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   Giurisprudenza  

Consiglio di stato - Sezione VI - Decisione 18 gennaio 2007 n. 64
Offerte Anomale - Giustificazione costo del lavoro - Agevolazioni contributive per assunzione di lavoratori con diminuzione del tasso di disoccupazione - Giustificazioni inammissibili in caso di obbligo di assunzione dei lavoratori dell'impresa uscente

FATTO

     Con ricorso proposto dinanzi al TAR Sardegna la soc. *******************, che aveva partecipato alla gara bandita dall’E.R.S.A.T., per l’affidamento (per la durata di un anno) del servizio di pulizia degli uffici e pertinenze dell’Ente, secondo il criterio di cui all’art. 23, lett. a, D.Lgs. n. 157/1995, classificatisi al 9° posto della graduatoria delle offerte, ha impugnato gli atti di gara nella parte in cui la Stazione appaltante, dopo avere escluso le prime cinque imprese della graduatoria per non aver ritenuto adeguate le giustificazioni relative alla anomalia delle offerte, ha aggiudicato l’appalto alla soc. *******************, 6° classificata.

     A fondamento del gravame la ricorrente sosteneva che non avrebbero dovuto essere considerate valide le giustificazioni addotte dalle società controinteressate (quelle classificatesi al 6°, 7° e 8° posto) in quanto avevano calcolato nella voce <<costo per il pesonale>> la contribuzione regionale finalizzata allo sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali di cui alla L.R. n. 36/1998; ove non si fosse tenuto conto di tali agevolazioni, la graduatoria delle offerte avrebbe visto al primo posto la società *******************. davanti alla soc. *******************e alle altre due.

     La ricorrente società concludeva chiedendo l’annullamento degli atti impugnati con la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.

     Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo di doglianza prospettato dalla ricorrente con riconoscimento del diritto di questa alla aggiudicazione della gara. Condannava altresì l’ERSAT, oltre che al pagamento delle spese giudiziarie, al risarcimento del danno in favore della società ricorrente liquidandolo, con riferimento al mancato utile di impresa, nella misura di 1/12 dell’importo indicato dalla ricorrente nella sua offerta (lire 2.554.089) per ogni mese di mancato espletamento del servizio.

     Nei riguardi della anzidetta pronuncia l’ERSAT ha interposto appello deducendo i seguenti motivi:

     1) il TAR, dichiarando il diritto della soc. *******************ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto è andato “ultra petita”, violando l’art. 112 C.P.C.;

     2) l’interpretazione del TAR secondo cui la ditta aggiudicataria non avrebbe potuto usufruire degli sgravi contributivi previsti dalla L.R. n. 36/1998 (perché essi si applicherebbero soltanto alle ipotesi in cui l’impresa che si aggiudica l’appalto assume lavoratori disoccupati e non allorché, come nel caso di specie, la ditta che subentra nell’appalto rileva i lavoratori dell’impresa precedente) contrasta con la lettera e lo spirito della legge.

     3) è illegittima la condanna al risarcimento del danno, non avendo la ricorrente fornito alcuna prova sulla esistenza e sulla entità di esso.

     Si è costituita in giudizio la soc. *******************contestando la fondatezza dei motivi di censura prospettati con l’atto di appello, del quale ha chiesto la reiezione.

     Si è altresì costituita la Cooperativa *******************S.r.l., aggiudicataria dell’appalto, che ha sostenuto una linea difensiva analoga a quella dell’Ente appellante, concludendo per l’accoglimento dell’appello.

DIRITTO

     Secondo quanto esposto in narrativa, la materia del contendere sottoposta all’esame del Collegio con l’odierno atto di appello è se nella fattispecie l’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento dei servizi di pulizia dell’Ente appellante potesse usufruire degli sgravi contributivi previsti dalla L.R. Sardegna n. 36/1998. Dalla soluzione del quesito dipende infatti la validità o meno delle giustificazioni addotte dalla stessa aggiudicataria, in sede di verifica della anomalia della offerta, con riferimento alla voce <<costo del lavoro>>.

     La conclusione alla quale è pervenuto il giudice di prime cure, secondo cui l’Amministrazione non avrebbe dovuto ritenere valide le giustificazioni del ribasso nella parte in cui comprendevano anche le agevolazioni contributive di cui alla L.R. n. 36/1998, va condivisa ed è pertanto infondato il motivo di gravame dedotto al riguardo dalla appellante Amministrazione.

     Come è stato ben evidenziato nella sentenza impugnata, le agevolazioni previste dall’art. 3 L.R. cit. – per il quale i datori di lavoro possono beneficiare degli sgravi contributivi per le assunzioni in aumento rispetto alla media dei dipendenti in carico nei sei mesi precedenti l’assunzione – sono finalizzate da un lato ad accrescere il numero delle assunzioni e dall’altro, contestualmente, a ridurre il livello di disoccupazione.

