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Consiglio di Stato - Sezione VI - Decisione 3 FEBBRAIO 2006 n. 386
Appalti Pubblici - Revisione Prezzi - Clausola revisione prezzi -
Clausola obbligatoria per i contratti e esecuzione periodica- Obbligo
della clausola per le concessioni di servizi - Non configurabile
FATTO
Con ricorso di
primo grado l’azienda appellante, titolare di concessione di
autotrasporto viaggiatori alla data di entrata in vigore della legge
regionale n. 3 del 28 marzo 2002, che ne prevedeva, all’art. 46, la
proroga previa stipula di un contratto ponte, chiedeva l’annullamento
della delibera della Giunta regionale Campana, n. 4833 del 25 ottobre
2002, pubblicata sul BURC del 25 novembre 2002, di approvazione dello
schema di contratto tipo da sottoscrivere fra le amministrazioni
concedenti e le imprese esercenti servizio pubblico locale, nonché del
regolamento disciplinante le modalità ed i criteri di trasferimento
degli stanziamenti dei fondi in favore delle Province e dei Comuni,
altresì l’annullamento di ogni altro atto ad esso presupposto e
conseguente ivi compresa la successiva delibera n. 5656 del 22 novembre
2002.
L’azienda
chiedeva altresì l’accertamento del diritto alla corresponsione del
giusto prezzo per l’espletamento del servizio previo annullamento della
norma contrattuale difforme e per la declaratoria di nullità e di
annullamento delle clausole del contratto ponte contrario a norme
imperative ed a disposizioni di legge e di quelle con le quali erano
stati imposti all’azienda, già titolare di un rapporto concessorio con
la Regione Campania, ulteriori obblighi rispetto a quelli in vigore in
virtù della preesistente concessione.
Al riguardo la
ditta interessata deduce la mancanza di contrattazione, non essendosi
tenuto conto delle osservazioni provenienti dalle associazioni di
categoria, l’erroneità del corrispettivo (art. 15 dello schema di
contratto), determinato senza alcun adeguamento ai maggiori costi,
l’esclusione di ogni meccanismo revisionale in violazione dell’art. 44
comma 4 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, la vessatorietà di alcune
clausole, quali la risoluzione solo per fatti imputabili all’azienda
(art. 22), la nomina del terzo arbitro demandata alla stessa Regione
(art. 25), la previsione di 60 giorni per il pagamento del corrispettivo
(art. 15 in violazione del d.lvo 9 ottobre 2002 n. 231 che prevede un
dies ad quem di 30 giorni) nonché gli obblighi operativi ulteriori con
facoltà della Regione di modifica delle condizioni del servizio senza
preventivo assenso del contraente privato (art. 5); in ultimo lamenta
l’omessa specificazione dell’oggetto della cessione in caso di subentro
di nuova impresa (art. 18) e l’omessa fissazione dei criteri per il
trasferimento dei fondi mediante l’emanazione del regolamento di cui
all’art. 45 della legge regionale.
La Regione
intimata si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso,
eccependone in via preliminare l’inammissibilità per carenza di
interesse, attesa l’esistenza di una clausola compromissoria, nonché
l’inammissibilità di ogni pretesa ad un maggior prezzo per il servizio
di trasporto, essendo la relativa quantificazione riservata all’attività
discrezionale della pubblica amministrazione.
Il Tar adito ha
rigettato il ricorso per inammissibilità ed infondatezza non avendo
l’impugnativa, pur in presenza di una volontà contrattuale, dedotto e
dimostrato i tipici vizi del consenso o l’esistenza di ipotesi di
rescissione del contratto.
Nel merito il
Tar, sinteticamente, ha rilevato che le premesse alla delibera impugnata
attestavano la partecipazione delle associazioni di categoria alla
elaborazione del testo contrattuale; che la fissazione del corrispettivo
rientrava nell’autonomia contrattuale, in mancanza di parametri di
diversa determinazione del prezzo; che l’operatività della clausola
revisionale era stata esclusa per la natura transitoria del rapporto e
la sua breve durata; che le pretese clausole vessatorie erano state
approvate ai sensi dell’art 1341 del cod. civ.; che l’oggetto dell’art.
