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Consiglio di
stato - Sezione IV - Decisione 1 ottobre 2004 n. 6367
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Collegamento fra imprese
Bando - Previsione di ipotesi di collegamento atipiche - Consentita -
Indici rilevatori situazione collegamento - Fissazione indici in corso
di gara - Fissazione dopo apertura offerte - Consentita - Ragioni
F A T T O
Con
ricorso giurisdizionale notificato il 17 febbraio 2003 la ditta ISEA di
Alfonso Salvatore, che aveva partecipato alla procedura di pubblico
incanto, indetta dall’ANAS Ente Nazionale per le Strade, Compartimento
della viabilità per la Sardegna con bando del 19 luglio 2002, per
l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria ricorrente,
segnaletica orizzontale e verticale tra i Km. 0 + 000 – 92 + 500 della
S.S. 298 (per un importo a base d’asta di €. 59.968,80, di cui €.
3.058, 13 per oneri di sicurezza), chiedeva al Tribunale amministrativo
regionale per la Sardegna l’annullamento del verbale di gara del 9
gennaio 2003, comunicato con nota prot. 142 del 20 gennaio 2003, recante
la propria esclusione dalla gara, con conseguente sanzione di
segnalazione all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, per
l’asserita esistenza di vincoli familiari e di parentela tra i soci di
essa società ricorrente e quelli dell’altra società Alfonso S.r.l,
pure concorrente per la stessa gara.
A
sostegno dell’impugnativa venivano articolati due motivi di censura.
Con
il primo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2359
C.C. e dei principi generali in materia di controllo e collegamento tra
imprese concorrenti agli appalti di lavori pubblici; illegittimità per
assoluta carenza dei presupposti in fatto e in diritto; violazione delle
indicazioni della lex specialis; violazione e falsa applicazione
dell’art. 75, comma 1, lett. h, del D.P.R. 554/99”, la ricorrente
contestava innanzitutto la stessa esistenza dell’asserito collegamento
esistente con la società Alfredo S.r.l., partecipante alla stessa gara,
deducendo che non poteva avere alcun rilievo a tal fine il rapporto di
parentela intercorrente fra alcuni soci della predetta società Alfredo
S.r.l. con il titolare di essa ditta ricorrente; né potevano rilevare,
sempre secondo la tesi della ricorrente, gli indici, invero del tutto
generici e privi di qualsiasi diverso valore probatorio, consistenti
nella coincidenza delle modalità di presentazione delle offerte per la
partecipazione alla gara (data e del luogo di spedizione dei plichi
dallo stesso ufficio postale; costituzione della cauzione provvisoria a
mezzo della stessa compagnia di assicurazione, medesima
dipendenza/agenzia, contrassegnate dalla stessa data e da numerazione
quasi progressiva; presunta affinità nella redazione degli atti di
gara); ciò senza contare, sempre ad avviso della ricorrente, che
l’amministrazione appaltante aveva così applicato una causa di
esclusione dalla gara non prevista nel bando di gara, ove si faceva
riferimento esclusivamente a situazioni di controllo e collegamento tra
concorrenti di cui all’articolo 2359 C.C., tra cui non potevano farsi
rientrare né i meri rapporti di parentela tra operatori, nè qualsiasi
tipo di rapporto di collaborazione finalizzato al contenimento e
all’ottimizzazione dei costi imprenditoriali, il principio di
segretezza dell’offerta, ai fini della sua serietà e adeguatezza,
riguardando esclusivamente il momento della sua predisposizione e non
anche quello della sua comunicazione.
Con
il secondo, lamentando “Violazione e falsa applicazione dell’art.
27, comma 1, lett. s, del D.P.R. 34/2000; violazione e falsa
applicazione dell’art. 10, comma 1 quater, legge 101/94; violazione
della circolare Ministero LL.PP. n. 823 del 22.6.2000; violazione delle
indicazioni contenute nella determinazione Autorità Vigilanza LL.PP. n.
15 del 30.03.2000”, la ditta ricorrente sosteneva che anche la
sanzione dell’incameramento della cauzione e della comunicazione del
preteso addebito all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici era
illegittima, essendo normativamente prevista soltanto in relazione
all’accertamento del mancato possesso dei requisiti di qualificazione
tecnica ed economicamente, falsamente dichiarati, circostanza che non si
rinveniva nei fatti di causa.
