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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 27 settembre 2004 n. 6295
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Offerte anomale
Giudizio di attendibilità - Sindacato giurisdizionale - Ammesso -
Contenuti - Verifica iter logico PA - Verifica attendibilità
valutazioni - Limiti - Impossibile sostituire proprio apprezzamento a
quello della Pubblica Amministrazione
F A T T O
1)
- Con la sentenza appellata il TAR ha annullato la deliberazione 2
febbraio 1999, n. 224, con la quale il Comune di Cormons ha approvato
gli atti della Commissione giudicatrice ed individuato
l’aggiudicatario della selezione per curricula, ai sensi
dell’art. 17, comma 12, della legge n. 109/1994, per l’affidamento
della progettazione preliminare, esecutiva e definitiva, nonché delle
attività connesse, dei lavori relativi ad opere idrauliche e di
sistemazione torrenti nei Comuni di Capriva, Morato, Mossa, S. Lorenzo
Isontino e Cormons, quest’ultimo individuato come ente gestore
dell’iniziativa, su delegazione della direzione regionale
dell’ambiente.
Il
TAR, rigettata un’eccezione preliminare sollevata dal raggruppamento
controinteressato, ha accolto il ricorso, avendo ritenuto fondata e
assorbente la censura volta a contestare la mancata esclusione, per
anomalia, dell’offerta presentata dall’aggiudicataria.
2)
- Impugnano la sentenza, con separati appelli, il Comune di Cormons e il
raggruppamento risultato aggiudicatario, che ne deducono l’erroneità
sotto molteplici profili.
Si
è costituito in entrambi i giudizi il raggruppamento originariamente
ricorrente che insiste per il rigetto dell’appello e la conferma della
sentenza appellata; ribadisce, altresì, ove occorra, le ulteriori
censure svolte in primo grado e assorbite dal TAR.
Con
ordinanze 28 gennaio 2001, nn. 331 e 395, la Sezione ha accolto le
istanze cautelari di sospensione dell’efficacia della sentenza
appellata.
Con
memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti
difensivi; le parti appellanti deducono anche l’infondatezza delle
censure - qui ribadite dal raggruppamento appellato - assorbite dai
primi giudici.
D
I R I T T O
1)
- Gli appelli in epigrafe, in quanto proposti avverso la stessa
sentenza, debbono essere riuniti.
Gli
stessi sono fondati.
2)
- I primi giudici, in particolare, hanno posto in evidenza, ai fini
dell’accoglimento del ricorso, l’eccezionale brevità dei termini
entro i quali il raggruppamento qui appellante ha previsto di consegnare
il proprio elaborato (novanta giorni, a fronte di duecentosettanta
giorni indicati, a tal fine, come termine massimo da parte del bando di
gara), nonché il fatto che la stessa autorità comunale abbia richiesto
una giustificazione più approfondita dell’ammissibilità di una
simile offerta e che, per converso, la Commissione abbia semplicemente
ritenuto di confermare il proprio favorevole giudizio in base alle
affermazioni, contenute nell’offerta, non sottoponendole ad alcun
approfondimento istruttorio.
Approfondimento
che, se vi fosse stato, avrebbe consentito di verificare, ad avviso dei
primi giudici, che il raggruppamento poi risultato aggiudicatario
fondava la sua asserita capacità di portare a termine l’incarico
entro novanta giorni su presupposti - quelli dell’asserito svolgimento
già in precedenza dei rilievi topografici richiesti nell’ambito della
progettazione esecutiva della sistemazione del torrente Versa -
rivelatisi in fatto insufficienti, sia in quanto il raggruppamento
stesso non è risultato aggiudicatario della relativa gara, sia in
quanto quella gara interessava i corsi d’acqua oggetto della
controversa selezione soltanto a livello di progetto di massima;
progetto non comportante l’esecuzione di rilievi topografici.
