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Consiglio di
stato - Sezione IV - Decisione 2 novembre 2004 n. 7069
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Gare di progettazione - Elaborati
grafici del soggetto aggiudicatario - Diritto di consultazione -
Sussiste - Presupposti - Titolarità interesse giuridicamente rilevante
tutelabile attraverso gli atti
FATTO E DIRITTO
- L’appellante ha partecipato
alla redazione di uno dei progetti presentati per il concorso
"Regione Puglia- Concorso di progettazione della nuova sede del
Consiglio regionale", indetto mediante bando di gara di
progettazione per pubblico incanto approvato con determinazione n.521
del 16/12/2002 del dirigente del Settore Provveditorato Economato
Contratti Appalti della Regione Puglia.
- Il progetto alla cui redazione
ha partecipato l’appellante, presentato a nome dell’ing. Michele
Cutolo non è risultato fra i primi tre vincitori, resi noti dalla
Regione.
- L’ing. Cutolo ha, quindi,
impugnato gli atti relativi al concorso di progettazione avanti al
T.A.R. Puglia, Bari, pendente col n. 1470/03 e nell’ambito di tale
giudizio sono stati prodotti i curricula dei professionisti che hanno
collaborato alla predisposizione della proposta progettuale dell’ing.
Tutolo: fra di essi risulta l’appellante.
- In precedenza, il Corriero
aveva rivolto all’Ufficio contratti-appalti istanza formale di
accesso nella forma dell’estrazione di copia dell’intera
documentazione progettuale relativa ai tre progetti primi
classificati, ma il responsabile unico del procedimento aveva dato l’assenso
alla copia delle sole relazioni di progetto, rifiutandosi di fornire
copia degli elaborati grafici, in quanto tal elaborati sarebbero
documenti riservati in quanto opera dell’ingegno.
Successivamente,
poi, al momento del rilascio, l’accesso era stato ulteriormente
ridotto ai soli tre computi metrico- estimativi dei progetti.
- Avverso tale diniego il
Corriero ha proposto ricorso ex art. 25 L.n. 241 del 1990 avanti al
T.A.R. Puglia- sede di Bari, chiedendo l’accertamento del diritto di
accesso, nella forma della visione ed estrazione di copia dell’intera
documentazione progettuale, ivi compresi tutte le relazioni e gli
elaborati grafici relativi ai tre progetti primi classificati.
- Il Tribunale amministrativo
adito ha respinto il ricorso, ritenendo che il ricorrente non avesse
fornito un principio di prova circa la titolarità di un interesse
qualificato ad estrarre copia di tutti gli atti in parola e della
conseguente legittimazione a reclamare l’adempimento, nei propri
confronti, dell’obbligo incombente sull’Autorità regionale ex
artt. 22 e ss. L. n. 241 del 1990.
- Il Corriero ha impugnato tale
decisione, deducendo i seguenti motivi di appello:
7.1. Violazione
ed erronea applicazione dell’art.22 L.n. 241 del 1990. Eccesso di
potere per manifesta erroneità, illogicità ed incongruità della
motivazione. Travisamento ed erronea presupposizione in fatto ed in
diritto.
L’amministrazione
non avrebbe eccepito nulla in ordine alla legittimazione ad agire del
Corriero, ma si sarebbe limitata a negare la documentazione richiesta in
quanto opera dell’ingegno.
Peraltro, la
medesima documentazione sarebbe stata concessa allo Studio Valle,
vincitore del concorso de quo.
- Eccesso di potere per
disparità di trattamento. Violazione del diritto di difesa ai
sensi dell’art. 24 Cost. Violazione dei fondamentali principi di
correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa.
Ingiustizia manifesta.
In data
successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata e alla
proposizione del presente ricorso l’Amministrazione regionale avrebbe
rilasciato allo studio Valle, primo classificato, la documentazione
completa di relazioni ed elaborati predisposti dai concorrenti
classificatisi al secondo ed al terzo posto della graduatoria, negando l’accesso
alla documentazione di gara relativa al progetto presentato dall’ing.
Tutolo, in quanto esso risulterebbe anonimo.
Da qui la
disparità di trattamento operata nei confronti dell’appellante e la
natura strumentale della motivazione del diniego opposto al medesimo.
7.3. Vengono,
infine, riproposte le censure già rivolte in I grado avverso i
provvedimenti regionali di diniego all’accesso.
- Con la sentenza qui
appellata il T.A.R. ha respinto il ricorso ritenendo sostanzialmente
che il richiedente non avesse fornito prova della sua legittimazione
ad ottenere copia degli atti richiesti in quanto portatore di un
interesse qualificato ad estrarre copia di tutti gli atti richiesti
e della conseguente legittimazione a reclamare l’adempimento, nei
propri confronti, dell’obbligo incombente sull’Autorità
regionale ex art. 22 e ss della L.n. 241 del 1990.
Tali
argomentazioni sono da condividere e la decisione merita di essere
confermata.
La disposizione
di cui all’art. 22 della legge cit., pur riconoscendo il diritto di
accesso a chiunque vi abbia interesse, non ha tuttavia introdotto alcun
tipo di azione popolare, diretta a consentire una sorta di controllo
generalizzato sull’Amministrazione, tant’è che ha successivamente
ricollegato siffatto interesse alla esigenza di tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti (cfr. Cons. St., VI Sez., n. 1122/00).
Rimane,
pertanto, fermo il principio che l’accesso agli atti della Pubblica
amministrazione è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti
stessi, direttamente o indirettamente, si rivolgono e che se ne possano
eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva che,
anche se non deve assumere necessariamente la consistenza dell’interesse
legittimo o del diritto soggettivo, deve essere, però, giuridicamente
tutelata non potendo identificarsi con il generico ed indistinto
interesse di ogni cittadino al buon andamento della attività
amministrativa.
Orbene, tale
situazione giuridica non è configurabile nella fattispecie in esame,
come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, in quanto il
Corriero ha formulato la richiesta di accesso nei sensi seguenti:
omissis
"Dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di aver partecipato, a
titolo di collaborazione professionale, alla redazione di uno dei
progetti partecipanti al concorso, non risultato fra i primi tre e su
cui si intende conservare l’anonimato in ossequio alle disposizioni
puntualmente contenute nel bando stesso di gara ed anche ai fini di
eventuali diversi successivi sviluppi del procedimento e chiede di
acquisire copia dell’intera documentazione progettuale (relazioni,
disegni, computi, etc.) relativa ai tre progetti primi classificati…".
Sembra al
Collegio evidente che, come già ritenuto dal primo giudice, manchi la
prova della sussistenza dei presupposti per l’accesso ai documenti
amministrativi relativi alla gara di progettazione di cui si discute da
parte del Corriero.
Per quanto
precede l’appello deve essere respinto.
Nulla è dovuto
per le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale – sezione IV, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge, e, per l’effetto,
conferma la sentenza impugnata.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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