18 era chiaramente identificabile attraverso il riferimento alla
funzionalità dei beni rispetto allo svolgimento dei servizi, che il
regolamento di cui si lamentava la mancanza era proprio quello approvato
con la delibera impugnata.
Appella
l’originaria ricorrente.
Resiste la
Regione Campania.
DIRITTO
L’appello è
infondato.
Va in primo
luogo rilevato che la controversia in esame attiene alla materia dei
trasporti, materia che la nuova formulazione dell’art. 33 del d.l.vo n.
80/1998, come riscritto dalla sentenza della Corte Cost. n. 204/2004,
non ha espunto dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
poiché in tale settore vi è sempre e comunque esercizio del potere
autoritativo da parte della pubblica amministrazione, e, quindi, una
posizione della pubblica amministrazione quale autorità.
In particolare
il provvedimento impugnato in primo grado dispone l’approvazione del
regolamento di cui all’art. 45 della legge regionale n. 3/2002,
concernente il trasferimento dei fondi alle Province ed ai Comuni
capoluoghi di Provincia per l’esercizio dei servizi di trasporto
pubblico locale e dello schema di contratto tipo da sottoscrivere tra le
amministrazioni concedenti e le imprese esercenti il servizio pubblico
locale.
Non v’è dubbio
che la controversia attiene al modo in cui l’amministrazione ha
esercitato il suo potere autoritativo (relativo alla deliberazione di
atti prodromici allo svolgimento di un’attività contrattuale della p.a.
quali l’approvazione di uno schema di contratto tipo) sicché non può
dubitarsi della pertinenza della controversia ad un campo di
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche alla luce del
decisum Corte Cost. n. 204 /2004.
Sembrerebbe
esulare dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo la
domanda di accertamento del giusto prezzo della concessione, poiché,
nella specie, tale domanda potrebbe essere riguardata come una domanda
di accertamento di un diritto, che introduce una mera controversia
patrimoniale concernente “indennità, canoni o altri corrispettivi”
mentre spetta senza alcun dubbio alla giurisdizione del giudice
amministrativo la domanda di annullamento, pure proposta nel ricorso
di primo grado, diretta alla valutazione della legittimità delle
determinazioni amministrative relative all’equilibrio finanziario
generale delle aziende concessionarie e, quindi, di una lite fra
pubblica amministrazione e gestore incidente sull’erogazione del
servizio stesso, anche relativamente all’importo del corrispettivo
(nonché la domanda relativa alla declaratoria di nullità e/o
annullamento delle clausole del contratto di servizio ponte contrarie a
norme imperative ed a disposizioni di legge che attiene alle modalità di
svolgimento del servizio dato in concessione).
Va in proposito
condiviso l’orientamento del giudice amministrativo a tenore del quale
il diritto patrimoniale ai contributi di esercizio spettanti alle
imprese che gestiscono i servizi di trasporto pubblico locale non nasce
direttamente dalla legge, ma da una manifestazione di volontà della
regione espressa nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali;
pertanto, la posizione delle suddette imprese, che lamentino la
insufficiente espansione del proprio diritto, in conseguenza
dell’illegittima determinazione del contributo, ha consistenza di
interesse legittimo e la relativa azione rientra nella giurisdizione del
giudice amministrativo (T.a.r. Puglia, sez. I, 26-06-1995, n. 664) ora
divenuta, nel settore del servizio pubblico dei trasporti, un campo di
giurisdizione esclusiva.
La Corte di
Cassazione ha confermato indirettamente tale principio quando ha
statuito che in materia assegnazione di contributi e di sovvenzioni,
previsti da leggi regionali a favore delle imprese concessionarie di
servizi pubblici di trasporto, l’amministrazione regionale diviene
titolare di un debito correlato ad un credito in capo alla impresa
concessionaria, solo a partire dal momento in cui emana la delibera che
determina l’entità del contributo spettante alla impresa medesima; tale
credito dell’impresa è azionabile soltanto davanti al giudice ordinario
(Cass., sez. un., 26-04-2000, n. 288).
Nella specie,
non trattandosi di esigere un contributo deliberato e non corrisposto,
ma di accertare l’ammontare del giusto prezzo dovuto, non sussiste (già
in astratto) alcun diritto soggettivo dell’azienda appellante.
