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   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato, V, 19 febbraio 2004, n. 667

Contratti della Pubblica Amministrazione - Scelta del contraente - Informalità della scelta fiduciaria dei professionisti mediante valutazione comparativa dei curricula.

La scelta di professionisti con cui stipulare un contratto d’opera impone all’amministrazione soltanto di dar conto di avere effettivamente proceduto alla scelta dopo la comparazione dei curriculum pervenuti: anche quando si tratti di scelta prodromica all’effettuazione di progetti o di lavori da appaltare, non va infatti confusa la libera scelta di un professionista con una gara per la scelta di un progetto, né si possono sovrapporre la scelta fiduciaria - fatta di apprezzamenti soggettivi circa le qualità professionali e l’idoneità a soddisfare le esigenze del committente - e la scelta concorsuale costituita dall’applicazione di criteri oggettivi e predeterminati; stante l’incompatibilità logica tra le due cose e perché tale sovrapposizione, del resto, da una parte costituirebbe una garanzia puramente illusoria e dall’altra sarebbe perpetuamente censurabile da chi non è stato prescelto.

FATTO

La giunta comunale di Pianopoli aveva deciso di conferire all’ingegner ...... e agli altri professionisti sopra indicati l’incarico professionale per riadattare degli immobili che il comune, sprovvisto di ufficio tecnico, doveva acquistare e poi adibire ad alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’architetto ....., che in seguito all’avviso per il conferimento dell’incarico aveva presentato egli pure la domanda e il curriculum professionale, aveva impugnato il provvedimento e il tribunale amministrativo regionale per la Calabria aveva accolto l’impugnazione e annullato il provvedimento, per difetto di motivazione. Il comune ha dato esecuzione alla sentenza con la deliberazione della giunta n. 223 del 1997 sopra indicata, confermando la scelta dei medesimi professionisti con più ampia motivazione.

L’architetto ...... con nuovo ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha impugnato il provvedimento (procedimento di primo grado 1403/1997), deducendo motivi che si possono riassumere come segue.

1) Non erano stati rispettati i criteri di scelta prestabiliti dal comune stesso.

2) Se i criteri fossero stati rispettati, sarebbe stato scelto il ricorrente, autore di trentaquattro progetti nello specifico settore dell’edilizia economica e popolare.

3) Mancavano i criteri analitici di valutazione.

Il ricorrente nelle premesse del provvedimento ha rilevato che i professionisti non erano legati da vincolo associativo, e nelle conclusioni ha chiesto che il tribunale dichiarasse l’obbligo del comune di sceglierlo come migliore degli altri.

Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza n. 350 indicata in epigrafe ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda d’annullamento del provvedimento, stabilendo che - pur non trattandosi di una procedura soggetta alle regole del concorso - non erano stati valutati comparativamente i curriculum, e rilevando altresì che l’incarico era stato affidato a più professionisti non riuniti in associazione.

Appella il comune, sostenendo che dalla motivazione del provvedimento risulta che è avvenuta la comparazione dei curriculum e che sono stati osservati i criteri dell’anzianità, dell’esperienza e dei titoli tecnici e professionali.

Identico ricorso (procedimento di primo grado 1402/1997) è stato proposto dall’architetto Righini contro la deliberazione della giunta n. 224, anch’essa del 16 luglio 1997, di affidamento dell’incarico per il riadattamento di altri immobili all’architetto ....... e agli altri due professionisti sopra indicati. Il tribunale ha accolto il ricorso con la sentenza n. 349 sopra indicata, identica all’altra, e il comune propone appello identico al precedente.

DIRITTO

I due giudizi vanno opportunamente riuniti per essere insieme decisi.

La scelta di professionisti con cui stipulare un contratto d’opera impone all’amministrazione, che abbia a tal fine emanato un avviso pubblico con invito ai professionisti interessati a presentare i curriculum, soltanto di dar conto di avere effettivamente proceduto alla scelta dopo la comparazione dei curriculum pervenuti: anche quando si tratti di scelta prodromica all’effettuazione di progetti o di lavori da appaltare, non va infatti confusa (come accenna anche la motivazione della sentenza impugnata) la libera scelta di un professionista con una gara per la scelta di un progetto, né si possono sovrapporre la scelta fiduciaria - fatta di apprezzamenti soggettivi circa le qualità professionali e l’idoneità a soddisfare le esigenze del committente - e la scelta concorsuale costituita dall’applicazione di criteri oggettivi e predeterminati; stante l’incompatibilità logica tra le due cose e perché tale sovrapposizione, del resto, da una parte costituirebbe una garanzia puramente illusoria e dall’altra sarebbe perpetuamente censurabile da chi non è stato prescelto. Sotto questo profilo, l’operato dell’amministrazione appellante non si presta a censure, non essendo in dubbio che ha esaminato i curriculum pervenuti, e la doglianza dell’architetto ..... si sostanzia nell’opporre all’amministrazione la propria valutazione di se medesimo. Il comune si era poi autovincolato ad osservare criteri di scelta, principio della rotazione, affidamento di non più di un progetto l’anno a ogni professionista, ripartizione degl’incarichi fra professionisti con più e con meno di dieci anni d’iscrizione all’albo professionale, che si pongono su un piano tutto diverso rispetto a quello della comparazione dei curriculum e sono semmai l’opposto, ossia criteri oggettivi che, nell’interesse dei privati aspiranti anziché dell’amministrazione, limitano la libera scelta di quest’ultima; anzi proprio tali criteri, che impongono di dare spazio ai giovani professionisti, escludono che il comune dovesse motivare la scelta con riferimento all’esperienza professionale. Essi, in ogni caso, sono stati rispettati, perché risulta che la giunta comunale ha tenuto conto dell’anzianità dei professionisti (intesa come suddivisione tra professionisti giovani e professionisti anziani, o "rotazione generazionale"), e l’architetto ...... non ha dedotto nessuna specifica censura di violazione delle anzianità professionali o di eccesso d’incarichi. Infine il Collegio osserva che il rilievo contenuto nella sentenza circa l’affidamento d’incarico a professionisti non riuniti in associazione non corrisponde a uno specifico motivo del ricorso di primo grado e non costituisce capo di decisione; nessuna norma, d’altro canto, vieta di stipulare un contratto d’opera professionale con più professionisti o impone a questi ultimi di riunirsi in associazione per stipulare un contratto d’opera.

Gli appelli, in conclusione, sono fondati e vanno accolti. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 800 per ciascun grado di ciascuno dei due giudizi.

Per questi motivi

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, riunisce gli appelli indicati in epigrafe, li accoglie e, in riforma delle sentenze impugnate, respinge le impugnazioni proposte dall’architetto ....... contro le deliberazioni 16 luglio 1997 n. 223 e n. 224 della giunta comunale di Pianopoli. Condanna il predetto resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro tremiladuecento per i due gradi dei due giudizi, a favore del comune di Pianopoli

Fonte: Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa

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