     Esse pertanto non possono trovare applicazione in una situazione in cui l’impresa aggiudicataria – come prescritto esplicitamente dal capitolato d’oneri allegato al bando di gara – è tenuta ad assumere o reimpiegare le stesse maestranze dell’impresa uscente.

     Diversamente risulterebbe pregiudicata l’impresa già titolare del servizio che intendesse partecipare alla nuova gara, perché essa, avendo già in carico le maestranze impiegate nell’appalto, non potrebbe detrarre dal costo del personale le agevolazioni per le nuove assunzioni.

     L’“iter” argomentativo seguito dal primo giudice non appare minimamente scalfito dalle censure prospettate con l’atto di appello con il quale si sostiene che l’accrescimento dell’organico della propria impresa, anche se non si traduce in una riduzione della disoccupazione, costituisce di per sé un fatto meritevole della agevolazione contributiva; e che inoltre la tesi accolta dal primo giudice introdurrebbe una ulteriore eccezione alla applicabilità degli sgravi contributivi, in contrasto con le ipotesi tassative stabilite dall’art. 7 L.R. cit..

     Ma i rilievi formulati dall’Amministrazione appellante non valgono a contrastare la considerazione che la concessione degli sgravi contributivi (nell’assetto della legge regionale in esame) trova la sua giustificazione e la sua stessa ragione d’essere nell’intendimento del legislatore di ridurre la disoccupazione.

     Che questa sia la finalità della normativa è confermato del resto dallo stesso Assessorato regionale al lavoro che, con nota del 25.9.2000, in risposta allo specifico quesito avanzato dall’Amministrazione quivi appellante, ha affermato testualmente:

     <<a) che i benefici della L.R. n. 36/1998 possono essere applicati nei casi di nuove assunzioni determinanti un incremento dell’organico totale>>;

     <<b) che gli stessi benefici non sono invece concedibili nei casi di passaggio diretto immediato, essendovi un proseguimento del rapporto di lavoro e non una nuova assunzione>>.

     Occorre aggiungere che anche l’ulteriore rilievo formulato dall’Amministrazione appellante per escludere che possa verificarsi una disparità di trattamento tra le imprese che già svolgono il servizio e quelle che vengono a subentrare non appare affatto conclusivo, giacché la asserita diversità tra <<la durata annuale dei contratti di pulizia>> e <<la durata quinquennale dei benefici in questione>> non comporta in ogni caso che l’impresa che succede a se stessa possa acquisire il diritto a fruire delle agevolazioni contributive in assenza di assunzione di personale disoccupato.

     Passando agli altri motivi d’appello, non sussiste la dedotta violazione dell’art. 112 Cod. proc. civ..

     È invero palese che per potersi pronunciare sulla istanza risarcitoria avanzata dalla società ricorrente in primo grado occorreva stabilire se, in assenza dei vizi da questa denunciati, la gara in questione si sarebbe conclusa con l’aggiudicazione dell’appalto in favore della società stessa.

     L’accertamento del diritto alla aggiudicazione pronunciato con la sentenza impugnata non costituisce pertanto una decisione “ultra petita”, bensì un necessario passaggio per giungere alla condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.

     Infine sono prive di pregio le censure con le quali l’appellante si duole che non sia stata fornita la prova dell’esistenza e della entità del danno subito.

     Quanto all’esistenza del danno, essa è infatti insita nella conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure, che cioè, una volta escluse le offerte viziate da anomalia con riferimento al “costo del danno”, l’appalto sarebbe rimasto aggiudicato alla società ricorrente.

     Con riferimento poi all’entità di tale danno, appare del tutto corretta la statuizione della sentenza impugnata laddove ha fatto riferimento, per quantificare il lucro cessante procurato alla impresa ricorrente dalla mancata aggiudicazione, al criterio equitativo del mancato utile di impresa.

     Ed ove si consideri che, secondo un orientamento prevalente nella giurisprudenza amministrativa, tale mancato utile andrebbe rapportato, in linea di massima e salvo i temperamenti del caso, al dieci per cento del prezzo a base d’asta (come eventualmente ribassato dall’offerta dell’impresa), in applicazione dell’art. 345 L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. F (ritenuto applicabile come criterio equitativo anche agli appalti di forniture e di servizi), si deve concludere che la quantificazione operata dal primo giudice non può essere certamente censurata come eccessiva, posto che a fronte di un appalto che aveva a base d’asta un prezzo di 400 milioni di lire, è stato liquidato alla società ricorrente a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata aggiudicazione la somma di ½ di lire 2.554.089 (corrispondente all’utile di impresa indicato nella offerta della società ricorrente per ogni mese di mancato espletamento del servizio, e dunque una somma addirittura inferiore all’1/100 del prezzo a base d’asta.

     Per quanto suesposto l’appello in esame deve essere respinto.

     Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello di cui in epigrafe.

Fonte: Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
 

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