Ritiene il
Collegio tuttavia che l’ azione d’accertamento del diritto al contributo
di un certo ammontare spetti (astrattamente) alla giurisdizione del
giudice amministrativo - perché non avente ad oggetto non un tariffa
relativa al rapporto non fra gestore ed utente ma un corrispettivo
relativo al rapporto fra amministrazione e gestore – mentre va negato
che la legge configuri il diritto del gestore ad un corrispettivo di un
certo ammontare (nel ricorso ritenuto pari ai costi aziendali
ammissibili), imponendo solo il rispetto di parametri di proporzionalità
e di equilibrio finanziario delle gestioni, sicché l’azione risulta per
questo verso infondata (ove diretta a richiedere l’accertamento di un
preciso importo del corrispettivo dovuto).
Va quindi, di
seguito, accertata la manifesta infondatezza dell’azione di
accertamento, delibata l’azione di annullamento della delibera regionale
impugnata, unitamente all’azione diretta ad invalidare il contratto
ponte, perché relativa a valutare la conformità alla legge del contratto
di servizio sottoscritto fra amministrazione ed aziende.
In primo luogo
deve essere esaminata l’eccezione di carenza di interesse, avanzata
dalla Regione Campania, in relazione alla mancata specifica impugnazione
della statuizione della sentenza di primo grado recante pronuncia di
inammissibilità del ricorso.
L’eccezione è
infondata.
Il ricorso di
appello deve essere interpretato nel suo complesso, ed allora è evidente
che, con esso, per il suo tenore, specie con riguardo alle premesse
logiche dell’impugnazione proposta innanzi al Consiglio di Stato,
l’appellante ha chiarito di volere contestare le scelte della Regione
Campania quale amministrazione autoritativa, con ciò contestando
implicitamente la sentenza nella parte in cui ha dichiarato
inammissibile il ricorso di primo grado sul presupposto che esso avesse
introdotto una mera impugnativa del contratto, senza deduzione di alcun
vizio - civilistico - conducente all’invalidità o alla rescissione del
medesimo.
L’appello con
ciò evidenzia sostanzialmente che, senza concludere nel senso
dell’inammissibilità del ricorso, il giudice di primo grado avrebbe
dovuto, in sostanza, esaminare i motivi di ricorso nel merito, essendo
tali motivi relativi alla normale deduzione di invalidità dell’atto
amministrativo.
Per la Sezione
(C. Stato, sez. VI, 27-05-1991, n. 317) la determinabilità dell’oggetto
del rapporto processuale deve essere individuata in concreto, secondo il
principio generale di affidamento che sorregge l’interpretazione degli
atti negoziali, sicché non è dato arrestarsi a formule, ma occorre
valutare l’atto nel suo complesso ed intendere l’oggetto
dell’impugnazione secondo il senso in cui può essere normalmente inteso
dal destinatario per il suo tenore.
La
valorizzazione del potere del giudice di interpretare
sostanzialisticamente il ricorso è stata operata in materia elettorale
(ed in punto di inammissibilità per genericità) anche ad es. da C.
Stato, sez. V, 27-12-1988, n. 86 per cui il principio
dell’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi di gravame
non deve essere inteso in senso assoluto, essendo rimessa al giudice la
valutazione degli elementi del giudizio, dell’oggetto dell’impugnativa
nonché delle modalità di prospettazione delle censure; (pertanto, attesa
la particolare natura del giudizio elettorale circoscritta
giustificatamente da elementi di cautela e segretezza, non è ravvisabile
la genericità dei motivi di un ricorso ove in luogo di una articolata
esposizione, non consentita dalla peculiarità del giudizio, siano
comunque rappresentate le ragioni a fronte delle quali si ritengono
viziate le operazioni elettorali).
Ne consegue
l’ammissibilità dell’appello.
Con il primo
motivo l’azienda appellante, dopo avere analizzato la normativa di
settore, asserisce che il giudice di primo grado avrebbe ignorato la
normativa comunitaria violata dalla Regione Campania ed in particolare
avrebbe omesso di prevedere un progressivo incremento del rapporto fra
ricavi e costi operativi che si pretenderebbe pari almeno allo 0,35.