Con
una doverosa istruttoria, quindi, la Commissione, sempre secondo il TAR,
in presenza dell’eccezionale brevità dei termini di consegna che
avevano suscitato rilievi di un assessore del Comune, avrebbe potuto
accertare l’inconsistenza degli elementi addotti a sostegno di un così
sollecito svolgimento dell’incarico; donde la ritenuta illegittimità
dell’ammissione del raggruppamento in questione che, al contrario,
avrebbe dovuto essere escluso.
3)
- Il convincimento così maturato dai primi giudici non appare
condivisibile.
Nella
specie, come ritenuto dalla Commissione valutatrice nell’esercizio di
una corretta e ragionevole operazione di apprezzamento delle indicazioni
fornite dal raggruppamento concorrente (e in conformità con il bando,
che consentiva di escludere, sotto il profilo temporale, solo offerte
incongrue), sussistevano sufficienti elementi attestanti la sostanziale
congruità, sul punto, dell’offerta in esame.
Ciò in quanto il bando aveva indicato in duecentosettanta giorni
complessivi il termine massimo per la predisposizione della
progettazione, ma non aveva indicato alcun termine al di sotto del quale
la presentazione della stessa avrebbe rivelato sintomi di manifesta
incongruità; e poiché alla gara potevano partecipare sia progettisti
singoli, sia in forma associata, la Commissione valutatrice – anche in
risposta ai rilievi formulati dal predetto assessore – ha ritenuto che
l’associazione di più studi professionali (cinque, nella specie)
giustificava la sostanziale brevità del termine di cui si tratta
contenuta nell’offerta del raggruppamento qui appellante (novanta
giorni); ciò in quanto l’apporto professionale di numerosi
qualificati professionisti può ragionevolmente portare
all’abbreviazione, anche in misura cospicua, dei tempi di
progettazione.
Sotto
questo profilo, lo stesso raggruppamento ricorrente non ha svolto, con
il ricorso di primo grado, alcuna puntuale censura, essendosi limitato a
formulare, in proposito, soltanto una affatto generica notazione di
“singolarità” della valutazione così operata (pag. 11 del ricorso
introduttivo); per converso, il medesimo neppure è in grado di
precisare sulla base di quali elementi certi e inequivocabili il termine
indicato dal raggruppamento qui appellante dovesse ritenersi
manifestamente incongruo, mentre avrebbe dovuto ritenersi congruo quello
indicato dallo stesso raggruppamento originariamente ricorrente -
centoventi giorni - pur sempre cospicuamente inferiore rispetto a quello
medio rilevato; e, in proposito, la stessa Commissione ha segnalato che,
in effetti, tra i termini offerti dalle due contendenti non correvano
margini differenziali particolarmente significativi.
Ebbene,
le ragioni giustificative della congruità dell’offerta esposte dalla
Commissione, testé riportate, non sono state prese in alcuna
considerazione dai primi giudici, che hanno incentrato i propri
apprezzamenti solo sugli apporti giustificativi riconducibili alle
pregresse esperienze professionali in loco.
Così
decidendo il TAR si è attenuto allo stretto esame delle censure svolte
in primo grado, con le quali il raggruppamento originariamente
ricorrente non ha contestato, come si ripete, la correttezza di quanto
osservato, in proposito, dalla Commissione.
In
tal modo, però, lo stesso TAR ha erroneamente omesso di considerare
che, allorché un provvedimento amministrativo si fondi su più ragioni
giustificative autonome e in grado ciascuna, astrattamente, di
sorreggerlo, va dichiarato inammissibile il ricorso laddove non investa
detti autonomi elementi di supporto giustificativo.
E,
nella specie, le indicazioni così fornite dalla Commissione erano
certamente sufficienti a giustificare, per le ragioni anzidette,
neppure, di fatto, contestate, la congruità del termine offerto dal
raggruppamento aggiudicatario.
4)
- Il TAR, peraltro, ha errato anche nel ritenere del tutto
insoddisfacente la motivazione addotta dalla Commissione in merito alle
esperienze professionali in loco maturate dal raggruppamento oggi
appellante.
Sotto
tale profilo i primi giudici hanno errato, anzitutto - dopo avere
ritenuto insufficiente l’attività istruttoria e di indagine esperita
dalla Commissione - nel sostituirsi ad essa, operando una serie di
inammissibili apprezzamenti tecnico-discrezionali che andavano rimessi
alla Commissione medesima nell’esercizio delle sue potestà valutative
di stretto ordine tecnico in materia.
