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Consiglio
di stato - Sezione VI - Decisione 29 novembre 2004 n. 7772
Contratti
della Pubblica Amministrazione - Appalti - Aggiudicazione
definitiva - Mancata stipula del contratto entro 60 giorni per inerzia
della PA - Conseguenze - Diritto potestativo dell'impresa di sciogliersi
dagli impegni assunti
FATTO
Il TAR, con la
sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso proposto dalla società
Costruzioni Procopio nei confronti della Provincia di Cosenza per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. 3213 del 30.9.2003 di revoca dell’aggiudicazione
definitiva e conseguente incameramento della cauzione provvisoria.
Avverso tale
sentenza ha proposto appello la Provincia, rilevando che era stata l’impresa
aggiudicataria a sottrarsi ai propri obblighi, per cui correttamente si
era proceduto alla revoca dell’aggiudicazione.
Ha dedotto
quanto segue:
- difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, atteso che
rientravano nella giurisdizione amministrativa la fase relativa alla
procedura pubblicistica di scelta del contraente ma, una volta avvenuto
l’affidamento dei lavori, sia la fase preliminare che quella
successiva alla stipulazione del contratto appartenevano alla
giurisdizione ordinaria in quanto espressiva di potere paritetico della
P.A.;
- in ogni caso
la facoltà dell’impresa di sciogliersi da ogni impegno, ai sensi dell’art.
109, comma 3, D.P.R. n. 554/1999, non poteva avverarsi in modo
automatico per il semplice decorso di sessanta giorni dall’aggiudicazione,
senza mostrare atteggiamenti o aver compiuto atti significativi di tale
volontà, per cui occorreva valutare il complesso della condotta delle
due parti coinvolte nella vicenda;
- il TAR non
poteva considerare privo di valenza il telegramma del 17.7.2003, avente
ad oggetto in modo esplicito l’appalto dei lavori del Liceo di Paola,
solo perché l’invito parlava di comunicazioni riguardanti l’oggetto;
- ai fini della
stipula, l’Impresa non aveva trasmesso i prescritti documenti di rito;
- l’impresa
con il suo atteggiamento aveva manifestato la volontà di sottrarsi agli
obblighi derivanti dall’aggiudicazione, per cui correttamante vi era
stato l’incameramento della cauzione;
- in via
subordinata, comunque il TAR aveva erroneamente condannato la Provincia
al rimborso delle spese contrattuali, non essendoci stato nella specie
alcun contratto.
Costituitasi in
giudizio, la società Procopio ha fatto presente che si era aggiudicato
in via definitiva l’appalto con determinazione n. 1643 del 20.5.2003,
ma poi l’Amministrazione si asteneva dall’assumere ogni iniziativa
per la stipulazione del contratto, nonostante l’autorizzazione di cui
alla stessa determinazione n. 1643/03; che in data 23.5.2003 riceveva
notifica di formale diffida da parte della ditta C.C.Imm. che asseriva
di essere legittima affidataria dei medesimi lavori, con giudizio
pendente presso il Tribunale di Cosenza; che l’inerzia dell’Amministrazione
veniva interrotta da un telegramma del 15.7.2003 (pervenuto il 17
successivo) con cui il rappresentante della Società ed il Direttore dei
lavori venivano convocati per il 18.7.2003 per "comunicazioni"
e da una nota del 18.7.2004 (pervenuta il 24 successivo) con l’invito
a presentare entro trenta giorni i documenti necessari per la stipula
del contratto, riservandosi l’Amministrazione di comunicare
telefonicamente la data ed il luogo della stipulazione; che in risposta
a tale nota, la Società con atto del 1°.8.2003 (notificato il 4
successivo) manifestava la propria volontà di sciogliersi da ogni
precedente impegno, essendo ormai trascorso il termine di 60 giorni,
decorrenti dall’aggiudicazione del 20.5.2003, entro cui procedere alla
stipulazione ai sensi dell’art. 109 D.P.R. 21.12.1999 n.554, con l’invito
a restituire l’originale della polizza fidejussoria; che trascorso
altro mese, l’Amministrazione con raccomandata del 3.9.2003, sul
presupposto che l’impresa si fosse sottratta alla stipula del
contratto, le rinnovava l’invito a procedere entro 5 giorni agli
adempimenti necessari alla stipulazione, pena la revoca dell’aggiudicazione
e l’incameramento della cauzione; che l’Impresa replicava a quest’ultima
nota con atto del 9.9.2003, ma ciò nonostante le veniva comunicata in
data 29.10.2003 per conoscenza la richiesta dell’Amministrazione
rivolta alla società assicuratrice per il versamento della cauzione
provvisoria, il cui incameramento era stato disposto dalla
determinazione dirigenziale n. 3213 del 30.9.2003; che di conseguenza
adiva il TAR Calabria, che con la sentenza appellata accoglieva il
ricorso e condannava l’Amministrazione al rimborso delle spese
contrattuali.
