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   Giurisprudenza  

Consiglio di stato - Sezione V - Decisione 1 aprile 2009 n. 2074

Procedure di gara - Bandi - Termini di presentazione delle offerte - Termini diversi in ragione delle modalità di presentazione.

FATTO E DIRITTO

     Con ricorso innanzi al TAR CAMPANIA – *******, l’A.T.I. ******* e Costruzioni ******* ha impugnato il verbale del 31/7/2006, con il quale la Commissione di gara dell’appalto dei lavori di “sistemazione del fenomeno franoso principale di tipo scorrimento rotazionale e movimenti secondari di tipo colata in località Limiti Vignicelle”, l’ha esclusa dalla gara, revocando l’aggiudicazione provvisoria in suo favore e disponendola in favore della s.r.l. “Costruzioni *******”; ha altresì impugnato la determinazione n. 40 del 2/8/2006 del responsabile dell’Ufficio Tecnico ed Urbanistico del Comune di *******, di aggiudicazione definitiva dell’appalto alla detta s.r.l. “Costruzioni *******”, nonché la nota del 6/7/2006 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il disciplinare di gara.

     Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR CAMPANIA ha respinto il ricorso.

     Avverso tale decisione propone appello l’A.T.I. ******* e Costruzioni *******, articolando tre motivi di gravame che possono essere ricondotti ai seguenti: ERROR IN IUDICANDO per violazione della lex specialis di gara, del disciplinare e della legge 11/2/1994 n. 109, del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, del principio di perentorietà del termine di presentazione delle offerte, del principio del favor partecipationis, dei principi d’imparzialità e par condicio; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e falsità del presupposto.

     Si è costituito in giudizio il Comune di *******, chiedendo la reiezione dell’appello con conferma della impugnata sentenza, analoga richiesta è stata formulata in giudizio dalla ditta controinteressata s.r.l. “Costruzioni *******”.

     Nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2007 questo Collegio ha respinto la richiesta di sospensione cautelare della sentenza impugnata.

     L’appello è infondato e deve essere respinto anche nel merito

     Il Collegio, infatti, condivide le argomentazioni con le quali il TAR CAMPANIA – SALERNO ha ritenuto di respingere il ricorso delle attuali appellanti in ragione dell’intempestività della consegna della domanda di partecipazione alla gara e della relativa documentazione presso la sede della stazione appaltante.

     Invero una corretta analisi e interpretazione della lex specialis di gara (composta dal bando e dal disciplinare di gara che, per espressa previsione, tale bando integrava e specificava) consente di giungere alle medesime conclusioni cui sono pervenuti i primi Giudici nella decisione appellata:

  • il punto IV.3.3 del bando di Gara al punto “3” disponeva che “Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta”;
  • il punto 1 del disciplinare di gara , relativo a “modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte”,  imponeva ai concorrenti la presentazione dell’offerta e delle documentazioni, a pena di esclusione: a) a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio indicato nel bando; b) tramite consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00  “dei tre giorni antecedenti il suddetto termine perentorio all’ufficio protocollo della stazione appaltante”.

     Ritiene allora il Collegio che non possa revocarsi in dubbio come il termine ultimo di scadenza per la presentazione dell’offerta (e della documentazione) da parte dei concorrenti debba essere computato diversamente a seconda della modalità prescelta:

  • entro le ore 12 del 24.4.2006, per le offerte spedite (tramite corriere o raccomandata);
  • entro i tre giorni antecedenti a tale data per le offerte consegnate a mano.

     Come correttamente dedotto dal Comune intimato, la ragione di tale sfasamento temporale può razionalmente ricondursi a volere evitare che i concorrenti che hanno optato per la presentazione diretta dell’offerta fossero messi in condizioni di calcolare la media dei ribassi, essendo a conoscenza del numero di offerte pervenute per via postale o tramite corriere.

     L’appellante, invece, come anche altre concorrenti, ha presentato l’offerta tramite consegna a mano presso l’Ufficio Tecnico della stazione appaltante entro il termine fissato dalla lex specialis per la diversa modalità di presentazione tramite spedizione (entro le 12.00 del 24.4.2006) e dunque oltre il termine fissato per la specifica modalità prescelta (entro i tre giorni antecedenti).

     Da tale considerazione deriva:

  • da un lato, l’infondatezza di tutti e tre i motivi di appello, che vertono sulla diversa interpretazione delle regole della lex specialis di gara, nel senso proposto dall’appellante, che il Collegio non ritiene di condividere;
  • dall’altro, la correttezza motivazionale della decisione odiernamente gravata.

     In definitiva, il ricorso, alla stregua delle considerazioni svolte, è infondato e va pertanto respinto, con conferma della decisione del TAR CAMPANIA – SALERNO n. 1478/07.

     Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, RESPINGE il ricorso indicato in epigrafe.

Fonte: Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa

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