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   Giurisprudenza  

Consiglio di stato - Sezione IV - Decisione 2 novembre 2004 n. 7069

Contratti della Pubblica Amministrazione - Gare di progettazione - Elaborati grafici del soggetto aggiudicatario - Diritto di consultazione - Sussiste - Presupposti - Titolarità interesse giuridicamente rilevante tutelabile attraverso gli atti

FATTO E DIRITTO

  1. L’appellante ha partecipato alla redazione di uno dei progetti presentati per il concorso "Regione Puglia- Concorso di progettazione della nuova sede del Consiglio regionale", indetto mediante bando di gara di progettazione per pubblico incanto approvato con determinazione n.521 del 16/12/2002 del dirigente del Settore Provveditorato Economato Contratti Appalti della Regione Puglia.
  2. Il progetto alla cui redazione ha partecipato l’appellante, presentato a nome dell’ing. Michele Cutolo non è risultato fra i primi tre vincitori, resi noti dalla Regione.
  3. L’ing. Cutolo ha, quindi, impugnato gli atti relativi al concorso di progettazione avanti al T.A.R. Puglia, Bari, pendente col n. 1470/03 e nell’ambito di tale giudizio sono stati prodotti i curricula dei professionisti che hanno collaborato alla predisposizione della proposta progettuale dell’ing. Tutolo: fra di essi risulta l’appellante.
  4. In precedenza, il Corriero aveva rivolto all’Ufficio contratti-appalti istanza formale di accesso nella forma dell’estrazione di copia dell’intera documentazione progettuale relativa ai tre progetti primi classificati, ma il responsabile unico del procedimento aveva dato l’assenso alla copia delle sole relazioni di progetto, rifiutandosi di fornire copia degli elaborati grafici, in quanto tal elaborati sarebbero documenti riservati in quanto opera dell’ingegno.
  5. Successivamente, poi, al momento del rilascio, l’accesso era stato ulteriormente ridotto ai soli tre computi metrico- estimativi dei progetti.

  6. Avverso tale diniego il Corriero ha proposto ricorso ex art. 25 L.n. 241 del 1990 avanti al T.A.R. Puglia- sede di Bari, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso, nella forma della visione ed estrazione di copia dell’intera documentazione progettuale, ivi compresi tutte le relazioni e gli elaborati grafici relativi ai tre progetti primi classificati.
  7. Il Tribunale amministrativo adito ha respinto il ricorso, ritenendo che il ricorrente non avesse fornito un principio di prova circa la titolarità di un interesse qualificato ad estrarre copia di tutti gli atti in parola e della conseguente legittimazione a reclamare l’adempimento, nei propri confronti, dell’obbligo incombente sull’Autorità regionale ex artt. 22 e ss. L. n. 241 del 1990.
  8. Il Corriero ha impugnato tale decisione, deducendo i seguenti motivi di appello:

7.1. Violazione ed erronea applicazione dell’art.22 L.n. 241 del 1990. Eccesso di potere per manifesta erroneità, illogicità ed incongruità della motivazione. Travisamento ed erronea presupposizione in fatto ed in diritto.

L’amministrazione non avrebbe eccepito nulla in ordine alla legittimazione ad agire del Corriero, ma si sarebbe limitata a negare la documentazione richiesta in quanto opera dell’ingegno.

Peraltro, la medesima documentazione sarebbe stata concessa allo Studio Valle, vincitore del concorso de quo.

    1. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione del diritto di difesa ai sensi dell’art. 24 Cost. Violazione dei fondamentali principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa. Ingiustizia manifesta.

In data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata e alla proposizione del presente ricorso l’Amministrazione regionale avrebbe rilasciato allo studio Valle, primo classificato, la documentazione completa di relazioni ed elaborati predisposti dai concorrenti classificatisi al secondo ed al terzo posto della graduatoria, negando l’accesso alla documentazione di gara relativa al progetto presentato dall’ing. Tutolo, in quanto esso risulterebbe anonimo.

Da qui la disparità di trattamento operata nei confronti dell’appellante e la natura strumentale della motivazione del diniego opposto al medesimo.

7.3. Vengono, infine, riproposte le censure già rivolte in I grado avverso i provvedimenti regionali di diniego all’accesso.

  1. Con la sentenza qui appellata il T.A.R. ha respinto il ricorso ritenendo sostanzialmente che il richiedente non avesse fornito prova della sua legittimazione ad ottenere copia degli atti richiesti in quanto portatore di un interesse qualificato ad estrarre copia di tutti gli atti richiesti e della conseguente legittimazione a reclamare l’adempimento, nei propri confronti, dell’obbligo incombente sull’Autorità regionale ex art. 22 e ss della L.n. 241 del 1990.

Tali argomentazioni sono da condividere e la decisione merita di essere confermata.

La disposizione di cui all’art. 22 della legge cit., pur riconoscendo il diritto di accesso a chiunque vi abbia interesse, non ha tuttavia introdotto alcun tipo di azione popolare, diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull’Amministrazione, tant’è che ha successivamente ricollegato siffatto interesse alla esigenza di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (cfr. Cons. St., VI Sez., n. 1122/00).

Rimane, pertanto, fermo il principio che l’accesso agli atti della Pubblica amministrazione è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente, si rivolgono e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva che, anche se non deve assumere necessariamente la consistenza dell’interesse legittimo o del diritto soggettivo, deve essere, però, giuridicamente tutelata non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento della attività amministrativa.

Orbene, tale situazione giuridica non è configurabile nella fattispecie in esame, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, in quanto il Corriero ha formulato la richiesta di accesso nei sensi seguenti:

omissis "Dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di aver partecipato, a titolo di collaborazione professionale, alla redazione di uno dei progetti partecipanti al concorso, non risultato fra i primi tre e su cui si intende conservare l’anonimato in ossequio alle disposizioni puntualmente contenute nel bando stesso di gara ed anche ai fini di eventuali diversi successivi sviluppi del procedimento e chiede di acquisire copia dell’intera documentazione progettuale (relazioni, disegni, computi, etc.) relativa ai tre progetti primi classificati…".

Sembra al Collegio evidente che, come già ritenuto dal primo giudice, manchi la prova della sussistenza dei presupposti per l’accesso ai documenti amministrativi relativi alla gara di progettazione di cui si discute da parte del Corriero.

Per quanto precede l’appello deve essere respinto.

Nulla è dovuto per le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge, e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Fonte: Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa

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