Ha concluso
richiamando la motivazione della sentenza del TAR ed ha in particolare
rilevato l’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione,
atteso che nella specie non era stato sottoscritto alcun contratto e
perciò la posizione della Ditta aggiudicataria non poteva che essere di
interesse legittimo con giurisdizione del giudice amministrativo sulla
controversia.
Con ordinanza
n. 326/2004, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta
dall’appellante.
Con memoria
conclusiva, l’Amministrazione ha insistito sul difetto di
giurisdizione ed in subordine ha chiesto l’accoglimento dell’appello:
DIRITTO
1. Con sentenza
TAR Calabria-Catanzaro n. 3314 del 21.11.2003 è stato accolto il
ricorso proposto dalla società Costruzioni Procopio nei confronti della
Provincia di Cosenza per l’annullamento della determinazione
dirigenziale n. 3213 del 30.9.2003 di revoca dell’aggiudicazione
definitiva, mediante asta pubblica, dell’appalto per la costruzione
del liceo scientifico di Paola, e conseguente incameramento della
cauzione provvisoria.
Avverso detta
sentenza ha proposto appello l’Amministrazione provinciale.
2. L’appello
è fondato.
Va condivisa l’eccezione
di difetto di giurisdizione, sollevata dall’appellante.
2.1. Occorre
precisare che la revoca dell’aggiudicazione definitiva (e conseguente
incameramento della cauzione provvisoria) è avvenuta in data 30.9.2003
in quanto la Società sarebbe venuta meno, ad avviso dell’Amministrazione,
al suo dovere di addivenire alla stipulazione del contratto, mentre a
sua volta la Società sostiene che si sarebbe sciolta da ogni impegno
per effetto dell’atto notificato all’Amministrazione in data
4.8.2003, con il quale manifestava tale volontà, per essere trascorso
il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione (20.5.2003), entro cui
occorreva procedere alla stipulazione del contratto ai sensi dell’art.
109 D.P.R. 21.12.1999 n. 554.
2.2. Così
ricostruita la vicenda, la controversia sfugge alla giurisdizione
amministrativa per essere di competenza del giudice ordinario in quanto
nella specie le situazioni soggettive coinvolte (sia dell’aggiudicataria
definitiva che dell’Amministrazione provinciale) sono di diritto
soggettivo ed è insussistente in materia una giurisdizione esclusiva di
questo giudice.
2.2.1. Invero,
da una parte l’Amministrazione, al fine di revocare l’aggiudicazione,
non ha inteso esercitare il potere di autotutela (a fronte del quale il
privato non potrebbe che vantare una posizione di interesse legittimo)
ma si è limitata a prendere atto della volontà della società di
sottrarsi alla stipulazione del contratto (a prescindere dalla
sussistenza o meno di tale presupposto) e di conseguenza ha in effetti
posto in essere un atto paritetico di decadenza dall’aggiudicazione
definitiva per asserita inosservanza da parte della Società dell’obbligo
di prestarsi alla stipulazione.
Dall’altra
parte, la Società ha esercitato, ritenendo che l’Amministrazione
fosse rimasta inerte per 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art.
109 D.P.R. n. 554/1999, il diritto (potestativo) di scioglimento da ogni
impegno notificando apposito atto in tal senso (a prescindere della
sussistenza o meno del relativo presupposto), a fronte del quale l’Amministrazione
non potrebbe che trovarsi in una posizione di soggezione.
