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Consiglio di
Stato, V, 19 febbraio 2004, n. 667
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Scelta del contraente - Informalità
della scelta fiduciaria dei professionisti mediante valutazione
comparativa dei curricula.
La
scelta di professionisti con cui stipulare un contratto d’opera impone
all’amministrazione soltanto di dar conto di avere effettivamente
proceduto alla scelta dopo la comparazione dei curriculum pervenuti:
anche quando si tratti di scelta prodromica all’effettuazione di
progetti o di lavori da appaltare, non va infatti confusa la libera
scelta di un professionista con una gara per la scelta di un progetto, né
si possono sovrapporre la scelta fiduciaria - fatta di apprezzamenti
soggettivi circa le qualità professionali e l’idoneità a soddisfare
le esigenze del committente - e la scelta concorsuale costituita
dall’applicazione di criteri oggettivi e predeterminati; stante
l’incompatibilità logica tra le due cose e perché tale
sovrapposizione, del resto, da una parte costituirebbe una garanzia
puramente illusoria e dall’altra sarebbe perpetuamente censurabile da
chi non è stato prescelto.
FATTO
La giunta
comunale di Pianopoli aveva deciso di conferire all’ingegner ...... e
agli altri professionisti sopra indicati l’incarico professionale per
riadattare degli immobili che il comune, sprovvisto di ufficio tecnico,
doveva acquistare e poi adibire ad alloggi di edilizia residenziale
pubblica. L’architetto ....., che in seguito all’avviso per il
conferimento dell’incarico aveva presentato egli pure la domanda e il
curriculum professionale, aveva impugnato il provvedimento e il
tribunale amministrativo regionale per la Calabria aveva accolto l’impugnazione
e annullato il provvedimento, per difetto di motivazione. Il comune ha
dato esecuzione alla sentenza con la deliberazione della giunta n. 223
del 1997 sopra indicata, confermando la scelta dei medesimi
professionisti con più ampia motivazione.
L’architetto
...... con nuovo ricorso al tribunale amministrativo regionale per la
Calabria ha impugnato il provvedimento (procedimento di primo grado
1403/1997), deducendo motivi che si possono riassumere come segue.
1) Non erano
stati rispettati i criteri di scelta prestabiliti dal comune stesso.
2) Se i criteri
fossero stati rispettati, sarebbe stato scelto il ricorrente, autore di
trentaquattro progetti nello specifico settore dell’edilizia economica
e popolare.
3) Mancavano i
criteri analitici di valutazione.
Il ricorrente
nelle premesse del provvedimento ha rilevato che i professionisti non
erano legati da vincolo associativo, e nelle conclusioni ha chiesto che
il tribunale dichiarasse l’obbligo del comune di sceglierlo come
migliore degli altri.
Il tribunale
amministrativo regionale con la sentenza n. 350 indicata in epigrafe ha
accolto il ricorso limitatamente alla domanda d’annullamento del
provvedimento, stabilendo che - pur non trattandosi di una procedura
soggetta alle regole del concorso - non erano stati valutati
comparativamente i curriculum, e rilevando altresì che l’incarico era
stato affidato a più professionisti non riuniti in associazione.
Appella il
comune, sostenendo che dalla motivazione del provvedimento risulta che
è avvenuta la comparazione dei curriculum e che sono stati osservati i
criteri dell’anzianità, dell’esperienza e dei titoli tecnici e
professionali.
Identico
ricorso (procedimento di primo grado 1402/1997) è stato proposto dall’architetto
Righini contro la deliberazione della giunta n. 224, anch’essa del 16
luglio 1997, di affidamento dell’incarico per il riadattamento di
altri immobili all’architetto ....... e agli altri due professionisti
sopra indicati. Il tribunale ha accolto il ricorso con la sentenza n.
349 sopra indicata, identica all’altra, e il comune propone appello
identico al precedente.
DIRITTO
I due giudizi
vanno opportunamente riuniti per essere insieme decisi.
La scelta di
professionisti con cui stipulare un contratto d’opera impone all’amministrazione,
che abbia a tal fine emanato un avviso pubblico con invito ai
professionisti interessati a presentare i curriculum, soltanto di dar
conto di avere effettivamente proceduto alla scelta dopo la comparazione
dei curriculum pervenuti: anche quando si tratti di scelta prodromica
all’effettuazione di progetti o di lavori da appaltare, non va infatti
confusa (come accenna anche la motivazione della sentenza impugnata) la
libera scelta di un professionista con una gara per la scelta di un
progetto, né si possono sovrapporre la scelta fiduciaria - fatta di
apprezzamenti soggettivi circa le qualità professionali e l’idoneità
a soddisfare le esigenze del committente - e la scelta concorsuale
costituita dall’applicazione di criteri oggettivi e predeterminati;
stante l’incompatibilità logica tra le due cose e perché tale
sovrapposizione, del resto, da una parte costituirebbe una garanzia
puramente illusoria e dall’altra sarebbe perpetuamente censurabile da
chi non è stato prescelto. Sotto questo profilo, l’operato dell’amministrazione
appellante non si presta a censure, non essendo in dubbio che ha
esaminato i curriculum pervenuti, e la doglianza dell’architetto .....
si sostanzia nell’opporre all’amministrazione la propria valutazione
di se medesimo. Il comune si era poi autovincolato ad osservare criteri
di scelta, principio della rotazione, affidamento di non più di un
progetto l’anno a ogni professionista, ripartizione degl’incarichi
fra professionisti con più e con meno di dieci anni d’iscrizione all’albo
professionale, che si pongono su un piano tutto diverso rispetto a
quello della comparazione dei curriculum e sono semmai l’opposto,
ossia criteri oggettivi che, nell’interesse dei privati aspiranti
anziché dell’amministrazione, limitano la libera scelta di quest’ultima;
anzi proprio tali criteri, che impongono di dare spazio ai giovani
professionisti, escludono che il comune dovesse motivare la scelta con
riferimento all’esperienza professionale. Essi, in ogni caso, sono
stati rispettati, perché risulta che la giunta comunale ha tenuto conto
dell’anzianità dei professionisti (intesa come suddivisione tra
professionisti giovani e professionisti anziani, o "rotazione
generazionale"), e l’architetto ...... non ha dedotto nessuna
specifica censura di violazione delle anzianità professionali o di
eccesso d’incarichi. Infine il Collegio osserva che il rilievo
contenuto nella sentenza circa l’affidamento d’incarico a
professionisti non riuniti in associazione non corrisponde a uno
specifico motivo del ricorso di primo grado e non costituisce capo di
decisione; nessuna norma, d’altro canto, vieta di stipulare un
contratto d’opera professionale con più professionisti o impone a
questi ultimi di riunirsi in associazione per stipulare un contratto d’opera.
Gli appelli, in
conclusione, sono fondati e vanno accolti. Le spese di giudizio seguono
la soccombenza e si liquidano in € 800 per ciascun grado di ciascuno
dei due giudizi.
Per questi
motivi
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, riunisce gli appelli
indicati in epigrafe, li accoglie e, in riforma delle sentenze
impugnate, respinge le impugnazioni proposte dall’architetto .......
contro le deliberazioni 16 luglio 1997 n. 223 e n. 224 della giunta
comunale di Pianopoli. Condanna il predetto resistente al pagamento
delle spese processuali, liquidate in complessivi euro tremiladuecento
per i due gradi dei due giudizi, a favore del comune di Pianopoli
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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