Il motivo in
parte è nuovo, non rinvenendosi in primo grado alcuna specifica censura
relativa al mancato rispetto di un rapporto di valore 0,35 fra ricavi e
costi operativi mentre, ove assume che il giudice avrebbe dovuto tenere
conto di quanto previsto dagli articoli 30 comma 8 e 46 della legge n.
422 /1997, è generico, risolvendosi semplicemente nella precisazione dei
presupposti giuridici da considerare nella disamina delle doglianze
proposte con il ricorso avverso la delibera di approvazione del
contratto ponte.
Con il secondo
motivo d’appello si lamenta la mancata contrattazione tra le parti delle
clausole contenute nel contratto tipo, in violazione degli artt. 30 e 46
della legge regionale prima citati.
Va, in
proposito richiamata la premessa della delibera che precisa che sullo
schema di contratto tipo sono state acquisite le osservazioni dei
rappresentanti delle aziende di trasporto (ANAV – ASTRA – FITTELL) e che
nel corso di apposite riunioni istruttorie sono state concordate
modifiche ed integrazioni.
La trascrizione
completa della proposta contrattuale avanzata dalle aziende del settore
non ha pregio poiché la Regione era ovviamente titolare di un potere
discrezionale di approvazione del contratto tipo, da esercitare tenendo
conto dei vincoli di spesa imposti dalla legislazione di settore e dei
vincoli di bilancio.
Ne consegue il
rigetto del secondo motivo di appello.
Con il terzo
motivo d’appello si rileva che l’amministrazione è tenuta ad assicurare
al concessionario l’equilibrio economico finanziario degli investimenti
e della connessa gestione.
Si invoca
l’art. 6 della legge 10 aprile 1981 n. 151 che prevede che l’ammontare
dei contributi, entro i limiti dello stanziamento di cui all’art. 5, da
erogare alle imprese o esercizi di trasporto sia determinato sulla base
di parametri obiettivi per coprire la differenza fra costi e ricavi e si
evidenzia che tale contributo è quantificato un misura pari alla
differenza fra costo standardizzato (moltiplicato per i chilometri di
percorrenza) e ricavi presunti del traffico.
Si deduce
inoltre l’erroneità del corrispettivo determinato dalla Regione Campania
, basato su valori fermi al 31 dicembre 1999, senza alcun adeguamento ai
maggiori costi conseguenti al naturale rincaro dei fattori della
produzione primo fra tutti il costo del lavoro.
Si richiama
l’art. 19 della legge 19 novembre 1997 n. 422 e l’art. 30 della legge
regionale campana n. 3 del 2002, per evidenziare l’illegittimità della
mancata previsione di un meccanismo di revisione prezzi.
Si lamenta la
violazione delle regole di correttezza e buona fede da parte della
Regione, pur nella ipotesi (ritenuta assurda dall’appellante) che il
potere della Regione di determinazione del corrispettivo fosse da
ritenersi discrezionale.
Va rilevato
che la relazione di servizio depositata nel giudizio di primo grado
evidenzia che la finalità della riforma di cui alla legge regionale n. 3
del 2002 non è “quella di cristallizzare le situazioni pregresse e
aumentare i costi a carico dei bilanci pubblici con sistema di
progressiva rivalutazione di trasferimenti ma è quella di recuperare
maggiori gradi di efficienza”.
Rispetto a
questa finalità la relazione evidenzia che i “margini di recupero per la
Regione Campania sono enormi in quanto , come risulta da tutte le
statistiche ufficiali, i contributi ed i corrispettivi chilometrici sono
ai livelli più alti in Italia”.
Nonostante ciò
– conclude la relazione di servizio – la Regione Campania ha ritenuto di
adottare una linea rispettosa delle esigenze prospettate rinunciando ad
operare tagli (come molte regioni hanno fatto) ai trasferimenti degli
anni precedenti garantendo alle aziende gli stessi introiti ed un
efficientamento almeno limitato al tasso di inflazione programmata.