Ma
gli apprezzamenti operati dalla Commissione non si prestano neppure a
fondati rilievi di manifesta illogicità, ingiustizia o incongruenza;
rilievi che soli possono consentire un sindacato di legittimità da
parte del giudice amministrativo.
Occorre
premettere che, nel caso in esame, non si verte in tema di verifica di
un’offerta individuata come potenzialmente anomala in base ad una
matematico confronto con le altre offerte.
Il
bando si limitava, infatti, a rimettere al mero, quanto preliminare,
giudizio della Commissione valutatrice la possibilità di escludere
direttamente dalla gara offerte che si presentassero incongrue sotto il
profilo della tempistica nella consegna degli elaborati progettuali,
ovvero palesemente incongrue per quanto attiene alle parcelle
professionali.
Solo
in presenza di marcati caratteri di incongruità, pertanto, la
Commissione poteva sindacare i contenuti dell’offerta sui punti ora
detti; una volta ritenuto, perciò, da parte della stessa - con
apprezzamento che, come si è detto, non è stato fatto oggetto di
puntuale impugnativa – che l’aggregazione delle competenze
professionali potesse giustificare la congruità del termine in
discussione, doveva ritenersi già di per sé esaurito l’onere di
motivazione alla Commissione stessa facente capo.
Né
si dica che la motivazione addotta nei termini ora detti sarebbe stata
superata dai rilievi formulati dall’Assessore ai lavori pubblici.
A
parte ogni possibile dubbio in merito alla specifica competenza di tale
organo “politico” comunale in seno alla procedura concorsuale di cui
si tratta, vi è da notare che il verbale n. 4, in cui la Commissione
aveva osservato che il termine di novanta giorni di cui si discute era
da ritenere congruo “tenuto conto che alla complessità
dell’elaborazione progettuale non deve necessariamente corrispondere
un notevole lasso di tempo a disposizione, ben potendo il progetto
essere elaborato con un maggior numero di tecnici e di mezzi”, è
stato dalla Commissione stessa espressamente confermato nel verbale n.
5, proprio in sede di pronuncia sui rilievi assessorili; ed entrambi i
verbali sono stati approvati dall’Amministrazione, così integrando
pienamente la motivazione degli atti procedurali.
5)
– Anche a voler prendere in esame, comunque, gli ulteriori aspetti
motivi degli apprezzamenti operati dalla Commissione, gli stessi non
appaiono affetti da quei manifesti vizi logici che hanno indotto il TAR
persino a disporre l’esclusione diretta dalla gara del raggruppamento
aggiudicatario.
In
proposito va ricordato che, in materia di controllo delle offerte
anomale, è stato ritenuto (sulla scorta dell’insegnamento
giurisprudenziale secondo cui il giudice amministrativo può sindacare
la c.d. discrezionalità tecnica dell’amministrazione, oltre che per i
profili estrinseci, anche verificando l’attendibilità delle
operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a
criterio tecnico ed a procedimento applicativo) che la discrezionalità
tecnica esercitata dalla p.a. in tema di verifica dell’anomalia è
sindacabile in sede giurisdizionale, poiché l’opinabilità è diversa
dall’opportunità, ma senza che il giudice possa sostituire il proprio
apprezzamento (o quello del consulente tecnico) all’apprezzamento
opinabile dell’amministrazione: il controllo dell’iter logico
seguito dal provvedimento si può spingere fino a controllare
l’attendibilità delle valutazioni tecniche effettuate
dall’amministrazione, non certo a sostituirsi all’apprezzamento
dell’amministrazione e, conseguentemente, ad ignorare che, nel campo
dell’applicazione delle norme tecniche, occorre permanentemente
distinguere – con rigore - fra legittimità e merito, nonché fra
regole tecniche indefettibili e giudizi tecnici opinabili (cfr. Sez. IV,
9 aprile 1999, n. 601; Sez. VI, 6 agosto 2002, n. 4094).
