell’offerta.
Infatti,
come del resto risulta da quanto fin ora esposto, i chiarimenti e le
giustificazioni formulate dall’A.T.I. Pontello S.p.A. – G.F.C.
S.r.l. sono state puntualmente esaminate e valutate, dal punto di vista
tecnico, dalla apposita Commissione Tecnico per ognuna delle singole
voci indicate, come si ricava plasticamente dalla relazione finale per
il responsabile del procedimento predisposta dalla stessa Commissione
Tecnica, anch’essa versata in atti.
Non
sussiste pertanto la dedotta carenza assoluta di motivazione,
apoditticamente affermata dall’A.T.I. appellante in relazione alla sua
pretesa rilevanza nazionale, alla asserita indiscussa capacità tecnica
ed economica, di cui l’amministrazione non avrebbe tenuto conto in
sede di verifica di anomalia dell’offerta, trattandosi di
argomentazioni ultronee e non attinenti al procedimento di verifica
dell’anomalia dell’offerta delineato dalla richiamata normativa
comunitaria (e nazionale).
II.2.3.
Quanto alla doglianza, con la quale l’A.T.I. appellante sostiene che
il provvedimento di esclusione sarebbe illegittimo in quanto
l’Amministrazione appaltante avrebbe erroneamente ritenuto non fornite
le giustificazioni richieste, la Sezione osserva che essa non può
trovare accoglimento perché si sostanzia nella mera contrapposizione di
un proprio giudizio di valore (circa l’esaustività dei chiarimenti
forniti, la completezza della analisi e la congruità dei prezzi
offerti) a quello espresso dall’Amministrazione appaltante, e per essa
dalla Commissione Tecnica, finendo in questo modo per impingere nel
merito delle scelte amministrative.
E’
appena il caso di rilevare, al riguardo, che secondo un consolidato
indirizzo giurisprudenziale, al quale non vi è alcun motivo per
discostarsi, le valutazioni operate dall’amministrazione in sede di
valutazione dell’anomalia delle offerte costituiscono espressione di
un potere di natura tecnico – discrezionale, di per sé insindacabile
in sede giurisdizionale, salva l’ipotesi in cui le valutazione siano
manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o errori
di fatto, circostanze che non ricorrono nel caso di specie (C.d.S., sez.
IV, 29 ottobre 2002, n. 5945; sez. V, 1 ottobre 2001, n. 5188; 6 agosto
2001, n. 4228; 5 marzo 2001, n. 1247).
II.3.
Anche il quinto motivo di appello, con il quale l’appellante ha
sostenuto che erroneamente i primi giudici avrebbero ritenuto legittimo
il provvedimento di esclusione fondato sull’incongruità anche del
solo costo esposto nell’analisi A.2.01.a.l, deve essere respinto.
Fermo
restando le osservazioni fin qui svolte circa il fatto che
l’Amministrazione appaltante, e per essa la Commissione Tecnica, ha
effettivamente esaminato tutte le giustificazioni fornite dall’A.T.I.
Pontello S.p.A. – G.F.C. S.r.l. per valutare l’anomalia della sua
offerta e che le valutazioni così operate, frutto di un’ampia
discrezionalità tecnica, sono sostanzialmente insindacabili, eccezion
fatto per le ipotesi di manifesta illogicità, insufficiente motivazione
o errore di fatto (che non ricorrono nel caso di specie), esattamente i
primi giudici hanno evidenziato che non è stata impugnata la clausola
della lettera d’invito che prevedeva l’inammissibilità
dell’offerta anche nel caso in cui l’entità di un singolo prezzo
offerto, esposto nella liste dei prezzi, fosse risultato inferiore al
corrispondente analizzato, così che correttamente l’A.N.A.S. ha
escluso dalla gara l’offerta in relazione all’accertata incongruità
dei prezzi esposti con riferimento alle singole voci indicate, giacché
la puntuale disposizione contenuta nella ricordata norma della lex
specialis escludeva, una volta accertata l’incongruità anche di
un solo prezzo, la valutazione complessiva dell’offerta e
l’eventuale incidenza del prezzo ritenuto incongruo sull’offerta
complessivamente considerata.
III. In conclusione l’appello deve essere respinto.
Le
spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sull’appello proposto dall’AT.I.
Pontello – G.F.C. S.r.l. avverso la sentenza n. 1702 del 4 marzo 2003
della III sezione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, così
provvede:
- Respinge
l’appello.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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