L’adito
Tribunale, con la sentenza n. 1748 del 22 dicembre 2003, sul presupposto
che oggetto di controversia non era il bando di gara, ma gli ulteriori
criteri individuati dalla Commissione di gara al fine di riconoscere
eventuali situazioni di collegamento tra le imprese partecipanti alla
gara, pur riconoscendo in astratto alla commissione di gara il potere di
fissare effettivamente ulteriori criteri per la individuazioni di
situazioni di collegamento tra imprese partecipanti alla stessa gara e
capaci di alterarla, riteneva tuttavia che i criteri concretamente
individuati dalla predetta commissione di gara non erano idonei a
definire con un sufficiente grado di certezza le eventuali situazioni di
collegamento o di intreccio tra le imprese partecipanti alla stessa
gara, risolvendosi in meri inammissibili indizi che non potevano
legittimare il sacrificio del principio della massima partecipazione
possibile alle gare pubbliche; pertanto accoglieva l’atto impugnato al
limitato effetto della (pure impugnata) iscrizione nel casellario
informatico, ferme le aggiudicazioni, provvisorie e definitive,
dell’appalto in questione.
Con
atto di appello notificato il 9 aprile 2004 l’ANAS S.p.A. ha chiesto
la riforma dell’impugnata sentenza, frutto – a suo avviso - di una
superficiale e parziale valutazione del materiale probatorio in atti e
delle questioni giuridiche dedotto in giudizio e comunque affetta da un
evidente vizio di contraddittorietà di motivazione, laddove pur
ammettendo la correttezza dell’operato della Commissione di gara al
fine di individuare le effettive situazioni di collegamento tra imprese,
aveva poi inopinatamente e immotivatamente negato l’idoneità a tal
fine degli indici di collegamento riscontrati nella fattispecie
concreta, sostenendo erroneamente che essi non assurgevano al rango di
scura prova del collegamento tra la società ricorrente in primo grado e
la società Alfonso S.r.l., entrambi partecipanti alla stessa gara.
La
ditta ISEA di Alfonso Salvatore si è costituita in giudizio, deducendo
l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso appello, di cui
ha chiesto il rigetto.
D I R I T
T O
I.
E’ controversa la legittimità del verbale di gara del 9 gennaio 2003,
comunicato con nota prot. 1242 del 20 gennaio 2003, con cui la ditta
ISEA di Alfonso Salvatore è stata esclusa dalla gara bandita
dall’ANAS S.p.A. (Compartimento della viabilità per la Sardegna) per
l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria ricorrente,
segnaletica orizzontale e verticale tra i Km. 0 + 000 e 92 + 500 della
S.S. 298 per l’accertata esistenza di un collegamento con l’impresa
Alfonso S.r.l. (anch’essa esclusa dalla gara).
L’ANAS
S.p.A. ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale per la Sardegna n. 1748 del 22 dicembre 2003 che ha annullato
il predetto provvedimento di esclusione sull’assunto che gli elementi
di fatto individuati dalla stazione appaltante non costituivano prova
dell’esistenza del collegamento tra le due predette imprese.
Resiste
all’appello la ditta ISEA di Alfonso Salvatore, insistendo per il
rigetto dell’appello.
II.
La Sezione rileva che può prescindersi dall’esame di ogni questione
preliminare in ordine all’ammissibilità del ricorso introduttivo del
giudizio di primo grado per carenza d’interesse, non essendo stato
impugnato alcun provvedimento dell’Autorità dei Lavori Pubblici circa
l’eventuale inserimento della notizia dell’impugnata esclusione
dalla gara nel Casellario Informatico (unico profilo in relazione al
quale in ricorso di primo grado è stato accolto), stante la fondatezza
nel merito del presente gravame.
Invero,
la sostanziale questione oggetto di controversia consiste nello
stabilire se nelle procedure di scelta del contraente di un
appalto di lavori pubblici le fattispecie di collegamento fra imprese,
che comportano l’esclusione dalla gara, siano esclusivamente quelle
previste dall’articolo 2359 C.C., espressamente richiamato dall’art.
10, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, ovvero se
l’amministrazione appaltante possa prevederne (ed eventualmente entro
quali limiti) altre nella lex specialis della gara, anche
attraverso l’elaborazione di puntuali appositi criteri da parte della
commissione di gara.
La
questione è stata già risolta da questa stessa Sezione con la
decisione n. 6424 del 27 dicembre 2001, dalle cui conclusioni non vi è
motivo per discostarsi; il predetto indirizzo giurisprudenziale ha poi
trovato conferma nelle successive decisioni n. 923 del 15 febbraio 2002
di questa stessa Sezione e n. 2317 del 22 aprile 2004 della V^ Sezione
di questo Consiglio di Stato.
II.1.
E’ noto che la scelta da parte della pubblica amministrazione del
soggetto con cui concludere un contratto di appalto di lavori pubblici
si realizza attraverso una serie procedimentale interamente
regolata da norme pubblicistiche, preordinate all’individuazione del
miglior contraente possibile, sia dal punto di vista soggettivo (con
riferimento ai requisiti soggettivi, alle capacità tecniche,
organizzative e finanziarie), sia dal punto di vista oggettivo, con
riferimento all’economicità dell’offerta formulata e quindi al buon
uso del danaro pubblico.
Nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità
dell’azione amministrativa, enunciati dall’art. 97 della
Costituzione, la predetta serie procedimentale si impernia sui postulati
di trasparenza ed imparzialità che, a loro volta, si concretizzano nel
principio della par condicio di tutti i concorrenti, realizzata
attraverso la previa predisposizione del bando di gara, e nel principio
di concorsualità, segretezza, completezza, serietà, autenticità e
compiutezza delle offerte formulate rispetto alle prescrizioni ed alle
previsioni della lex concorsualis, nonché nella previa
predisposizione da parte dell’amministrazione appaltante dei criteri
di valutazione delle offerte.
Le
finalità pubblicistiche cui sono preordinati tali principi (che possono
sintetizzarsi nella esigenza di individuazione del “giusto”
contraente) implicano che al loro rispetto non è vincolata soltanto la
pubblica amministrazione, bensì anche coloro che intendono partecipare
alla gara: su questi ultimi incombe, infatti, l’obbligo di presentare
offerte che, al di là del loro profilo tecnico – economico (specifico
oggetto della valutazione di merito da parte della stazione appaltante),
devono avere le caratteristiche della compiutezza, della completezza,
della serietà, della indipendenza e della segretezza, le quali soltanto
assicurano quel gioco della libera concorrenza e del libero confronto
attraverso cui giungere all’individuazione del miglior contraente
possibile.
A
fronte di tale obbligo comportamentale (e per l’interesse pubblico che
esso intende conseguire) si giustifica il potere conferito dalla legge,
nel rispetto delle specifiche norme di legge e di quelle altrettanto
specifiche contenute nella lex concorsualis di escludere i
concorrenti dalla partecipazione alla gara.
II.2.
In tale prospettiva la norma contenuta nell’articolo 10, comma 1 bis,
della legge 11 febbraio 1994 n. 109, secondo cui “non possono
partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una
delle situazioni di controllo previste dall’articolo 2359 del codice
civile” si inquadra nell’ambito dei divieti normativi di ammissione
alla gara di offerte provenienti da soggetti che, in quanto legati da
una stretta comunanza di interessi caratterizzata da una certa stabilità,
non sono ritenuti dal legislatore capaci di formulare offerte
contraddistinte dalla necessaria indipendenza, serietà ed affidabilità.
Si
tratta di una norma di ordine pubblico che trova applicazione
indipendentemente da una specifica previsione in tal senso da parte
dell’amministrazione appaltante: l’oggetto giuridico tutelato è
quello del corretto e trasparente svolgimento delle gare per l’appalto
dei lavori pubblici nelle quali il libero gioco della concorrenza e del
libero confronto, finalizzati – come delineato - alla scelta del
“giusto” contraente, risulterebbero irrimediabilmente alterati dalla
eventuale presentazione di offerte che, pur provenendo formalmente da
due o più imprese giuridicamente diverse, siano sostanzialmente
riconducibili ad un medesimo centro di interessi, tale essendo quello
che – secondo la previsione del legislatore – si realizza
concretamente nelle ipotesi controllo o collegamento societario indicato
dall’articolo 2359 del codice civile.