Ebbene,
nella specie la Commissione ha ritenuto valido, sul piano
giustificativo, il fatto che i professionisti riuniti nel raggruppamento
in questione avessero eseguito rilievi topografici nell’ambito della
progettazione effettuata con riguardo al progetto redatto per la
sistemazione del torrente Versa per l’appalto concorso indetto dal
Magistrato alle acque di Venezia nel 1997; che, inoltre, la redazione
della valutazione di compatibilità ambientale degli interventi di
sistemazione del bacino hanno comportato tutta una serie di elementi
conoscitivi del territorio già in possesso del raggruppamento; che
erano già state eseguite indagini geognostiche; che erano già note le
problematiche presenti lungo i rii minori del torrente Versa e gli
interventi che, di massima, erano ritenuti necessari e che le conoscenze
in possesso del raggruppamento consentivano di svolgere l’incarico con
la massima tempestività”.
Il
TAR è entrato nel merito di tali affermazioni, sindacandone, in
effetti, l’attendibilità.
Ma,
così facendo, non ha tenuto conto del fatto che, indipendentemente
dalla definizione della esatta portata delle conoscenze tecniche
acquisite e delle rilevazioni o indagini già effettuati in loco, il
raggruppamento aveva, comunque, acquisito, oggettivamente, una propria
specifica competenza ed esperienza nell’ambito territoriale oggetto
dell’intervento; e che, inoltre, i professionisti in esso riuniti
avevano evidenziato, giusta quanto emerge dai curricula degli
stessi, ampie esperienze progettuali in quello stesso contesto.
Sicché
non appare illogico che, pur non essendovi piena coincidenza, come è
naturale, tra attività di studio progettuale e di indagine precedente e
quella attuale, non di meno l’esperienza e gli studi effettuati ben
possono avere significa tivamente inciso sulla previsione di una
maggiore o minore durata della nuova attività progettuale, in quanto
pur sempre involgenti uno stesso contesto territoriale e le
problematiche, note al raggruppamento di cui si tratta, ad esso proprie.
Con
la conseguenza che, unendo le considerazioni già svolte nel verbale n.
4 e rimaste incontestate con quelle – aggiuntive - di cui al verbale
n. 5, comunque denotanti un particolare grado di conoscenza delle
problematiche legate ai flussi idrici ed al regime delle acque dei corsi
d’acqua recapitanti nel torrente Versa, deve ritenersi pienamente
soddisfatto l’onere di motivazione in merito alla congruità
dell’offerta sotto il profilo della tempistica.
Per
tali motivi appaiono fondate e vanno accolte le censure svolte avverso
l’impugnata sentenza che, per l’effetto, deve essere riformata.
6)
– Vanno poi, esaminate le ulteriori censure svolte in primo grado,
assorbite dal TAR e in questa sede ribadite.
Le
stesse sono infondate.
6.1)
- Con la prima il raggruppamento originariamente ricorrente deduceva
l’illegittimità delle operazioni valutative nella parte in cui non
avrebbero ritenuto manifestamente incongrua l’offerta del
raggruppamento aggiudicatario, in particolare, laddove, nella parte
economica, prevedeva “compensi accessori comprensivi delle
integrazioni dei rilievi topografici” per una misura pari al 2% degli
onorari, mentre, nella tariffa professionale, il rimborso forfetario per
le spese è previsto nel limite massimo del 60% e che, normalmente, è
ritenuta congrua la misura percentuale del 30%, tanto che, sul punto, le
altre offerte prospettavano valori variabili dal 10 al 60%.
La
censura non ha pregio.
La
percentuale di cui si tratta è indicata, nella tariffa professionale,
solo nel massimo; ben può, quindi, il concorrente modularne la portata
in ragione degli oneri che prevede in concreto di dover affrontare;
inoltre, l’offerta va riguardata nella sua completezza e, nel caso in
esame, la parte deducente non contesta, nell’insieme, la congruità
dell’offerta tecnica formulata dal raggruppamento Causero.