Ritiene quindi
il Collegio, anche in relazione alla natura transitoria del contratto
ponte, ed all’intento complessivo di contenimento dei costi perseguito
dalla riforma che non vi sia alcuna illegittimità nell’operato della
Regione, tanto che le aziende hanno sottoscritto i contratti pur potendo
non accedere alla proroga valutandola non conveniente.
Va evidenziato
che il contratto ponte in una logica di recupero di efficienza e
parziale compensazione degli imprenditori, prevede l’incremento del
rapporto fra ricavi del traffico e costi operativi, con la specifica
clausola di cui all’art. 13 che pone il limite dell’inflazione
programmata; mentre la revisione dei corrispettivi non è imposta
obbligatoriamente dall’art. 30 comma 8 della legge regionale n. 3/2002,
richiamato dall’art. 46 della stessa legge, ma costituisce un contenuto
eventuale del contratto, che ben poteva essere omesso stante la natura
transitoria ed eccezionale della proroga di cui all’art. 46 della legge
regionale citata.
Nessuna
violazione della buona fede può quindi ravvisarsi nella predisposizione
di un contratto, liberamente accettato poi dalle imprese, recante un
corrispettivo in linea con quello dei pregressi esercizi.
Con il quarto
motivo d’appello si censura l’illegittimità dell’operato della Regione
per avere approvato un contratto ponte privo di clausola revisionale,
imposta invece dall’art. 6 della legge n. 537/1993 come sostituito
dall’art. 44 della legge n. 724 del 1994, anche qui con pericolo di
compromissione dell’equilibrio delle prestazioni contrattuali e si
lamenta l’errore provocato dall’amministrazione sul punto della
spettanza del compenso revisionale, in dipendenza della perentorietà
dell’invito alla stipula.
Il Collegio
rileva che il principio dell’obbligatorietà della clausola di revisione
prezzi è previsto, testualmente, per i contratti ad esecuzione
continuativa e periodica e non per le concessioni come quelle in esame
(art. 6 della legge n. 537/1993).
In proposito la
giurisprudenza amministrativa ha rilevato con T.a.r. Campania, sez. II,
29-06-2001, n. 3040, che l’affidamento del servizio di raccolta e
smaltimento di rifiuti solidi urbani in regime di concessione determina
l’inapplicabilità del meccanismo revisionale, previsto unicamente per
i contratti di appalto e non anche per quelli accessivi ad una
concessione di pubblico servizio, per i quali vige l’opposto
principio della normale invariabilità del canone concessorio, salva
esplicita clausola di deroga (il tribunale esclude che nel caso di
specie possa trovare applicazione il principio dell’inserzione
automatica di clausole ex art. 1339 c.c., posto che la disciplina in
materia di revisione dei prezzi di cui all’art. 6, 4º comma, l. 24
dicembre 1993 n. 537, come sostituito dall’art. 44 l. 23 dicembre 1994
n. 724, non possiede quelle caratteristiche di completezza precettiva
necessarie per l’integrazione legale del contratto).
Ma in ogni caso
va rilevato che si tratta di una speciale proroga di un rapporto in
essere che, per la sua breve durata (un anno), non è compatibile con la
previsione della revisione prezzi,peraltro prevista in sostanza,
dall’art. 3 comma 4 del contratto,che, per il caso di proroga del
rapporto oltre il termine del 30 dicembre 2003, consente la
rinegoziazione del corrispettivo .
Nessun errore
poi può configurarsi per la mera perentorietà dell’invito alla stipula
da parte della Regione, stante la mancanza di concrete allegazioni in
ordine al dolo dell’amministrazione , ossia in ordine a raggiri od
artifici posti in essere da suoi rappresentanti e di incidenza
dell’errore sulla volontà contrattuale.
Con il quinto
motivo di appello si lamenta la mancata ponderazione del contratto da
parte del contraente privato e la vessatorietà (e quindi la nullità)
delle clausole di cui all’art. 22 e 25, ai sensi dell’art. 1469 bis del
cod. civ.