Né appare del
tutto condivisibile la tesi della parte resistente secondo cui l’aggiudicatario
in via definitiva di una gara ad evidenza pubblica non sarebbe titolare
di una posizione di diritto soggettivo nei confronti dell’Amministrazione
prima della stipulazione del relativo contratto, atteso che tale
assunto, anche se piuttosto comune (cfr. le decisioni di questo
Cosnsiglio, sez. V n. 258 del 16.3.1999 e Sez. IV n.41 del 9.1.1996 ),
è alquanto descrittivo della situazione ed è senz’altro corretto
finchè sussiste solo un’aggiudicazione provvisoria o si voglia
evidenziare che prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario
della gara non potrebbe vantare nei confronti dell’Amministrazione l’esecuzione
del contratto (cfr., in tal senso, Cass. S.U. 26.6.2003 n. 10160). Ciò
però non significa che l’aggiudicatario in via definitiva, a fronte
dell’inerzia dell’Amministrazione per la durata di 60 giorni dall’intervenuta
aggiudicazione, non possa pretendere lo scioglimento da ogni impegno e
tale posizione non può che qualificarsi di diritto soggettivo, in
quanto il suo esercizio è rimesso unicamente al proprio potere
potestativo, con conseguente soggezione dell’Amministrazione (cfr.
Cass. S. U. n. 1962 del 16-5-1977, sia pure con riferimento all’analoga
disposizione di cui all’art. 4, comma 4°, del Capitolato generale d’appalto
per le opre di competenza del ministero dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. 16.7.1962 n. 1063).
2.2.2. Per
quanto concerne la mancanza a favore del giudice amministrativo di una
giurisdizione esclusiva in materia è sufficiente richiamare le
disposizioni di cui all’art 6, comma 1, L. 21.7.2000 n. 205 ed all’art.
33, comma 2 lett. d. D. L.vo 31.3.1998 n. 80, come sostituito dall’art.
7 L. n. 205/2000.
Dette
disposizioni, con formulazione sostanzialmente identica riferiscono la
giurisdizione esclusiva per "tutte le controversie relative a
procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da
soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione
della normativa comunitaria, ovvero al rispetto dei procedimenti di
evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale"
oppure in materia di pubblici servizi "aventi ad oggetto le
procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, svolte da soggetti comunque tenuti all’applicazione della
norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale".
Con la
conseguenza che la relativa giurisdizione esclusiva si limita alla fase
di evidenza pubblica di scelta del contraente che si conclude con l’aggiudicazione
definitiva (ed eventuale approvazione), senza riguardare anche la fase
successiva (riguardante per es. il deposito della cauzione definitiva e
della polizza assicurativa per danni di esecuzione o di documentazione
supplementare da parte dell’aggiudicatario, la verifica del possesso
dei requisiti da parte dell’Amministrazione, tra cui anche l’assenza
delle cause ostative previste dalla normativa antimafia ai sensi dell’art.
4 D. L.vo 8.8.1994 n. 490 e successive modificazioni, l’eventuale
recesso dell’aggiudicatario per il mancato rispetto del termine
prescritto per la stipulazione, l’eventuale esercizio del potere di
autotutela da parte dell’Amministrazione) la quale termina con la
stipulazione del contratto (ed eventuale approvazione). Per le
controversie relative a quest’ultima fase occorre di volta in volta
accertare la consistenza della relativa posizione coinvolta, essendo il
criterio di riparto ancorato alla tradizionale distinzione tra diritti
soggettivi ed interessi legittimi.
In conclusione,
nella fattispecie non vi sono motivi per ritenere che la giurisdizione
spetti al giudice amministrativo, anche in considerazione di quanto
recentemente precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 204 del
6.7.2004) che ha escluso che sia sufficiente, nel vigente assetto
costituzionale, il generico coinvolgimento di un pubblico interesse
nella controversia per poterla devolvere in via esclusiva al giudice
amministrativo, dovendo essere particolari le materie da
attribuire a tale giudice, nel senso che, in assenza della specifica
previsione legislativa, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera
la pubblica amministrazione come autorità, la giurisdizione generale di
legittimità.
3. Per quanto
considerato, l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in
riforma della sentenza del TAR che va annullata senza rinvio, deve
essere dichiarato inammissibile il ricorso originario per difetto di
giurisdizione.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi
di giudizio in relazione alla complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sez. V), accoglie l’appello
indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza del
TAR, dichiara inammissibile il ricorso originario.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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