6.2)
– Con la seconda censura ci si duole degli apprezzamenti operati dalla
Commissione valutatrice in merito al punteggio da assegnare in ordine ai
curricula; in particolare, la Commissione ha assegnato punti due
per ogni singola opera progettata analoga o similare a quella oggetto di
gara, fino a un massimo di venticinque progetti valutabili; ad avviso
del raggruppamento ricorrente in primo grado, la stessa Commissione
avrebbe dovuto predefinire dei sottocriteri in grado di meglio
modulare l’assegnazione del punteggio di cui si tratta; la stessa
avrebbe dovuto tenere conto, in particolare, dell’effettivo valore
economico delle opere oggetto di progetti analoghi o similari, solo a
progettazioni per opere di importo corrispondente o superiore rispetto a
quello delle opere la cui progettazione era messa a concorso potendo
essere assegnato – ad avviso della parte ricorrente in primo grado -
il punteggio massimo per singola opera progettata, mentre per
progettazioni di opere di valore minore avrebbe dovuto essere assegnato
un punteggio proporzionalmente inferiore sulla base di appositi
sottocriteri che erroneamente non sarebbero stabiliti dalla Commissione
stessa.
Anche
tale motivo di censura appare privo di consistenza.
L’avviso
di gara prevedeva: “sulla base delle opere eseguite dal
professionista, i 50 punti disponibili saranno assegnati per progetti
esecutivi di opere analoghe o similari a quelle oggetto del presente
bando (interventi su reti fognarie e/o di sistemazione idraulica o
idrogeologica redatti dal 1973 in poi, attribuendo punti 2 per ogni
singola opera fino a un massimo di 25 opere valutabili”.
Ebbene,
correttamente la Commissione valutatrice, in presenza di un siffatto
criterio, già sufficientemente preciso e definito, ha escluso di poter
legittimamente introdurre sottocriteri valutativi atti ad assegnare
preminente valore alle progettazioni inerenti ad opere di valore
corrispondente o maggiore rispetto al valore delle opere oggetto della
progettazione messa a concorso.
Se
si fosse determinata nei sensi auspicati dalla parte originariamente
ricorrente, del resto, la Commissione avrebbe violato la lex
specialis della gara, in quanto questa non prevedeva alcuna
modulazione del punteggio in parola ragguagliata al valore delle opere a
suo tempo progettate.
Avrebbe
leso, inoltre, la par condicio dei concorrenti, in quanto questi
ben potevano limitarsi ad indicare, stando al bando di gara, un
sufficiente numero di opere analoghe o similari progettate, senza
soffermarsi sul valore delle stesse; laddove l’avviso di gara parlava
di opere “analoghe o similari” esso faceva, evidentemente,
riferimento alla natura e finalità delle opere e non al loro valore; e,
se avesse inteso assegnare rilevanza a tale aspetto economico, avrebbe
dovuto puntualmente precisarlo onde non indurre in errore gli aspiranti
concorrenti.
Se
fosse emerso con chiarezza, dal bando, che si sarebbe fatto riferimento,
per l’assegnazione del punteggio in questione, anche al criterio
economico postulato dalla parte ricorrente in primo grado, i concorrenti
ben avrebbero potuto indicare progetti relativi ad opere di maggior
valore se, del caso, facenti parte del loro bagaglio professionale,
oppure avrebbero potuto ritenere utile associarsi con altri
professionisti dotati del requisito in questione in termini più
elevati.
Nel
difetto, quindi, di una chiara e univoca previsione, da parte del bando,
di punteggi da differenziarsi nei termini auspicati dalla parte
ricorrente in primo grado, non poteva la Commissione legittimamente
assegnare punteggi differenziati in base al valore delle opere
progettate, né redigere, a tal fine, appositi discriminanti
sottocriteri.
7)
- Per tali motivi gli appelli in epigrafe appaiono fondati e vanno
accolti e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve
essere respinto il ricorso di primo grado.
Le
spese dei due gradi di giudizio possono essere integralmente compensate
tra le parti.
P.Q.M.
il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, riunisce e
accoglie gli appelli in epigrafe e, per l’effetto, respinge il ricorso
di primo grado.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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