Rileva il
Collegio che la clausola di cui all’art. 22 risulta sottoscritta in modo
specifico ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. mentre la clausola di cui
all’art. 25 prevede che un rappresentante sia nominato dall’impresa, uno
dall’ente affidante (diverso dalla Regione) ed un altro, in funzione di
Presidente, dall’Assessore Regionale, per cui non vi è alcuna
illegittimità dell’atto impugnato che eventualmente collegabile solo ad
una manifesta concreta vessatorietà della composizione del collegio;
vessatorietà che non emerge icu oculi, in quanto non è consentita la
nomina di due componenti da parte della Regione ma è prevista la nomina
di due componenti da parte di enti diversi (uno dei quali la Regione,
non interessato direttamente dalla gestione del rapporto).
Si ricorda che
Corte cost., 13-02-1995, n. 33 ha ritenuto incostituzionale l’art. 61
l.reg. Puglia 16 maggio 1985 n. 27, in quanto non consente che uno dei
cinque componenti del collegio arbitrale, previsto dalla norma, sia
nominato dall’ente locale territoriale, diverso dalla regione, parte
nella controversia devoluta alla cognizione degli arbitri (da cui
consegue che la presenza di più rappresentanti nominati da enti diversi
non vizia di irragionevolezza la clausola compromissoria).
Va considerato
altresì che la clausola introduce un arbitrato libero o irrituale che
non riveste carattere vessatorio (Cass. n. 2157/1965 e T. Torino,
23-01-1986 secondo cui la previsione dell’arbitrato configura una
clausola vessatoria da approvarsi specificatamente per iscritto, ai
sensi degli art. 1341, 2º comma, e 1342 c.c., soltanto nell’ipotesi in
cui l’arbitrato sia rituale e determini quindi un’eccezione al principio
della competenza del giudice ordinario a conoscere delle controversie in
materia di diritti soggettivi insorgente tra privati.).
Si deve
ricordare Cass., sez. III, 21-12-1995, n. 13023 che ha statuito nel
senso che l’eccezione con la quale si deduca l’esistenza di una clausola
compromissoria per arbitrato irrituale, non comporta deroga alla
competenza dell’autorità giudiziaria - come si verifica invece nel caso
di clausola compromissoria per arbitrato rituale - ma attiene alla sola
proponibilità della domanda, onde essa non è vincolata ai limiti propri
dell’eccezione di incompetenza e può essere fatta valere in ogni momento
del giudizio secondo le regole proprie dell’eccezione sostanziale, senza
che l’eventuale ritardo nella sua formulazione possa di per sé integrare
una rinunzia tacita, salva tuttavia l’ipotesi di atti incompatibili con
la volontà di avvalersi del compromesso, quali la deduzione per la prima
volta in sede di legittimità della clausola arbitrale, senza mai aver
manifestato in alcun modo nelle precedenti fasi del giudizio la volontà
di avvalersi del compromesso, non facendo neppure cenno della sua
esistenza.
Sul fatto poi
che , nel silenzio delle parti, ed in mancanza di indici in equivoci
circa la ritualità dell’arbitrato debba ritenersi l’arbitrato irrituale
è sufficiente richiamare Cass., sez. I, 08-08-2001, n. 10935 secondo cui
al fine di accertare se una determinata clausola compromissoria
configuri un arbitrato rituale o irrituale, deve aversi riguardo alla
volontà delle parti desumibile dalle regole di ermeneutica contrattuale,
ricorrendo l’arbitrato rituale quando è da ritenersi che le parti
abbiano inteso demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella
del giudice e ricorrendo invece un arbitrato irrituale quando debba
ritenersi che abbiano inteso demandare ad essi la soluzione di
determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio
d’accertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi; nel caso in
cui residuino dubbi sull’effettiva volontà dei contraenti, si deve
optare per l’irritualità dell’arbitrato, tenuto conto che l’arbitrato
rituale, introducendo una deroga alla competenza del giudice ordinario,
ha natura eccezionale; tale accertamento comporta la necessità della
diretta conoscenza, da parte della suprema corte, della convenzione
compromissoria (attraverso l’esame diretto degli atti e degli elementi
acquisiti al processo, ferma restando l’esclusione di nuove acquisizioni
probatorie) tutte le volte in cui la relativa indagine incida su
problemi di carattere processuale, come quello dell’ammissibilità
dell’impugnazione del lodo per nullità del medesimo.
