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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 12 aprile 2005 n. 1635
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Cauzioni - Appalti di servizi -
Prescrizioni di gara - Presentazione cauzione prescritta dalla Legge
Merloni - Obblighi per i concorrenti - Presentazione cauzione
provvisoria completa di impegno rilascio cauzione definitiva.
FATTO
La Cooperativa
sociale *****, ha partecipato all’appalto concorso per l'affidamento
in gestione del servizio "estate meglio: anni 2003-2004"
-lotto A, avente ad oggetto la gestione dei centri estivi dei bambini
delle scuole materne - classificandosi , subito dopo la *****, che si è
aggiudicato l'appalto.
La cooperativa
seconda classificata si è rivolta al Tar del Piemonte chiedendo:
l'annullamento della determinazione del Dirigente Area Servizi Sociali,
Culturali ed Educativi del Comune di Rivoli n. 580/03 del 17 aprile
2003, limitatamente alla parte in cui l’Amministrazione Comunale
prendeva atto dei verbali dei lavori della Commissione Giudicatrice dell’appalto
concorso per l’affidamento in gestione del lotto A dell’appalto,
nonché della valutazione cui era pervenuta la Commissione stessa, e,
quindi, aggiudicava il lotto A alla ***** e affidava a quest’ultima la
gestione del servizio "Estate Meglio – anni 2003 – 2004 per il
lotto A (Scuole Materne)" per un importo annuo di € 69.350 più
IVA e così complessivamente € 72.124,00. La ricorrente, per quanto di
ragione, ha esteso l'impugnazione agli atti presupposti e, precisamente,
ai verbali della Commissione Giudicatrice dell’appalto concorso n. 1
del 4 marzo 2003, n. 2 del 6 marzo 2003, n. 3 del 13 marzo 2003, n. 4
del 19 marzo 2003, n. 5 del 25 marzo 2003, n. 6 del 28 marzo 2003, alla
comunicazione del Dirigente Area Servizi Sociali Culturali ed Educativi
Servizio Città Educativa del Comune di Rivoli prot. n. 11776 del
11.03.2003 con la quale a norma dell’art. 16 del D. l.vo 157/95 si
richiede alla *****. di completare la documentazione presentata per la
partecipazione all’appalto in merito alla cauzione provvisoria, in
quanto la polizza assicurativa allegata non conteneva il riferimento
alle "modalità indicate dalla legge 109/94 e successive
integrazioni e modifiche".
Ha inoltre
proposto domanda per la condanna dell’Amministrazione intimata al
risarcimento del danno ingiusto da lei subito.
Il giudice di
primo grado ha accolto il capo di domanda concernente l'annullamento
degli atti impugnati, ritenendo fondata la censura mediante la quale la
ricorrente sosteneva che, in violazione della lex specialis di gara, del
principio del giusto procedimento e della par condicio fra i
concorrenti, la stazione appaltante aveva indebitamente consentito alla
cooperativa controinteressata di integrare la documentazione prodotta a
corredo dell’offerta (polizza fideiussoria non conforme alle modalità
previste dall'articolo 30, comma uno, della legge 11 febbraio 1994 n.
109, richiamata dall'articolo 8 del capitolato speciale di gara) la cui
allegazione era prescritta, dal capitolato di gara, a pena di
esclusione.
La sentenza di
primo grado accoglie altresì la domanda di risarcimento del danno pur
precisando che, per effetto del annullamento degli atti impugnati,
"la ricorrente deve ritenersi ammessa a conseguire il vantaggio
dell’aggiudicazione dell'appalto, per quanto attiene alla parte del
servizio non eseguito dalla controparte."
Propone appello
il Comune di Rivoli, il quale si affida ai seguenti
Motivi di
appello:
premesso che,
nel caso di specie, l'applicazione della disposizione contenuta
nell'articolo 30, comma uno, della legge numero 109 del 1994 discende
non già dalla legge stessa ma dal richiamo contenuto nell'articolo 8
del capitolato speciale, e che sull'amministrazione incombe l'onere di
"clare loqui", la tesi dell'amministrazione è la seguente:
1- il generico
rinvio alla legge numero 109 del 1994, non accompagnato dalla
indicazione dell'articolo di legge che si intendeva rendere vincolante
ai fini della presentazione dell'offerta, rende la clausola imprecisa e
non agevolmente percepibile, in quanto riferita ad una legge sui lavori
pubblici con la quale gli operatori del settore dei servizi non avevano
dimestichezza, e comunque contenente una prescrizione di carattere
eccezionale rispetto alla norma dei procedimenti in materia di appalti
di servizi;
2- l'articolo
30, comma uno, della legge numero 109 del 1994 si rivolge comunque a
lavori aventi rilevante interesse economico, al contrario degli appalti
di servizi, e comunque non sembra rispondere a un'esigenza sostanziale
(si limita infatti alle sole cauzioni prestate mediante fideiussione),
in quanto la costituzione della cauzione definitiva è già assicurata
da quella provvisoria che verrebbe incamerata in caso di mancata
costituzione della prima, senza considerare che l'impegno assunto dal
fideiussione è diretto nei confronti di un terzo e non è detto che
venga rispettato;
3- la
comminatoria di esclusione contenuta nella lettera di invito a non ha
carattere generale e riguarda solo la mancanza di documenti;
4- da ultimo,
la differenza tra la formula impiega dall'articolo 30 e quella contenuta
nelle condizioni generali di contratto della Unipol si riduce a una mera
sfumatura di toni che non incide sulla garanzia sostanziale.