Il
legislatore ha voluto così assicurare all’amministrazione appaltante
una specifica (e preventiva) tutela dell’interesse pubblico alla
scelta del miglior contraente possibile, evitando che, pur in presenza
di procedimenti di gara formalmente ineccepibili, la legittimità e la
correttezza della serie procedimentale fossero sostanzialmente alterati
dai suindicati fenomeni: è significativo al riguardo la circostanza che
la norma in esame, attraverso un rinvio recettizio, introduce nella
serie procedimentale la normativa sul collegamento e controllo
societario elaborata ai fini civilistici e basata esclusivamente su di
una presunzione assoluta (“…sono considerate…”, così recita
testualmente la norma), iuris et de iure, non suscettibile di
prova contraria.
II.3.
La delineata ratio e il particolare oggetto giuridico tutelato,
consente di ritenere, ad avviso della Sezione, che con essa il
legislatore non ha inteso limitare o escludere il potere
dell’amministrazione di governare effettivamente (ed ulteriormente) la
serie procedimentale delle gare per l’appalto di lavori pubblici,
vietando l’introduzione nella lex specialis di previsioni di
clausole relativa ad altri fatti e situazioni che, pur non integrando
gli estremi del collegamento o del controllo societario civilistico in
senso stretto, siano pur tuttavia capaci ed idonei ad alterare la serietà,
indipendenza, compiutezza e completezza delle offerte presentate da
imprese diverse, oltre che la loro segretezza, cui ricollegare
l’esclusione dalla partecipazione alla gara.
In
tal senso è determinante – ad avviso della Sezione – la
considerazione che la previsione della norma civilistica richiamata
dall’articolo 10, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 si
basa, come già rilevato, su di una presunzione e quindi non esclude che
possano esistere altre ipotesi di collegamento o controllo societario
atti ad alterare le gare di appalto; deve pertanto ritenersi la
previsione da parte dell’amministrazione appaltante di clausole di
esclusione, non automatiche, dalla gara in presenza di tali ulteriori
ipotesi di fatto: il potere di accertamento e valutazione di tali
situazione ben può essere esercitato dalla commissione di gara che, in
quanto incaricata di vagliare la documentazione delle imprese
partecipanti ad una gara pubblica e le relative offerte, è in grado di
percepire, in modo quanto mai diretto e immediato proprio
nell’espletamento della sua specifica funzione anomalie tali da far
ritenere sussistente una situazione idonea ad alterare la gara stessa).
Ovviamente,
ritenuta in via generale legittima la previsione di clausole che
concretamente individuano elementi di fatto che integrino o da cui possa
desumersi l’esistenza di ipotesi di collegamento tra imprese (al di là
ed in aggiunta a quelli già stabiliti direttamente dalla legge), in
concreto il limite della legittimità di tali ulteriori previsioni è da
rinvenirsi nella loro ragionevolezza e nella loro logicità rispetto
alla tutela che intendono perseguire e cioè la corretta individuazione
del “giusto” contraente.
Deve
aggiungersi, per completezza, che, proprio in considerazione della
peculiarità della materia e degli interessi pubblici tutelati, sarebbe
irragionevole e contraddittorio richiedere, quale ulteriore condizione
di legittimità del bando, la tipizzazione del fatto del collegamento o
del controllo societario diverso da quello di cui all’articolo 2359
del codice civile, dal momento che una tale previsione farebbe refluire
il perseguimento dell’interesse pubblico alla scelta del “giusto”
contraente nel mero controllo della regolarità formale del
procedimento, esponendo quindi l’interesse protetto al pericolo di
situazioni concrete di fenomeni di effettivo controllo o di altre
situazioni societari capaci di alterare la gara, non facilmente
prevedibili o ipotizzabili.
II.4.
Sulla base di tali osservazioni può esaminarsi la concreta fattispecie
all’esame della Sezione.