Con il sesto
motivo si deduce la violazione del d.l.vo 9 ottobre 2002 n. 231
attuativo della nota direttiva 200/35 CE contenente norme sulla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Ma, in disparte
la questione relativa alla qualificazione della concessione di servizi
di trasporto come “transazione commerciale” ai sensi della normativa di
recepimento della direttiva, va rilevato che il termine di pagamento a
sessanta giorni della presentazione della fattura è stato accettato
contrattualmente, sicché non v’è luogo all’applicazione dell’art. 4
della normativa che prevede il termine di trenta giorni in caso di
mancanza di pattuizione contrattuale sul termine di pagamento.
Il termine di
sessanta giorni è poi da ritenersi congruo rispetto alla comune prassi
commerciale e non risulta quindi gravemente iniquo ai danni del
creditore (art. 7 normativa citata).
Con il settimo
motivo d’appello si censura la sentenza impugnata per non avere accolto
il motivo di ricorso relativo alla previsione di obblighi ulteriori in
un contratto ponte che, per sua natura, avrebbe dovuto limitarsi ad
allungare il termine di un regime preesistente.
Ci si riferisce
in particolare all’art. 5 del contratto ponte che faculta il contraente
pubblico a modificare le condizioni del servizio senza preventivo
assenso della parte privata con una franchigia in termini di rimborso
dei costi aziendali in favore dell’Ente.
Anche in questo
caso va rilevato che si tratta di pattuizioni regolarmente accettate,
mentre la legge regionale n. 3/2002, nel consentire la proroga dei
rapporti in essere subordinandola alla approvazione di un contratto tipo
con tutta evidenza permette anche l’introduzione di clausole aventi
carattere di novità.
Con l’ottavo
motivo di appello si censura l’erroneità della sentenza che non avrebbe
accolto l’eccezione di nullità formulata in relazione all’art. 18 del
contratto ponte (disciplina del subentro) per indeterminatezza
dell’oggetto.
L’art. 18
indica l’oggetto del subentro (personale, beni acquistati, altri beni
strumentali), sicché è evidente che il trasferimento riguarderà beni
funzionali allo svolgimento dei servizi disciplinati dal contratto.
L’oggetto del
subentro è, quindi, chiaramente identificabile come anche i criteri di
valutazione (al prezzo di mercato dei beni funzionali).
Con il nono
motivo si censurano gli atti impugnati per avere determinato il
corrispettivo senza tener conto per intero del valore dei cespiti
ammortizzabili, ma considerando gli stessi al netto dei contributi in
conto capitale erogati dalla Regione.
La censura non
merita accoglimento poiché è del tutto ragionevole che la Regione
Campania abbia considerato il valore dei cespiti “depurato” dai
contributi dalla stessa Regione concessi in conto capitale per evitare
una duplicazione di benefici.
Inoltre, come
rilevato dalla relazione del dirigente di settore, il corrispettivo è
stato determinato tenendo conto degli standards storici determinati per
ogni singola azienda in maniera onnicomprensiva per cui è difficile
enucleare dall’importo del corrispettivo – sinteticamente determinato -
la metodica utilizzata per la sua determinazione in punto di valore dei
cespiti ammortizzabili.
In ultimo le
censure sub 9 A e B lamentano l’incompetenza della Regione Campania ad
approvare il contratto tipo e la mancata approvazione del regolamento
che ha stabilito i criteri per il trasferimento dei fondi .
Anche tale
censura è priva di pregio.
Non sussiste
l’incompetenza della Regione stante la facoltà della medesima di
continuare ad esercitare funzioni e compiti delegati nei primi tre anni
di vigenza della legge n. 3/2002 (art. 44) né sussiste un impedimento
creato all’esercizio delle competenze degli enti locali, avendo la
Regione, con lo stesso atto approvativo del contratto ponte, approvato
il regolamento per il trasferimento dei fondi a province e comuni.
Il decimo
motivo d’appello è infondato, in esso lamentandosi la mancata ammissione
dei mezzi istruttori richiesti in primo grado, superflui per tutto
quanto già esposto.
Ne deriva il
rigetto dell’appello.
Sussistono
giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in
appello indicato in epigrafe.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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