L’appellante
conclude chiedendo, in riforma della sentenza di cui all’epigrafe, il
rigetto del ricorso di primo grado.
Resiste all’appello
la Cooperativa sociale *****, che nel merito contesta la fondatezza
delle tesi avversarie e propone appello incidentale, riproponendo, per
un verso, le censure dichiarate assorbite dal giudice di primo grado e ,
per altro verso, contestando il capo della decisione concernente la
condanna al risarcimento del danno nella parte in cui afferma che il
collegio non può pronunciarsi sulla domanda di "risarcimento per
l'equivalente in ordine alla quantificazione del quale, del resto, la
ricorrente non precisa alcuna conclusione, né fornisce alcuna
prova". Conclude per il rigetto dell’appello principale e per
l'accoglimento di quello incidentale.
È costituita
in appello la *****, che aderisce al tesi dell’appellante e conclude
per l'accoglimento da appello.
DIRITTO
1. L’appello
proposto dal Comune di Rivoli è infondato.
Il giudice di
primo grado ha annullato gli atti concernenti l’esperimento della gara
per l’affidamento della gestione del servizio "estate meglio:
anni 2003-2004" -lotto A, aggiudicata alla COOP. *****, avendo
ritenuto fondata la censura mediante la quale la Cooperativa sociale
*****, seconda classificata, sosteneva che, in violazione della lex
specialis di gara, del principio del giusto procedimento e della par
condicio fra i concorrenti, la stazione appaltante aveva indebitamente
consentito all’aggiudicataria di integrare la documentazione prodotta
a corredo dell’offerta (polizza fideiussoria non conforme alle
modalità previste dall'articolo 30, comma uno, della legge 11 febbraio
1994 n. 109, richiamata dall'articolo 8 del capitolato speciale di gara)
la cui allegazione era prescritta a pena di esclusione.
Secondo
l'amministrazione appellante, la conclusione cui è pervenuto il primo
giudice sarebbe erronea. Ciò in base al complesso e articolato
ragionamento, che segue:
premesso che,
in caso di specie, l'applicazione della disposizione contenuta
nell'articolo 30, comma uno, della legge numero 109 del 1994 discende
non già dalla legge stessa ma dal richiamo contenuto nell'articolo 8
del capitolato speciale, e che sull'amministrazione incombe l'onere di
"clare loqui", la tesi dell'amministrazione è che:
a- il generico
rinvio alla legge n. 109 del 1994, non accompagnato dalla indicazione
dell'articolo di legge che si intendeva rendere vincolante ai fini della
presentazione dell'offerta, rende la clausola imprecisa e non
agevolmente percepibile, anche perchè riferita ad una legge sui lavori
pubblici con la quale gli operatori del settore dei servizi non avevano
dimestichezza, e comunque contenente una prescrizione di carattere
eccezionale rispetto alla generalità dei procedimenti in materia di
appalti di servizi;
b- l'articolo
30, comma uno, della legge n. 109 del 1994 si rivolge, comunque, a
lavori aventi rilevante interesse economico, al contrario degli appalti
di servizi, e comunque non sembra rispondere a un'esigenza sostanziale
(si limita infatti alle sole cauzioni prestate mediante fideiussione),
in quanto la costituzione della cauzione definitiva è già assicurata
da quella provvisoria che verrebbe incamerata in caso di mancata
costituzione della prima, e che l'impegno assunto dal fideiussore è
diretto nei confronti di un terzo e non è detto che venga rispettato;
c- la
comminatoria di esclusione contenuta nella lettera di invito non ha
carattere generale e riguarda solo la mancanza di documenti;
d- la
differenza tra la formula impiegata dall'articolo 30 e quella contenuta
nelle condizioni generali di contratto della Unipol si riduce a una mera
sfumatura di toni che non incide sulla garanzia sostanziale.
Nessuna di
queste argomentazioni non può essere condivisa.
1.1 Quanto alla
prima, giova precisare che sia la lettera di invito (pagina 3, punto b),
che il capitolato speciale di gara (articolo 8), stabilivano che i
concorrenti dovevano presentare, ai fini dell'ammissione, un documento
comprovante la costituzione di una cauzione in favore del Comune di
Rivoli e che la prestazione della garanzia doveva avvenire" con le
modalità indicate dalla legge 109/94".