II.4.1.
Occorre innanzitutto rilevare che nel bando di gara in questione
l’A.N.A.S. S.p.A. aveva fatto espressamente riserva di escludere dalla
gara quelle imprese fra le quali si fossero ravvisate forme di controllo
e/o di collegamento sostanziale (oltre che formale) che sarebbero state
ritenute sussistenti ove fosse apparso che le offerte provenivano da un
unico centro di interesse, con condivisione, anche solo potenziale,
delle offerte economiche e conseguente violazione dei principi
fondamentali della segretezza e della reciproca autonomia delle offerte
e della parità di trattamento tra i concorrenti.
Esclusa,
sulla base delle osservazioni fin qui svolte, ogni questione di
legittimità di una simile clausola (come del resto rilevato anche dai
primi giudici), deve ancora evidenziarsi che la fissazione da parte
della Commissione di gara degli indici rilevatori delle situazioni di
collegamento tra le imprese concorrenti, lungi dal costituire
specificazione della predetta clausola, ne costituiva effettiva e
doverosa attuazione, così che è del tutto infondata la censura volta a
contestare la legittimità della determinazione dei predetti indici per
essere avvenuta dopo l’apertura delle buste contenente le offerte:
invero, l’accertamento concreto di eventuali situazioni idonee a far
ritenere l’esistenza di collegamento tra imprese non solo non aveva
alcuna incidenza sul principio della par condicio dei
concorrenti, ma non poteva che avvenire solo dopo l’apertura delle
offerte stesse, solo allora potendo emergere fatti rilevanti ai fini
della eventuale esistenza di situazioni di collegamento.
Diversamente
interpretando la clausola in esame (e cioè aderendo alla tesi
prospettata dalla società ricorrente), essa sarebbe sostanzialmente
inutile e rifluirebbe in un mero controllo estrinseco e formale:
d’altra parte la tutela della posizione dei concorrenti sospettati di
collegamento risiede nel corretto esercizio discrezionale di cui nella
materia de qua è titolare la Commissione in ordine alla ragionevolezza,
logicità, nonché gravità, serietà e concordanza dei fatti indici del
collegamento stesso.
In
concreto, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, non solo
gli indici rilevatori indicati dalla Commissione di gara non
costituiscono meri indizi irrilevanti, per quanto nel caso concreto
(ambito esclusivo nel quale va accertata la congruità e la
ragionevolezza dell’operato della Commissione di gara) essi appaiono
idonei a tutelare l’interesse pubblico alla correttezza sostanziale
della gara e ad assicurare, perciò, l’effettiva concorrenzialità
delle offerte ai fini della individuazione del “giusto” contraente.
II.4.2.
Invero, dall’esame della documentazione in atti, ed in particolare
proprio dall’impugnato verbale della commissione di gara del 9 gennaio
2003, emerge che l’esclusione dalla gara dell’appellata impresa ISEA
di Alfonso Salvatore è stata determinata sulla base dei seguenti
elementi, ritenuti idonei a far ritenere l’esistenza di un suo
collegamento con la società Alfonso S.r.l.: a) le offerte delle due
predette imprese concorrenti alla stessa gara erano state spedite nello
stesso giorno, dallo stesso ufficio postale, con le stesse modalità,
quasi alla stessa ora; b) entrambe le predette imprese avevano
costituito cauzione provvisoria a mezzo di polizze fidejussorie
rilasciate dalla stessa compagnia di assicurazione, medesima
dipendenza/agenzia, contrassegnate da stretta numerazione progressiva e
identità di data di emissione, entrambe valide per le stesse gare del
blocco in esperimento; c) identiche modalità di redazione
dell’offerta di gara; d) esistenza di intrecci parentali tra i soci
della società Alfonso S.r.l. (Alfonso Tiziana, Alfonso Vito e Soloperto
Maria) e l’unico titolare dell’impresa individuale ISEA di Alfonso
Salvatore, con l’ulteriore specificazione che la residenza anagrafica
dei soci Alfonso Tiziana, Alfonso Vito e Soloperto Maria della Alfonso
S.r.l. coincideva con la sede sociale della predetta impresa individuale
ISEA di Alfonso Salvatore (via Vittorio Emanuele n. 18, Fracagnano –
Taranto).
