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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 1 aprile 2009 n. 2074
Procedure di gara - Bandi - Termini di presentazione delle offerte -
Termini diversi in ragione delle modalità di presentazione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso innanzi
al TAR CAMPANIA – *******, l’A.T.I. ******* e Costruzioni ******* ha
impugnato il verbale del 31/7/2006, con il quale la Commissione di gara
dell’appalto dei lavori di “sistemazione del fenomeno franoso
principale di tipo scorrimento rotazionale e movimenti secondari di tipo
colata in località Limiti Vignicelle”, l’ha esclusa dalla gara,
revocando l’aggiudicazione provvisoria in suo favore e disponendola in
favore della s.r.l. “Costruzioni *******”; ha altresì impugnato la
determinazione n. 40 del 2/8/2006 del responsabile dell’Ufficio Tecnico
ed Urbanistico del Comune di *******, di aggiudicazione definitiva
dell’appalto alla detta s.r.l. “Costruzioni *******”, nonché la nota del
6/7/2006 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture e il disciplinare di gara.
Con la sentenza
indicata in epigrafe il TAR CAMPANIA ha respinto il ricorso.
Avverso tale
decisione propone appello l’A.T.I. ******* e Costruzioni *******,
articolando tre motivi di gravame che possono essere ricondotti ai
seguenti: ERROR IN IUDICANDO per violazione della lex specialis
di gara, del disciplinare e della legge 11/2/1994 n. 109, del D.P.R.
21/12/1999 n. 554, del principio di perentorietà del termine di
presentazione delle offerte, del principio del favor partecipationis,
dei principi d’imparzialità e par condicio; eccesso di potere per
irragionevolezza, illogicità e falsità del presupposto.
Si è costituito in
giudizio il Comune di *******, chiedendo la reiezione dell’appello con
conferma della impugnata sentenza, analoga richiesta è stata formulata
in giudizio dalla ditta controinteressata s.r.l. “Costruzioni *******”.
Nella Camera di
Consiglio del 18 dicembre 2007 questo Collegio ha respinto la richiesta
di sospensione cautelare della sentenza impugnata.
L’appello è
infondato e deve essere respinto anche nel merito
Il Collegio,
infatti, condivide le argomentazioni con le quali il TAR CAMPANIA –
SALERNO ha ritenuto di respingere il ricorso delle attuali appellanti in
ragione dell’intempestività della consegna della domanda di
partecipazione alla gara e della relativa documentazione presso la sede
della stazione appaltante.
Invero una corretta
analisi e interpretazione della lex specialis di gara (composta
dal bando e dal disciplinare di gara che, per espressa previsione, tale
bando integrava e specificava) consente di giungere alle medesime
conclusioni cui sono pervenuti i primi Giudici nella decisione
appellata:
- il punto IV.3.3 del bando di Gara al
punto “3” disponeva che “Il disciplinare di gara contenente le
norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta”;
- il punto 1 del disciplinare di gara
, relativo a “modalità di presentazione e criteri di ammissibilità
delle offerte”, imponeva ai concorrenti la presentazione
dell’offerta e delle documentazioni, a pena di esclusione: a) a
mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, entro il termine perentorio indicato nel
bando; b) tramite consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 “dei tre giorni antecedenti il suddetto termine
perentorio all’ufficio protocollo della stazione appaltante”.
Ritiene allora il
Collegio che non possa revocarsi in dubbio come il termine ultimo di
scadenza per la presentazione dell’offerta (e della documentazione) da
parte dei concorrenti debba essere computato diversamente a seconda
della modalità prescelta:
- entro le ore 12 del 24.4.2006, per
le offerte spedite (tramite corriere o raccomandata);
- entro i tre giorni antecedenti a
tale data per le offerte consegnate a mano.
Come correttamente
dedotto dal Comune intimato, la ragione di tale sfasamento temporale può
razionalmente ricondursi a volere evitare che i concorrenti che hanno
optato per la presentazione diretta dell’offerta fossero messi in
condizioni di calcolare la media dei ribassi, essendo a conoscenza del
numero di offerte pervenute per via postale o tramite corriere.
L’appellante,
invece, come anche altre concorrenti, ha presentato l’offerta tramite
consegna a mano presso l’Ufficio Tecnico della stazione appaltante entro
il termine fissato dalla lex specialis per la diversa modalità di
presentazione tramite spedizione (entro le 12.00 del 24.4.2006) e dunque
oltre il termine fissato per la specifica modalità prescelta (entro i
tre giorni antecedenti).
Da tale
considerazione deriva:
- da un lato, l’infondatezza di tutti
e tre i motivi di appello, che vertono sulla diversa interpretazione
delle regole della lex specialis di gara, nel senso proposto
dall’appellante, che il Collegio non ritiene di condividere;
- dall’altro, la correttezza
motivazionale della decisione odiernamente gravata.
In definitiva, il
ricorso, alla stregua delle considerazioni svolte, è infondato e va
pertanto respinto, con conferma della decisione del TAR CAMPANIA –
SALERNO n. 1478/07.
Le spese del
giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Quinta, RESPINGE il ricorso indicato in
epigrafe.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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