Ora, seppur è
vero che l’onere non discende direttamente dalla legge ma dal
provvedimento amministrativo mediante il quale la stazione appaltante ha
inteso, nell'ambito della propria autonomia, aumentare le garanzie
rispetto allo standard previsto dalle norme di legge in materia di
appalto pubblico di servizi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157),
e che ciò è stato fatto mediante il rinvio ad una norma appartenente
ad una diversa materia (legge n. 109 del 1994 relativa ai lavori
pubblici), nondimeno l'omessa indicazione dell'articolo di legge cui è
disposto il rinvio non rappresenta una carenza tale da ingenerare
incertezza ed, in tal modo, costituire un vizio dell'atto
amministrativo.
Infatti, ogni
possibilità di equivoco è eliminata in radice dal fatto che l'unico
articolo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che parla di garanzie è
l'articolo 30 e, all'interno di questo, l'unico comma che si occupa
della cauzione da presentare a corredo dell'offerta è il comma uno, il
quale precisa che, nel caso di garanzia prestata mediante fideiussione,
questa debba essere accompagnata" dall'impegno del fideiussore a
rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario". Si tratta com'è ovvio di un documento ulteriore
rispetto a quello della fideiussione, il cui scopo è quello di
rafforzare mediante un ulteriore impegno da parte del terzo il sistema
di garanzie in favore dell'amministrazione.
Nessun dubbio,
quindi, poteva legittimamente sorgere in ordine al contenuto della
prescrizione in parola, tenendo anche conto del fatto che le
fideiussioni sono rilasciate da un numero chiuso di soggetti altamente
specializzati (banche, assicurazioni e intermediari finanziari iscritti
in un elenco speciale), di regola a conoscenza delle discipline
legislative che regolano gli appalti pubblici.
1.2 Quanto alla
seconda, una volta che l'amministrazione abbia effettuato una scelta di
maggior rigore, è paradossale che la stessa, sia pure in sede di difesa
giudiziaria, si affidi ad argomentazioni tese a sminuire la portata
dell'innovazione, nel senso di sostenere la tesi che il rinvio alle
norme contenute nella legge n. 109 del 1994 non avrebbe carattere
cogente o contenuto sostanziale. Ove ciò fosse, infatti, non si
capirebbe il senso della clausola che la stessa amministrazione ha
introdotto nello schema procedimentale. In realtà, occorre ribadire
che, ferma restando la libertà di adottare ulteriori garanzie, sta per
certo che, una volta che tale facoltà sia stata esercitata,
l'amministrazione non può poi discostarsene in sede applicativa
violando così il principio della par condicio fra i concorrenti.
1.3 Quanto alla
terza, l'osservazione secondo la quale la comminatoria di esclusione
contenuta nella lettera di invito non avrebbe carattere generale ma
riguarderebbe solo la mancanza di documenti, a tacere di ogni altra
considerazione circa l'essenzialità di alcuni contenuti del documento,
non considera che nel caso di specie di ciò che è mancato è proprio
l'ulteriore documento costituito" dall'impegno del fideiussore a
rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario".
1.4 Quanto alla
quarta, non è affatto vero che la differenza tra la formula impiegata
dall'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 e quella contenuta nelle
condizioni generali di contratto della Unipol si riduca ad una mera
sfumatura di toni. Come esattamente argomentato dal primo giudice,
infatti, l'articolo 3 delle condizioni generali di assicurazione qui
richiamata si limita a prevedere l'impegno della ditta a richiedere la
polizza della cauzione definitiva alla società assicuratrice, ma non l’impegno
di quest'ultima di rilasciare tale ulteriore garanzia. Non si tratta
quindi di una non chiara espressione contenuta in un documento, che
poteva essere sanata mediante l'invito di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo n. 157 del 1995, ma della mancanza di un elemento
essenziale ai fini della garanzia richiesta dal bando che non poteva
essere colmata con l'utilizzo di poteri istruttori.
Per questi
motivi il ricorso in appello deve essere respinto.
Quanto al
ricorso incidentale, questo, nella parte in cui si limita a riprodurre
gli ulteriori motivi di ricorso è assorbito dal rigetto dell'appello
principale. Nella parte in cui contesta la decisione del primo giudice
di non pronunciarsi sul diritto al risarcimento del danno per
equivalente, va detto che l'assunto dell’appellante incidentale non
considera come il primo giudice non ha potuto adottare una decisione
alternativa a quella del risarcimento in via specifica perché "la
ricorrente non precisa con la conclusione, né fornisce alcuna
prova" circa gli elementi occorrenti per la quantificazione del
danno. Tesi che deve essere ribadita in questa sede in quanto "il
potere riconosciuto al giudice di liquidare il danno con valutazione
equitativa non esonera la parte istante dall'onere di fornire gli
elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine di
permettere la precisa determinazione del danno stesso, essendo, inoltre,
imprescindibile che ne sia dimostrata l'effettiva esistenza e che non
risulti impossibile provarne il preciso ammontare" (Cassazione
Civile, sezione terza, 26 febbraio 2003, n. 2274).
Appare tuttavia
equo compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l'appello.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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