II.4.3.
Diversamente da quanto opinato dai primi giudici, ad avviso della
Sezione, gli elementi di fatto accertati dall’amministrazione
integravano effettivamente una situazione di controllo sostanziale, non
potendo essi essere considerati al livello di mero indizi, non
utilizzabili per l’esclusione dalla gara in omaggio al principio della
massima partecipazione possibile alla stessa.
Giova
al riguardo segnalare che è ben vero che il collegamento economico –
funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non
implica la nascita di un autonomo soggetto di diritto o di un autonomo
centro di rapporti diverso dalle società collegate, le quali conservano
la propria autonomia e personalità giuridica (Cass. 2 febbraio 1988 n.
957; 3 agosto 1991 n. 8532; 29 novembre 1993 n. 11801) e che la
situazione di raggruppamento è situazione societaria diffusa che
consente, senza dover giungere allo strumento della fusione, di
utilizzare il potenziale economico di varie imprese; tale situazione di
collegamento economico – funzionale, astrattamente lecita, non può
tuttavia escludere che in concreto essa possa realizzare situazioni
distorsive della par condicio di una gara di appalto.
Si
tratta pertanto di un accertamento che va condotto di volta in volta con
riguardo alle concrete modalità di svolgimento della gara, proprio
perché – come più volte sottolineato – il bene giuridico protetto
dalla norma è la sostanziale correttezza della serie procedimentale
finalizzata alla scelta del contraente.
Infatti
la particolare valenza di tale bene giuridico (il cui perseguimento
interessa l’intera collettività e non è limitato ad un determinato
settore) comporta che la sua tutela deve estendersi non solo e non tanto
alle ipotesi in cui esso sia stato già leso o vulnerato, quanto
piuttosto alla sua stessa messa in pericolo.
Mutuando
un concetto proprio della dottrina penalistica deve dirsi che la tutela
apprestata all’interesse pubblico alla corretta e regolare scelta del
“giusto” contraente è finalizzata ad evitare che il relativo bene
giuridico sia anche soltanto messo in pericolo: infatti, quand’esso
fosse già stato leso o vulnerato sarebbe molto difficile, se non
addirittura impossibile una restitutio in integrum, salva
l’ipotesi dell’annullamento della gara e la sua rinnovazione che,
però, in ogni caso comporterebbe, per il tempo occorrente e per le
risorse umane e finanziarie da impiegare e riallocare, un’offesa non
riparabile ai principi di economicità, speditezza, celerità ed
adeguatezza dell’azione amministrativa.
II.4.4.
Nel caso di specie, come si ricava dalla lettura del più volte citato
verbale del 9 gennaio 2003, gli elementi di fatto accertati, considerati
nel loro complesso e con riferimento alla specifica situazione concreta,
rappresentano in realtà indizi gravi, precisi e concordanti, in
presenza dei quali, secondo l’id quod pleriumque accidit, è
ragionevole ritenere che si sia potuta verificare l’alterazione della par
condicio dei concorrenti.
Ed
invero, pure volendo ammettere che i singoli elementi riscontrati dalla
commissione di gara atomisticamente considerati possano essere
considerati privi di qualsiasi valenza probatoria per i fini che qui
interessano, nella loro valenza complessiva, come devono essere
necessariamente valutati, essi fanno ritenere ragionevolmente, come
giustamente rilevato dall’amministrazione appaltante, che le due
offerte provenissero da un unico centro di interessi.
III.
Alla stregua di tali osservazioni, l’appello deve essere accolto e per
l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto
il ricorso proposto in primo grado dall’Impresa ISEA di Alfonso
Salvatore.
La
peculiarità della questione induce la Sezione a dichiarare compensate
le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente
pronunciando sull’appello proposto dall’ANAS S.p.A. avverso la
sentenza n. 1748 del 22 dicembre 1998 del Tribunale amministrativo
regionale per la Sardegna, così provvede:
- accoglie l’appello e, per
l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigetta il ricorso
proposto in primo grado dall’Impresa ISEA di Alfonso Salvatore;
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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